Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1442/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1442/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Stefania CP_1
Capponi, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Tiberi Controparte_2
Elisabetta con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Cumulo di domanda di separazione e divorzio a domanda congiunta
Con ricorso depositato in data 01/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 09/05/1999 in Narni (TR), che dall'unione sono nati i figli in data 6.7.2000, economicamente autonomo, e in data Persona_1 Persona_2
12.8.2003 ad oggi entrambi maggiorenni, che il figlio è affetto da difficoltà di salute, che il Per_2 rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e di successivo divorzio.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“ 1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa famigliare sita in Narni, Via della Madonnella n. 3/T, di proprietà del padre della SI.ra viene assegnata alla SI.ra , quale genitore convivente con il figlio CP_2 Controparte_2 non autosufficiente economicamente;
Per_2
3) il SI. verserà entro il 15 di ogni mese, alla moglie a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio la somma di € 200,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli Per_2 indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018, che le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte;
4) nulla viene disposto a titolo di mantenimento dei coniugi essendo, ad oggi, entrambi autosufficienti economicamente;
5) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
Il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi CP_1 Controparte_2 per matrimonio celebrato in Narni (TR) in data 09/05/1999, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI (TR) (atto n. 12, parte II, Serie A, Uff. 1 anno 1999);
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti