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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8671 /2024 R.G.TRIB. AHMETI FATMIR/ MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8671/2024 avente ad oggetto: l'impugnativa ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Cat.A12/23/Imm./II^Sez./nr. 40 di reg. del 23.05.2023 (notificato il 05.08.2024), con il quale il Questore di Imperia ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata in data 06.03.2023 proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO MASSARO del foro di Imperia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore - AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege - RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 23.05.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 18.05.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto
1 obbligatorio e vincolante;
rilevando altresì la mancata trasmissione dei motivi ostativi ex art 10 bis L. 241/90 attesa la natura vincolante del suddetto parere. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, con il quale ha espresso parere sfavorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha dato atto della documentazione trasmessa (memoria legale e dichiarazioni personali, elenco dei rilievi fotodattiloscopici Afis;
passaporto della cittadina italiana B.A., asseritamente sorella del richiedente;
certificato di residenza nel Comune di Sanremo dal 12.10.2005, rilasciato in data 26.06.2008; contratto di locazione intestato al richiedente, registrato, per quattro anni dal 16.05.2012; contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 13.11.2007; CU 2003; certificato di attribuzione del numero di partita IVA per apertura di ditta individuale datato 8.9.2009; rigetto dell'istanza di rinnovo del PDS per lavoro autonomo del 05.02.2016; passaporto albanese); ha poi ritenuto che la situazione personale del richiedente non fosse tale da integrare i presupposti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98 non essendo emersi elementi da cui poter dedurre che lo stesso, in caso di rimpatrio, possa essere oggetto di persecuzione ovvero rischi di essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani o degradanti e non risultando sufficienti la lunga permanenza in Italia e la presenza di una sorella cittadina italiana. Ha poi rilevato come, con Decreto del 5.02.2016, il Questore di Imperia avesse negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in ragione delle seguenti considerazioni: “ che in seguito all'avvio dell'attività autonoma, il richiedente aveva dichiarato redditi per le solo annualità 2009 e 2010, che da tale data non aveva più svolto attività lavorativa né risultava aver conseguito un reddito proveniente da fonti lecite, sufficiente al proprio sostentamento;
che l'istanza di rinnovo risultava carente della documentazione comprovante la disponibilità di mezzi legittimi di sostentamento in Italia, mentre risultavano accertati debiti con l'erario per contributi mai versati relativi alle annualità 2009 e 2010; che dalla data di avvio del procedimento di rifiuto del rinnovo il richiedente non si era mai presentato né aveva mai prodotto documentazione integrativa, né si era adoperato in alcun modo per fornire chiarimenti o formulare istanze di accesso agli atti del relativo procedimento”. Tutto ciò premesso ha espresso parere non favorevole al rilascio del permesso richiesto. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente è in Italia da vent'anni, ha un lavoro nel settore della pesca e gode di idonea sistemazione alloggiativa a Sanremo;
- in Italia sono presenti tre fratelli: , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 tutti muniti di regolare permesso di soggiorno;
- in Italia vive la sorella, SI.ra , cittadina italiana;
Parte_2
- ha presentato domanda di protezione speciale nanti la Questura di Imperia producendo copiosa documentazione comprovante la propria integrazione sul Territorio nazionale;
Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“PIACCIA a questo Ill.mo Tribunale di GENOVA, disposta l'audizione personale del sig
, previa sospensione dell'efficacia del PROVVEDIMENTO DI Parte_1
2 RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/24/IMM/II SEZ./NR.40 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA DEL 23/05/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 05/08/2024 NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/24/IMM/II SEZ./NR.40 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA DEL 23/05/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 05/08/2024 ; e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig , ordinando alla QUESTURA Parte_1 Parte_3 competente di rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno. Vinte le spese del presente giudizio”. Con il ricorso è stata depositata documentazione relativa all'integrazione e segnatamente:
- Ricevuta della prenotazione dell'appuntamento del 06.03.2023 rilasciata dal sistema prenotafacile;
- Ricevuta istanza rilascio permesso di soggiorno del 06.03.2023;
- Copia passaporto della SInora , nata in [...] il [...], Parte_2 indicata come sorella del richiedente;
- Certificato di residenza nel Comune di Sanremo datato 26.06.2008, ove risulta residente in [...] a far data dal 12.10.2005, unitamente ad una ricevuta di dichiarazione di cambio indirizzo del 21.03.2008, dalla quale risulta essersi trasferito in Sanremo Via A. Da Brescia 29;
- Contratto di locazione a nome del ricorrente per un immobile sito in Via Palma 37 Sanremo, sottoscritto il 16.05.2012 e registrato il 25.5.2012;
- Comunicazione di cessione di fabbricato rilasciata da cittadina italiana per appartamento sito in Sanremo, Via Costiglioli 87 datata 1.11.2021, non vidimata, unitamente alla dichiarazione di ospitalità non firmata e non vidimata;
- Certificazione di attribuzione di partita IVA del 8.9.2009 per l'attività di commercio all'ingrosso di fiori e piante in Sanremo;
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato presso a partire dal Controparte_2
14.11.2007 con qualifica di operaio generico nell'ambito florovivaistico;
- Ricevute bollettino postale e raccomandata relative al precedente permesso di soggiorno, datate 27.12.2007. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 rilevando come il parere non favorevole della Commissione abbia natura obbligatoria e vincolante. Ha poi evidenziato che all'atto della notifica del rigetto qui impugnato il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale;
istanza poi formalizzata in data 07.01.2025; che con decisione del 12.02.2025 la Commissione territoriale di Genova ha rigettato la richiesta di protezione internazionale per manifesta infondatezza.
