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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. OR GA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2065 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via Po n. 41, presso lo studio dell'avv. Daniela Tolomeo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE CONTRO
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via L. Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Pietro Sinopoli, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzina Cosentino, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA E CON (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via del OR n. 21/c, presso lo studio dell'avv. Fabio Spanò, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA NONCHE' CON DOTT. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._2
Reggio Calabria, via Gesualdo Melacrinò n. 24, presso lo studio dell'avv. Alfonso Zito, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZO CHIAMATO E CON C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4 P.IVA_3
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_4
p.t.; TERZE CHIAMATE CONTUMACI OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per sentirla Controparte_1 condannare, previo accertamento della sua responsabilità nella verificazione degli eventi, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, specificamente indicati in atto di citazione, da essa subiti in conseguenza del trattamento chirurgico di “ernia iatale” eseguito il 20.5.2005 presso la struttura sanitaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto sino all'integrale soddisfo. A sostegno della pretesa attorea la difesa della ricorrente deduceva:
- che, nel mese di maggio 2005, la era stata ricoverata presso la Parte_1 CP_1 Controparte_1 per essere sottoposta ad “intervento di ernia iatale a seguito di disturbi addominali con reflusso gastro- esofageo e dolore epigastrico”;
- che tale intervento era stato effettuato con un consenso scarno e superficiale, senza alcuna informazione per la paziente e privo dei requisiti dovuti;
- che, dopo l'operazione, l'attrice aveva lamentato “difficoltà alla defecazione, gonfiore addominale, dolore e altre sintomatologie tipiche di un difetto del transito intestinale”;
- che, nel corso degli anni 2006 e 2007, era stata diagnosticata alla una “patologia della cauda Parte_1 con vescicola neurogena da probabile natura post-traumatica di cui necessità di cure e periodici controlli inerenti alla patologia di base”, cosi come certificato dall'Ospedale Civile di Lamezia Terme;
- che la ricorrente era stata ricoverata anche presso l'Azienda di Controparte_6
Catanzaro ove le era stata certificata la sussistenza di “mielopatia spondilosica e deficit della deambulazione e sindrome della cauda equina di origine post traumatica da anestesia spinale con vescicola neurogena con ritenzione cronica di urina e deficit sensitivo motorio…”;
- che, secondo la CTP depositata dall'attrice, l'intervento in anestesia spinale non era quello adatto al caso della ricorrente;
- che ad oggi l'attrice era affetta da una lesione midollare e\o spinale sui nervi nella misura del 70%;
- che oltre alla “condotta commissiva per errata esecuzione di intervento ed anestesia” ai sanitari della clinica doveva essere imputata una “condotta omissiva per avere fatto sottoscrivere un consenso informato non conforme a quanto prescritto dalla scienza medica” perché assente la tipologia dell'intervento cui la paziente doveva essere sottoposta e illeggibile il nome del medico che lo avrebbe raccolto;
-che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati sulla persona dell'attrice erano da attribuirsi a gravi errori ed omissioni professionali nell'esecuzione dell'intervento presso la . Controparte_1
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1 preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa a titolo di manleva il dott.
nonché le Compagnie di assicurazione e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
con cui la comparente aveva stipulato un contratto d'assicurazione per la Controparte_5 responsabilità derivante dai danni arrecati ai terzi connessi all'attività esercitata. Nel merito, contestava ogni profilo di responsabilità sostenuto dalla controparte, assumendo, in particolare, la correttezza delle informazioni rilasciate alla paziente e delle prestazioni diagnostiche e sanitarie eseguite sulla medesima, oltre che l'insussistenza del nesso causale tra il dedotto comportamento colposo e gli eventi dannosi finali;
contestava, infine, i danni lamentati dalla parte attrice reputandoli non adeguatamente provati e concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria, con liquidazione in proprio favore delle spese processuali.
2 Autorizzata la chiamata in causa dei terzi si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto di garanzia invocato dalla Controparte_1
nei suoi riguardi nonché l'inaccoglibilità della domanda di manleva della convenuta
[...] relativamente al risarcimento dei danni per violazione del c.d. consenso informato, non rientrando la medesima tra le voci coperte dal contratto di assicurazione;
la società terza chiamata eccepiva, altresì, che, quale coassicuratrice, sarebbe stata in ogni caso chiamata a rispondere soltanto nei limiti della propria quota, pari al 30%. Nel merito, contestava la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione alle negligenze dei sanitari deducendo l'infondatezza della domanda attorea anche sotto il profilo del quantum dei danni lamentati. Insisteva per il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti chiedendo, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. per Controparte_3 agire nei suoi riguardi in rivalsa. Resisteva in giudizio anche il dott. il quale, preliminarmente, eccepiva la Controparte_3 prescrizione di ogni diritto avanzato dall'attrice e dalla nei suoi Controparte_1 confronti;
nel merito, domandava la reiezione di tutte le domande avanzate dalle controparti nei suoi riguardi perché prive di fondamento fattuale e giuridico, il tutto con il successo delle spese di lite. Non si costituivano in giudizio rimanendo così contumaci la e la Controparte_4 Controparte_5
[...]
