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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1873/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Controparte_1
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1873 R.G.A.C. dell'anno 2025 riservata alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16/12/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
18/09/1987 a Reggio Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Morabito, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via De Nava n. 70, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato il [...] a [...] C.F._2
Reggio Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
RA R. Nocera, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via del
Gelsomino n. 35, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
pagina 1 di 10 NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
* * * * *
-vista l'istanza congiunta depositata in data 11/12/2025, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
la pronuncia di separazione personale consensuale e, decorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 22/08/2019, formulando contestualmente domanda di trattazione scritta del procedimento;
-considerato che con decreto del 14/12/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 16/12/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine sino a giorno 16/12/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
pagina 2 di 10 -rilevato, in particolare, che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 22/08/2019; b) dal matrimonio è nato il figlio (06/11/2024), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il
28/07/2025, che ha espresso il parere in data 05/08/2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale formulata da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti CP_2
pagina 3 di 10 di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Atto N. 271 parte 2 serie
A - anno 2019, alle seguenti condizioni:
Il piccolo viene affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione e residenza anagrafica nel domicilio di via SS 18 III TR. n.
73 in Reggio Calabria, dove vivrà con la madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Considerata la tenera età, il piccolo non pernotterà fuori dalla Per_1
propria casa di residenza sino a quando lo stesso avrà compiuto i tre anni di età.
Al fine di coltivare e rafforzare il “rapporto e contatto” con il padre, nonché garantire al minore il diritto alla “bigenitorialità” il padre avrà facoltà di vedere il figlio quando lo desidera, previo accordo con la madre da aversi con un anticipo di ventiquattro ore, e comunque nel rispetto degli impegni della madre e del bambino.
In difetto di accordo, il padre potrà esercitare i diritti di visita con il figlio con le seguenti modalità:
A) sino al compimento del secondo anno di età del minore, il padre, nei giorni di mercoledì e venerdì, terrà con sé il figlio dalle ore 12.30 (o pagina 4 di 10 dalle 13.30 qualora il bambino pranzasse al nido) sino alle ore 17.00 prelevandolo dall'asilo, o da casa della madre, e riportandolo a casa dalla madre;
il secondo ed il quarto sabato del mese terrà con sé il figlio dalle ore 10.30 alle ore 12.30; e la prima e la terza domenica del ogni mese il padre terrà con sé il minore dalle ore 12.30 alle ore 17.00.
B) dai tre anni di età nei giorni settimanali a lui spettanti il padre potrà tenere con sé il minore fino alle ore 18.30; per un week-end al mese - il primo week-end - previo accordo e nel rispetto delle esigenze del bambino e della madre, il padre potrà tenere a dormire con sé il figlio prelevandolo dalla casa materna il sabato alle ore 18.30 ed ivi riportandolo la domenica alle 12.30. Inoltre, nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il piccolo per cinque giorni, previo Per_1
accordo tra i genitori sul periodo che dovrà essere programmato entro il
31 maggio di ogni anno;
C) dal compimento del quarto anno di età, oltre che nei giorni settimanali previsti, il padre potrà tenere con sé il bambino per due week-end al mese –il 1° e 3 di ogni mese - previo accordo e nel rispetto delle esigenze del bambino e della madre, prelevandolo dalla casa materna il sabato alle 12.30 ed ivi riportandolo la domenica alle 18.30; nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il piccolo per Per_1
una settimana, previo accordo tra i genitori sul periodo che dovrà essere programmato entro il 31 maggio di ogni anno;
D) dal compimento del quinto anno di età, oltre che nei giorni settimanali previsti, il padre potrà tenere con sé il figlio, per due weekend al mese –il 1° e 3 di ogni mese - previo accordo e nel rispetto delle esigenze del bambino e della madre, prendendolo alle ore 12.30 del pagina 5 di 10 sabato e riportandolo alla madre 18.30 della domenica. Nel periodo estivo potrà trascorrere con due settimane di vacanza. Le date Per_1
di tale periodo dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel caso in cui nei giorni stabiliti per il pernottamento presso il padre il bambino sia malato, i giorni potranno essere recuperati previo accordo tra i genitori.
