Ordinanza cautelare 29 marzo 2021
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/10/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Simone Cuccia 45;
contro
Comune di Bolognetta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della ingiunzione n. -OMISSIS- del Funzionario responsabile dell'Area “C” Tecnica ‒ Ufficio Repressioni Abusi Edilizi ‒ del Comune di Bolognetta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 26.09.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, quali proprietari delle diverse unità immobiliari di cui si compone il fabbricato, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ingiunzione n. -OMISSIS-, notificata il 22.12.2020, con la quale il Funzionario responsabile dell’Area “C” Tecnica - Ufficio Repressioni Abusi Edilizi - del Comune di Bolognetta ha ingiunto agli odierni ricorrenti la demolizione:
A) di un fabbricato assentito con il nulla osta per la esecuzione di lavori edili prot. -OMISSIS-, asserendone la totale difformità da esso, composto da quattro elevazioni fuori terra e n. 10 unità immobiliari (appartamenti e locali commerciali), avente una superficie in pianta di mq 368, ricadente nel territorio del Comune di Bolognetta, -OMISSIS-ed identificato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, e che – a dire dell’U.T.C. – in parte ricadrebbe anche sulle particelle n.ri -OMISSIS- (indicato nell’impugnata ingiunzione come corpo a1);
B) di un piccolo corpo di fabbrica in muratura ad una elevazione fuori terra, avente una superficie in pianta di mq 46, con una tettoia, in struttura leggera in ferro e copertura con pannelli coibentati, realizzata sul terrazzo (indicato nell’impugnata ingiunzione come corpo a2);
C) di un piccolo manufatto, avente una superficie in pianta di mq 30 circa, realizzato con struttura portante in ferro, tompagnatura in pannelli di lamiera e vetro e copertura con lastre ondulate in materiale composto (manufatto indicato nell’impugnata ingiunzione come corpo a3).
A questo riguardo i ricorrenti riferiscono che, con nulla osta per la esecuzione di lavori edili prot. -OMISSIS-, veniva autorizzata la realizzazione di lavori edili consistenti nella costruzione di un fabbricato (corpo a1 dell’ordinanza di demolizione) composto da quattro elevazioni fuori terra, con una superficie coperta in progetto di mq 372 circa (lunghezza m 28,60 x larghezza m 13) e con un’altezza di m 14: il piano terra, composto da n. 2 unità immobiliari, da destinare ad attività commerciale; mentre i piani primo, secondo e terzo da adibire a civile abitazione (con n. 2 appartamenti per ciascun piano).
Il fabbricato in questione sarebbe stato realizzato con lavori iniziati il 2.12.1968 e ultimati il 31.08.1969 in conformità con il progetto autorizzato (come da autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Sindaco in data 08.05.1970).
Negli anni ’80 è stato poi realizzato un piccolo manufatto in muratura (di mq 40 circa) in adiacenza, destinato, in parte, a laboratorio/cucina e, in parte, a dispensa/deposito (corpo a2 dell’ordinanza di demolizione).
Pressoché contestualmente alla realizzazione del fabbricato assentito con il rilascio del nulla osta all’edificazione prot. -OMISSIS-, i signori -OMISSIS- costruivano anche un piccolo “locale tecnico” (di mq 30 circa) da sempre adibito all’alloggiamento dei serbatoi idrici e al ricovero dell’impianto autoclave (corpo a3 dell’ordinanza di demolizione).
Con l’impugnata ordinanza di demolizione il Comune contesta, ai sensi dell’art. 31, d.p.r. 380/2001, la realizzazione in totale difformità dal titolo edilizio del 1968, in quanto si sono riscontrati “3 corpi di fabbrica accorpati realizzati in epoche differenti e con materiali e modalità costruttive diverse”.
Quindi, fatte le superiori premesse, l’ordinanza di demolizione viene censurata per i seguenti motivi (il primo motivo è riferibile all’ingiunzione di demolizione nel suo complesso, i motivi dal secondo al sesto sono riferiti specificamente alla demolizione del corpo di fabbrica a1, il settimo motivo al solo corpo di fabbrica a2 e l’ottavo al corpo di fabbrica a3):
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 07.08.1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L.r. 21.05.2019, n. 7 - Violazione dei principi in tema di amministrazione partecipata - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere e del difetto di motivazione ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recepito in Sicilia con L.r. 10.08.2016, n. 16 - Violazione falsa applicazione dell’art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.r. 21.05.2019, n. 7 - Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere e della slealtà procedimentale – Omessa motivazione - Difetto di istruttoria – Sviamento di potere ;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recepito in Sicilia con L.r. 10.08.2016, n. 16, anche in relazione all’art. 27 della L. 17.8.1942, n. 1150, come sostituito dall’art. 7 della L. 6.8.1967, n. 765 e all’art. 21 nonies della L. 07.08.1990, n. 241 - Eccesso di potere sotto il profilo della erronea presupposizione e del travisamento dei fatti - Illogicità manifesta - Sviamento di potere – Arbitrarietà ;
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recepito in Sicilia con L.r. 10.08.2016, n. 16, in relazione all’art. 17 della L.r. 15.05.1986, 26, come sostituito dall’art. 57 della L.r. 15.05.1986, n. 27 – Eccesso di potere sotto il profilo della erronea presupposizione e del travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria - Illogicità manifesta - Sviamento di potere –Arbitrarietà ;
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (art. 7 L. 28.2.1985, n. 47) – Violazione del principio della tutela dell'affidamento - Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (“diritto di proprietà”) addizionale alla C.E.D.U. – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti e di istruttoria - Sviamento di potere ;
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 in relazione all’art. 34, comma 2, del medesimo D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e della ingiustizia manifesta ;
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. e.6), 6 e 6 bis del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e all’art. 10, comma 1, della L.r. 10.08.2016, n. 16, nonché in relazione all’art. 3, comma 5, della L.r. 10.08.2016, n. 16 e all’art. 37 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Violazione e falsa applicazione del punto n. 34 della Tabella “A”, Sezione II / Edilizia, allegata al D.Lgs.vo 22.11.2016, n. 222 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L.r. 16.04.2003, n. 4 - Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea presupposizione e del travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria - Sviamento di potere ;
VIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, in relazione al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 4, della L.r. 10.08.2016, n. 16 e al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. e.6) e 6 bis del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, nonché in relazione all’art. 3, comma 5, della L.r. 10.08.2016, n. 16 e all’art. 37 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti e del difetto di istruttoria – Illogicità manifesta -Sviamento di potere .
