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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3270/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3270/2021 R.G.L., e vertente
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), via Francesco Cilea n. 39, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Fiato che lo
1 rappresenta e difende come da procura in atti,
Ricorrente
E
Controparte_1
, C.F. , in persona del per
[...] P.IVA_1 Controparte_2
la Calabria, Dott. , elettivamente domiciliato in Locri, via Margherita di CP_3
Savoia 54, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino in virtù di procura generale alle liti dell'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Persona_1
Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470,
Resistente
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.11.2021, deduceva: - di svolgere Parte_1 sin dal 1975 la mansione di idraulico forestale presso l'azienda Calabria Verde;
- di aver svolto, in tutti questi anni, varie mansioni: pulizia strade, potatura alberi, realizzazione recinzioni, costruzione “gabbionate”; - di aver lavorato, sempre all'aria aperta, utilizzando attrezzatura pesante, assumendo posizioni scomode e sottoponendo il corpo a tensioni molto intense;
- di aver contratto a causa delle sue mansioni una tendinite del sovraspinoso e borsite; - di aver presentato in data 04.10.2019 alla competente CP_1 domanda di riconoscimento di malattia professionale;
- che l' negava il CP_1 riconoscimento della malattia professionale precisando che “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale nè a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal dlgs 38 del 23/02/2000. La menomazione accertata è la seguente: tendinopatia spalla dx;
tendinopatia spalla sx;
grado accertato 005% grado complessivo 005%.”; - che proponeva opposizione alla valutazione dell' , sussistendo un quadro patologico CP_1 complessivamente valutabile al 18%; - che l' non riscontrava la proposta CP_1
opposizione.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. Accertare e dichiarare che, a causa delle patologie di cui il ricorrente risulta affetto - TENDINITE
DEL SOVRASPINOSO E BORSITE, lo stesso ha subito una menomazione permanente
2 della capacità lavorativa da quantificarsi nella misura del 18% della totale, o nella maggiore o minore che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo
Giudice adito;
2. Dichiarare il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita nella misura del 26% della totale o nella misura maggiore o minore ovvero, in via subordinata, ritenere e dichiarare che lo stesso ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale nella misura che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
3. Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1
della rendita nella misura del 18% della totale o nella misura maggiore o minore ovvero, in via subordinata, al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
4.
Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1
giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_1
in via preliminare la nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156,
414, 416 e 442 c.p.c.; - nel merito l'infondatezza della domanda mancando la prova dell'esistenza della malattia, delle caratteristiche morbigene della lavorazione ed il rapporto eziologico.
Concludeva dunque per il rigetto della domanda opponendosi alle richieste istruttorie.
La causa veniva istruita con prova testimoniale, venendo altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Con provvedimento del 13.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa
3 petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro,
n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto CP_1 di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini e limiti di seguito precisati.
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale di una parte delle patologie denunciate dal ricorrente nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalla malattia professionale ritenuta, con la relativa decorrenza.
All'esito della prova orale espletata deve ritenersi provata sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate, così come di seguito precisato.
Il teste , all'udienza del 13.09.2023, così riferiva: “conosco il ricorrente Testimone_1
perché lavoriamo insieme in montagna, siamo dipendenti di Calabria Verde. Io sono dipendente dal 1979. Non so dire da quanto il ricorrente lavora per l'Azienda, so che ha iniziato prima di me. Il ricorrente è un operaio specializzato forestale, io sono capo operaio specializzato. Si occupa della pulitura del sottobosco, pulitura con motosega e tagliaerba, di fare i gabbioni usando o la carriola o la mazza per spaccare le pietre che vengono prese a mano, svolge attività di taglia fuoco cioè pulisce la parte di strada che potrebbe essere interessata in caso di incendio, interviene in caso di frane. Se capita si occupa anche di fare recinzioni mettendo i pali e la rete di filo spinato”.
Il teste , a sua volta, così dichiara: “conosco il ricorrente che è mio zio. So Tes_2 che lavora per l'azienda Calabria Verde come operaio forestale, so che lavora lì dal
1975 in poi. Anch'io lavoro per la Calabria Verde, abbiamo lavorato per parecchi anni insieme. Si occupava e si occupa, della realizzazione dei gabbioni, di fare attività di taglia fuoco, della pulitura degli alberi, della pulitura delle strade in caso di neve, le attività erano queste. Il ricorrente si occupava anche di realizzare recinzioni”.