Quando il piccolo sarà con il padre, costui lo accompagnerà Per_1
alle attività e provvederà a tutte le sue necessità.
Sino a quando non avrà raggiunto i tre anni di età, nelle Per_1
festività quali Vigilia di Natale, giorno di Natale, Vigilia di Capodanno, giorno di Capodanno, giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, il padre potrà tenere con sé il minore dalle ore 16:00 alle ore 19:30, salvo diverso accordo.
Dal compimento del terzo anno d'età, le festività di Natale e Capodanno saranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, nel senso che il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre o viceversa, la vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno con il padre o viceversa. Parimenti, trascorrerà alternativamente un anno il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, e l'anno successivo viceversa. Si procederà, quindi, con rotazione che inizierà dalla madre. In siffatte festività, nei giorni a lui spettanti, il padre potrà tenere a dormire con sé prelevandolo alle ore 18.30 e riportandolo alla madre alle ore Per_1
12.00 del giorno successivo. Sempreché il predetto regime delle festività
pagina 6 di 10 natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore.
Le ricorrenze personali di saranno trascorse con entrambi i Per_1
genitori salvo diverso accordo.
Nelle ricorrenze personali di ciascun genitore, compiuto il secondo anno di età e nel rispetto degli impegni del minore, trascorrerà Per_1
l'intera giornata col genitore festeggiato, precisamente dalle ore 10.30 alle ore 21.00, salvo diverso accordo. Resta, in ogni caso, convenuto che
è facoltà per il padre visitare e tenere con sé anche in altre Per_1
ricorrenze e/o occasioni, previo accordo con la madre, nel rispetto del superiore interesse del figlio e sempre compatibilmente con le esigenze del minore.
Se nei giorni di visita a lui spettanti, il padre farà più di 20 minuti di ritardo senza alcun preavviso, la madre potrà fare altri piani con il minore che avrà con sé.
Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere chiesti a mezzo e- mail, con un preavviso non inferiore a 7 giorni.
In caso di impossibilità di uno dei due genitori, il minore potrà essere preso e/o riaccompagnato presso un familiare tempestivamente indicato.
I genitori hanno il reciproco obbligo di comunicare all'altro eventuali spostamenti in località al di fuori della provincia quando hanno con sé il minore. Tali spostamenti sono consentiti quando all'altro genitore vengono fornite, a mezzo e-mail, tutte le informazioni al riguardo con almeno 7 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Il viaggio all'estero non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il
pagina 7 di 10 consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
I genitori discuteranno di tutte le cure;
in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti sanitari per il minore informerà l'altro genitore almeno 7 giorni prima in modo che costui possa partecipare.
Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo, per lo scambio di eventuali informazioni quotidiane nell'interesse del minore. Fino a quando non sarà in grado di Per_1
telefonare e/o mantenere autonomamente un contatto, anche tramite internet, questi verranno favoriti dal genitore che avrà con sé il minore nella seguente fascia oraria giornaliera: 18.00-20.00; nel caso in cui il bimbo sia ammalato le comunicazioni potranno essere effettuate in qualsiasi momento della giornata, come anche delle videochiamate con il minore.
Per garantire la sicurezza, i genitori concordano sin d'ora nell'installare programmi di controllo atti a monitorare l'uso che farà del Per_1
computer, del cellulare e/o simili. I genitori negano reciprocamente il consenso alla pubblicazione di fotografie o immagini che ritraggano il figlio sui canali web e sui social network. A tutela Per_1
dell'immagine e della sicurezza del bambino nessuno dei due coniugi potrà pubblicare fotografie sui social ritraenti il bambino.
I genitori, nell'esclusivo interesse di si impegnano ad Per_1
inserire, nella vita del minore, le figure di eventuali nuove stabili compagni o compagne in maniera graduale avendo cura di far pagina 8 di 10 comprendere a che tali figure non si sostituiscono a quelle Per_1
genitoriali.
