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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MA ADELE, AT
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Società Incorporante Di Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8652-2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8653-2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8654-2024 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3772/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso la s.r.l. Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento della TARI dovuta per gli anni d'imposta 2018-2020 in relazione all'immobile sito in Milano, Indirizzo_1, emessi dal Comune di Milano nei confronti della s.r.l. Società_1.
Premesso che quest'ultima società si era fusa ed incorporata in essa Ricorrente_1 a far tempo dal 28-12-2020, eccepiva in via preliminare la ricorrente la nullità degli avvisi impugnati per inesistenza della destinataria, deducendone altresì l'annullabilità per violazione da parte del Comune di quanto disposto dagli artt. 2 e 6 della Legge n. segnatamente in punto necessità di porre il contribuente a conoscenza degli atti a lui destinati.
Per tutte tali ragioni, la società concludeva per l'annullamento degli accertamenti di cui sopra.
Si costituiva nel giudizio così radicato il Comune deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, stante da un lato la successione dell'incorporante Ricorrente_1 in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla Società_1
& Benessere – dei quali quelli in questione concernevano peraltro anni (fino al 2020) in cui quest'ultima era ancora esistente – e d'altro lato l'idoneità degli avvisi emessi a rendere la destinataria pienamente edotta delle ragioni dell'imposizione.
Posto invero che gli atti accertativi si basavano sulla dichiarazione di occupazione ai fini TARI comunicata dalla stessa contribuente e che essa conteneva inesattezze circa sia la destinazione d'uso dell'immobile di
Indirizzo_1 sia la relativa superficie – le quali erano state emendate solo a seguito di verifiche compiute d'ufficio da esso Comune – il resistente evidenziava di aver provveduto in autotutela ad annullare in parte gli avvisi emessi, stralciando le sanzioni e gli interessi applicati.
Instava pertanto il Comune di Milano per il parziale rigetto del ricorso con conferma dell'imposta come sopra riliquidata.
Indi, depositata memoria dalla parte ricorrente, all'udienza del 15-10-2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come – preso atto della parziale cessazione della materia del contendere quanto agli importi stralciati in sede di autotutela da parte del Comune di Milano – il ricorso vada nel resto respinto.
Posto che l'eccezione preliminare di nullità sollevata dalla Ricorrente_1 deve ritenersi superata alla luce della difesa da questa svolta nel merito della pretesa impositiva azionata dal Comune nei confronti dell'incorporata Società_1 – ed in tanto legittima in quanto originata dalla successione nei rapporti attivi e passivi di quest'ultima – risulta del pari priva di pregio la doglianza di annullabilità in tale sede di merito sollevata dalla ricorrente, la quale nessuna contestazione ha mosso in ordine agli errori contenuti nella dichiarazione di occupazione ai fini TARI compilata dalla incorporata e che hanno causato l'emissione degli accertamenti per infedele dichiarazione in questione (se ne veda la motivazione esplicitata a pag. 2 degli avvisi in atti).
L'impugnazione proposta dalla Ricorrente_1 deve essere pertanto respinta, mentre le spese di lite – in considerazione della sopravvenienza del provvedimento di autotutela parziale del Comune di Milano alla notifica a quest'ultimo del ricorso – possono integralmente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso per quanto non annullato in autotutela. Spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MA ADELE, AT
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Società Incorporante Di Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8652-2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8653-2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8654-2024 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3772/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso la s.r.l. Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento della TARI dovuta per gli anni d'imposta 2018-2020 in relazione all'immobile sito in Milano, Indirizzo_1, emessi dal Comune di Milano nei confronti della s.r.l. Società_1.
Premesso che quest'ultima società si era fusa ed incorporata in essa Ricorrente_1 a far tempo dal 28-12-2020, eccepiva in via preliminare la ricorrente la nullità degli avvisi impugnati per inesistenza della destinataria, deducendone altresì l'annullabilità per violazione da parte del Comune di quanto disposto dagli artt. 2 e 6 della Legge n. segnatamente in punto necessità di porre il contribuente a conoscenza degli atti a lui destinati.
Per tutte tali ragioni, la società concludeva per l'annullamento degli accertamenti di cui sopra.
Si costituiva nel giudizio così radicato il Comune deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, stante da un lato la successione dell'incorporante Ricorrente_1 in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla Società_1
& Benessere – dei quali quelli in questione concernevano peraltro anni (fino al 2020) in cui quest'ultima era ancora esistente – e d'altro lato l'idoneità degli avvisi emessi a rendere la destinataria pienamente edotta delle ragioni dell'imposizione.
Posto invero che gli atti accertativi si basavano sulla dichiarazione di occupazione ai fini TARI comunicata dalla stessa contribuente e che essa conteneva inesattezze circa sia la destinazione d'uso dell'immobile di
Indirizzo_1 sia la relativa superficie – le quali erano state emendate solo a seguito di verifiche compiute d'ufficio da esso Comune – il resistente evidenziava di aver provveduto in autotutela ad annullare in parte gli avvisi emessi, stralciando le sanzioni e gli interessi applicati.
Instava pertanto il Comune di Milano per il parziale rigetto del ricorso con conferma dell'imposta come sopra riliquidata.
Indi, depositata memoria dalla parte ricorrente, all'udienza del 15-10-2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come – preso atto della parziale cessazione della materia del contendere quanto agli importi stralciati in sede di autotutela da parte del Comune di Milano – il ricorso vada nel resto respinto.
Posto che l'eccezione preliminare di nullità sollevata dalla Ricorrente_1 deve ritenersi superata alla luce della difesa da questa svolta nel merito della pretesa impositiva azionata dal Comune nei confronti dell'incorporata Società_1 – ed in tanto legittima in quanto originata dalla successione nei rapporti attivi e passivi di quest'ultima – risulta del pari priva di pregio la doglianza di annullabilità in tale sede di merito sollevata dalla ricorrente, la quale nessuna contestazione ha mosso in ordine agli errori contenuti nella dichiarazione di occupazione ai fini TARI compilata dalla incorporata e che hanno causato l'emissione degli accertamenti per infedele dichiarazione in questione (se ne veda la motivazione esplicitata a pag. 2 degli avvisi in atti).
L'impugnazione proposta dalla Ricorrente_1 deve essere pertanto respinta, mentre le spese di lite – in considerazione della sopravvenienza del provvedimento di autotutela parziale del Comune di Milano alla notifica a quest'ultimo del ricorso – possono integralmente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso per quanto non annullato in autotutela. Spese compensate