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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato da:
1) Parte_1
Nata a: Roma (RM) il 6.07.1979
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a: Cantù (CO) il 7.04.1989
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Danila De Domenico
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Arosio, in data 5.10.2019, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arosio
(anno 2019, atto n. 3, parte I),
□ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.03.2025 hanno richiesto pronuncia di separazione e successivo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La Signora rimarrà presso la ex casa coniugale sita in Inverigo (CO), Via Montello n. 53 di sua Pt_1 esclusiva proprietà, con i relativi mobili e arredi;
3. Il Signor ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito in una casa in locazione situata in Pt_2
Cucciago (CO), Via Leopardi n. 16;
4. Alcuni effetti personali del Signor si trovano ancora presso la ex casa coniugale sita in Civita Pt_2
Castellana (VT), Corso Bruno Buozzi n. 37 e le parti si accorderanno circa le tempistiche e le modalità di ritiro. Gli effetti personali del Signor sono: Pt_2
- Vestiti;
- Soprammobili;
- Sedie di ufficio;
- Divano di ufficio;
- Arredamento di ufficio;
- TV;
- Libri personali;
- Soprammobili personali;
- Tavolo e sedie;
- Bicicletta;
- Sci e attrezzatura sportiva;
- Macchina del caffè di ufficio;
- Divano e tavolino soggiorno.
2 5. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto derivante dall'unione coniugale e che pertanto non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra sia in termini di mantenimento che di assegno divorzile.
6. I coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di aver già suddiviso le somme giacenti sui conti correnti cointestati e ogni altro bene in comune.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 5.10.2010 in Arosio (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arosio
(anno 2019, atto n. 3, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
3 5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arosio (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Como, il 25.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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