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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliano Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 638\2024 RG, decisa all'udienza del 25\2\2025,
vertente
TRA
con sede in Nocera Inferiore Parte_1
(SA) in persona della titolare, e per essa , in Parte_1 Parte_2
forza di procura generale ai rogiti Notaio di Nocera Inferiore, stipulata in data Persona_1
24.6.2015, Repertorio n. 38224 , racconta n. 13087, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
Giovannelli del Foro di Pistoia, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Giuseppe Mandarino
del Foro di Nocera Inferiore, tutti elettivamente domiciliati a Salerno, al Corso Vittorio
Emanuele, n. 170/A, presso lo Studio Legale dell' avv. Francesco Spiezia, come da mandato in calce al ricorso in appello;
1 APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Salerno, alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notar rep. n. 27515 racc. n. 4424 del Persona_2
9 ottobre 2024, dall'avv. Gennaro Galietta e dall'avv. Emma Tortora, con gli stessi elettivamente domiciliata in Salerno presso la Funzione Affari Legali dell' , in CP_2
Salerno alla Via Nizza n. 146;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 355\2024, resa in data 15\2\2024 dal Tribunale di
Nocera Inferiore;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
25\2\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5\6\2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
in data 12\6\2024, la in persona del Parte_1
suo titolare, e, per essa, proponeva appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 355\2024, pubblicata in data 15\2\2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore,
notificata in data 6\5\2024, con la quale il giudice di primo grado così statuiva:
1. dichiara il
difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di accertamento
proposta dalla ricorrente, spettando tale giurisdizione al Giudice Amministrativo;
2. dichiara
il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda proposta in via
Cont riconvenzionale dall' , spettando tale giurisdizione al Giudice Amministrativo;
3. rigetta la
2 domanda risarcitoria proposta da;
4. compensa integralmente le spese di Parte_1
lite>.
Invero, con ricorso ex art. 447 bis cpc del 24\7\2020 (proc. n. 3242\20 RG), Parte_2
quale procuratore di titolare dell'omonima ditta
[...] Parte_1
di , rappresentava che con deliberazione n. Parte_1 Parte_1
1468 del 14\11\03 la aveva indetto una “gara a trattativa privata avente ad Parte_3
oggetto l'affidamento dei locali per l'attivazione e la gestione del bar/tavola calda presso il
P.O.[…] di Nocera Inferiore”; che, con deliberazione n. 473 del 26\4\2005, la ex Parte_3
aveva disposto di affidare alla ditta individuale Parte_1 Parte_1
“l'attivazione e gestione del bar-tavola calda, da realizzare all'interno del P.O.
[...]
Umberto I di Nocera Inferiore, secondo il progetto di gara, con gli arredi le apparecchiature,
le attrezzature e gli impianti indicati in sede di gara, e da gestire mediante l'impiego di 8
dipendenti suddivisi in due turni”; che nel contratto, denominato “di appalto a trattativa privata
di affidamento dei locali dell'attivazione e gestione dell'attività di bar-tavola calda presso il
P.O. di Nocera Inf. (SA)”, stipulato in data 11\1\2007, era stata prevista la durata di 8 anni, con possibilità di rinnovo “nei termini di legge salvo che una delle parti non lo disdica con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, prima della scadenza” (cfr. art. 2, lett. l); che la P.A. non aveva inoltrato alcuna disdetta, ragion per cui il contratto si era tacitamente rinnovato per altri
Cont 8 anni, con scadenza in data 11\1\2023; che, infatti, avendo l' chiesto alla Parte_1
di di pagare i canoni di locazione dell'anno 2019, aveva
[...] Parte_1
manifestato la sua volontà di proseguire il rapporto locativo.
Quindi, la ditta ricorrente chiedeva di dichiarare legittimo il rinnovo tacito del contratto di locazione per altri 8 anni a decorrere dalla prima naturale scadenza, dovendosi considerare ammissibile la rinnovazione tacita, con conseguente declaratoria di efficacia del contratto medesimo e vittoria delle spese di lite.