Ciò posto, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale la quale è stata affidata alla dott.ssa che ha così concluso: “In conclusione, Persona_2 dall'attento esame dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti risulta che il signor operaio idraulico Parte_1 forestale è affetto dalle seguenti infermità” Esiti di tendinosi e tenosinovite spalla dx e
4 sx” e che, tra le stesse e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ( SI )esiste nesso di causalità e pertanto possono essere considerate tecnopatie che determinano una inabilità complessiva del 6%, a decorrere dalla data della richiesta all' (04.10.2019).”. CP_1
In particolare, il tecnico nominato diagnosticava: “Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, dall'anamnesi raccolta dal periziando e dalla visita peritale effettuata è possibile affermare che il signor è affetto Parte_1 dalle seguenti patologie: “Esiti di tendinosi e tenosinovite spalla dx e sx”, precisando che: “… il periziando è affetto dalle affezioni di cui in diagnosi;
Si esiste nesso di causalità tra il lavoro svolto e le accusate e documentate affezioni Esiste inabilità permanente per le patologie di cui è stato riconosciuto il nesso eziologico nella misura del 6% complessivo. A detta valutazione si perviene: assegnando 6% ( analogico cod.224
e cod. 227della tabella di cui al D.M.n38 del 12.luglio 2000. La decorrenza del beneficio deve identificarsi nel momento della richiesta all'Istituto (04.10.2019) di riconoscimento delle tecnopatie”.
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta, delle mansioni in concreto affidategli e della riconducibilità alle stesse delle patologie denunciate dovendosi però rilevare come la quantificazione operata nell'atto introduttivo in ordine alla misura dell'inabilità lavorativa non abbia invece trovato piena corrispondenza nelle risultanze peritali, essendo stata accertata in misura considerevolmente minore.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini e nei limiti suindicati ed CP_1 dovrà essere condannato al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 6%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi legali.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, devono essere parzialmente compensate, disponendo che le stesse siano poste a carico dell' nella misura di 2/3 e ciò in CP_1
considerazione della prossimità della percentuale di danno biologico accertata dal CTU
5 (6%) con quella valutata dall'Istituto in sede amministrativa (5%), dovendosi altresì considerare che parte ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento di una percentuale considerevolmente maggiore (18%).
L'importo viene liquidato secondo i valori tariffari minimi in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' come liquidate con separato decreto in CP_1
favore della dott.ssa Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3270/2021, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- accoglie il ricorso, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 6% a decorrere dal 04.10.2019, e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1
della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
refusione nella misura di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.164,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_2
Locri, 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3270/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3270/2021 R.G.L., e vertente
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), via Francesco Cilea n. 39, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Fiato che lo
1 rappresenta e difende come da procura in atti,
Ricorrente
E
Controparte_1
, C.F. , in persona del per
[...] P.IVA_1 Controparte_2
la Calabria, Dott. , elettivamente domiciliato in Locri, via Margherita di CP_3
Savoia 54, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino in virtù di procura generale alle liti dell'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Persona_1
Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470,
Resistente
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.11.2021, deduceva: - di svolgere Parte_1 sin dal 1975 la mansione di idraulico forestale presso l'azienda Calabria Verde;
- di aver svolto, in tutti questi anni, varie mansioni: pulizia strade, potatura alberi, realizzazione recinzioni, costruzione “gabbionate”; - di aver lavorato, sempre all'aria aperta, utilizzando attrezzatura pesante, assumendo posizioni scomode e sottoponendo il corpo a tensioni molto intense;
- di aver contratto a causa delle sue mansioni una tendinite del sovraspinoso e borsite; - di aver presentato in data 04.10.2019 alla competente CP_1 domanda di riconoscimento di malattia professionale;
- che l' negava il CP_1 riconoscimento della malattia professionale precisando che “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale nè a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal dlgs 38 del 23/02/2000. La menomazione accertata è la seguente: tendinopatia spalla dx;
tendinopatia spalla sx;
grado accertato 005% grado complessivo 005%.”; - che proponeva opposizione alla valutazione dell' , sussistendo un quadro patologico CP_1 complessivamente valutabile al 18%; - che l' non riscontrava la proposta CP_1
opposizione.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. Accertare e dichiarare che, a causa delle patologie di cui il ricorrente risulta affetto - TENDINITE
DEL SOVRASPINOSO E BORSITE, lo stesso ha subito una menomazione permanente
2 della capacità lavorativa da quantificarsi nella misura del 18% della totale, o nella maggiore o minore che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo
Giudice adito;
2. Dichiarare il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita nella misura del 26% della totale o nella misura maggiore o minore ovvero, in via subordinata, ritenere e dichiarare che lo stesso ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale nella misura che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
3. Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1
della rendita nella misura del 18% della totale o nella misura maggiore o minore ovvero, in via subordinata, al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura che sarà accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
4.
Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1
giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_1
in via preliminare la nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156,
414, 416 e 442 c.p.c.; - nel merito l'infondatezza della domanda mancando la prova dell'esistenza della malattia, delle caratteristiche morbigene della lavorazione ed il rapporto eziologico.
Concludeva dunque per il rigetto della domanda opponendosi alle richieste istruttorie.
La causa veniva istruita con prova testimoniale, venendo altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Con provvedimento del 13.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa
3 petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro,
n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto CP_1 di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini e limiti di seguito precisati.
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale di una parte delle patologie denunciate dal ricorrente nonché la percentuale del danno biologico dipendente dalla malattia professionale ritenuta, con la relativa decorrenza.
All'esito della prova orale espletata deve ritenersi provata sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate, così come di seguito precisato.
Il teste , all'udienza del 13.09.2023, così riferiva: “conosco il ricorrente Testimone_1
perché lavoriamo insieme in montagna, siamo dipendenti di Calabria Verde. Io sono dipendente dal 1979. Non so dire da quanto il ricorrente lavora per l'Azienda, so che ha iniziato prima di me. Il ricorrente è un operaio specializzato forestale, io sono capo operaio specializzato. Si occupa della pulitura del sottobosco, pulitura con motosega e tagliaerba, di fare i gabbioni usando o la carriola o la mazza per spaccare le pietre che vengono prese a mano, svolge attività di taglia fuoco cioè pulisce la parte di strada che potrebbe essere interessata in caso di incendio, interviene in caso di frane. Se capita si occupa anche di fare recinzioni mettendo i pali e la rete di filo spinato”.
Il teste , a sua volta, così dichiara: “conosco il ricorrente che è mio zio. So Tes_2 che lavora per l'azienda Calabria Verde come operaio forestale, so che lavora lì dal
1975 in poi. Anch'io lavoro per la Calabria Verde, abbiamo lavorato per parecchi anni insieme. Si occupava e si occupa, della realizzazione dei gabbioni, di fare attività di taglia fuoco, della pulitura degli alberi, della pulitura delle strade in caso di neve, le attività erano queste. Il ricorrente si occupava anche di realizzare recinzioni”.
Ciò posto, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale la quale è stata affidata alla dott.ssa che ha così concluso: “In conclusione, Persona_2 dall'attento esame dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti risulta che il signor operaio idraulico Parte_1 forestale è affetto dalle seguenti infermità” Esiti di tendinosi e tenosinovite spalla dx e
4 sx” e che, tra le stesse e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ( SI )esiste nesso di causalità e pertanto possono essere considerate tecnopatie che determinano una inabilità complessiva del 6%, a decorrere dalla data della richiesta all' (04.10.2019).”. CP_1
In particolare, il tecnico nominato diagnosticava: “Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, dall'anamnesi raccolta dal periziando e dalla visita peritale effettuata è possibile affermare che il signor è affetto Parte_1 dalle seguenti patologie: “Esiti di tendinosi e tenosinovite spalla dx e sx”, precisando che: “… il periziando è affetto dalle affezioni di cui in diagnosi;
Si esiste nesso di causalità tra il lavoro svolto e le accusate e documentate affezioni Esiste inabilità permanente per le patologie di cui è stato riconosciuto il nesso eziologico nella misura del 6% complessivo. A detta valutazione si perviene: assegnando 6% ( analogico cod.224
e cod. 227della tabella di cui al D.M.n38 del 12.luglio 2000. La decorrenza del beneficio deve identificarsi nel momento della richiesta all'Istituto (04.10.2019) di riconoscimento delle tecnopatie”.
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta, delle mansioni in concreto affidategli e della riconducibilità alle stesse delle patologie denunciate dovendosi però rilevare come la quantificazione operata nell'atto introduttivo in ordine alla misura dell'inabilità lavorativa non abbia invece trovato piena corrispondenza nelle risultanze peritali, essendo stata accertata in misura considerevolmente minore.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini e nei limiti suindicati ed CP_1 dovrà essere condannato al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 6%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi legali.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, devono essere parzialmente compensate, disponendo che le stesse siano poste a carico dell' nella misura di 2/3 e ciò in CP_1
considerazione della prossimità della percentuale di danno biologico accertata dal CTU
5 (6%) con quella valutata dall'Istituto in sede amministrativa (5%), dovendosi altresì considerare che parte ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento di una percentuale considerevolmente maggiore (18%).
L'importo viene liquidato secondo i valori tariffari minimi in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' come liquidate con separato decreto in CP_1
favore della dott.ssa Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3270/2021, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- accoglie il ricorso, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 6% a decorrere dal 04.10.2019, e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1
della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
refusione nella misura di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.164,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_2
Locri, 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
6