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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/12/2024, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.1815/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1815/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il 26 Parte_1 maggio 1981 (c.f.: ) e residente in [...]CodiceFiscale_1
Teatino alla via Aldo Moro n.149; e nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e residente in [...]
Aldo Moro n.149;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia CHIARINI, del Foro di Urbino, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Colonnetta n.106, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 16 settembre 2017 in
[...]
San Giovanni Teatino, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 2 dicembre 2024, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473- bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 21 ottobre 2024, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 ottobre 2024 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino a margine dell'Atto n.16 – Parte I – Anno 2001).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 6 dicembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1815/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il 26 Parte_1 maggio 1981 (c.f.: ) e residente in [...]CodiceFiscale_1
Teatino alla via Aldo Moro n.149; e nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e residente in [...]
Aldo Moro n.149;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia CHIARINI, del Foro di Urbino, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Colonnetta n.106, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 16 settembre 2017 in
[...]
San Giovanni Teatino, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 2 dicembre 2024, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473- bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 21 ottobre 2024, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 ottobre 2024 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino a margine dell'Atto n.16 – Parte I – Anno 2001).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 6 dicembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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