3 Ha rilevato come non sussistano in ogni caso i requisiti necessari per l'accoglimento dell'istanza, non essendo emersi motivi fondati per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In ordine all'istanza di sospensiva ha rilevato come non possa ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora. Ha quindi ripercorso la normativa di riferimento ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Con la propria comparsa ha prodotto:
- istanza protezione speciale del 06.03.2023
- parere negativo della Commissione Territoriale;
- provvedimento impugnato;
- decreto di rigetto della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Torino - Sezione di Genova in data 12.02.2025 per manifesta infondatezza per la provenienza da Paese di origine sicura dal quale emerge che il richiedente è in Italia dal 1991, ove vi è rimasto in modo discontinuo fino al 2009, anno dal quale non ha più fatto rientro in Albania a causa di minacce da parte dei fratelli dell'ex moglie, i quali volevano vendicarsi a seguito della loro separazione. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio e aggiornato ad ottobre 2024, non risultano precedenti condanne;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la procura della Repubblica di Imperia come da certificato aggiornato ad ottobre 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento. Nella fase sommaria, acquisite informative preliminari (certificati di rito), la Giudice, dopo aver più volte invitato parte ricorrente a depositare documentazione attestante la propria integrazione, rilevato come nessun deposito ulteriore fosse pervenuto e come non fosse pertanto dimostrata alcuna concreta e attuale integrazione, con decreto inaudita altera parte del 05.12.2024 ha rigettato l'istanza di sospensione e ha fissato udienza per comparizione ed audizione del ricorrente. L'udienza così fissata, su istanza di parte ricorrente, è stata rinviata per consentire la notifica del ricorso e della fissazione di udienza nel rispetto dei termini a comparire a parte convenuta. All'udienza di comparizione, presenti solamente i difensori delle parti, rilevata l'assenza del ricorrente, dato atto del mancato deposito di documentazione a sostegno della domanda nonostante ripetuti solleciti al ricorrente e, infine, rilevata la mancata comparizione del richiedente, non supportata da alcuna giustificazione al suo asserito impedimento, la Giudice ha confermato il rigetto dell'istanza di sospensiva. I Difensori hanno precisato le rispettive conclusioni, parte ricorrente insistendo per l'accoglimento della domanda e parte resistente per il rigetto della stessa e la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale.
