Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2025, proposto da
Wind TR S.p.A., in persona dei procuratori generali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ketura Chiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania, in persona del l.r.p.t. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE
a. del provvedimento Protocollo 2025/17554 del 24/04/2025 con il quale il Dirigente SUAP del Comune di Sarno, ha comunicato l’irricevibilità della SCIA presentata dalla società Wind TR S.p.A. per l’adeguamento radioelettrico, senza opere e/o modifiche fisiche della preesistenza, di un preesistente impianto Wind TR (codice sito SA066), sito presso infrastruttura portante altrui in Sarno Via Prima Starzella, 24, su area censita catastalmente al Fg. 29, P.lla 2901;
b. del provvedimento N.0028218/2025 del 02/05/2025 con il quale l’ARPAC, nel prendere atto del provvedimento gravato sub a), ha comunicato alla società di ripresentare “una nuova SCIA che tenga opportunamente in considerazione le osservazioni prodotte dal SUAP e sia completa della documentazione tecnica necessaria alla formulazione del parere di competenza della scrivente agenzia”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. NI FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con il provvedimento numero 52829 del 21 novembre 2025, è stato autorizzato l’intervento di adeguamento radioelettrico controverso;
Considerato che parte ricorrente, nella memoria del 28 novembre 2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, riservandosi di impugnare autonomamente il suddetto provvedimento nella parte in cui è stato imposto il pagamento del canone unico patrimoniale;
Ritenuto che la materia del contendere non sia cessata completamente, non essendo stata interamente soddisfatta la pretesa dedotta in giudizio dalla ricorrente che aveva, tra l’altro, contestato la legittimità dell’obbligo di pagamento del suddetto canone;
Ritenuto, peraltro, di dover prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla decisione di merito, desumibile dalla memoria difensiva richiamata;
Ritenuto, in conclusione, improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della particolare complessità delle vicende che hanno caratterizzato il procedimento amministrativo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA PO, Presidente
NI FI, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI FI | SA PO |
IL SEGRETARIO