TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 27.11.25 ore 11.00 sono presenti l'avv. Ferrante
per nonché per delega dell'avv. Calcò, Controparte_1
intervenuto in giudizio per l'avv. Catalano per Controparte_2
Nessuno è presente per . Controparte_3 Persona_1
L'avv. Catalano conclude riportandosi agli atti e ai verbali di causa. L'avv. Ferrante conclude per e, per Controparte_1
delega dell'avv. Calcò con riguardo ad Persona_1
riportandosi ai rispettivi atti e segnatamente alle note conclusive autorizzate.
I menzionati procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il G.O.P.
dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5121/2021 R.G. vertente tra
, in proprio e nella qualità di chiamato all'eredità di Controparte_1 Persona_2
[...]
( avv. Basilio Ferrante )
Opponente
1
e :
Controparte_3
( avv. Salvatore Catalano )
Opposto
e :
Controparte_4
( avv. Sebastiano Giovanni Calcò )
Persona_1
( avv. ) CP_5
Terzi chiamati in causa
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione in Controparte_1
riassunzione ritualmente notificato nei confronti di revoca il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 2111/14 emesso su ricorso di , dal Tribunale di Palermo in data Controparte_3
9.05.14;
- rigetta la domanda di condanna formulata da nei confronti di Controparte_3 [...]
di pagamento della ulteriore somma di € 3.000,00; Controparte_1
- condanna l'opposto alla rifusione in favore di parte opponente delle spese della presente fase di cognizione, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico di parte opposta che le ha anticipate;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le altre parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio discende dalla riassunzione, operata in forza della pronuncia della Corte di
Appello di Palermo di rimessione al Tribunale di Palermo, del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, su istanza di nei confronti di Controparte_3 Controparte_1
. Va poi evidenziato come, a seguito di integrazione del contraddittorio disposta da codesto
[...]
Decidente in ragione dell'ampliamento del thema decidendum operato nel giudizio di primo grado sulla base dell'invocazione del regolamento del rapporto contrattuale sottostante ai titoli cambiari posti a fondamento della domanda d'ingiunzione, siano stati chiamati in causa nella presente fase di cognizione di e quali eredi della defunta Controparte_4 Persona_1
, comproprietaria di bene immobile oggetto di preliminare la cui valutazione Persona_2
ha origine nell'introduzione della suindicata azione causale.
Ora, com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt.
633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-
dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò posto, a fronte della la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria da Controparte_3
che ha posto a fondamento della stessa n. 3 effetti cambiari, per un complessivo importo di
€ 13.500,00, sottoscritti dall'odierno opponente ed emessi tra il 2013 e il 2014 all'ordine dell'opposto ( v. produzione della fase monitoria ), scaduti e rimasti insoluti, Controparte_1
ha assunto come, in proprio e quale procuratore della madre,
[...] Persona_2
avesse stipulato con un preliminare di compravendita avente ad oggetto Controparte_3
l'acquisto di un immobile, sito nel Comune di Torrenova ( ME ), di proprietà per ½ dell' e CP_1
per la restante metà della madre, preliminare in cui, tra l'altro, le parti concordavano che il promittente venditore dovesse restituire la somma di € 15.000,00 ( versata dall'acquirente a titolo di acconto ), oltre ad una penale di ulteriori € 1.500,00 nel caso in cui si fosse reso inadempiente dell'obbligazione relativa alla liberazione dell'immobile dalle tettoie e dal materiale esistente e che,
3 in quel caso, il preliminare di vendita avrebbe dovuto ritenersi come non avvenuto. Parte opponente asseriva che poi a seguito della stipula del preliminare di vendita il aveva chiesto che, a CP_3
garanzia della somma versate a titolo di acconto sul prezzo pattuito, venissero emesse delle cambiali a maggior tutela e garanzia per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dai promittenti venditori. Deduceva poi come i promittenti venditori avessero adempiuto l'obbligazione assunta, provvedendo a liberare l'immobile dalle tettoie e dal materiale ivi presenti, e ciò entro la data concordata del 15.05.13, laddove al contrario entro la medesima data non Controparte_3
adempiva alla stipula dell'atto pubblico di vendita e al contestuale saldo del prezzo, rendendosi di fatto inadempiente.
