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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/06/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2918 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti PAIANO TOMMASO e CALO' DEBORA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti PESCI FERRARI RAIMONDA e FOLLI RAFFAELLA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma:
pagina 1 di 8 1) Dichiarare la separazione dei coniugi e e, di CP_1 Parte_1 conseguenza, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di provvedere all'annotazione della relativa sentenza di separazione;
2) Affidare il figlio , nato il [...], ad [...] i genitori con Per_1 collocazione presso la madre, con obbligo per entrambi di concorrere al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del medesimo in ragione delle reciproche sostanze;
tutte le decisioni di peculiare rilevanza inerenti la salute e l'educazione del figlio minore dovranno essere prese, in ossequio ai principi della bigenitorialità, di comune accordo tra i genitori, i quali devono costantemente consultarsi in merito a tali problematiche, compreso l'indirizzo scolastico, sportivo o culturale o, comunque, su ogni altra scelta che apparisse determinante per il futuro del medesimo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio;
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Parma, Strada Quaresima, n.1 piano T-1 alla signora convivente con il figlio;
CP_1 Per_1
4) Disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio minore, a settimane alterne, dal pomeriggio del Venerdì (prelevando il figlio direttamente da scuola, in assenza di attività scolastica dall'abitazione della madre) fino al Lunedì mattina, allorquando il padre medesimo lo accompagnerà a scuola (in assenza di attività scolastica presso l'abitazione della madre); nelle altre settimane, durante il
Mercoledì prelevando il figlio direttamente da scuola al termine dell'orario scolastico (in assenza di attività scolastica dall'abitazione della madre) fino al
Giovedì mattina, allorquando il padre medesimo lo accompagnerà a scuola (in assenza di attività scolastica presso l'abitazione della madre);
5) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre ed altrettante con la madre, durante il mese di agosto e/o durante il periodo delle rispettive ferie, purché non coincidente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici del figlio, periodi da concordare preventivamente entro il 30 Maggio di ogni anno di pertinenza;
in ipotesi di mancato accordo, la madre sceglierà negli anni pari e il padre in quelli dispari;
pagina 2 di 8 6) Durante le vacanze Natalizie i genitori potranno trascorrere con i figli i giorni dal 25/12 dalle ore 10:00 fino al 31/12 alle ore 18:00 o il 24/12 e dal 31/12 dalle ore 18:00 al 06/01 fino alle ore 18:00, ad anni alterni. Per l'anno 2025 inizierà la madre;
7) Durante le vacanze Pasquali i genitori potranno trascorrere l'intero periodo di vacanze scolastiche del figlio con i medesimi, ad anni alterni;
pertanto, il minore verrà preso dal padre alle ore 10:00 del primo giorno di vacanze citate e riportato presso l'abitazione della madre alle ore 20:00 dell'ultimo giorno. Per
l'anno 2026 inizierà il padre;
8) Relativamente alle ricorrenze religiose della Comunione e/o Cresima, a prescindere dall'accordo auspicabile in merito tra i due genitori, ogni genitore comunicherà l'eventuale volontà di procedere in merito a tali eventi per iscritto, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa data, al fine di permettere all'altro genitore anche un'eventuale autonoma gestione dell'evento a livello organizzativo;
la mancata risposta da parte del genitore ricevente l'avviso entro
10 (dieci) giorni dalla ricevuta comunicazione, equivale a consenso a favore del genitore proponente di poter procedere liberamente in merito, con organizzazione e costi a esclusivo carico di quest'ultimo; in caso di sovrapposizione di feste disgiunte un genitore festeggerà dalla mattina fino alle ore 17:00 e l'altro dalle ore 17:00 alla sera della stessa giornata, previe le comunicazioni scritte nei termini sopra indicati;
ferma e auspicabile la disponibilità del padre nel procedere congiuntamente alla madre in ordine agli eventi citati;
9) La disciplina riportata ai punti precedenti potrà subire delle eccezioni in caso di particolari circostanze, connesse alle esigenze del figlio o di vita familiare
(ponti, feste, ricorrenze, malattie, lavoro, ecc.), previo necessario accordo che i genitori prenderebbero, caso per caso, previa comunicazione e relativa accettazione dell'uno nei confronti dell'altro.