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_3
(di seguito, per brevità, solo ), eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice CP_4
Ordinario, trattandosi di contratti ad evidenza pubblica di natura concessoria, nonché, in subordine, la nullità della clausola contrattuale che prevedeva il rinnovo tacito di un contratto con la P.A. per violazione della necessaria forma scritta. L' , poi, spiegava domanda CP_4
riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ricorrente al rilascio degli immobili detenuti
sine titulo con annessi impianti, previa disapplicazione della clausola contrattuale di rinnovo tacito.
Con autonomo atto di citazione del 27\10\2022 (proc. n. 5277\2022 RG), la
[...]
in persona della sua omonima titolare, conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo CP_4
comportamento della convenuta: a detta dell'attrice, infatti, pur essendosi l impegnata CP_4
a concedere in godimento un'area di 118 mq, in realtà il locale in concreto aveva una superficie di soli 101 mq;
inoltre, , in violazione dei principi di correttezza e buona fede, avrebbe CP_4
consentito a terzi di allestire dei distributori automatici, così assumendo un comportamento sleale e concorrenziale.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in detto procedimento l' , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna CP_4
dell'attrice al pagamento dell'indennità per la detenzione sine titulo, relativamente agli anni
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 pari all'importo dei canoni che avrebbe dovuto corrispondere sia in ragione di legittima detenzione e sia in ragione delle condizioni di aggiudicazione della gara di cui alla deliberazione n. 692 del 20\5\2022.
All'udienza del 7\2\2024, tuttavia, l' rinunciava espressamente alla domanda di CP_4
condanna al pagamento delle suddette indennità.
Quindi, riunite le due cause (cfr. ordinanza del 25\5\2023), il Tribunale di Nocera Inferiore a seguito di discussione orale emetteva la sentenza qui gravata, con la quale dichiarava il difetto
4 di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda di accertamento proposta dalla ricorrente, nonché sulla domanda riconvenzionale dell' , rigettando la Parte_1 CP_4
domanda risarcitoria avanzata dalla e compensando le spese di lite. Pt_1
In particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore giungeva a decretare la sussistenza della giurisdizione esclusiva della G.A. nelle controversie circa la durata del rapporto, partendo dalla natura concessoria della “locazione”, nella specie concessione-contratto, dei locali all'interno del plesso ospedaliero cittadino, in ragione della qualità dei beni e del servizio reso. Parimenti,
il primo giudice affermava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di condanna della al rilascio dell'immobile, in quanto connesso alla questione del Pt_1
rinnovo tacito del rapporto di concessione. Infine, il Tribunale riteneva infondata la domanda di risarcimento avanzata dalla , atteso che la stessa si era limitata a dedurre in maniera Pt_1
del tutto generica la sussistenza di danni, patrimoniali e non, senza allegare nei termini di legge,
né dimostrare alcun specifico pregiudizio.
Avverso detta pronuncia, proponeva tempestivo appello la Parte_1
in persona della titolare e, per essa, del procuratore speciale
[...] Parte_4
per i seguenti motivi:
[...]
- Giurisdizione del Giudice Ordinario adito, trattandosi di un contratto stipulato con la
P.A. iure privatorum;
- Validità ed ammissibilità della clausola di rinnovo tacito, in quanto prevista in un contratto scritto e con la predeterminazione della durata del periodo di rinnovo;
- Fondatezza della domanda di risarcimento, sia perché la ridotta superficie utilizzabile comportava la non ricettività della clientela per la somministrazione, incidendo sulla distribuzione degli ambienti e sulla forza lavoro, sia perché la concessione rilasciata alla per installare dei distributori automatici adiacenti al bar\tavola calda Controparte_5
costituiva comportamento lesivo, sleale e concorrenziale, determinando una perdita di ricavi.
5 L'appellante, quindi così concludeva: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, contrariis
reiectis, in riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 355/2024
dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di accertamento
della ditta e in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Parte_1 [...]
, condannare la al pagamento della somma, così come da CTP, o Parte_1 CP_2
minore o maggiore da determinarsi, a seguito di richiesta istruttoria, di nomina di un ausiliario
del giudice territoriale salernitano, con aggiornamento degli accessori di legge. Con vittoria
di spese e di onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria Ammettersi la nomina di un
ausiliario collegiale dei giudici territoriale salernitani, con riserva ai sensi dell'art. 201 del
codice di rito, in ordine al terzo motivo, qui integralmente riportato e trascritto ai fini della
quantificazione dei danni>.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva l' , eccependo in via preliminare CP_4
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis cpc e contestando nel merito quanto ex
adverso dedotto.