Ciò premesso, mette conto evidenziare come la cambiale sia un titolo di credito all'ordine,
formale e astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo. Il possessore d'una cambiale può vantare, nei confronti del traente o l'azione cambiaria – fondata sul semplice possesso d'un titolo formalmente valido, ovvero l'azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito ( cambiale )
emesso; le due azioni possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio
( cfr. Cass. civ. n. 818/2015 ).
Nella fattispecie in esame l'odierno opposto ha esperito sin dalla fase monitoria un'azione fondata sul possesso della cambiale a firma di parte avversa.
Occorre tuttavia rilevare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia,
dalla quale non vi è motivo di discostarsi, nella richiesta di azione giudiziaria, in forza di titolo di credito scaduto ( nella specie cambiale ), è implicita la proposizione anche dell'azione causale,
derivante dal rapporto sottostante mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c. ( cfr. Cass. civ. n. 22898/05 ). Il titolo di credito conserva comunque l'efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con l'effetto di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. Come è noto i titoli di credito sono caratterizzati dall'astrattezza, vale a dire che non menzionano la causa che ha dato luogo alla loro emissione.
4 L'emissione di un titolo di credito astratto dà vita al diritto cartolare, diritto ulteriore rispetto a quello già sorto dal rapporto causale, sottostante all'emissione del titolo. L'emissione di una cambiale, quale titolo astratto ed autonomo, implica la presunzione “iuris tantum” di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, e resta a carico del debitore
( emittente ) convenuto l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto
( cfr. ex multis Cass. civ. n. 2816/06; Cass. civ. n. 8712/98 ).
Ciò posto, a fronte della prospettazione offerta dall'opponente al fine di dimostrare il venir meno del rapporto, adducendo che le cambiali fossero state emesse a garanzia del riferito rapporto sottostante ossia del preliminare di vendita sottoscritto in data 14.03.13 e subordinate all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore avente ad oggetto la liberazione dell'immobile dalle tettoie e dal materiale ivi presenti e della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al preliminare suindicato, l'odierno opposto ha contestato che le cambiali fossero state consegnate a garanzia di un credito restitutorio non ancora scaduto, asserendo che le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto ad una condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. e non già ad una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. come affermato da parte avversa.
Invero, deve osservarsi come nel corpo del contratto preliminare sottoscritto tra le parti si legga che: “La parte promittente venditrice si obbliga a liberare l'immobile dalle esistenti tettoie, degli
accessori e dal materiale ivi depositato entro la superiore data del 15/05/2013. Se entro detto
termine ciò non dovesse avvenire il presente preliminare deve ritenersi come non avvenuto, in tal
caso alla parte promittente acquirente sarà restituito l'importo di Euro 15.000,00 oggi versato, oltre una penale di Euro 1.500,00”.
Ora, va premesso che, in tema di contratti, si ha condizione risolutiva (art. 1353 c.c.),
allorquando le parti subordinino la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un evento futuro e incerto;
qualora si verifichi la condizione risolutiva, gli effetti del negozio si considerano come mai verificati.
5 La clausola risolutiva espressa ( art. 1456 c.c.), invece, è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite;
in tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente ( la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione ) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
La clausola risolutiva espressa, pertanto, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza,
sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere ( v. Cass. civ. n. 16993/07; Cass. civ. n. 167/05 ).
Poiché risulta rimessa al giudice di merito l'interpretazione della volontà delle parti da cui dipende se nel caso concreto sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa, non vi è chi non veda come nella specie dal tenore letterale dell'estratto contrattuale sopra riportato le parti non abbiano subordinato la risoluzione del contratto ad un evento futuro ed incerto, in quanto lo sgombero del terreno dalle tettoie e dal materiale ivi presente non integra gli estremi dell'evento futuro ed incerto o di un elemento accidentale della vita del contratto, dipendendo essenzialmente dalla volontà di chi è tenuto ad adempiere a detta obbligazione.
