Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1952, n. 59
Articolo 2
Versione
6 marzo 1952
Art. 1.
E' approvata, l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli di Milano, con la quale viene prorogata al 31 dicembre 1951 l'efficacia della convenzione stipulata fra le medesime parti, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprieta' dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731 .
Entrata in vigore il 6 marzo 1952