Di poi, rigettata l'istanza di CT (cfr. ordinanza del 28\1\2025) e svolta la discussione delle parti, la causa era decisa all'udienza del 25\2\2025 con lettura del dispositivo.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni di cui di seguito.
A. Ammissibilità dell'appello.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
6 l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Difetto giurisdizione G.O.
Con il primo motivo, l'odierna appellante si doleva della dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, ritenendo, di converso, che il contratto stipulato con l in data 11\1\2007 fosse di natura privatistica. Peraltro, a detta di parte appellante, CP_4
laddove la P.A. agisca per il rilascio del bene – ovvero il conduttore agisca per il rinnovo del contratto di locazione – la causa petendi e il petitum sostanziale del giudizio sono di matrice
7 tipicamente privatistica e il conduttore stesso è titolare di un diritto soggettivo, sul quale solo il
Giudice Ordinario può interloquire.
Orbene, ritiene la Corte che tale motivo di appello non colga nel segno e vada respinto, perché
infondato.
In aderenza con quanto argomentato dal primo giudice, deve riconoscersi in via preliminare la natura concessoria del rapporto intercorso tra l e la . CP_4 Pt_1
Infatti, vale ricordare che per costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione i rapporti che hanno ad oggetto un'attività che deve svolgersi all'interno di locali destinati a pubblico servizio e, pertanto, rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente proprietario –
come, nella specie, i locali all'interno di una struttura ospedaliera ed adibiti a bar ed attività di ristorazione – hanno natura concessoria e come tali sono devoluti, in caso di controversia, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 15980\11; Cass.,
S.U. n. 15381\2009, conformi alle precedenti Cass. n. 17295\03, n. 327\99, n. 7131\98, n.
3075\94 e n. 18679\11). Invero, l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni pubblici in senso stretto (appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente) è sempre riconducibile alla figura della concessione-contratto, a prescindere dalla terminologia adoperata dalle parti contraenti: il godimento dei beni pubblici in senso stretto, infatti, è destinato alla diretta realizzazione di interessi pubblici e, pertanto, può essere attribuito a soggetti estranei all'ente titolare solo mediante concessione amministrativa, mentre qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente si realizza lo schema privatistico della locazione (cfr. Cass. n. 14865\2006).
In omaggio a detti principi, il contratto che qui ci occupa deve essere inquadrato nell'alveo delle concessioni-contratto. Depongono in tal senso la natura del bene concesso in uso, appartenete al patrimonio indisponibile dell'ente, nonché l'oggetto del rapporto, ossia l'erogazione di un
Cont servizio di ristorazione strettamente strumentale al servizio pubblico fornito dall
8 Comunque, anche in base ai criteri generali di riparto di giurisdizione1, restano nella giurisdizione amministrativa tutte quelle controversie in cui, anche in assenza di impugnativa di un atto o di un provvedimento dell'autorità pubblica, sia coinvolto il contenuto stesso dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario,
ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale (cfr. sul punto,
Cass., S.U., n. 2518\2011; Cass. S. U., n. 301\2013; Cass., S. U. n. 20682\2918 e altre).
Ne consegue, pertanto, che le controversie dirette a sindacare sulla durata del rapporto di concessione o sulla stessa esistenza del rapporto o, ancora, sulla rinnovazione della concessione
(come nel caso de quo) devono essere devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo
in maniera esclusiva.
Logico corollario di tale “assioma” è l'assorbimento del secondo motivo di appello, in merito alla validità ed ammissibilità della clausola contrattuale che prevede il rinnovo tacito, così come la domanda di condanna al rilascio, proposta in primo grado dall e strettamente CP_4
connessa alla controversia sulla rinnovazione del rapporto di concessione. Questioni tutte devolute al G.A.
C. Risarcimento danni.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza gravata nella parte cui negava il richiesto risarcimento dei danni causati dalla ridotta superficie utilizzabile, con conseguente non ricettività della clientela per la somministrazione, incidendo detta limitazione sulla distribuzione degli ambienti e sulla forza lavoro, nonché determinati dall'autorizzazione alla
9 ad installare dei distributori automatici adiacenti al bar\tavola calda, con Controparte_5
pedissequa perdita di ricavi a causa del comportamento lesivo, sleale e concorrenziale della
P.A.