Alla luce dei superiori principi e della qualificazione operata, in assenza di prova dell'inadempimento ascritto al promittente venditore ( soccorrono anzi in senso antitetico le dichiarazioni rese dai testi escussi e i quali hanno confermato che lo sgombero Tes_1 Tes_2
dell'immobile dalle tettoie, degli accessori e dal materiale ivi depositati avveniva entro la data contrattualmente prevista, laddove la deposizione del teste non ha offerto elementi decisivi Tes_3
di segno contrario, sottolineando costui come non fosse stato in grado, nella veste di tecnico incaricato dal di rilevare nella relazione resa se i materiali riscontrati nel settembre del CP_3
2014 ricadessero nella particella del fondo oggetto di preliminare o in quella limitrofa ), e ancor più
in difetto di dichiarazione del di volersi avvalere degli effetti della clausola risolutiva CP_3
espressa, non potrà riconoscersi all'odierno opposto il diritto di avvalersi delle cambiali e di
6 procedere alla riscossione del presunto credito;
d'altro canto, sussistendo il rapporto sottostante evocato da parte opponente, non avrebbe potuto aver titolo a richiedere la Controparte_3
restituzione delle somme portate dai titoli se prima non fosse stato accertato l'inadempimento di parte avversa rispetto alle obbligazioni previste nel preliminare di vendita, di guisa che l'acclarato adempimento dell'obbligazione da parte dell' ( in ragione delle risultanze testimoniali cui si CP_1
è posto sopra riferimento ) preclude evidentemente al la possibilità di azionare i titoli di CP_3
credito svuotando di contenuto il titolo di credito azionato.
Da ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_3
nonché il rigetto della domanda di condanna di al pagamento Controparte_1
dell'ulteriore importo di € 3.000,00 portata da ulteriore effetto cambiario scaduto riconducibile al medesimo sottostante rapporto, risultando per effetto della pronuncia di revoca assorbita ogni altra questione afferente alla posizione di e . Persona_1 Controparte_4
Infine, con riguardo alle spese processuali della presente fase di cognizione, per il principio della soccombenza, l'opposto dovrà rifonderle a parte opponente nella misura che si liquida in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge – laddove tra le altre parti, in ragione del complessivo esito, andranno integralmente compensate;
quelle relative alla fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 27.11.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
7
per nonché per delega dell'avv. Calcò, Controparte_1
intervenuto in giudizio per l'avv. Catalano per Controparte_2
Nessuno è presente per . Controparte_3 Persona_1
L'avv. Catalano conclude riportandosi agli atti e ai verbali di causa. L'avv. Ferrante conclude per e, per Controparte_1
delega dell'avv. Calcò con riguardo ad Persona_1
riportandosi ai rispettivi atti e segnatamente alle note conclusive autorizzate.
I menzionati procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il G.O.P.
dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5121/2021 R.G. vertente tra
, in proprio e nella qualità di chiamato all'eredità di Controparte_1 Persona_2
[...]
( avv. Basilio Ferrante )
Opponente
1
e :
Controparte_3
( avv. Salvatore Catalano )
Opposto
e :
Controparte_4
( avv. Sebastiano Giovanni Calcò )
Persona_1
( avv. ) CP_5
Terzi chiamati in causa
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione in Controparte_1
riassunzione ritualmente notificato nei confronti di revoca il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 2111/14 emesso su ricorso di , dal Tribunale di Palermo in data Controparte_3
9.05.14;
- rigetta la domanda di condanna formulata da nei confronti di Controparte_3 [...]
di pagamento della ulteriore somma di € 3.000,00; Controparte_1
- condanna l'opposto alla rifusione in favore di parte opponente delle spese della presente fase di cognizione, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico di parte opposta che le ha anticipate;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le altre parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio discende dalla riassunzione, operata in forza della pronuncia della Corte di
Appello di Palermo di rimessione al Tribunale di Palermo, del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, su istanza di nei confronti di Controparte_3 Controparte_1
. Va poi evidenziato come, a seguito di integrazione del contraddittorio disposta da codesto
[...]
Decidente in ragione dell'ampliamento del thema decidendum operato nel giudizio di primo grado sulla base dell'invocazione del regolamento del rapporto contrattuale sottostante ai titoli cambiari posti a fondamento della domanda d'ingiunzione, siano stati chiamati in causa nella presente fase di cognizione di e quali eredi della defunta Controparte_4 Persona_1
, comproprietaria di bene immobile oggetto di preliminare la cui valutazione Persona_2
ha origine nell'introduzione della suindicata azione causale.