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nel corso del giudizio veniva espletata la CTU medico-legale (con elaborato peritale redatto dal Collegio peritale composto dal dott.
[...]
, specialista in Anestesia e Rianimazione, e dalla dott.ssa specialista in Persona_1 Persona_2
Medicina Legale); quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, a seguito di riassegnazione da altro ruolo del Tribunale, sulle conclusioni indicate nell'epigrafe, il Giudice la tratteneva per la decisione all'udienza del 22.1.2025 (svoltasi in via cartolare secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Pregiudizialmente, va specificato che la presente controversia tratta di un evento precedente all'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, in vigore dal 1.4.2017, ed anche prima dell'entrata in vigore del decreto Balduzzi d.l. n. 158/2012. Tuttavia, benché non siano applicabili direttamente tali normative (le norme sostanziali delle due citate leggi, infatti, non si applicano ai fatti avvenuti prima della loro entrata in vigore - v. Cass. civ. n. 28994/2019), è notorio che ai fatti di causa dovranno essere applicati i principi e le disposizioni del decreto Balduzzi, che ha recepito gli orientamenti della giurisprudenza antecedente.
Orbene, essendo invocata anche la responsabilità della struttura sanitaria in cui è stata eseguita la prestazione chirurgica che si assume viziata da profili di colpa e produttiva di una lesione del diritto alla salute e all'autodeterminazione della paziente, occorre innanzitutto rammentare che a partire dalla nota sentenza SS.UU. n. 9556/2002, si è affermato che il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di "spedalità"
o di "assistenza sanitaria") che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra le quali prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
3 Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale), insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme,
Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593,
Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicchè neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì
l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche
Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio “cuis commoda et eius incommoda” o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Malgrado l'inapplicabilità (ratione temporis) all'odierna fattispecie della legge 8.3.2017 n. 24 c.d. Pt_2
, in accordo con il richiamato indirizzo giurisprudenziale (costituente vero e proprio diritto
[...] vivente), la struttura sanitaria risponde direttamente e a titolo contrattuale di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768; Cass. 26.6.2012 n. 10616).
Ne consegue che il riparto dell'onere probatorio è retto dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul
4 contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
E però, nelle obbligazioni c.d. di comportamento, non ogni inadempimento è rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno (Cass. SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577).
Pertanto, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577;
Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente delineare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno Decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta dell'obbligato e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Al riguardo deve considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa (Cass.
29315/2017).
E ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita/inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo).
Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente/danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. "del più probabile che non", la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata (Cass. 18392/2017;
4792/2013; 17143/2012).
In altri termini, nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea "un duplice ciclo causale,
l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle".
Orbene, il primo, "quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia, ovvero la morte, e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa
5 imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)" (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Cass. 12872/2020).
Ne consegue, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), ovvero la morte del paziente, "è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n.
3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonchè, da ultimo,
Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01)
Tale onere, tuttavia, può essere assolto dal paziente con ogni mezzo ed è attenuato dal principio secondo il quale "dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato" (Cass. 12 settembre 2013, n. 20904).
Va altresì ricordato che l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p.
(secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, apprezzamento da condursi secondo il criterio della cosiddetta causalità adeguata, per cui, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili), presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato "esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente", ma che deve essere "verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).
Nello schema generale della probabilità come relazione logica va verificata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)"(sulla valorizzazione del criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica quale regola che presiede al giudizio qualificatorio del nesso eziologico cfr., tra le
6 tante, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez.
Un., 11 gennaio 2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.;
Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
L'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità da attività medico – chirurgica– da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza – implica, in definitiva, una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente, che deve essere correlata alle condizioni di quest'ultimo nella loro irripetibile singolarità (Cass. 3390/2015; vds. anche
Cass. 23197/2018).
La vicenda oggetto del giudizio andrà quindi scrutinata alla luce dei principi generali sin qui illustrati, tenendo conto, dunque, che era onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dal medico e dalla struttura sanitaria, restando, invece, a carico di questi ultimi la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Quindi, ricapitolando, nei giudizi di risarcimento del danno professionale causato da attività medica, il paziente che agisca a titolo di ristoro per gli asseriti pregiudizi subiti, deve allegare in modo puntuale, oltre all'esistenza del contratto (o il contatto sociale), i seguenti elementi: 1) l'evento dannoso che consiste nell'aggravamento della preesistente patologia (oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento); 2) l'inadempimento qualificato dei sanitari, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato e, in particolare, che il personale medico non ha rispettato il dovere di diligenza su di esso incombente in relazione alla specifica attività esercitata ex art 1176 comma 2 c.c.; 3) il nesso causale tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei medici;
4) le singole voci di danno di cui si chiede il risarcimento, nonché la relativa quantificazione, visto che, il danno non patrimoniale (e in particolare modo quello c.d. “esistenziale”), non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere allegato e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, e ipotetico (cfr. Cass. 26485/2019 richiamata dalla convenuta).
Fatte tutte le su illustrate premesse di teoria generale, scendendo, quindi, nel caso di specie, emerge che i fatti posti alla base della affermazione di responsabilità della convenuta risultano, nelle loro linee essenziali, pacifici ed incontestati: non è, infatti, contestato l'accesso dell'attrice alla struttura della casa di cura convenuta, il ricovero e la sottoposizione a intervento chirurgico e a procedura di anestesia in data 20.5.2005.
Pertanto, appare del tutto pacifica la sussistenza del presupposto del contratto/contatto sociale, e della presa in carico dell'attrice quale paziente da parte della casa di cura privata convenuta e della sottoposizione all'intervento chirurgico eseguito presso la struttura sanitaria (vedi doc.ti 2-7 fascicolo di parte attrice).
Va ribadito, peraltro, che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico, a seguito di intervento chirurgico, è necessario, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento
7 dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dipendenti della azienda sanitaria convenuta, è stata disposta,
d'ufficio, apposita consulenza tecnica affidata ad un Collegio peritale (composto dal dott.
[...]
, specialista in Anestesia e Rianimazione, e dalla dott.ssa specialista in Persona_1 Persona_2
Medicina Legale) le cui conclusioni sono corrette e pienamente condivisibili per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Ebbene, all'esito degli approfonditi accertamenti peritali, il Collegio dei periti ha osservato che “non vi sono elementi clinici né strumentali per potere ricondurre il quadro clinico attuale di cui la perizianda è portatrice all'intervento a cui è stata sottoposta nel 2005” (v. CTU pag.19). Più in particolare, i periti hanno accertato: 1) che l'attrice è affetta da “Paraparesi da mielopatia dorsale”; 2) che l'anestesia spinale, eseguita sulla paziente dal dott. ha rispettato pienamente CP_3 le Linee Guida di settore (v. CTU pag. 13); 3) che, secondo la letteratura scientifica, l'ernioplastica, per ernia epigastrica, può essere approcciata con un'anestesia locale, spinale, peridurale, generale, a seconda delle condizioni psico-fisiche del paziente e della tipologia di ernia;
4) che, avuto riguardo alle conseguenze dannose delle tecniche anestesiologiche spinali, le complicanze neurologiche severe, dopo blocchi centrali neuroassiali, sono molto rare;
5) che, in uno studio retrospettivo svedese di Moen et al
(Anesthesiology 2004; 101:950-9), che prende in esame un periodo che va dal 1990 al 1999, sono stati analizzati 1.260.000 blocchi spinali e 450.000 blocchi epidurali e sono state accertate 127 complicanze, di cui 33 ematomi spinali, 32 sindromi della cauda equina, 29 meningiti, 13 ascessi epidurali e 20 miscellanei;
6) che l'incidenza di complicanze dopo blocco spinale è di 1:20-30000 (v. CTU pag. 14);
7) che, dei 32 casi di sindrome della cauda equina, 4 hanno riportato una para-paresi; 8) che, nei casi dopo il blocco spinale, era stata utilizzata lidocaina iperbarica 5% in 8 casi e bupivacaina 0,5% in 11 casi (6 iperbarica e 5 isobarica) ed, in un caso, una miscellanea di entrambi i farmaci;
9) che la
[...]
