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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Sezione Minorenni
nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 726 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) nata in [...] in data [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Davide Federici del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna al viale Oriani n. 38/2;
appellante
nei confronti di
, Assessore delegato dal Controparte_1 Controparte_2
quale tutore pro tempore dei minori (C.F.
[...] Persona_1
) nato a [...] il [...], (C.F. C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 CP_3
) nato a [...] in data [...], figli di e C.F._4 Parte_1 Per_1
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Toti del foro di Bologna, con domicilio eletto CP_4
presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Garibaldi n. 5;
appellato
Con l'intervento DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
In punto a: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-
Romagna in Bologna in data 11.12.2023 nel procedimento iscritto al n. 28/2019 Min. avente ad oggetto procedimenti per la dichiarazione di adottabilità (artt. 8, 9, 11 e 12 L. n. 184/1983).
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Anna Orlandi;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell'appellante e dall'appellato Tutore
dei minori Servizio Sociale del Comune di Bologna;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- La Sig.ra ha proposto appello, dinanzi a questa Corte di Appello, il 17.07.2024 Parte_1
avverso la sentenza emessa in data 11.12.2023 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna nel procedimento iscritto al n. 28/2019 Min., che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , e , confermando la Persona_1 Parte_2 CP_3
nomina del Tutore provvisorio in persona del responsabile del Servizio Sociale di CP_2
Bologna e disposto che i tre minori fossero inseriti in famiglia/e scelta/e dal Tribunale,
valutando in via prioritaria gli attuali affidatari se idonei e disponibili al percorso adottivo.
Si è costituito, con comparsa del 16.09.2024, il Tutore dei minori Servizio CP_2 CP_5
contestando integralmente l'appello proposto da e chiedendo dichiararsi
[...] Parte_1
2 inammissibile e comunque respingersi il gravame e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna emessa in data 11.12.2023 e notificata in data 18.06.2024, con vittoria di spese di lite.
E' intervenuto il Procuratore Generale.
All'udienza del 27 settembre 2024, la Corte, constatato che l'atto di appello con pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza non risultavano notificati a Parte_3
nato in [...] il [...], padre dei tre minori nonché parte del giudizio di primo grado,
autorizzava la ricorrente a notificare il ricorso introduttivo all'interessato entro il termine del
31.10.2024 e fissava nuova udienza al 22.11.2024, poi differita per esigenze di ufficio al
13.12.2024.
All'udienza del 13 dicembre 2024 la difesa dell'appellante rilevava di non avere potuto effettuare la notifica nei termini per motivi collegati alla ricerca dell'effettiva residenza del padre dei minori e chiedeva pertanto di essere autorizzata al rinnovo della stessa. La Corte
disponeva il rinnovo della notifica entro il 20.02.2025 e rinviava per il prosieguo all'udienza del 28.03.2025 con termine fino a dieci giorni prima per l'eventuale costituzione.
All'udienza del 28 marzo 2025, presenti l'Avv. Davide Federici, difensore dell'appellante e questa personalmente, l'Avv. Cristina Toti, difensore del Tutore dei minori, il Sig.
[...]
personalmente e il Procuratore Generale, la Corte preliminarmente rilevava che la Pt_3
notifica a non era stata effettuata regolarmente al difensore costituito in primo Parte_3
grado. L'Avv. Federici, su domanda del Presidente del Collegio, evidenziava che non risulta in atti la rinuncia al mandato del difensore di (Avv. Cristina Gasparini che Parte_3
difendeva anche l'odierna istante), nel merito si riportava al proprio atto ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'Avv. Toti chiedeva il rigetto dell'appello,
anche alla luce delle risultanze delle ultime relazioni dei Servizi Sociali. Il P.G. concludeva per il rigetto dell'appello e depositava certificato del Casellario Giudiziale relativo alla La Pt_1
Corte tratteneva la causa in decisione.
3 2- Osserva la Corte che, nonostante la concessione di termine all'udienza del 27 settembre 2024,
l'appello e i successivi provvedimenti di fissazione di udienza non risultano notificati, presso il procuratore costituito in primo grado, a il quale non risulta costituito in Parte_3
giudizio, con la conseguenza che l'omissione di notifica non può considerarsi sanata.
Deve rilevarsi che, nel rito camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e che, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, stavolta perentorio, al ricorrente, nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza (vedi Cass. civ. S.U.