Ora, com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt.
633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-
dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò posto, a fronte della la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria da Controparte_3
che ha posto a fondamento della stessa n. 3 effetti cambiari, per un complessivo importo di
€ 13.500,00, sottoscritti dall'odierno opponente ed emessi tra il 2013 e il 2014 all'ordine dell'opposto ( v. produzione della fase monitoria ), scaduti e rimasti insoluti, Controparte_1
ha assunto come, in proprio e quale procuratore della madre,
[...] Persona_2
avesse stipulato con un preliminare di compravendita avente ad oggetto Controparte_3
l'acquisto di un immobile, sito nel Comune di Torrenova ( ME ), di proprietà per ½ dell' e CP_1
per la restante metà della madre, preliminare in cui, tra l'altro, le parti concordavano che il promittente venditore dovesse restituire la somma di € 15.000,00 ( versata dall'acquirente a titolo di acconto ), oltre ad una penale di ulteriori € 1.500,00 nel caso in cui si fosse reso inadempiente dell'obbligazione relativa alla liberazione dell'immobile dalle tettoie e dal materiale esistente e che,
3 in quel caso, il preliminare di vendita avrebbe dovuto ritenersi come non avvenuto. Parte opponente asseriva che poi a seguito della stipula del preliminare di vendita il aveva chiesto che, a CP_3
garanzia della somma versate a titolo di acconto sul prezzo pattuito, venissero emesse delle cambiali a maggior tutela e garanzia per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dai promittenti venditori. Deduceva poi come i promittenti venditori avessero adempiuto l'obbligazione assunta, provvedendo a liberare l'immobile dalle tettoie e dal materiale ivi presenti, e ciò entro la data concordata del 15.05.13, laddove al contrario entro la medesima data non Controparte_3
adempiva alla stipula dell'atto pubblico di vendita e al contestuale saldo del prezzo, rendendosi di fatto inadempiente.
Ciò premesso, mette conto evidenziare come la cambiale sia un titolo di credito all'ordine,
formale e astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo. Il possessore d'una cambiale può vantare, nei confronti del traente o l'azione cambiaria – fondata sul semplice possesso d'un titolo formalmente valido, ovvero l'azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito ( cambiale )
emesso; le due azioni possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio
( cfr. Cass. civ. n. 818/2015 ).
Nella fattispecie in esame l'odierno opposto ha esperito sin dalla fase monitoria un'azione fondata sul possesso della cambiale a firma di parte avversa.
Occorre tuttavia rilevare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia,
dalla quale non vi è motivo di discostarsi, nella richiesta di azione giudiziaria, in forza di titolo di credito scaduto ( nella specie cambiale ), è implicita la proposizione anche dell'azione causale,
derivante dal rapporto sottostante mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c. ( cfr. Cass. civ. n. 22898/05 ). Il titolo di credito conserva comunque l'efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con l'effetto di dispensare colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. Come è noto i titoli di credito sono caratterizzati dall'astrattezza, vale a dire che non menzionano la causa che ha dato luogo alla loro emissione.
4 L'emissione di un titolo di credito astratto dà vita al diritto cartolare, diritto ulteriore rispetto a quello già sorto dal rapporto causale, sottostante all'emissione del titolo. L'emissione di una cambiale, quale titolo astratto ed autonomo, implica la presunzione “iuris tantum” di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, e resta a carico del debitore
( emittente ) convenuto l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto
( cfr. ex multis Cass. civ. n. 2816/06; Cass. civ. n. 8712/98 ).
Ciò posto, a fronte della prospettazione offerta dall'opponente al fine di dimostrare il venir meno del rapporto, adducendo che le cambiali fossero state emesse a garanzia del riferito rapporto sottostante ossia del preliminare di vendita sottoscritto in data 14.03.13 e subordinate all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore avente ad oggetto la liberazione dell'immobile dalle tettoie e dal materiale ivi presenti e della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al preliminare suindicato, l'odierno opposto ha contestato che le cambiali fossero state consegnate a garanzia di un credito restitutorio non ancora scaduto, asserendo che le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto ad una condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. e non già ad una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. come affermato da parte avversa.