in accordo con l' Controparte_7 Controparte_8 ha descritto la sindrome della cauda equina (SCE) come dovuta alla compressione delle radici nervose, costituenti la cauda equina, con conseguente danno alle funzioni motorie e sensitive degli arti inferiori e della vescica;
10) che i pazienti affetti da questa sindrome sono, usualmente, ammessi in ospedale in regime di emergenza e che detta sintomatologia può causare incontinenza e paralisi permanente degli arti inferiori (v. CTU pag.14); 11) che la SCE si manifesta, principalmente, in pazienti adulti, sebbene, se correlata ai traumi, possa colpire tutte le età (v. CTU pag.14); 12) che la sindrome della cauda equina
è, più comunemente, causata da un'ernia discale lombare di grandi dimensioni;
13) che anche un solo sforzo, se eccessivo, può comportare l'erniazione di un disco intervertebrale lombare;
14) che, fisiologicamente, il materiale discale va incontro a fenomeni degenerativi con l'invecchiamento, così come i legamenti tendono ad indebolirsi (pag. 14 CTU); 15) che, con il progredire di tale degenerazione, anche uno sforzo di minore entità o un movimento di torsione, possono causare la lussazione del disco intervertebrale;
16) che altre potenziali cause di SCE sono: lesioni o tumori spinali, infezioni o infiammazioni spinali, stenosi del canale lombare, traumi violenti alla schiena (ferite d'arma da fuoco, cadute, incidenti d'auto), anomalie congenite, malformazioni arterovenose spinali (MAV), emorragie spinali (subaracnoidee, subdurali, epidurali), complicanze post-chirurgia del rachide lombare, anestesia spinale (v. CTU pagg. 14-15); 17) che i sintomi della SCE possono variare in intensità ed evolvere lentamente nel tempo;
18) che l'entità del quadro clinico dipende dal quadro di
8 compressione e dalla specifica radice compressa;
19) che i pazienti affetti da lombalgia dovrebbero essere istruiti ad identificare dei “sintomi sentinella” che possono indicare una SCE: lombalgia severa;
riduzione della forza, perdita di sensibilità, o dolore ad uno o entrambi gli arti inferiori;
anestesia a sella;
recente insorgenza di disfunzione vescicale;
recente insorgenza di incontinenza fecale;
alterazioni della sensibilità vescicale o rettale;
recente insorgenza di disfunzione sessuale;
perdita dei ROT alle estremità degli arti inferiori;
20) che la storia clinica del paziente va indagata alla ricerca di: recente e violento trauma alla regione lombare;
recente chirurgia alla colonna vertebrale, nel tratto lombare;
anamnesi positiva per neoplasia;
recente infezione di grado severo (v. CTU pag. 15); 21) che, le indagini diagnostiche, utili nella diagnosi di SCE, sono rappresentate da Risonanza magnetica (RM) e
Mielogramma; 22) che una volta che detta sindrome è stata diagnosticata e la sua eziologia stabilita, il trattamento di scelta è, generalmente, la chirurgia in regime d'urgenza con l'obiettivo di fare regredire i sintomi neurologici;
23) che, se non trattata, la SCE può esitare in paralisi permanente ed incontinenza
(v. CTU pag. 15); 24) che, in particolare, il danno alla cauda equina si manifesta con l'insorgenza di disfunzione intestinale e vescicale con vari livelli di debolezza muscolare e compromissione sensoriale bilaterale;
25) che, i fattori di rischio, noti per lo sviluppo della sindrome della cauda equina anestesia- correlata, sono rappresentati dall'eccessiva dose intratecale di anestetico locale e/o la maldistribuzione dell'anestetico locale all'interno dello spa-zio intratecale;
26) che, negli ultimi anni, i casi riportati di
SCE sono stati associati ad una precedente stenosi spinale non diagnosticata;
27) che, da un punto vista fisiopatologico, un canale spinale stretto potrebbe portare ad una ischemia del midollo spinale da pressione o limitare la normale distribuzione dell'anestetico locale all'interno del sacco intratecale, esponendo la cauda equina ad una più alta concentrazione di farmaco (v. CTU pag.16); 28) che altro elemento, degno di essere sottolineato ai fini ricostruttivi del nesso causale, è legato al “timing” di comparsa delle manifestazioni cliniche, espressione della sindrome della cauda, rispetto ad un eventuale evento danno (v. CTU pag.16); 29) che emerge, chiaramente, dalla disamina della letteratura scientifica, che l'insorgenza della sindrome della cauda equina dopo un'anestesia spinale - benché complicanza estremamente rara - si sviluppa a distanza di poche ore dall'evento scatenante (anestesia spinale); 30) che la letteratura di settore riferisce di un “case report”, pubblicato da IN et al
(Medicine, 2018, 97:19), nel quale viene descritto un caso di sindrome della cauda equina, in seguito ad anestesia spinale per drenaggio di ascesso del Si tratta di una donna di 23 anni, ASA II, con Per_3 anamnesi negativa per patologie neurologiche, che viene sottoposta ad anestesia spinale, in posizione seduta, con ago Whitacre 25 G allo spazio intervertebrale L3-L4. Le viene somministrato: 7,5 mg di bupivacaina iperbarica 0,75% con 15 mcg di fentanyl, nello spazio intratecale all'interspazio L3-L4. Nessun evento avverso è stato riportato durante il posizionamento dell'introduttore, dell'ago da spinale,
o durante la somministrazione del farmaco. Il drenaggio chirurgico dell'ascesso viene eseguito in posizione litotomica. La paziente viene dimessa a 12 ore dall'intervento, con emodinamica stabile e con totale regressione del blocco sensitivo-motorio. La mattina successiva (prima giornata post- operatoria), la paziente torna in pronto soccorso con debolezza muscolare e dolore agli arti inferiori.