Il motivo è privo di pregio.
Emerge in maniera palese da un'attenta lettura dell'atto di citazione della e dei Pt_1
successivi atti processuali del primo grado l'assenza di qualsivoglia allegazione, e vieppiù
dimostrazione, del danno asseritamente patito.
Anche la CTP del dott. - nemmeno richiamata nell'atto introduttivo del proc. n. 5277\22 Per_3
RG e in disparte ogni valutazione sul valore probatorio di una consulenza di parte, assimilabile a mere deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 1614 del 19/01/2022 ) - non risulta corroborata neanche dai documenti contabili dichiarati allegati, ma del tutto assenti.
Solo in appello, in effetti, la titolare della ha introdotto Parte_1
inammissibilmente un generico accenno alla riduzione dei suoi ricavi in dipendenza della minore superficie utilizzata – peraltro, soli 17 mq – e dell'installazione di alcuni distributori automatici nelle vicinanze dell'attività di ristorazione, autorizzati dall . CP_4
La conseguenza di tale omissione non può che essere la riconosciuta infondatezza della pretesa risarcitoria.
In conclusione, per queste motivazioni la Corte ritiene che l'appello sia infondato e, per l'effetto, vada confermata la sentenza di primo grado.
D. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, così
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 638\2024 RG, sulla domanda proposta, con appello
10 depositato in data 5\6\\2024 dalla Parte_1
in persona della titolare, e per essa
[...] Parte_1 Parte_2
, nei confronti dell , ogni altra
[...] Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 355\2024, emessa in data 15\2\2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata
[...]
delle spese del secondo grado, che Controparte_6
liquida nella somma di € 3.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso forfettario e oneri riflessi come per legge.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 25 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi -
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, sui profili che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della PA
a tutela di ipotesi generali;
alla giurisdizione amministrativa le controversie che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr. Cass. n. 20939 del
12\10\2011).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliano Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 638\2024 RG, decisa all'udienza del 25\2\2025,
vertente
TRA
con sede in Nocera Inferiore Parte_1
(SA) in persona della titolare, e per essa , in Parte_1 Parte_2
forza di procura generale ai rogiti Notaio di Nocera Inferiore, stipulata in data Persona_1
24.6.2015, Repertorio n. 38224 , racconta n. 13087, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
Giovannelli del Foro di Pistoia, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Giuseppe Mandarino
del Foro di Nocera Inferiore, tutti elettivamente domiciliati a Salerno, al Corso Vittorio
Emanuele, n. 170/A, presso lo Studio Legale dell' avv. Francesco Spiezia, come da mandato in calce al ricorso in appello;
1 APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Salerno, alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notar rep. n. 27515 racc. n. 4424 del Persona_2
9 ottobre 2024, dall'avv. Gennaro Galietta e dall'avv. Emma Tortora, con gli stessi elettivamente domiciliata in Salerno presso la Funzione Affari Legali dell' , in CP_2
Salerno alla Via Nizza n. 146;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 355\2024, resa in data 15\2\2024 dal Tribunale di
Nocera Inferiore;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
25\2\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5\6\2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
in data 12\6\2024, la in persona del Parte_1
suo titolare, e, per essa, proponeva appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 355\2024, pubblicata in data 15\2\2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore,
notificata in data 6\5\2024, con la quale il giudice di primo grado così statuiva:
1. dichiara il
difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di accertamento
proposta dalla ricorrente, spettando tale giurisdizione al Giudice Amministrativo;
2. dichiara
il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda proposta in via
Cont riconvenzionale dall' , spettando tale giurisdizione al Giudice Amministrativo;
3. rigetta la
2 domanda risarcitoria proposta da;
4. compensa integralmente le spese di Parte_1
lite>.