10) Ogni genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo esatto dei luoghi diversi dalla loro abitazione in cui si recherebbero con i figli minori, per periodi superiori a due giorni consecutivi;
pagina 3 di 8 11) Durante la permanenza del figlio presso un genitore è riconosciuto al genitore assente il diritto di telefonare e/o videochiamare per parlare con lo stesso (e/o con il genitore o eventuali altri parenti presenti con loro), almeno una volta al giorno, al fine di permettere il contatto affettivo del figlio con il genitore assente;
12) Disporre l'obbligo in capo al signor di corrispondere alla Parte_1 signora entro il giorno 14 di ogni mese, a decorrere dal mese di CP_1 giugno 2025, a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma di euro
=350,00, annualmente soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT relativi al costo della vita;
13) Disporre che le spese straordinarie, come indicate nel Protocollo del
Tribunale di Parma del 20 dicembre 2023, saranno a carico di entrambi i genitori in egual misura;
14) Dichiarare che l'assegno unico spetti ad entrambi i coniugi, nella misura del
50% cadauno, con impegno di entrambi i percipiendi ad agevolare le pratiche relative e/o a parteciparvi per il conseguimento dello scopo citato;
15) Dare atto che i coniugi intendono risolvere ogni questione patrimoniale tra loro pendente alle condizioni sotto descritte, che ritengono elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione del contenzioso in atto e condizione indispensabile al fine del raggiungimento dell'accordo:
a) Il signor si impegna a vendere alla signora la Parte_1 CP_1 propria quota indivisa pari ad 1/2 in piena proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, e così della casa di civile abitazione di tipologia “a schiera” elevantesi due piani fuori terra ( piani terra e primo) collegati tra loro da scala interna, con annessi area cortilizia e cavedio in proprietà, facente parte del complesso immobiliare denominato “Complesso Bonsaglia” in Parma, località
Eia, con accesso da strada Quaresima n.1 e da strada Mulattiera Inferiore, composta al piano terra da un vano ( monolocale), disimpegno, bagno e cantina, al piano primo da quattro vani sottotetto, disimpegno e bagno, nonchè di una autorimessa, annessa alla casa quale pertinenza, nel fabbricatello staccato ad uso autorimesse.
pagina 4 di 8 Il tutto è censito nel Catasto Fabbricati di Parma alla sezione 4, foglio 10, con i seguenti dati:
- mappale 144, strada Quaresima, piani T-1, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, rendita euro 441,57;
- mappale 181, subalterno 1, strada Quaresima, piano T, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 6, mq.16, rendita Euro 61,15 alle parti pervenuto giusto atto del notaio del 3 settembre Persona_2
2015 Rep. n. 44.427 Racc. n.16.209;
b) La signora si impegna ad acquistare la quota del signor CP_1
e contestualmente a corrispondere al medesimo la somma di Parte_1 euro =45.815,23 (quarantacinquemilaottocentoquindici/23) per l'acquisto suddetto;
c) La signora si impegna ad accollarsi l'intero residuo mutuo che CP_1 grava sull'immobile indicato al punto a), giusto atto del notaio Per_2 del 3 settembre 2015 Rep. n.44.428 Racc. n.16.210, e a liberare il
[...] marito da ogni obbligo derivante dal su indicato contratto di mutuo anche nei confronti della banca mutuante;
d) il suddetto accordo complessivamente riportato nei punti tutti precedentente dedotti: a), b), c), comporterà l'estinzione del mutuo ipotecario stipulato in data
03-SETTEMBRE-2025, a nome di e redatto dal CP_1 Parte_1
Notaio Dott. Rep. 44.428; Racc. 16.210, con espressa totale Persona_2 liberazione del debitore originario , il tutto funzionale al Parte_1 perfezionamento tra le parti della compravendita della quota di immobile attualmente in capo al signor;
Parte_1
e) l'atto notarile di cui ai punti a), b), c), d) sarà redatto in esenzione da imposte ex art. 19 L. 74/1987 dal notaio entro 30 giorni dal passaggio in Persona_3 giudicato della sentenza di separazione. Le spese notarili saranno a carico della signora CP_1
16) Dare atto che il signor correlativamente all'accordo Parte_1 complessivamente raggiunto rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
pagina 5 di 8 17) Dare atto che, subordinatamente all'adempimento di quanto previsto al punto
15), null'altro le parti avranno più a pretendere l'una dall'altra, oggi e in futuro, ad eccezione di quanto dovuto per il mantenimento del figlio;
Per_1
18) Dare ulteriormente atto che le parti reciprocamente si autorizzano al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio del figlio;
Per_1
19) Dare infine atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
- Spese legali compensate”
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 9/10/2024 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge sposata con rito civile a Parma in data 11/09/2016, unione CP_1 dalla quale in data 3/11/2017 nasceva il figlio;
il ricorrente, che dava atto Per_1 della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di CP_1 separazione chiedendo, però, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 8/04/2025 le parti, presenti personalmente, confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano un rinvio ai fini di un tentativo di definizione conciliativa del giudizio.
Successivamente, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle condizioni congiunte richiamate in epigrafe.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 26/06/2025.
§
pagina 6 di 8 La separazione personale fra i coniugi (nato a [...]_1
(PR) il 12/05/1977) e (nata a [...] il [...]) deve CP_1 essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento del figlio , oltre agli aspetti più propriamente Per_1 economici, questo Collegio ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato Parte_1
a PARMA (PR) il 12/05/1977) e (nata a [...] il CP_1
03/11/1982) che hanno contratto matrimonio in data 11/09/2016 a Parma, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma, atto n. 207 – Parte I – Anno 2016;
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni pagina 7 di 8 congiunte di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte:
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 8 di 8