Sentenza 8 maggio 1984
Massime • 2
In tema di Azione revocatoria, il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza. Al fine indicato, pertanto, e con riguardo al diritto di regresso spettante all'Inail contro il datore di lavoro, per somme erogate in conseguenza di infortunio integrante reato (artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965), deve farsi riferimento al momento nel quale il diritto medesimo nasce, per effetto di quella erogazione, tenuto conto che la sentenza che affermi la responsabilità del datore di lavoro, condannandolo al rimborso in favore dell'istituto, ha funzione non costitutiva del correlativo credito, ma di accertamento dei suoi presupposti. ( Conf 2060/73, mass n 365209; ( Conf 2874/63, mass n 264458).*
L'accertamento, ai fini dell'Azione revocatoria, del consilium fraudis, consistente nella consapevolezza, da parte del terzo, di ledere con l'atto compiuto la garanzia del creditore, involge un apprezzamento di mero fatto devoluto al giudice del merito e, come tale, incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. ( V 4807/79, mass n 401416; ( Conf 5392/79, mass n 401979; ( Conf 2263/73, mass n 365542).*
Commentario • 1
- 1. REVOCATORIA ORDINARIA: il creditore, può agire giudizialmente anche se il credito è soggetto a condizione o a termine.Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 7 gennaio 2013
ISSN 2385-1376 Testo massima L'azione revocatoria ordinaria può essere utilmente esperita in relazione a crediti non scaduti, condizionati ovvero soltanto eventuali. Tanto è chiaramente previsto dall'art.2901 cc ove il legislatore ha stabilito che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. A nulla vale la circostanza che tra le parti penda una lite giudiziaria. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13 dicembre 2012, ha accolto la domanda di una banca, la quale agiva in danno dei fideiussori, i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/1984, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1984 |
Testo completo
In tema di Azione revocatoria, il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza. Al fine indicato, pertanto, e con riguardo al diritto di regresso spettante all'Inail contro il datore di lavoro, per somme erogate in conseguenza di infortunio integrante reato (artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965), deve farsi riferimento al momento nel quale il diritto medesimo nasce, per effetto di quella erogazione, tenuto conto che la sentenza che affermi la responsabilità del datore di lavoro, condannandolo al rimborso in favore dell'istituto, ha funzione non costitutiva del correlativo credito, ma di accertamento dei suoi presupposti. ( Conf 2060/73, mass n 365209; ( Conf 2874/63, mass n 264458).*