Invero, con ricorso ex art. 447 bis cpc del 24\7\2020 (proc. n. 3242\20 RG), Parte_2
quale procuratore di titolare dell'omonima ditta
[...] Parte_1
di , rappresentava che con deliberazione n. Parte_1 Parte_1
1468 del 14\11\03 la aveva indetto una “gara a trattativa privata avente ad Parte_3
oggetto l'affidamento dei locali per l'attivazione e la gestione del bar/tavola calda presso il
P.O.[…] di Nocera Inferiore”; che, con deliberazione n. 473 del 26\4\2005, la ex Parte_3
aveva disposto di affidare alla ditta individuale Parte_1 Parte_1
“l'attivazione e gestione del bar-tavola calda, da realizzare all'interno del P.O.
[...]
Umberto I di Nocera Inferiore, secondo il progetto di gara, con gli arredi le apparecchiature,
le attrezzature e gli impianti indicati in sede di gara, e da gestire mediante l'impiego di 8
dipendenti suddivisi in due turni”; che nel contratto, denominato “di appalto a trattativa privata
di affidamento dei locali dell'attivazione e gestione dell'attività di bar-tavola calda presso il
P.O. di Nocera Inf. (SA)”, stipulato in data 11\1\2007, era stata prevista la durata di 8 anni, con possibilità di rinnovo “nei termini di legge salvo che una delle parti non lo disdica con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, prima della scadenza” (cfr. art. 2, lett. l); che la P.A. non aveva inoltrato alcuna disdetta, ragion per cui il contratto si era tacitamente rinnovato per altri
Cont 8 anni, con scadenza in data 11\1\2023; che, infatti, avendo l' chiesto alla Parte_1
di di pagare i canoni di locazione dell'anno 2019, aveva
[...] Parte_1
manifestato la sua volontà di proseguire il rapporto locativo.
Quindi, la ditta ricorrente chiedeva di dichiarare legittimo il rinnovo tacito del contratto di locazione per altri 8 anni a decorrere dalla prima naturale scadenza, dovendosi considerare ammissibile la rinnovazione tacita, con conseguente declaratoria di efficacia del contratto medesimo e vittoria delle spese di lite.
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_3
(di seguito, per brevità, solo ), eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice CP_4
Ordinario, trattandosi di contratti ad evidenza pubblica di natura concessoria, nonché, in subordine, la nullità della clausola contrattuale che prevedeva il rinnovo tacito di un contratto con la P.A. per violazione della necessaria forma scritta. L' , poi, spiegava domanda CP_4
riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ricorrente al rilascio degli immobili detenuti
sine titulo con annessi impianti, previa disapplicazione della clausola contrattuale di rinnovo tacito.
Con autonomo atto di citazione del 27\10\2022 (proc. n. 5277\2022 RG), la
[...]
in persona della sua omonima titolare, conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo CP_4
comportamento della convenuta: a detta dell'attrice, infatti, pur essendosi l impegnata CP_4
a concedere in godimento un'area di 118 mq, in realtà il locale in concreto aveva una superficie di soli 101 mq;
inoltre, , in violazione dei principi di correttezza e buona fede, avrebbe CP_4
consentito a terzi di allestire dei distributori automatici, così assumendo un comportamento sleale e concorrenziale.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in detto procedimento l' , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna CP_4
dell'attrice al pagamento dell'indennità per la detenzione sine titulo, relativamente agli anni
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 pari all'importo dei canoni che avrebbe dovuto corrispondere sia in ragione di legittima detenzione e sia in ragione delle condizioni di aggiudicazione della gara di cui alla deliberazione n. 692 del 20\5\2022.
All'udienza del 7\2\2024, tuttavia, l' rinunciava espressamente alla domanda di CP_4
condanna al pagamento delle suddette indennità.
Quindi, riunite le due cause (cfr. ordinanza del 25\5\2023), il Tribunale di Nocera Inferiore a seguito di discussione orale emetteva la sentenza qui gravata, con la quale dichiarava il difetto
4 di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda di accertamento proposta dalla ricorrente, nonché sulla domanda riconvenzionale dell' , rigettando la Parte_1 CP_4
domanda risarcitoria avanzata dalla e compensando le spese di lite. Pt_1
In particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore giungeva a decretare la sussistenza della giurisdizione esclusiva della G.A. nelle controversie circa la durata del rapporto, partendo dalla natura concessoria della “locazione”, nella specie concessione-contratto, dei locali all'interno del plesso ospedaliero cittadino, in ragione della qualità dei beni e del servizio reso. Parimenti,
il primo giudice affermava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di condanna della al rilascio dell'immobile, in quanto connesso alla questione del Pt_1
rinnovo tacito del rapporto di concessione. Infine, il Tribunale riteneva infondata la domanda di risarcimento avanzata dalla , atteso che la stessa si era limitata a dedurre in maniera Pt_1
del tutto generica la sussistenza di danni, patrimoniali e non, senza allegare nei termini di legge,
né dimostrare alcun specifico pregiudizio.