Alla consulenza neurologica, presenta GCS 15, nervi cranici indenni, monoparesi brachiale sx, parestesia crurale sx, e paresi crurale dx, ipoestesia ad entrambi gli arti inferiori con perdita di sensibilità sotto T9, ridotti ROT, e ritenzione urinaria. Viene fatta diagnosi di aracnoidite, sulla base di una RM lombare. Sulla scorta di tutte le informazioni, viene diagnosticata una sindrome della cauda equina e viene avviato il trattamento medico con pregabalin, tramadolo, e desametasone. A distanza di diversi giorni, si assiste ad una regressione della sintomatologia;
31) che questo spiega l'importanza di una diagnosi precoce, al fine di avviare il trattamento che può essere essenziale per minimizzare il
9 rischio di danno neurologico permanente;
32) che, in questo caso, gli autori affermano che la spiegazione dell'insorgenza di questa complicanza è incerta, ma potrebbe essere dovuta alla combinazione del trauma dovuto all'ago o introduttore o alle proprietà neurotossiche della bupivacaina
(v. CTU pag. 17); 33) che la disamina della letteratura fa emergere che la tempistica di comparsa della sintomatologia nella non è compatibile con l'insorgenza di complicanze neurologiche da Parte_1 sindrome della cauda (v. CTU pag. 18); 34) che, nel caso in esame, dalla rilettura dell'atto operatorio eseguito presso la non si rilevano elementi di particolare difficoltà tecnica Controparte_1 né si fa menzione a complicanze intraoperatorie che possano aver richiesto manovre tecniche particolari o particolari scelte anestesiologiche (v. CTU pag. 18); 35) che, con riguardo alle condizioni cliniche della , nel periodo post-operatorio, dalla lettura della cartella clinica, non emerge Parte_1 alcun elemento descrittivo essendo la certificazione medica incompleta;
36) che, dalla CTP, a firma del dott. emerge che, in data 24.5.2005, subito dopo l'intervento, la paziente avrebbe iniziato ad Per_4 accusare difficoltà nella defecazione, l'insorgenza di un gonfiore addominale, dolore ed altre sintomatologie tipiche di un difetto del transito intestinale;
37) che tale dato non trova conferma documentale dalla lettura della cartella clinica della convenuta;
38) che il primo dato CP_1 documentale dell'iter clinico della perizianda, prodotto in atti, che risulta relativamente più vicino cronologicamente al momento chirurgico, sebbene si tratti di circa un anno dopo, consiste nella prima valutazione obiettiva neurologica effettuata il 27.12.2006 presso la struttura organizzativa complessa dell'Unità Spinale Unipolare;
39) che in tale valutazione, però, non vengono evidenziati segni di sofferenza midollare bensì unicamente alcuni episodi critici di irrigidimento degli arti con perdita di forza;
40) che tale evento clinico deve essere ritenuto del tutto aspecifico e privo di univocità diagnostica e clinica così per come viene descritto nella lettera di dimissione del presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina. (v. CTU pag. 19); 41) che, altro dato significativo risale al mese di aprile del 2007, allorquando, in occasione di un ricovero, la era stata sottoposta Parte_1 all'esame di risonanza magnetica del rachide cervico-dorsale, all'esito del quale è emerso un quadro strumentale di spondiloartrosi, in c5-6, c6-7, con barre disco-osteofitarie a sede mediana, che improntano lievemente la superficie anteriore del midollo spinale agli stessi livelli, piccole protrusioni discali mediana in d3-4, d10-11, che improntano lo spazio subaracnoideo anteriore con canale vertebrale ad ampiezza ai limiti inferiori della norma c5-7”, oltre che ad esame TC lombare da cui emerge la presenza di anterolistesi di L5 su S1 su base degenerativa. dei dischi esaminati. Qui CP_9
l'attrice è stata dimessa con diagnosi di “Sofferenza poliradicolare da L4 a S1 sinistra;
spondilodiscoartrosi cervico-dorsale con protrusioni discali in D3-D4 e D10-D11” (v. CTU pag.19);
42) che, successivamente, un elemento documentale che risulta interruttivo dell'iter clinico risale al mese di luglio del 2007 quando viene certificato “la paziente è affetta da patologia della cauda con vescica neurogena a probabile natura post-traumatica (spinale per anestesia)”; 43) che negli anni successivi il quadro clinico della paziente viene approfondito facendo emergere un quadro di radicolopatia arti inferiori da L4 a S1 con deficit deambulatorio di paraparesi di sospetta natura iatrogena, vescica neurogena.