12.03.2014, n. 5700).
Si ritiene, pertanto, applicabile, in via analogica, al rito camerale quanto disposto dall'art. 291
c.p.c., per quel che riguarda la concessione di un nuovo termine alla parte per la notifica, e dall'art. 156 c.p.c., relativamente all'efficacia sanante "ex tunc" del vizio di omessa notifica nei termini, in caso di tempestiva costituzione della controparte (vedi Cass. Civ. Sez. VI
08.06.2016, n. 11770; Cass. civ. Sez. I, 07.10.2014, n. 21111; Cass. civ. S.U. n. 5700/2014).
Orbene, nonostante la concessione, all'udienza del 27 settembre 2024, in Parte_1
applicazione analogica dell'art. 291 cpc, di termine perentorio per la notifica dell'appello e dei decreti di fissazione di udienza, via via succedutisi, a non ha provveduto a Parte_3
tale incombente.
In conseguenza del carattere perentorio di detto termine, l'appello di deve essere Parte_1
dichiarato improcedibile.
Preme solo sottolineare che non può riconoscersi efficacia sanante della omessa notifica alla comparizione personale di all'udienza del 28 marzo 2025, in assenza di rituale Parte_3
costituzione in giudizio.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo avuto riguardo alla natura e valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio
4 per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale). La relativa somma deve essere versata all'Erario, vista l'ammissione al gratuito patrocinio dei tre minori.
Stante la declaratoria di improcedibilità del gravame, al difensore di il quale Parte_1
nell'atto di appello dichiara che la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato senza tuttavia produrre delibera di ammissione del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
non spetta in ogni caso alcun compenso per l'attività prestata, e ciò ai sensi dell'art. 136 comma
2 D.P.R. n. 115/2002.
4- Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30
maggio 2002 n.115, versandosi in ipotesi di procedimento esente da contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I- DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello proposto da;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore del TUTORE Parte_1
ZI SO , delle spese del presente grado che si Controparte_5
liquidano in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, da versarsi all'ERARIO.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Minorenni il 28 marzo 2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello
Rossino)
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Anna Orlandi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Sezione Minorenni
nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 726 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) nata in [...] in data [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Davide Federici del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna al viale Oriani n. 38/2;
appellante
nei confronti di
, Assessore delegato dal Controparte_1 Controparte_2
quale tutore pro tempore dei minori (C.F.
[...] Persona_1
) nato a [...] il [...], (C.F. C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 CP_3
) nato a [...] in data [...], figli di e C.F._4 Parte_1 Per_1
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Toti del foro di Bologna, con domicilio eletto CP_4
presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Garibaldi n. 5;
appellato
Con l'intervento DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
In punto a: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-
Romagna in Bologna in data 11.12.2023 nel procedimento iscritto al n. 28/2019 Min. avente ad oggetto procedimenti per la dichiarazione di adottabilità (artt. 8, 9, 11 e 12 L. n. 184/1983).
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Anna Orlandi;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell'appellante e dall'appellato Tutore
dei minori Servizio Sociale del Comune di Bologna;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- La Sig.ra ha proposto appello, dinanzi a questa Corte di Appello, il 17.07.2024 Parte_1
avverso la sentenza emessa in data 11.12.2023 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna nel procedimento iscritto al n. 28/2019 Min., che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , e , confermando la Persona_1 Parte_2 CP_3
nomina del Tutore provvisorio in persona del responsabile del Servizio Sociale di CP_2
Bologna e disposto che i tre minori fossero inseriti in famiglia/e scelta/e dal Tribunale,
valutando in via prioritaria gli attuali affidatari se idonei e disponibili al percorso adottivo.
Si è costituito, con comparsa del 16.09.2024, il Tutore dei minori Servizio CP_2 CP_5
contestando integralmente l'appello proposto da e chiedendo dichiararsi
[...] Parte_1
2 inammissibile e comunque respingersi il gravame e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna emessa in data 11.12.2023 e notificata in data 18.06.2024, con vittoria di spese di lite.
E' intervenuto il Procuratore Generale.