Avverso detta pronuncia, proponeva tempestivo appello la Parte_1
in persona della titolare e, per essa, del procuratore speciale
[...] Parte_4
per i seguenti motivi:
[...]
- Giurisdizione del Giudice Ordinario adito, trattandosi di un contratto stipulato con la
P.A. iure privatorum;
- Validità ed ammissibilità della clausola di rinnovo tacito, in quanto prevista in un contratto scritto e con la predeterminazione della durata del periodo di rinnovo;
- Fondatezza della domanda di risarcimento, sia perché la ridotta superficie utilizzabile comportava la non ricettività della clientela per la somministrazione, incidendo sulla distribuzione degli ambienti e sulla forza lavoro, sia perché la concessione rilasciata alla per installare dei distributori automatici adiacenti al bar\tavola calda Controparte_5
costituiva comportamento lesivo, sleale e concorrenziale, determinando una perdita di ricavi.
5 L'appellante, quindi così concludeva: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, contrariis
reiectis, in riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 355/2024
dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di accertamento
della ditta e in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Parte_1 [...]
, condannare la al pagamento della somma, così come da CTP, o Parte_1 CP_2
minore o maggiore da determinarsi, a seguito di richiesta istruttoria, di nomina di un ausiliario
del giudice territoriale salernitano, con aggiornamento degli accessori di legge. Con vittoria
di spese e di onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria Ammettersi la nomina di un
ausiliario collegiale dei giudici territoriale salernitani, con riserva ai sensi dell'art. 201 del
codice di rito, in ordine al terzo motivo, qui integralmente riportato e trascritto ai fini della
quantificazione dei danni>.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva l' , eccependo in via preliminare CP_4
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis cpc e contestando nel merito quanto ex
adverso dedotto.
Di poi, rigettata l'istanza di CT (cfr. ordinanza del 28\1\2025) e svolta la discussione delle parti, la causa era decisa all'udienza del 25\2\2025 con lettura del dispositivo.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni di cui di seguito.
A. Ammissibilità dell'appello.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
6 l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Difetto giurisdizione G.O.
Con il primo motivo, l'odierna appellante si doleva della dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, ritenendo, di converso, che il contratto stipulato con l in data 11\1\2007 fosse di natura privatistica. Peraltro, a detta di parte appellante, CP_4
laddove la P.A. agisca per il rilascio del bene – ovvero il conduttore agisca per il rinnovo del contratto di locazione – la causa petendi e il petitum sostanziale del giudizio sono di matrice
7 tipicamente privatistica e il conduttore stesso è titolare di un diritto soggettivo, sul quale solo il
Giudice Ordinario può interloquire.
Orbene, ritiene la Corte che tale motivo di appello non colga nel segno e vada respinto, perché
infondato.
In aderenza con quanto argomentato dal primo giudice, deve riconoscersi in via preliminare la natura concessoria del rapporto intercorso tra l e la . CP_4 Pt_1
Infatti, vale ricordare che per costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione i rapporti che hanno ad oggetto un'attività che deve svolgersi all'interno di locali destinati a pubblico servizio e, pertanto, rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente proprietario –
come, nella specie, i locali all'interno di una struttura ospedaliera ed adibiti a bar ed attività di ristorazione – hanno natura concessoria e come tali sono devoluti, in caso di controversia, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 15980\11; Cass.,
S.U. n. 15381\2009, conformi alle precedenti Cass. n. 17295\03, n. 327\99, n. 7131\98, n.