4 A fronte del parere negativo del 18.05.2023 con cui la CT ha escluso la sussistenza dei Cont presupposti di cui all'art.19/commi 1. e 1.1. (nel testo previgente alla modifica D.L. 20/2023, essendo stata formulata l'istanza in data 06.03.2023) evidenziando come: “ non essendo emersi elementi da cui che il richiedente, in caso di rimpatrio, possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero rischi di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti: non risultano sufficienti - in considerazione anche, per quanto in atti, di una condizione individuale di vulnerabilità, la lunga permanenza in Italia del richiedente e la presenza di una sorella cittadina italiana a pervenire alla conclusione che l'allontanamento dal territorio nazionale possa costituire una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata o familiare ( art 19 c1.1., cit nonché art 8 CEDU)….”, il Questore ha rigettato la domanda di rilascio del permesso per protezione speciale. Il Collegio condivide la motivazione del rigetto non essendo emersi nel corso dell'intero giudizio elementi idonei a dimostrare un serio ed effettivo percorso di inserimento sociale, non risultando sufficienti la lunga permanenza in Italia e la presenza sul territorio nazionale dell'asserita sorella cittadina italiana. Il percorso di integrazione del richiedente, così come documentato unicamente in sede di audizione amministrativa e con il ricorso introduttivo, nulla essendo stato prodotto dal suo difensore nel corso del giudizio, nonostante i ripetuti solleciti a tal fine, non può essere ritenuto sufficiente. Egli, inoltre, non essendo comparso in udienza e non avendo ritenuto di fornire alcuna informazione al suo difensore, non ha dato modo a questo Collegio di valutare la sua condizione in Italia e non ha reso possibile l'indagine di quegli aspetti concorrenti che pure potrebbero determinare il riconoscimento della protezione speciale. Dall'esigua documentazione in atti, non è possibile rilevare con certezza né l'attuale residenza dell'istante, né il suo stato occupazionale né infine, la sussistenza dei legami familiari sul territorio nazionale. Dal rigetto della domanda di protezione internazionale, emesso dalla Commissione Territoriale di Torino, Sezione di Genova, in data 12.02.2025, emerge come il richiedente sia fuggito in Italia, per sottrarsi a non meglio precisate minacce da parte dei cognati, a far data dal 1991, e ivi vi si sia stabilito definitivamente nel 2009. Nonostante una permanenza sul territorio nazionale quasi ventennale, la documentazione risulta oltremodo frammentaria oltreché del tutto inidonea a far ritenere sussistente una reale integrazione. In ordine alla residenza dell'istante, dalla documentazione in atti risulta come lo stesso, pur gravitando nella zona dell'Imperiese, abbia più volte modificato il proprio domicilio, senza tuttavia trovare una stabile residenza. Se nel 2005 lo stesso risulterebbe aver risieduto in Sanremo Via Palma 37, tra il 2007 ed il 2008 parrebbe essersi trasferito in Via A. Da Brescia 29, per poi fissare quale domicilio fiscale della propria attività l'indirizzo di Via Palma 37. Sempre in Via Palma 37 risulterebbe aver risieduto dal 2012 al 2016 periodo per il quale risulta documentato in atti un contratto di locazione a suo nome. Infine, in tempi più recenti, l'istante risulta essere ospite, in Via Costiglioli n 87, Sanremo, in virtù di cessione di fabbricato in locazione rilasciata da una cittadina italiana. Tuttavia, al momento della presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ha indicato quale residenza quella originaria di Via
5 Palma 37. Tale incertezza in ordine alla reale residenza, non rende nemmeno agevole una verifica sull'effettiva presenza e stabilità dei legami familiari dichiarati. Su tale ultimo aspetto, occorre rilevare come il ricorrente si sia limitato ad allegare di avere in Italia i fratelli e la sorella, cittadina italiana, dei quali, tuttavia, altro non avrebbe prodotto, se non il passaporto della sorella, del tutto inidoneo a fondare il legame di parentela asseritamente sussistente. Al Contrario, dal provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale, emergerebbe come in Albania siano presenti la madre, la figlia e le sorelle del ricorrente. Sotto il profilo occupazionale, occorre rilevare come l'unica documentazione in atti sia risalente nel tempo e consista in un contratto di assunzione a tempo indeterminato presso un'azienda nel settore florovivaistico del novembre 2007, non supportato da ulteriore documentazione;
nonché nella certificazione di attribuzione della partita Iva nel 2009 per attività di commercio all'ingrosso di piante e fiori, anch'essa non supportata da ulteriore documentazione. Invero, proprio sotto quest'ultimo aspetto, dal parere negativo espresso dalla Commissione territoriale, risulterebbe che il richiedente, in seguito all'avvio di tale attività autonoma, si fosse visto rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo proprio perché, dopo aver dichiarato redditi solo per il 2009 ed il 2010, non aveva più svolto attività lavorativa né risultava avere conseguito redditi provenienti da fonti lecite e, nel contempo, erano emersi debiti erariali per contributi mai versati per le annualità di cui sopra. Ad oggi, pertanto, del ricorrente si ignora dove viva e come si mantenga. Inoltre, la sua mancata comparizione all'udienza fissata per l'audizione non ha consentito, in concreto, di verificare l'effettivo grado di integrazione raggiunto sul territorio nazionale. Il ricorrente, di fatto, non ha conseguito alcun inserimento né nel tessuto economico, né in quello sociale, né in quello culturale italiano, né ha dimostrato l'esistenza di alcun legame familiare in Italia da tutelare. Non si ritiene dunque che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente. Pur esulando dal giudizio de quo, si rileva, infine come le motivazioni poste alla base della sua fuga dal Paese di origine non rappresentino alcuna situazione di vulnerabilità individuale, attuale o accertata, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal suo rimpatrio. Va altresì posto in luce che non sia stato neppure dimostrato alcun profilo di vulnerabilità relativo alla tutela del diritto alla salute, non essendo risultate problematiche ad esso inerenti né allegata documentazione comprovante particolari criticità. Inoltre, rientrando in Albania, potrebbe tornare a vivere nella casa familiare e ricongiungersi con la madre e la figlia, ed anche, presumibilmente, riprendere il lavoro di pescatore interrotto in vista della sua migrazione. Sotto il profilo delle condizioni oggettive del Paese di rientro, va ancora ricordato che, pur essendo note tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata, l'Albania è riportata nella lista dei Paesi di origine sicuri. Del resto nelle COI relative al Paese non si registrano situazioni di violenza o pericolo. Gli stessi dati ACLED - a mero titolo di esempio - relativi al periodo tra 08.06.2024 e il 06.06.2025 hanno registrato in Albania un totale di solo 5 eventi che non hanno provocato alcun decesso1.
6 L'Albania, del resto, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009, ha poi ottenuto nel giugno del 2014 lo status di Paese “candidato” all'adesione all'UE, che ha tenuto la prima conferenza intergovernativa con l'Albania nel luglio 2022 e, più recentemente, la terza conferenza, in data 17 dicembre 2024.2 Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene in alcun modo che l'allontanamento dall'Italia possa determinare uno “sradicamento” del ricorrente, con conseguente pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale (v. S.C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022) Va pertanto rigettata la domanda. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfettariamente in assenza di nota spese e considerato che l'attività difensiva si è svolta unicamente a mezzo della costituzione in giudizio ed alla partecipazione ad un'udienza in presenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta
Il Presidente Dott. Domenico Pellegrini
7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://acleddata.com/explorer/ accesso in data 13.06.2025 2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/albania/
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8671/2024 avente ad oggetto: l'impugnativa ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Cat.A12/23/Imm./II^Sez./nr. 40 di reg. del 23.05.2023 (notificato il 05.08.2024), con il quale il Questore di Imperia ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata in data 06.03.2023 proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO MASSARO del foro di Imperia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore - AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege - RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 23.05.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 18.05.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto
1 obbligatorio e vincolante;
rilevando altresì la mancata trasmissione dei motivi ostativi ex art 10 bis L. 241/90 attesa la natura vincolante del suddetto parere. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, con il quale ha espresso parere sfavorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha dato atto della documentazione trasmessa (memoria legale e dichiarazioni personali, elenco dei rilievi fotodattiloscopici Afis;
passaporto della cittadina italiana B.A., asseritamente sorella del richiedente;
certificato di residenza nel Comune di Sanremo dal 12.10.2005, rilasciato in data 26.06.2008; contratto di locazione intestato al richiedente, registrato, per quattro anni dal 16.05.2012; contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 13.11.2007; CU 2003; certificato di attribuzione del numero di partita IVA per apertura di ditta individuale datato 8.9.2009; rigetto dell'istanza di rinnovo del PDS per lavoro autonomo del 05.02.2016; passaporto albanese); ha poi ritenuto che la situazione personale del richiedente non fosse tale da integrare i presupposti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98 non essendo emersi elementi da cui poter dedurre che lo stesso, in caso di rimpatrio, possa essere oggetto di persecuzione ovvero rischi di essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani o degradanti e non risultando sufficienti la lunga permanenza in Italia e la presenza di una sorella cittadina italiana. Ha poi rilevato come, con Decreto del 5.02.2016, il Questore di Imperia avesse negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in ragione delle seguenti considerazioni: “ che in seguito all'avvio dell'attività autonoma, il richiedente aveva dichiarato redditi per le solo annualità 2009 e 2010, che da tale data non aveva più svolto attività lavorativa né risultava aver conseguito un reddito proveniente da fonti lecite, sufficiente al proprio sostentamento;
che l'istanza di rinnovo risultava carente della documentazione comprovante la disponibilità di mezzi legittimi di sostentamento in Italia, mentre risultavano accertati debiti con l'erario per contributi mai versati relativi alle annualità 2009 e 2010; che dalla data di avvio del procedimento di rifiuto del rinnovo il richiedente non si era mai presentato né aveva mai prodotto documentazione integrativa, né si era adoperato in alcun modo per fornire chiarimenti o formulare istanze di accesso agli atti del relativo procedimento”. Tutto ciò premesso ha espresso parere non favorevole al rilascio del permesso richiesto. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente è in Italia da vent'anni, ha un lavoro nel settore della pesca e gode di idonea sistemazione alloggiativa a Sanremo;
- in Italia sono presenti tre fratelli: , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 tutti muniti di regolare permesso di soggiorno;
- in Italia vive la sorella, SI.ra , cittadina italiana;
Parte_2
- ha presentato domanda di protezione speciale nanti la Questura di Imperia producendo copiosa documentazione comprovante la propria integrazione sul Territorio nazionale;
Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“PIACCIA a questo Ill.mo Tribunale di GENOVA, disposta l'audizione personale del sig
, previa sospensione dell'efficacia del PROVVEDIMENTO DI Parte_1
2 RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/24/IMM/II SEZ./NR.40 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA DEL 23/05/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 05/08/2024 NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/24/IMM/II SEZ./NR.40 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA DEL 23/05/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 05/08/2024 ; e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig , ordinando alla QUESTURA Parte_1 Parte_3 competente di rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno. Vinte le spese del presente giudizio”. Con il ricorso è stata depositata documentazione relativa all'integrazione e segnatamente:
- Ricevuta della prenotazione dell'appuntamento del 06.03.2023 rilasciata dal sistema prenotafacile;
- Ricevuta istanza rilascio permesso di soggiorno del 06.03.2023;
- Copia passaporto della SInora , nata in [...] il [...], Parte_2 indicata come sorella del richiedente;
- Certificato di residenza nel Comune di Sanremo datato 26.06.2008, ove risulta residente in [...] a far data dal 12.10.2005, unitamente ad una ricevuta di dichiarazione di cambio indirizzo del 21.03.2008, dalla quale risulta essersi trasferito in Sanremo Via A. Da Brescia 29;
- Contratto di locazione a nome del ricorrente per un immobile sito in Via Palma 37 Sanremo, sottoscritto il 16.05.2012 e registrato il 25.5.2012;
- Comunicazione di cessione di fabbricato rilasciata da cittadina italiana per appartamento sito in Sanremo, Via Costiglioli 87 datata 1.11.2021, non vidimata, unitamente alla dichiarazione di ospitalità non firmata e non vidimata;
- Certificazione di attribuzione di partita IVA del 8.9.2009 per l'attività di commercio all'ingrosso di fiori e piante in Sanremo;
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato presso a partire dal Controparte_2
14.11.2007 con qualifica di operaio generico nell'ambito florovivaistico;
- Ricevute bollettino postale e raccomandata relative al precedente permesso di soggiorno, datate 27.12.2007. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 rilevando come il parere non favorevole della Commissione abbia natura obbligatoria e vincolante. Ha poi evidenziato che all'atto della notifica del rigetto qui impugnato il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale;
istanza poi formalizzata in data 07.01.2025; che con decisione del 12.02.2025 la Commissione territoriale di Genova ha rigettato la richiesta di protezione internazionale per manifesta infondatezza.