All'udienza del 27 settembre 2024, la Corte, constatato che l'atto di appello con pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza non risultavano notificati a Parte_3
nato in [...] il [...], padre dei tre minori nonché parte del giudizio di primo grado,
autorizzava la ricorrente a notificare il ricorso introduttivo all'interessato entro il termine del
31.10.2024 e fissava nuova udienza al 22.11.2024, poi differita per esigenze di ufficio al
13.12.2024.
All'udienza del 13 dicembre 2024 la difesa dell'appellante rilevava di non avere potuto effettuare la notifica nei termini per motivi collegati alla ricerca dell'effettiva residenza del padre dei minori e chiedeva pertanto di essere autorizzata al rinnovo della stessa. La Corte
disponeva il rinnovo della notifica entro il 20.02.2025 e rinviava per il prosieguo all'udienza del 28.03.2025 con termine fino a dieci giorni prima per l'eventuale costituzione.
All'udienza del 28 marzo 2025, presenti l'Avv. Davide Federici, difensore dell'appellante e questa personalmente, l'Avv. Cristina Toti, difensore del Tutore dei minori, il Sig.
[...]
personalmente e il Procuratore Generale, la Corte preliminarmente rilevava che la Pt_3
notifica a non era stata effettuata regolarmente al difensore costituito in primo Parte_3
grado. L'Avv. Federici, su domanda del Presidente del Collegio, evidenziava che non risulta in atti la rinuncia al mandato del difensore di (Avv. Cristina Gasparini che Parte_3
difendeva anche l'odierna istante), nel merito si riportava al proprio atto ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'Avv. Toti chiedeva il rigetto dell'appello,
anche alla luce delle risultanze delle ultime relazioni dei Servizi Sociali. Il P.G. concludeva per il rigetto dell'appello e depositava certificato del Casellario Giudiziale relativo alla La Pt_1
Corte tratteneva la causa in decisione.
3 2- Osserva la Corte che, nonostante la concessione di termine all'udienza del 27 settembre 2024,
l'appello e i successivi provvedimenti di fissazione di udienza non risultano notificati, presso il procuratore costituito in primo grado, a il quale non risulta costituito in Parte_3
giudizio, con la conseguenza che l'omissione di notifica non può considerarsi sanata.
Deve rilevarsi che, nel rito camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e che, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, stavolta perentorio, al ricorrente, nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza (vedi Cass. civ. S.U.
12.03.2014, n. 5700).
Si ritiene, pertanto, applicabile, in via analogica, al rito camerale quanto disposto dall'art. 291
c.p.c., per quel che riguarda la concessione di un nuovo termine alla parte per la notifica, e dall'art. 156 c.p.c., relativamente all'efficacia sanante "ex tunc" del vizio di omessa notifica nei termini, in caso di tempestiva costituzione della controparte (vedi Cass. Civ. Sez. VI
08.06.2016, n. 11770; Cass. civ. Sez. I, 07.10.2014, n. 21111; Cass. civ. S.U. n. 5700/2014).
Orbene, nonostante la concessione, all'udienza del 27 settembre 2024, in Parte_1
applicazione analogica dell'art. 291 cpc, di termine perentorio per la notifica dell'appello e dei decreti di fissazione di udienza, via via succedutisi, a non ha provveduto a Parte_3
tale incombente.
In conseguenza del carattere perentorio di detto termine, l'appello di deve essere Parte_1
dichiarato improcedibile.
Preme solo sottolineare che non può riconoscersi efficacia sanante della omessa notifica alla comparizione personale di all'udienza del 28 marzo 2025, in assenza di rituale Parte_3
costituzione in giudizio.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo avuto riguardo alla natura e valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio
4 per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale). La relativa somma deve essere versata all'Erario, vista l'ammissione al gratuito patrocinio dei tre minori.
Stante la declaratoria di improcedibilità del gravame, al difensore di il quale Parte_1
nell'atto di appello dichiara che la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato senza tuttavia produrre delibera di ammissione del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
non spetta in ogni caso alcun compenso per l'attività prestata, e ciò ai sensi dell'art. 136 comma
2 D.P.R. n. 115/2002.
4- Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30
maggio 2002 n.115, versandosi in ipotesi di procedimento esente da contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I- DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello proposto da;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore del TUTORE Parte_1
ZI SO , delle spese del presente grado che si Controparte_5
liquidano in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, da versarsi all'ERARIO.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Minorenni il 28 marzo 2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello
Rossino)
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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