Invero, deve osservarsi come nel corpo del contratto preliminare sottoscritto tra le parti si legga che: “La parte promittente venditrice si obbliga a liberare l'immobile dalle esistenti tettoie, degli
accessori e dal materiale ivi depositato entro la superiore data del 15/05/2013. Se entro detto
termine ciò non dovesse avvenire il presente preliminare deve ritenersi come non avvenuto, in tal
caso alla parte promittente acquirente sarà restituito l'importo di Euro 15.000,00 oggi versato, oltre una penale di Euro 1.500,00”.
Ora, va premesso che, in tema di contratti, si ha condizione risolutiva (art. 1353 c.c.),
allorquando le parti subordinino la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un evento futuro e incerto;
qualora si verifichi la condizione risolutiva, gli effetti del negozio si considerano come mai verificati.
5 La clausola risolutiva espressa ( art. 1456 c.c.), invece, è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite;
in tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente ( la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione ) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
La clausola risolutiva espressa, pertanto, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza,
sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere ( v. Cass. civ. n. 16993/07; Cass. civ. n. 167/05 ).
Poiché risulta rimessa al giudice di merito l'interpretazione della volontà delle parti da cui dipende se nel caso concreto sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa, non vi è chi non veda come nella specie dal tenore letterale dell'estratto contrattuale sopra riportato le parti non abbiano subordinato la risoluzione del contratto ad un evento futuro ed incerto, in quanto lo sgombero del terreno dalle tettoie e dal materiale ivi presente non integra gli estremi dell'evento futuro ed incerto o di un elemento accidentale della vita del contratto, dipendendo essenzialmente dalla volontà di chi è tenuto ad adempiere a detta obbligazione.
Alla luce dei superiori principi e della qualificazione operata, in assenza di prova dell'inadempimento ascritto al promittente venditore ( soccorrono anzi in senso antitetico le dichiarazioni rese dai testi escussi e i quali hanno confermato che lo sgombero Tes_1 Tes_2
dell'immobile dalle tettoie, degli accessori e dal materiale ivi depositati avveniva entro la data contrattualmente prevista, laddove la deposizione del teste non ha offerto elementi decisivi Tes_3
di segno contrario, sottolineando costui come non fosse stato in grado, nella veste di tecnico incaricato dal di rilevare nella relazione resa se i materiali riscontrati nel settembre del CP_3
2014 ricadessero nella particella del fondo oggetto di preliminare o in quella limitrofa ), e ancor più
in difetto di dichiarazione del di volersi avvalere degli effetti della clausola risolutiva CP_3
espressa, non potrà riconoscersi all'odierno opposto il diritto di avvalersi delle cambiali e di
6 procedere alla riscossione del presunto credito;
d'altro canto, sussistendo il rapporto sottostante evocato da parte opponente, non avrebbe potuto aver titolo a richiedere la Controparte_3
restituzione delle somme portate dai titoli se prima non fosse stato accertato l'inadempimento di parte avversa rispetto alle obbligazioni previste nel preliminare di vendita, di guisa che l'acclarato adempimento dell'obbligazione da parte dell' ( in ragione delle risultanze testimoniali cui si CP_1
è posto sopra riferimento ) preclude evidentemente al la possibilità di azionare i titoli di CP_3
credito svuotando di contenuto il titolo di credito azionato.
Da ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_3
nonché il rigetto della domanda di condanna di al pagamento Controparte_1
dell'ulteriore importo di € 3.000,00 portata da ulteriore effetto cambiario scaduto riconducibile al medesimo sottostante rapporto, risultando per effetto della pronuncia di revoca assorbita ogni altra questione afferente alla posizione di e . Persona_1 Controparte_4
Infine, con riguardo alle spese processuali della presente fase di cognizione, per il principio della soccombenza, l'opposto dovrà rifonderle a parte opponente nella misura che si liquida in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge – laddove tra le altre parti, in ragione del complessivo esito, andranno integralmente compensate;
quelle relative alla fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 27.11.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
7