Sulla base di tali osservazioni e valutazioni, i periti hanno affermato inequivocabilmente che “si ritiene che non vi siano elementi clinici, né, strumentali per poter ricondurre il quadro clinico attuale, di cui la perizianda è portatrice, all'intervento a cui è stata sottoposta nel 2005”, precisando che “non vi sono elementi nell'annovero della criteriologia medico legale che depongono per questa ipotesi ricostruttiva.
Finanche secondo il criterio temporale la comparsa del quadro clinico neurologico nella perizianda,
10 così per come emerge dagli atti, non ha avuto quel carattere di comparsa ravvicinata rispetto all'intervento anestesiologico tipica dei casi riportati in letteratura” (v. CTU pagg. 19 e 20). Secondo il Collegio peritale “l'unica ipotesi ricostruttiva fisiopatologica che giustifica l'excursus clinico della perizianda…. è rappresentato dalla presenza di un grave quadro di spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombare con spondiloartrosi e barre osteofitarie in c5-6 e 6-7 e concomitante riduzione del canale vertebrale di ampiezza minore ai limiti inferiori della norma tra C5-e 7 già all'epoca del
2007 che, verosimilmente, nel corso del tempo si è evoluto fino all'attuale condizione clinica di paraparesi della perizianda” (v. CTU pag. 20).
Pertanto, i periti hanno concluso che “nel caso in esame non ci sono gli elementi per individuare una condotta alternativa che gli operatori intervenuti presso la all'epoca del fatto Controparte_1 avrebbero dovuto mettere in atto per evitare l'esito e che avrebbe rappresentato, con criterio possibilistico, l'elemento bastevole secondo un ragionamento controfattuale. Non sussistono elementi scientifici per poter sostenere che vi sia un nesso di causalità tra le condizioni cliniche attuali della paziente e l'anestesia spinale effettuata nel 2005” (v. CTU pag. 20).
Come risulta dalla CTU, quindi, non sono emersi addebiti di responsabilità a carico dei sanitari che ebbero in cura la paziente in occasione dell'intervento e del ricovero presso la casa di cura privata, così come all'esito dell'indagine peritale eseguita, è stato escluso qualsivoglia nesso causale tra i presunti pregiudizi lamentati dalla e la condotta dei sanitari di . Parte_1 Controparte_1
I periti hanno evidenziato che i sanitari della casa di cura convenuta si sono attenuti agli orientamenti della letteratura specialistica dell'epoca dell'intervento sull'attrice. Infatti, si legge nella CTU, che “non si possono individuare censure nell'esecuzione dell'intervento chirurgico né della procedura anestesiologica per come è descritto. L'intervento in questione, si ribadisce, può essere eseguito in anestesia locale nei casi standard e nelle ernie di piccole dimensioni, quando non siano associati altri difetti della parete addominale, altrimenti si rende necessaria l'esecuzione di un'anestesia neuroassiale (subaracnoidea/epidurale) o generale. La procedura anestesiologica è stata svolta nel pieno rispetto delle linee guida internazionali della (Italian CP_10
Society of Anesthesiology, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care) e senza alcuna difficoltà da parte dell'operatore. Non risulta dagli atti che la paziente abbia lamentato intenso dolore nè sensazione di scossa elettrica agli arti inferiori e in regione pelvica durante la procedura. Non si possono individuare censure nell'operato dei sanitari” (cfr. pag. 21 CTU in atti). L'azienda sanitaria convenuta, quindi, ha correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante, dimostrando che i danni lamentati dalla non fossero concretamente riferibili a causa Parte_1 ad essa imputabile.
Difatti, circa l'esecuzione dell'attività medica (anestesia) e dell'intervento chirurgico per cui è causa va evidenziato che non è possibile individuare alcun elemento di negligenza o imperizia del personale medico e sanitario coinvolto nell'attività medesima e, di rimando, della struttura medica convenuta.
In particolare, non vi è stato alcun errore tecnico dell'anestesista nella esecuzione della iniezione spinale da cui non è derivata nessuna lesione del midollo spinale e di rami nervosi con una conseguente grave complicanza neurologica.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere considerata infondata non risultando dimostrata né la sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari dipendenti della Controparte_1
ed i danni lamentati dall'attrice né tantomeno essendo emersi elementi di colpa a carico dei
[...] sanitari intervenuti nell'intervento chirurgico in questione.