Il Comune di Bolognetta non si è costituito in giudizio.
Respinta la domanda cautelare (ordinanza n. 196/2021), i ricorrenti, con memoria del 9 ottobre 2024, nel ribadire i motivi di censura prospettati in ricorso, hanno riferito:
- di avere chiesto, con istanza prot. n. 2847 del 17.03.2021, all’U.T.C. di Bolognetta l’applicazione dell’art. 34, co. 2, D.P.R. 380/2001, il quale ha provveduto a determinare la relativa sanzione (note prot. n.ri 3499, 3502, 3504 e 3505 del 07.04.2024), che è stata tempestivamente pagata dai ricorrenti;
- di avere acquistato, con atto di compravendita del 05.12.2023 ai rogiti del Notaio Alessandro Fontana (Rep. 1803), dalla Citta Metropolitana di Palermo le porzioni di terreno catastalmente identificate con le p.lle -OMISSIS- (ex sedime stradale), già di proprietà della ex Provincia Reg.le di Palermo, occupate da una piccola porzione del fabbricato assentito;
- di avere depositato in giudizio due relazioni tecniche asseverate, redatte dal dott. Geom. Giampiero Marchese e datate 23.09.2024 (una inerente la porzione di immobile di proprietà-OMISSIS-; l’altra inerente la porzione di fabbricato di proprietà D’Amico), con le quali il tecnico incaricato attesta che:
1) l’edificio in questione si presenta oggi nella stessa posizione e con identica configurazione planimetrica di quello originariamente progettato e assentito con il titolo abilitativo edilizio prot. n. 1950 del 3.08.1968 (pratica edilizia n. 38/68 - doc. n. 2), ma che, a causa di un errore nel rilievo topografico, il lotto di terreno sul quale è stato progettato e realizzato l’edificio, sebbene avente una configurazione planimetrica reale uguale alla configurazione planimetrica catastale, risulterebbe, rispetto alle mappe catastali, traslato verso nord di circa mt 6 (sei);
2) soltanto grazie all’ausilio delle nuove strumentazioni topografiche GPS, distanziometro elettronico, etc., è stato possibile, di recente, accertare l’incongruenza tra rilievo topografico del lotto reale posto a base dell’assentito progetto e le mappe catastali (cfr. le pagine 4 delle relazioni tecniche asseverate);
3) considerata la conformazione strutturale dell’edificio, la demolizione della piccola parte del fabbricato che si asserisce abusiva verrebbe a pregiudicare gravemente la restante e maggiore parte del medesimo edifico regolarmente realizzato, con la conseguente applicabilità alla fattispecie dell’art. 34, co. 2, del D.P.R. 380/2001.
Indi, i ricorrenti hanno depositato in data 11/11/2024 la nota prot. n. 12322 del 7.11.2024, rilasciata ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.p.r. 380/2001, con la quale il Comune ha acconsentito alla c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio con riferimento alle unità immobiliari censite al NCEU al fg. -OMISSIS-. In data 1/09/2025 hanno depositato, infine, il provvedimento del 22/05/2025 con il quale il Comune ha acconsentito alla c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio con riferimento alle unità immobiliari censite al NCEU al fg. -OMISSIS- di proprietà dei sigg.ri-OMISSIS-.
Con memoria del 26.09.2025, i ricorrenti hanno presentato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in considerazione dei provvedimenti di fiscalizzazione degli abusi edilizi dagli stessi ottenuti in corso di causa.
All’udienza pubblica del 6 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Come noto, secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell’interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l’improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr. Cons. Stato, IV, 12-9-2016, n. 3848; Cons. Stato, VI, 25-2-2019, n. 1278).
Il Collegio, in considerazione della natura disponibile dell’azione, non può che prendere atto della superiore dichiarazione della parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La definizione in rito della controversia e la peculiarità dei motivi che hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO