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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4012 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
nato VA (CA) in data 23 Marzo 1949 residente a [...] nella Sc Parte_1
de sa Gora n. 26 CF: , elettivamente domiciliato in Cagliari presso l studio C.F._1
dell'avv. Secci Elisabetta che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Alziator n. 17, c. f. , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio CodiceFiscale_2
dell'avv. Ilaria Orrù, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1)pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Cagliari tra il Sig. e la Sig.ra in Parte_1 Controparte_1
data 17.06.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cagliari;
2)accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, dopo il mese di febbraio
2024.”
Nell'interesse di parte resistente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
in via principale, I) che pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 17.06.2006 ed ogni consequenziale provvedimento di legge;
II-a) che stabilisca Parte_1
l'obbligo di versamento, da parte di , di un assegno divorzile a suo favore non inferiore Parte_1
a € 400,00 (leggansi euro quattrocento/00), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente NC di AR (IBAN [...]) intestato a , con l'obbligo di adeguare annualmente l'importo nella misura dell'indice Controparte_1
di variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT; in subordine, II-b) che venga fissato assegno divorzile in suo favore ed a carico del ricorrente nella diversa misura ritenuta equa sulla base degli elementi di prova proposti in corso di causa.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge, in caso di opposizione.
****
Con ricorso depositato in data 16.06.2022, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che nessun assegno divorzile sia posto a suo carico a favore della resistente.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari il 17.06.2006; che dall'unione non sono nati figli;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata ed è venuto meno il vincolo di affectio che lega i coniugi;
che in data 27.04.2021 veniva trascritto dall' Ufficio Stato Civile l'Accordo di separazione ex art. 6 della L.162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita e depositato presso la Procura della Repubblica di Cagliari in data 15.03.2021; che sono trascorsi i termini di legge e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale parte ricorrente ha dedotto di essere pensionato.
******
Con memoria di costituzione depositata in data 12.10.2022, si è costituita non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma domandando la determinazione di un assegno divorzile a suo favore nella misura di euro 400,00.
La resistente ha sostenuto che in sede di separazione le parti hanno convenuto la corresponsione a carico del ricorrente di un contributo di mantenimento di importo pari ad euro 300,00 per 24 mesi a suo favore ( fino al mese di febbraio 2024); di essere stata lasciata dal ricorrente, oltre che in
disagio psicofisico, anche in gravissime difficoltà economiche e che la causa diretta del suo dissesto patrimoniale è inferibile dalle vicende debitorie collegate alla ditta FB;
di Parte_2
essere stata nominata artatamente dal ricorrente legale rappresentante della predetta società e di essere, pertanto, destinataria delle azioni esecutive e penali dei creditori e dell'Erario; di essere stata costretta a causa dei debiti a vendere l'appartamento di sua proprietà e di dimorare in una piccola casa mobile posizionata su un terreno concessole in uso dalla sorella;
che le sue condizioni di salute ed economiche si sono aggravate dopo la separazione e di essere affetta da una grave aterosclerosi,
da un'ernia del disco medicalmente accertata oltreché da un meningioma calcifico.
Per quanto concerne la condizione personale e reddituale del ricorrente, parte resistente ha rappresentato che lo stesso è da tempo domiciliato negli Stati Uniti (Florida – città di Orlando-città
di Oakland), ove ha stabilito il nuovo menage domestico-sentimentale e la sede della sua nuova azienda, la FRESH FOOD AMERICA con sede legale ed operativa in America che si occupa di import/esport di prodotti caseari sardi ed altre merci. Pertanto, lo stesso giova di redditi non dichiarati al fisco italiano (gli introiti della nuova azienda) oltre a percepire la pensione sociale italiana di importo mensile pari ad euro 690.00
*****
All'udienza del 19.10.2022, il procuratore di parte ricorrente, munito di procura speciale rilasciata da Notaio Pubblico dello Stato della Florida (USA) al fine di rappresentare il ricorrente, ha confermato quanto riportato in ricorso e ha domandato la conferma delle condizioni della separazione offrendo di continuare a versare la somma di euro 300,00 mensili fino a che la non avrà il diritto a percepire la pensione sociale presumibilmente nell'agosto 2023 anche CP_1
se la scadenza del contributo come previsto in separazione è fissata al febbraio dello stesso anno.
La resistente, presente personalmente, ha confermato il contenuto della comparsa, ha affermato di trovarsi in una situazione di disagio economico e fisico, di essere priva di occupazione, di abitare in una casa mobile nella campagna di Flumini di Quartu (Frumini Cuba).
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Con ordinanza resa in data 19.10.2022, il Giudice in via provvisoria e urgente ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione.
**** Nel proseguo del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c e con provvedimento del 3.04.2023 ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti.
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La causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione.
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La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 16.06.2022), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
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Con riferimento alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, giova osservare preliminarmente che con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287 dell'11.7.2018, il riconoscimento in favore del coniuge dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno a favore del coniuge.
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve accertare quindi,
innanzitutto, l'esistenza di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti e in caso di assenza o insufficienza dei redditi del coniuge economicamente debole (profilo assistenziale)
come in caso di sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti (criterio comparativo). “Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha
natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni
oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella
prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà
posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Pertanto, “l'adeguatezza
assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello
strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico
patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico (..) del
principio di pari dignità (…), dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal
coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del
profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future. La
natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di
costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento
dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica
dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29
Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio” (così S.U. 18287/2018).
Nell'applicazione di un criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-
compensativo), il giudice deve valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. “Il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con
riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in
particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Fatta questa necessaria premessa, passando al caso concreto, si rileva innanzitutto una evidente disparità reddituale tra le parti ed anche una disparità patrimoniale.
La , di anni 69, percepisce da settembre 2023 l'assegno sociale di euro 478,00. CP_1
Avuto riguardo al mero profilo assistenziale, la stessa versa in condizioni economicamente svantaggiate e ha documentato condizioni di salute precarie (grave aterosclerosi, da un'ernia del disco medicalmente accertata;
inoltre, le è stato diagnosticato un meningioma calcifico). La stessa risulta, inoltre, gravata da una grave esposizione debitoria riferibile alle vicende debitorie collegate alla ditta FB s.r.l., di proprietà del ricorrente, e oggi in liquidazione con un debito di oltre
800.000,00 euro. La resistente ha in particolare rappresentato di essere stata nominata artatamente
legale rappresentante della suddetta società e di essere, pertanto, destinataria delle azioni esecutive e penali dei creditori e dell'Erario.
Ella ha lamentato, inoltre, che a causa della suddetta situazione debitoria sarebbe stata costretta a vendere l'unico immobile di sua proprietà e dimorerebbe in una piccola casa mobile posizionata su un terreno appartenente a terzi.
Per quanto concerne il ricorrente è pacifico che lo stesso risulta percepire la pensione sociale di importo mensile pari ad euro 690,00.
In ordine alla condizione reddituale del ricorrente, la ha dedotto che lo stesso giova anche CP_1
dei redditi che gli provengono dalla ditta di cui è titolare negli Stati Uniti, paese nel quale risulta domiciliato da qualche anno e presso il quale si sarebbe trasferito per sottrarsi alla grave esposizione debitoria della società FB, in cui invero figurava come legale rappresentante la resistente.
A riprova delle deduzioni anzidette la ha depositato un report annuale scaricato online ove CP_1
si evince che il sig. è titolare dell'equivalente americano di una società a responsabilità Pt_1
limitata semplificata italiana
Il ricorrente ha contestato le suddette circostanze rappresentando che il trasferimento in America
sarebbe stato concordato dal nucleo familiare, ad ogni modo ha dedotto che allo stato attuale sarebbe supportato economicamente dal figlio , il quale lavorerebbe anch'esso in America. Per_1
Nel corso del giudizio il ricorrente ha rilevato che dal 02.05.2023, la Fresh Food LLC è stata
“chiusa”, mentre, la di cui il era socio minoritario è stata sciolta. In atti risulta CP_2 Pt_1
depositato lo scioglimento della , ma alcunché relativamente alla Fresh Food. CP_2
Il divario tra le posizioni reddituali delle parti è pertanto presumile avendo il ricorrente ammesso di essere titolare della società Fisch e food senza dimostrarne la dedotta chiusura
Sotto il profilo composito (criterio cd. assistenziale-compensativo), deve ritenersi che le attuali condizioni reddituali deteriori della convenuta siano anche la conseguenza delle vicissitudini economiche e debitorie che hanno riguardato i coniugi nel corso del matrimonio, le cui ripercussioni debitorie sono ricadute unicamente sulla resistente, formalmente legale rappresentante della società.
Va precisato che la famiglia costituita dalle parti non è riconducibile al modello familiare classico,
poiché le parti si sono sposati in età non giovane, la coppia non ha avuto figli, mentre entrambi li hanno avuti da precedenti unioni. Nondimeno, l'unione coniugale si è protratta per molti anni (14
anni).
In tema di capacità lavorativa, la convenuta ha allegato di essere affetta da gravi patologie che certamente, considerata anche l'età comportano un'inabilità al lavoro. A prescindere da tale aspetto, ritiene comunque questo Collegio che, in considerazione dell'età (69
anni) e dei problemi personali (la grave situazione debitoria e di salute), la convenuta difficilmente sia in grado oggi di reperire un'occupazione che le garantisca un reddito stabile ed adeguato, tenuto anche conto del contesto sociale e di vita pregresso.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto un assegno divorzile alla di importo mensile pari a euro 400,00, nella sua misura prevalentemente assistenziale ma CP_1
anche compensativa.
Nella determinazione del quantum, questo Collegio ha tenuto conto innanzitutto dell'importo concordato dalle parti in sede di separazione (ritenuto congruo dalla che anche all'epoca CP_1
era priva di redditi da lavoro), della durata del matrimonio e delle condizioni attuali delle parti (e quindi la disparità reddituale e la condizioni di salute della resistente).
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente dovuti come per legge a favore dell'erario, in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato in ragione dell'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 17.06.2006
tra nato VA (CA) in data 23 Marzo 1949 e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del comune di Cagliari, anno 2006, parte I, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
- Determina in euro 400,00 l'assegno divorzile che dovrà versare entro il 5 di ogni CP_3
mese a , somma da rivalutare annualmente in misura agli indici ISTAT Controparte_1
di variazione del costo della vita;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in CP_3
euro 4000,00 per compenso al difensore, oltre iva e cpa dovuti come per legge in favore dell'erario, in ragione dell'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Cagliari in data 23.06.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti