CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 211/2021 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del
13.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce rilasciata su foglio separato all'atto di appello, dall'Avv. Rosario
Lopez, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crotone alla via Vittorio
Veneto, 139
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato all'atto di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Valeria Battista, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio dell'Avvocatura Aziendale sito in Crotone alla Via Mario
Nicoletta – Il Granaio
Appellata
Conclusioni: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro contrariis reiectis:
-In via pregiudiziale e cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della senza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
-In via principale e nel merito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, alla luce dell'indicazione della parte della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge e delle modifiche vengono richieste, e conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità ex. art. 2043 cc dell'
[...]
per le violazioni sopra riportate, e conseguentemente Controparte_1
condannarla al pagamento della somma di €31.786,00, nella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa;
In subordine accertare e dichiarare la responsabilità ex. art. 2051 cc dell'
[...]
per le violazioni sopra riportate, e conseguentemente Controparte_1
condannarla al pagamento della somma di €31.786,00, nella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa;
- condannare parte convenuta al risarcimento di tutti morali nella misura che emergerà nel corso di causa oppure in via equitativa;
- condannare l' , al pagamento delle Parte_2
spese, diritti, onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipante ai sensi dell'art.93cpc.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro – rigetta ogni contraria istanza, produzione e difesa – così statuire:
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'atto d'appello, perchè infondato in fatto, in diritto e non provato, e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata, dichiarandola immune da vizi sia sotto del rito che del merito;
il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' al fine di sentirla condannare a Controparte_1 titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ai sensi dell'art 2051 cc o dell'art
2043 cc al pagamento della somma di € 31.786,00 o di quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della caduta occorsa il 10.2.2019 all'interno dell'ospedale di Crotone.
L'attrice ha dedotto (i) di essersi recata il 10.2.2019 presso l'ospedale di Crotone per fare visita al marito, ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza, (ii) di avere accompagnato il marito in bagno, stante le sue difficoltà di deambulazione e l'assenza del personale addetto;
(iii) di essere inciampata in un gradino del bagno privo di qualsiasi presidio di sicurezza e di essere caduta rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni (frattura del femore sinistro) per le quali è stata ricoverata presso il medesimo ospedale e sottoposta a intervento chirurgico e, successivamente, a cicli di fisioterapia;
(iv) che dalle lesioni sono residuati postumi permanenti stimabili nella misura del 12%;
(v) che, applicando le tabelle milanesi del 2018, il danno non patrimoniale subito va liquidato nella misura di € 31.786,00.
Si è costituita in giudizio l' per chiedere il Controparte_1
rigetto della domanda risarcitoria, evidenziando, in primis, che il gradino presente nel bagno del nosocomio non potesse essere qualificato come un'insidia per gli utenti essendo ben visibile, tant'è che prima di allora nessuno era mai caduto. In secondo luogo, ha dedotto che la versione dei fatti fornita dall'attrice, ovvero l'inciampo nel gradino, non fosse verosimile poiché gli infermieri intervenuti subito dopo la caduta hanno trovato il marito seduto sul wc posto dopo il gradino;
tanto induce a ritenere che l'attrice non fosse inciampata nel gradino, ma semmai che, indietreggiando dopo avere sistemato il marito sul wc, non si fosse avveduta per sua negligenza del gradino, rovinando a terra.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, cpc, il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la discussione orale ex art 281 sexies cpc e l'ha decisa con la sentenza n. 35/2021, con la quale ha così disposto: “- rigetta la domanda proposta da - condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le Parte_1 spese di lite che liquida in euro 3972,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure:
➢ ha inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, escludendo anche in astratto la responsabilità contrattuale dell' pur invocata in via alternativa dall'attrice, stante Parte_2
l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra la struttura ospedaliera e i familiari dei pazienti che sono ivi ricoverati e nei confronti dei quali è, invece, ipotizzabile una responsabilità da contratto sociale qualificato;
➢ ha rigettato la domanda risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale, per difetto della prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la res, evidenziando che grava sempre sull'attore l'onere di fornire la prova del nesso di causalità tanto nel caso d'inquadramento della fattispecie nell'alveo dell'art
2051 cc quanto nel caso di configurabilità di un illecito aquiliano ex art 2043 cc;
➢ ha affermato, nello specifico, che l'attrice, a fronte della specifica contestazione di parte convenuta, non avesse fornito elementi probatori idonei ad attestare l'effettiva verificazione del fatto dannoso e l'astratta riconducibilità causale delle lesioni lamentate al contatto con la res custodita, ritenendo che i capitoli di prova indicati nella memoria istruttoria fossero, in ogni caso, inidonei a provare il nesso di causalità.
1.2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 8.2.2021, affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.5.2021, si è costituita l' (d'ora innanzi , eccependo Controparte_1 Parte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto.
La Corte, con ordinanza del 29.11.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.11.2021, sostituita per l'emergenza sanitaria da Covid 19 dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, co. 4, DL 34/2020, ha rigettato le istanze istruttorie e ha rinviato la causa all'udienza del 22.2.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.2.2023, si sono costituiti i nuovi difensori dell' appellata, i quali, riportandosi Parte_2
integralmente alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e scritti successivi del precedente difensore, hanno concluso per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 22.2.2023, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione scritta, la Corte, con ordinanza del 2.3.2023 ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati solo parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale.
Successivamente, la Corte, con ordinanza del 2.10.2024, preso atto che il giudice ausiliario – relatore della causa (Dott. La Bella) ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 16.9.2024, ha rimesso la causa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale, fissando l'udienza del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente, occorre precisare che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la riconducibilità della fattispecie in esame nell'alveo della responsabilità contrattuale, stante l'assenza di un rapporto contrattuale tra l'attrice e la struttura ospedaliera al cui interno si è verificato il sinistro per cui è causa. Tale capo di sentenza è, dunque, trascorso in giudicato.
