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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maurizio Cappello,
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maltese
Appellata
OGGETTO: appello – differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.5.2016, , asserendo di aver lavorato dal Parte_1
15 giugno 2015 al 30 novembre 2015 alle dipendenze della Controparte_1
senza tuttavia avere contezza della regolarizzazione del rapporto
[...]
sotto il profilo assicurativo e contributivo, chiedeva al giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa di accertare e dichiarare che, nel predetto periodo, lo stesso aveva svolto, quale lavoratore subordinato, mansioni corrispondenti a quelle di banconista-barista, con condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma di € 10.521,81 oltre interessi e rivalutazione.
Con sentenza n. 475/2022 del 5.5.2022, l'adito giudice rigettava il ricorso, ritenendo che la prova per testi esperita non avesse confermato né la data di inizio del rapporto di lavoro, né tantomeno l'orario di lavoro osservato dal
, sì come dedotto in ricorso. Pt_1
Con atto del 27.10.2022, il soccombente appellava la sentenza. A seguito di rinnovazione della notifica, giusta ordinanza resa da questa Corte all'esito dell'udienza del 28.2.2023, si costituiva in giudizio la società appellata.
La causa era posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata valutazione della prova testimoniale assunta, affermando che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, i testimoni avevano confermato le prestazioni lavorative descritte in ricorso.
Assume, altresì, l'illogicità della sentenza in quanto il primo giudice avrebbe, per un verso, travisato le deposizioni dei testimoni e, per altro, ritenuto generica la domanda formulata dal . Pt_1
2. Preliminarmente, va rilevato che nessuna refluenza può avere sulla regolarità del contraddittorio la cessione delle quote sociali e la sostituzione del socio accomandatario, avvenuta nel 2017, come affermato in appello, quando era già pendente il giudizio in primo grado, nel quale la società è rimasta contumace nonostante la notifica effettuata a mezzo pec il 4.7.2016. D'altro canto, la nuova legale rappresentante, nel costituirsi nel presente grado, si è limitata a far rilevare di avere appreso dell'esistenza del giudizio solo dalla notifica dell'atto di appello, senza tuttavia censurare la dichiarazione di contumacia contenuta nella sentenza impugnata, chiedendo unicamente il rigetto della domanda nel merito.
3. Dal certificato Unilav prodotto agli atti di causa risulta che il rapporto di lavoro (la cui sussistenza è stata ammessa dalla parte appellata dall'1 settembre al 15 ottobre 2015) ha avuto inizio il 19.8.2015. La data è pienamente compatibile con le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado CP_2
- della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare -, dalle quali emerge che era presente sul posto di lavoro a ricevere la prima fornitura Parte_1
di bevande alcoliche ancor prima dell'apertura del bar.
La parte datoriale, poi, nella memoria di costituzione ha contestato l'orario di lavoro allegato dall'appellante (dalle 18.00 alle 5.00 del mattino) allegando che nel comune di Rosolini, ove si svolgeva l'attività di bar/pub, al tempo, con ordinanza sindacale (prodotta agli atti di causa), era imposta la chiusura del locale entro le ore 2.00 per il periodo dall'1 giugno al 30 settembre ed entro le ore 24.00 per il periodo decorrente dall'1 ottobre. Dal certificato Unilav risulta comunque l'assunzione a tempo pieno.
Pertanto, dalle parziali ammissioni della parte datoriale e dalla non contestazione di alcune circostanze, oltre che dalle prove documentali e testimoniali acquisite, deve ritenersi provato il rapporto di lavoro per il periodo dal 19.8.2015 al 15.10.2015, per sette giorni la settimana, con orario dalle 18.00 alle 2.00 fino al 30 settembre 2015 e dalle 18.00 alle 24.00 dall'1 al 15 ottobre
2015.
4. Tenuto conto delle mansioni di AN (livello 4 CCNL dipendenti del settore turismo Confcommercio – pubblici esercizi), incontestate e risultanti dalla comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro, il CTU nominato ha quantificato le somme complessivamente spettanti al lavoratore in € 5.106,47 di cui € 1.411,67 per retribuzione ordinaria, € 1318,00 per lavoro notturno, €
408,19 per retribuzione del lavoro domenicale, € 928,64 per straordinario diurno, € 238,11 per straordinario festivo, € 243,78 per tredicesima mensilità,
€ 243,78 per indennità di ferie non godute ed € 314,18 per tfr.
5. Con le note di trattazione per l'udienza odierna la società ha prodotto una busta paga relativa al mese di ottobre 2015 e ha allegato, per la prima volta, che tutte le spettanze sono già state saldate, anche per il lavoro svolto nel mese di settembre. Nessuna prova, tuttavia, la parte è stata in grado di fornire, come era suo onere fare, non essendo la busta paga nemmeno sottoscritta.
6. L'appello deve pertanto essere accolto, nei limiti sopra precisati.
Le spese processuali di entrambi i gradi vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore dello Stato, come da dispositivo, tenuto conto del valore del decisum.
Anche le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 5.106,47 per le causali precisate in Parte_1
motivazione, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo. Co Condanna altresì 100 Once al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore dello Stato, che liquida in complessivi € 1314,00 per il primo grado ed € 1458, 00 per il presente grado, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA.
Pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1
relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione lavoro all'esito dell'udienza del 12.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Elvira Maltese