3 Ha rilevato come non sussistano in ogni caso i requisiti necessari per l'accoglimento dell'istanza, non essendo emersi motivi fondati per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In ordine all'istanza di sospensiva ha rilevato come non possa ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora. Ha quindi ripercorso la normativa di riferimento ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Con la propria comparsa ha prodotto:
- istanza protezione speciale del 06.03.2023
- parere negativo della Commissione Territoriale;
- provvedimento impugnato;
- decreto di rigetto della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Torino - Sezione di Genova in data 12.02.2025 per manifesta infondatezza per la provenienza da Paese di origine sicura dal quale emerge che il richiedente è in Italia dal 1991, ove vi è rimasto in modo discontinuo fino al 2009, anno dal quale non ha più fatto rientro in Albania a causa di minacce da parte dei fratelli dell'ex moglie, i quali volevano vendicarsi a seguito della loro separazione. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio e aggiornato ad ottobre 2024, non risultano precedenti condanne;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la procura della Repubblica di Imperia come da certificato aggiornato ad ottobre 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento. Nella fase sommaria, acquisite informative preliminari (certificati di rito), la Giudice, dopo aver più volte invitato parte ricorrente a depositare documentazione attestante la propria integrazione, rilevato come nessun deposito ulteriore fosse pervenuto e come non fosse pertanto dimostrata alcuna concreta e attuale integrazione, con decreto inaudita altera parte del 05.12.2024 ha rigettato l'istanza di sospensione e ha fissato udienza per comparizione ed audizione del ricorrente. L'udienza così fissata, su istanza di parte ricorrente, è stata rinviata per consentire la notifica del ricorso e della fissazione di udienza nel rispetto dei termini a comparire a parte convenuta. All'udienza di comparizione, presenti solamente i difensori delle parti, rilevata l'assenza del ricorrente, dato atto del mancato deposito di documentazione a sostegno della domanda nonostante ripetuti solleciti al ricorrente e, infine, rilevata la mancata comparizione del richiedente, non supportata da alcuna giustificazione al suo asserito impedimento, la Giudice ha confermato il rigetto dell'istanza di sospensiva. I Difensori hanno precisato le rispettive conclusioni, parte ricorrente insistendo per l'accoglimento della domanda e parte resistente per il rigetto della stessa e la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale.
4 A fronte del parere negativo del 18.05.2023 con cui la CT ha escluso la sussistenza dei Cont presupposti di cui all'art.19/commi 1. e 1.1. (nel testo previgente alla modifica D.L. 20/2023, essendo stata formulata l'istanza in data 06.03.2023) evidenziando come: “ non essendo emersi elementi da cui che il richiedente, in caso di rimpatrio, possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero rischi di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti: non risultano sufficienti - in considerazione anche, per quanto in atti, di una condizione individuale di vulnerabilità, la lunga permanenza in Italia del richiedente e la presenza di una sorella cittadina italiana a pervenire alla conclusione che l'allontanamento dal territorio nazionale possa costituire una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata o familiare ( art 19 c1.1., cit nonché art 8 CEDU)….”, il Questore ha rigettato la domanda di rilascio del permesso per protezione speciale. Il Collegio condivide la motivazione del rigetto non essendo emersi nel corso dell'intero giudizio elementi idonei a dimostrare un serio ed effettivo percorso di inserimento sociale, non risultando sufficienti la lunga permanenza in Italia e la presenza sul territorio nazionale dell'asserita sorella cittadina italiana. Il percorso di integrazione del richiedente, così come documentato unicamente in sede di audizione amministrativa e con il ricorso introduttivo, nulla essendo stato prodotto dal suo difensore nel corso del giudizio, nonostante i ripetuti solleciti a tal fine, non può essere ritenuto sufficiente. Egli, inoltre, non essendo comparso in udienza e non avendo ritenuto di fornire alcuna informazione al suo difensore, non ha dato modo a questo Collegio di valutare la sua condizione in Italia e non ha reso possibile l'indagine di quegli aspetti concorrenti che pure potrebbero determinare il riconoscimento della protezione speciale. Dall'esigua documentazione in atti, non è possibile rilevare con certezza né l'attuale residenza dell'istante, né il suo stato occupazionale né infine, la sussistenza dei legami familiari sul territorio nazionale. Dal rigetto della domanda di protezione internazionale, emesso dalla Commissione Territoriale di Torino, Sezione di Genova, in data 12.02.2025, emerge come il richiedente sia fuggito in Italia, per sottrarsi a non meglio precisate minacce da parte dei cognati, a far data dal 1991, e ivi vi si sia stabilito definitivamente nel 2009. Nonostante una permanenza sul territorio nazionale quasi ventennale, la documentazione risulta oltremodo frammentaria oltreché del tutto inidonea a far ritenere sussistente una reale integrazione. In ordine alla residenza dell'istante, dalla documentazione