2.2. Venendo, ora, all'esame del merito della controversia con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 115 cpc nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provato il fatto posto a base della domanda risarcitoria, omettendo di considerare che il fatto storico non è stato contestato dalla difesa dell'
[...]
. Parte_2 Con un secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 116 cpc e rimprovera al giudice di non avere ammesso una consulenza tecnica al fine di accertare le caratteristiche tecniche del bagno e la pericolosità del gradino e, ancora, di non avere dato sfogo alla prova testimoniale.
Con un terzo motivo d'appello, l'appellante lamenta la lesione del diritto di difesa, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda non provata, ai sensi dell'art. 2697 cc, nonostante in primo grado fossero stati forniti elementi utili ai fini della prova del fatto illecito e fosse stata chiesta la prova testimoniale dalla quale potevano emergere tutti i profili di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cc.
Con un quarto motivo d'appello l'appellante lamenta la violazione del diritto di difesa e del giusto processo, non avendo il giudice di prime cure ammesso la prova testimoniale, in quanto ha ritenuto senza adeguata motivazione che i capitoli indicati non fossero idonei a provare il nesso di causalità.
2.3. I motivi esaminabili congiuntamente non sono fondati.
In primo luogo, deve escludersi che il giudice di primo grado sia incorso nella violazione dell'art 115 cpc ovvero nel principio di non contestazione per la ragione
Part assorbente che l' di Crotone, costituendosi in giudizio, ha ammesso la caduta dell' nel bagno dell'ospedale di Crotone, ma ha contestato iu maniera decisa sia Pt_1 la dinamica della caduta riferita dall' (inciampo nel gradino) sia l'esistenza del Pt_1
nesso di causalità tra la caduta e la presenza del gradino, assumendo che la caduta – e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate – vanno imputate semmai alla stessa danneggiata per non essersi avveduta per negligenza della presenza del gradino allorquando, dopo avere aiutato il marito a sedersi sul wc, è indietreggiata libera nei movimenti.
In secondo luogo, la sentenza di primo grado non è censurabile neppure nella parte in cui ha ritenuto non provata “ l'effettiva verificazione del fatto dannoso e l'astratta riconducibilità delle lesioni al contatto con la res custodita (gradino presente nel bagno)”. Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che già sul piano assertivo parte attrice non ha indicato in modo chiaro e preciso le modalità della caduta visto che nell'atto introduttivo ha allegato di essere inciampata mentre accompagnava il marito in bagno e che nella memoria istruttoria ex art 186, comma 6, n 2, cpc, quando oramai erano maturate le preclusioni assertive, ha modificato la versione dei fatti assumendo, in maniera del tutto generica, di essere scivolata nel bagno senza fare più riferimento al gradino e senza neppure specificare come e perché fosse scivolata. Né parte appellante può dolersi della mancata ammissione della prova testimoniale, tenuto conto che la circostanza dello scivolamento a terra, oltre ad essere inammissibile, perché allegata tardivamente, ove confermata non sarebbe stata, di per sé, idonea all'accoglimento della domanda risarcitoria non avendo parte attrice specificato il collegamento causale tra la res e l'allegato scivolamento. Sulla questione va ulteriormente precisato che l'attrice in primo grado ha pure ventilato che il pavimento del bagno fosse bagnato, ma la circostanza non è stata oggetto di richiesta di prova orale, sicché deve ritenersi del tutto indimostrata.
Ad ogni modo, pur volendo ammettere che l' sia inciampata nel gradino del Pt_1
bagno, deve escludersi che la presenza del gradino, in sé considerata, abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nel determinismo della caduta e delle lesioni che ne sono derivate dovendosi ritenere, sulla base del principio del più probabile che non, che la caduta sia imputabile in via esclusiva alla stessa danneggiata per non essersi avveduta del gradino per mera distrazione.
A tale conclusione si giunge considerando che, per come emerge dalla documentazione fotografica in atti, il bagno era sufficientemente illuminato e aveva dimensioni tali da essere certamente fruibile da due persone;
che il gradino che divide l'antibagno dalla zona ove erano allocati i servizi igienici era ben visibile anche in considerazione del diverso colore delle pareti dell'antibagno delimitato dal gradino ( azzurro) e del bagno ( bianco); che l' non poteva non essere a conoscenza delle condizioni del bagno, Pt_1
giacché il marito si trovava ricoverato nell'ospedale di Crotone da più giorni;
che, di conseguenza, l' era, oggettivamente, nelle condizioni di avvedersi del gradino e Pt_1
di evitare la caduta se solo avesse tenuto una condotta più cauta. Del resto, è noto che in tema di responsabilità da cose in custodia in giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, l'incidenza causale della condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa inerte tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, come afferma la Suprema
Corte, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso laddove detto comportamento assurga a causa esclusiva del sinistro (Cass. 34886/2021).
§3. Le spese di lite
3.1. Le spese di lite per le quattro fasi tabellari seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (tra €
26.001,00 e € 52.000,00 ) ridotti della metà stante la scarsa complessità delle questioni trattate.
3.2. Stante il tenore della decisione deve darsi atto che sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
atto di citazione notificato in data 8.2.2021, avverso la sentenza definitiva n. 35/2021 del Tribunale di Crotone, emessa ai sensi dell'art. 281sexies cpc all'udienza del
13.1.2021, pubblicata in pari data, non notificata, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 4.996,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
3. Dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 27.1.2025
Il Presidente est Dott.ssa Carmela Ruberto