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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1476/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1476/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GALEOTTI DIEGO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, sentenza di separazione personale dei coniugi n. 342/2024, pubblicata in data 16/07/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG 1779/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 1 di 3 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Nessuna delle parti ha titolo per richiedere all'altra l'erogazione di un assegno divorzile essendo, comunque, entrambi in grado di provvedere al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita.
3) I ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale, in corso di separazione e pertanto di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre a quanto qui convenuto, dandosi atto che, ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva del medesimo.
4) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n.51 comma 2 c.p.c., ribadiscono di non volersi riconciliare e, rinunciando sin da ora a presenziare alla fissanda udienza di comparizione dei coniugi avanti l'Illustrissimo Presidente del Tribunale di Modena, chiedono di sostituire la predetta udienza di comparizione, con il deposito di note scritte.
5) Le spese legali relative al presente procedimento, sono a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a FINALE EMILIA il 08/06/2022 fra
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 BONDENO (FE) il 13/06/1988 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FINALE EMILIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2022 Atto n. 8 Parte I Uff 1
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1476/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GALEOTTI DIEGO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, sentenza di separazione personale dei coniugi n. 342/2024, pubblicata in data 16/07/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG 1779/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 1 di 3 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Nessuna delle parti ha titolo per richiedere all'altra l'erogazione di un assegno divorzile essendo, comunque, entrambi in grado di provvedere al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita.
3) I ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale, in corso di separazione e pertanto di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre a quanto qui convenuto, dandosi atto che, ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva del medesimo.
4) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n.51 comma 2 c.p.c., ribadiscono di non volersi riconciliare e, rinunciando sin da ora a presenziare alla fissanda udienza di comparizione dei coniugi avanti l'Illustrissimo Presidente del Tribunale di Modena, chiedono di sostituire la predetta udienza di comparizione, con il deposito di note scritte.
5) Le spese legali relative al presente procedimento, sono a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a FINALE EMILIA il 08/06/2022 fra
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 BONDENO (FE) il 13/06/1988 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FINALE EMILIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2022 Atto n. 8 Parte I Uff 1
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3