11 D'altra parte, la domanda della ricorrente è infondata anche sotto il diverso profilo della dedotta mancanza del consenso informato dell'attrice.
Nella cartella clinica del ricovero si rinviene infatti il consenso informato e la corretta e completa informazione offerta alla è stata confermata anche in sede di CTU. Parte_1
Il Collegio dei periti, infatti, ha accertato che “in relazione al consenso si ribadisce che il consenso informato all'intervento chirurgico e quello all'anestesia risultano in assenza di particolari elementi di rilievo in quanto, seppur generici circa le eventuali complicanze legate alla procedura anestesiologica e all'intervento chirurgico stesso, non si possono evidenziare problematiche di particolare natura. Peraltro, in entrambi i moduli (consenso all'anestesia e modulo di consenso all'intervento) – per tabulas
- si legge '… ogni tecnica anestesiologica non è esente da complicanze anche se attuata con perizia, diligenza e prudenza. Tali complicanze possono assai raramente risultare fatali…'. Questo elemento, seppur genericamente, ci fa ritenere che non si possa considerare appropriata l'ipotesi della mancata informazione quale forma di responsabilità autonoma” (cfr. CTU pagg. 20 e 21).
Orbene, in linea generale va ricordato che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, le possibili informazioni scientifiche sulle terapie o l'intervento chirurgico che intende praticare, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sebbene infrequenti (ad eccezione dei rischi imprevedibili e degli esiti anomali, che non assumono rilievo secondo l'"id quod plerumque accidit", in quanto, qualora realizzatisi, interromperebbero il nesso eziologico tra l'intervento e l'evento lesivo).
L'obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce legittimazione e fondamento del trattamento, atteso che, senza la preventiva acquisizione di tale consenso, l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente (Cass. n. 21748/2007, n.
2369/2018, n. 11749/2018).
Poiché l'obbligo informativo del medico si correla al diritto fondamentale del paziente all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario propostogli, la prestazione che ne forma oggetto costituisce una prestazione distinta da quella sanitaria, la quale è finalizzata alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute. Di conseguenza, la violazione dell'obbligo assume autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario, in quanto, mentre l'inesatta esecuzione del trattamento medico terapeutico determina la lesione del diritto alla salute (art. 2 Cost.),
l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione del paziente (Cass. 11749/2018).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun deficit informativo, dato che risulta, per come appena detto, che l'attrice è stata informata in maniera generica ma sufficiente sul tipo di intervento, sulla procedura anestesiologica e sulle relative conseguenze e complicanze.
Ritiene inoltre questo Giudice - pur ribadendo nella specie l'idoneità del consenso informato - che la non abbia neanche fornito (come suo preciso onere) elementi a carattere almeno presuntivo Parte_1 sufficienti per ritenere che avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento se pienamente informata dei rischi ad esso correlati, né è stato dimostrato, ed invero neppure allegato, quale pregiudizio di apprezzabile gravità (suscettibile di liquidazione in via equitativa) sarebbe derivato alla medesima dalla asserita lesione del diritto all'autodeterminazione, diverso ed ulteriore rispetto alla lesione alla salute come invece determinata nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/05/2020,
n. 9887: “Al fine di ottenere il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, spetta al
12 paziente provare che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico.
Non è quindi sufficiente allegare la mera omessa informazione, non trattandosi di un'ipotesi di danno in re ipsa”; v. Tribunale Nocera Inferiore, sez. II , 04/11/2021, n. 1321: “In materia di responsabilità medica non può essere riconosciuto il risarcimento danni relativamente all'omessa raccolta del consenso informato in relazione al trattamento cui il soggetto si è sottoposto, nel caso in cui il richiedente non deduca di aver subito specifici danni e conseguenze pregiudizievoli a causa proprio di tale omissione come lesione del proprio diritto di autodeterminazione, a titolo di voce di danni patrimoniali e non patrimoniali ontologicamente distinte dalle altre voci di danno subite”; Tribunale
Torino, sez. IV, 02/02/2021, n. 459 “Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le conseguenze di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum legem artis - e che tuttavia si allega essere stato effettuato senza la preventiva informazione della paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, e dunque in assenza di consenso consapevolmente prestato - richiede l'allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, onerato della relativa prova;
cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 04/11/2020, n. 24471:” Nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto all'autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul danno in re ipsa
(non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano) è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito”).
Anche sotto tale aspetto, dunque, la domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Come detto, le risultanze della perizia svolta dal Collegio sono assolutamente corrette e condivisibili sotto ogni aspetto alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e dell'ampia motivazione a sostegno delle conclusioni.
Invero i periti hanno risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi critici sollevati dalla parte attrice potendosi per ragioni di brevità richiamare per relationem il contenuto dei chiarimenti resi dal Collegio peritale alle osservazioni critiche di parte attrice.
Infatti, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio 2019,
n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147, rv. 649560-01; Cass. Civ., Sez.
III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n. 11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I,
29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31142; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre
2015, n. 24340; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n.
11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475;
Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, n. 6970). Pertanto, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Sull'ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App. Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647, rv. 628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V,
11 maggio 2012, n. 7364 (rv. 622900)).
13 Conseguentemente, può dirsi in sostanza sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio. Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904;
Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez.
II, 13 settembre 2000, n. 12080).
Oltretutto non giova all'accoglimento delle richieste risarcitorie della parte attrice evidenziare la lacunosità documentale della cartella clinica della che è stata segnalata, peraltro, dai periti Parte_1 nell'elaborato depositato. Secondo la Cassazione, “l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (così Cass. Civ. Sez. III, n. 27561 del 21 novembre
2017).
Dunque, in tema di responsabilità medica, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione (v. Cassazione civile sez. III,
26/04/2024, n.11224; Cassazione civile , sez. III , 20/11/2020 , n. 26428: “La lacunosa tenuta della cartella clinica, che non può pregiudicare sul piano probatorio la posizione del paziente, può assumere valenza nell'ambito della prova del nesso eziologico qualora la condotta del medico sia astrattamente idonea a fare da causa all'evento dannoso”).
Riguardo al valore della cartella clinica incompleta, la Suprema Corte con recente ordinanza n. 16737 del 17 giugno 2024, è tornata a ricordare che il principio che opera in questo caso è quello della vicinanza alla prova: in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale, in virtù del principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.
Dunque, secondo la corte di legittimità, il giudice può utilizzare l'incompletezza della cartella clinica come una circostanza per ritenere dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'operato del medico e il danno lamentato dal paziente. Tuttavia, a tal fine sono necessari due presupposti: 1) che il nesso di causalità non possa essere accertato proprio in ragione dell'incompletezza della cartella;
2) che la condotta posta in essere dal medico sia astrattamente idonea a cagionare il danno.
Ebbene, nel caso di specie, nessuno di tali due presupposti è rinvenibile considerato che il Collegio dei periti è riuscito ad escludere il nesso di causalità senza alcuna incertezza sulla base dei dati contenuti nella cartella clinica dell'attrice e nonostante la sua lacunosità e che è stata esclusa, in concreto,
14 qualsivoglia colpa dei sanitari intervenuti durante la procedura di anestesia e durante l'intervento chirurgico sulla . Parte_1
Ciò peraltro è stata anche accertato dal Collegio peritale che ha osservato che “a fronte di condotte mediche pienamente condivisibili secondo la lege artis, la lacunosità documentale non si ritiene possa da sola rilevare ai fini causali” (v. pag. 22 CTU in atti). Tutte le domande dell'attrice, pertanto, devono essere respinte siccome infondate in fatto e in diritto e non dimostrate.
Il rigetto integrale della domanda principale dell'attrice rende superfluo l'esame di tutte le domande di manleva e garanzia spiegata dalla parte convenuta e dalle altre parti (domanda di rivalsa dell'
[...] nei riguardi del dott. (tra le innumerevoli v. Tribunale di Pordenone n. CP_2 CP_3
482/2022).
Considerate la complessità e varietà delle questioni giuridiche affrontate e la effettiva incertezza dell'esito della lite, sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti in causa, dunque anche con riferimento alle terze chiamate potendosi così derogare, relativamente a queste ultime, al principio consolidato secondo cui “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate” (v. ex multis Tribunale Lecce n. 419 del
31.01.2017).
Le spese della CTU medico-legale svolta durante il giudizio, come liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione della parte attrice al gratuito patrocinio stante anche la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 217/2019 che ha stabilito che “l'articolo 131, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di "ripetizione"), anziché direttamente anticipati dall'erario”.
La Consulta ritiene pertanto, contrariamente all'indirizzo precedente (sentenza n. 287 del 2008), che devono essere direttamente anticipati dall'Erario gli onorari e le indennità a consulenti, notai e custodi, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle parti: il Tribunale pronuncia dunque in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge tutte le domande di parte attrice;
- dichiara assorbite le domande di garanzia avanzata dalla società convenuta e dall' Controparte_2
[...]
- compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti in causa anche con riferimento alle parti terze chiamate in causa;
- pone definitivamente le spese della CTU espletata in corso di causa, come liquidate con separato provvedimento, a carico dell'Erario;
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
15 Lamezia Terme, 23.4.2025.
Il Giudice dott. OR GA
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
OR GA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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