in atti risulta come lo stesso, pur gravitando nella zona dell'Imperiese, abbia più volte modificato il proprio domicilio, senza tuttavia trovare una stabile residenza. Se nel 2005 lo stesso risulterebbe aver risieduto in Sanremo Via Palma 37, tra il 2007 ed il 2008 parrebbe essersi trasferito in Via A. Da Brescia 29, per poi fissare quale domicilio fiscale della propria attività l'indirizzo di Via Palma 37. Sempre in Via Palma 37 risulterebbe aver risieduto dal 2012 al 2016 periodo per il quale risulta documentato in atti un contratto di locazione a suo nome. Infine, in tempi più recenti, l'istante risulta essere ospite, in Via Costiglioli n 87, Sanremo, in virtù di cessione di fabbricato in locazione rilasciata da una cittadina italiana. Tuttavia, al momento della presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ha indicato quale residenza quella originaria di Via
5 Palma 37. Tale incertezza in ordine alla reale residenza, non rende nemmeno agevole una verifica sull'effettiva presenza e stabilità dei legami familiari dichiarati. Su tale ultimo aspetto, occorre rilevare come il ricorrente si sia limitato ad allegare di avere in Italia i fratelli e la sorella, cittadina italiana, dei quali, tuttavia, altro non avrebbe prodotto, se non il passaporto della sorella, del tutto inidoneo a fondare il legame di parentela asseritamente sussistente. Al Contrario, dal provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale, emergerebbe come in Albania siano presenti la madre, la figlia e le sorelle del ricorrente. Sotto il profilo occupazionale, occorre rilevare come l'unica documentazione in atti sia risalente nel tempo e consista in un contratto di assunzione a tempo indeterminato presso un'azienda nel settore florovivaistico del novembre 2007, non supportato da ulteriore documentazione;
nonché nella certificazione di attribuzione della partita Iva nel 2009 per attività di commercio all'ingrosso di piante e fiori, anch'essa non supportata da ulteriore documentazione. Invero, proprio sotto quest'ultimo aspetto, dal parere negativo espresso dalla Commissione territoriale, risulterebbe che il richiedente, in seguito all'avvio di tale attività autonoma, si fosse visto rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo proprio perché, dopo aver dichiarato redditi solo per il 2009 ed il 2010, non aveva più svolto attività lavorativa né risultava avere conseguito redditi provenienti da fonti lecite e, nel contempo, erano emersi debiti erariali per contributi mai versati per le annualità di cui sopra. Ad oggi, pertanto, del ricorrente si ignora dove viva e come si mantenga. Inoltre, la sua mancata comparizione all'udienza fissata per l'audizione non ha consentito, in concreto, di verificare l'effettivo grado di integrazione raggiunto sul territorio nazionale. Il ricorrente, di fatto, non ha conseguito alcun inserimento né nel tessuto economico, né in quello sociale, né in quello culturale italiano, né ha dimostrato l'esistenza di alcun legame familiare in Italia da tutelare. Non si ritiene dunque che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente. Pur esulando dal giudizio de quo, si rileva, infine come le motivazioni poste alla base della sua fuga dal Paese di origine non rappresentino alcuna situazione di vulnerabilità individuale, attuale o accertata, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal suo rimpatrio. Va altresì posto in luce che non sia stato neppure dimostrato alcun profilo di vulnerabilità relativo alla tutela del diritto alla salute, non essendo risultate problematiche ad esso inerenti né allegata documentazione comprovante particolari criticità. Inoltre, rientrando in Albania, potrebbe tornare a vivere nella casa familiare e ricongiungersi con la madre e la figlia, ed anche, presumibilmente, riprendere il lavoro di pescatore interrotto in vista della sua migrazione. Sotto il profilo delle condizioni oggettive del Paese di rientro, va ancora ricordato che, pur essendo note tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata, l'Albania è riportata nella lista dei Paesi di origine sicuri. Del resto nelle COI relative al Paese non si registrano situazioni di violenza o pericolo. Gli stessi dati ACLED - a mero titolo di esempio - relativi al periodo tra 08.06.2024 e il 06.06.2025 hanno registrato in Albania un totale di solo 5 eventi che non hanno provocato alcun decesso1.
6 L'Albania, del resto, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009, ha poi ottenuto nel giugno del 2014 lo status di Paese “candidato” all'adesione all'UE, che ha tenuto la prima conferenza intergovernativa con l'Albania nel luglio 2022 e, più recentemente, la terza conferenza, in data 17 dicembre 2024.2 Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene in alcun modo che l'allontanamento dall'Italia possa determinare uno “sradicamento” del ricorrente, con conseguente pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale (v. S.C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022) Va pertanto rigettata la domanda. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfettariamente in assenza di nota spese e considerato che l'attività difensiva si è svolta unicamente a mezzo della costituzione in giudizio ed alla partecipazione ad un'udienza in presenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta
Il Presidente Dott. Domenico Pellegrini
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