3075\94 e n. 18679\11). Invero, l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni pubblici in senso stretto (appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente) è sempre riconducibile alla figura della concessione-contratto, a prescindere dalla terminologia adoperata dalle parti contraenti: il godimento dei beni pubblici in senso stretto, infatti, è destinato alla diretta realizzazione di interessi pubblici e, pertanto, può essere attribuito a soggetti estranei all'ente titolare solo mediante concessione amministrativa, mentre qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente si realizza lo schema privatistico della locazione (cfr. Cass. n. 14865\2006).
In omaggio a detti principi, il contratto che qui ci occupa deve essere inquadrato nell'alveo delle concessioni-contratto. Depongono in tal senso la natura del bene concesso in uso, appartenete al patrimonio indisponibile dell'ente, nonché l'oggetto del rapporto, ossia l'erogazione di un
Cont servizio di ristorazione strettamente strumentale al servizio pubblico fornito dall
8 Comunque, anche in base ai criteri generali di riparto di giurisdizione1, restano nella giurisdizione amministrativa tutte quelle controversie in cui, anche in assenza di impugnativa di un atto o di un provvedimento dell'autorità pubblica, sia coinvolto il contenuto stesso dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario,
ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale (cfr. sul punto,
Cass., S.U., n. 2518\2011; Cass. S. U., n. 301\2013; Cass., S. U. n. 20682\2918 e altre).
Ne consegue, pertanto, che le controversie dirette a sindacare sulla durata del rapporto di concessione o sulla stessa esistenza del rapporto o, ancora, sulla rinnovazione della concessione
(come nel caso de quo) devono essere devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo
in maniera esclusiva.
Logico corollario di tale “assioma” è l'assorbimento del secondo motivo di appello, in merito alla validità ed ammissibilità della clausola contrattuale che prevede il rinnovo tacito, così come la domanda di condanna al rilascio, proposta in primo grado dall e strettamente CP_4
connessa alla controversia sulla rinnovazione del rapporto di concessione. Questioni tutte devolute al G.A.
C. Risarcimento danni.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza gravata nella parte cui negava il richiesto risarcimento dei danni causati dalla ridotta superficie utilizzabile, con conseguente non ricettività della clientela per la somministrazione, incidendo detta limitazione sulla distribuzione degli ambienti e sulla forza lavoro, nonché determinati dall'autorizzazione alla
9 ad installare dei distributori automatici adiacenti al bar\tavola calda, con Controparte_5
pedissequa perdita di ricavi a causa del comportamento lesivo, sleale e concorrenziale della
P.A.
Il motivo è privo di pregio.
Emerge in maniera palese da un'attenta lettura dell'atto di citazione della e dei Pt_1
successivi atti processuali del primo grado l'assenza di qualsivoglia allegazione, e vieppiù
dimostrazione, del danno asseritamente patito.
Anche la CTP del dott. - nemmeno richiamata nell'atto introduttivo del proc. n. 5277\22 Per_3
RG e in disparte ogni valutazione sul valore probatorio di una consulenza di parte, assimilabile a mere deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 1614 del 19/01/2022 ) - non risulta corroborata neanche dai documenti contabili dichiarati allegati, ma del tutto assenti.
Solo in appello, in effetti, la titolare della ha introdotto Parte_1
inammissibilmente un generico accenno alla riduzione dei suoi ricavi in dipendenza della minore superficie utilizzata – peraltro, soli 17 mq – e dell'installazione di alcuni distributori automatici nelle vicinanze dell'attività di ristorazione, autorizzati dall . CP_4
La conseguenza di tale omissione non può che essere la riconosciuta infondatezza della pretesa risarcitoria.
In conclusione, per queste motivazioni la Corte ritiene che l'appello sia infondato e, per l'effetto, vada confermata la sentenza di primo grado.
D. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, così
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 638\2024 RG, sulla domanda proposta, con appello
10 depositato in data 5\6\\2024 dalla Parte_1
in persona della titolare, e per essa
[...] Parte_1 Parte_2
, nei confronti dell , ogni altra
[...] Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 355\2024, emessa in data 15\2\2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata
[...]
delle spese del secondo grado, che Controparte_6
liquida nella somma di € 3.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso forfettario e oneri riflessi come per legge.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 25 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi -
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, sui profili che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della PA
a tutela di ipotesi generali;
alla giurisdizione amministrativa le controversie che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr. Cass. n. 20939 del
12\10\2011).