Il padre dovrà corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 400,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla sig.ra , oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie previste per legge (da corrispondere di volta in volta con separato bonifico sul medesimo c/c, entro 15 giorni dalla relativa richiesta) e specificate nel Protocollo predisposto dal Tribunale Civile di
Reggio Calabria, cui le parti si dovranno attenere nella gestione delle stesse.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ogni genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, da inviarsi a mezzo mail, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni
7; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra
. Parte_1
Le deduzioni fiscali per saranno a favore della sig.ra , Per_1 Pt_1
pertanto il sig. metterà a sua disposizione fatture e scontrini CP_2
fiscali, e ciò fino a diverso regime fiscale del sig. (rispetto a CP_2
quello attuale), allorquando verranno ripartite al 50% tra i genitori come per legge.
Sempre nell'interesse del piccolo per quanto non previsto Per_1
nella presente scrittura, i genitori si ripromettono di addivenire a soluzioni quanto più condivise e ragionevoli;
pagina 9 di 10 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.12.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Controparte_1
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1873 R.G.A.C. dell'anno 2025 riservata alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16/12/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
18/09/1987 a Reggio Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Morabito, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via De Nava n. 70, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato il [...] a [...] C.F._2
Reggio Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
RA R. Nocera, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via del
Gelsomino n. 35, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
pagina 1 di 10 NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
* * * * *
-vista l'istanza congiunta depositata in data 11/12/2025, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
la pronuncia di separazione personale consensuale e, decorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 22/08/2019, formulando contestualmente domanda di trattazione scritta del procedimento;
-considerato che con decreto del 14/12/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 16/12/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine sino a giorno 16/12/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
pagina 2 di 10 -rilevato, in particolare, che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 22/08/2019; b) dal matrimonio è nato il figlio (06/11/2024), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il
28/07/2025, che ha espresso il parere in data 05/08/2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale formulata da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti CP_2
pagina 3 di 10 di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Atto N. 271 parte 2 serie
A - anno 2019, alle seguenti condizioni:
Il piccolo viene affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione e residenza anagrafica nel domicilio di via SS 18 III TR. n.
73 in Reggio Calabria, dove vivrà con la madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Considerata la tenera età, il piccolo non pernotterà fuori dalla Per_1
propria casa di residenza sino a quando lo stesso avrà compiuto i tre anni di età.
Al fine di coltivare e rafforzare il “rapporto e contatto” con il padre, nonché garantire al minore il diritto alla “bigenitorialità” il padre avrà facoltà di vedere il figlio quando lo desidera, previo accordo con la madre da aversi con un anticipo di ventiquattro ore, e comunque nel rispetto degli impegni della madre e del bambino.
In difetto di accordo, il padre potrà esercitare i diritti di visita con il figlio con le seguenti modalità:
A) sino al compimento del secondo anno di età del minore, il padre, nei giorni di mercoledì e venerdì, terrà con sé il figlio dalle ore 12.30 (o pagina 4 di 10 dalle 13.30 qualora il bambino pranzasse al nido) sino alle ore 17.00 prelevandolo dall'asilo, o da casa della madre, e riportandolo a casa dalla madre;
il secondo ed il quarto sabato del mese terrà con sé il figlio dalle ore 10.30 alle ore 12.30; e la prima e la terza domenica del ogni mese il padre terrà con sé il minore dalle ore 12.30 alle ore 17.00.
B) dai tre anni di età nei giorni settimanali a lui spettanti il padre potrà tenere con sé il minore fino alle ore 18.30; per un week-end al mese - il primo week-end - previo accordo e nel rispetto delle esigenze del bambino e della madre, il padre potrà tenere a dormire con sé il figlio prelevandolo dalla casa materna il sabato alle ore 18.30 ed ivi riportandolo la domenica alle 12.30. Inoltre, nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il piccolo per cinque giorni, previo Per_1
accordo tra i genitori sul periodo che dovrà essere programmato entro il
31 maggio di ogni anno;
C) dal compimento del quarto anno di età, oltre che nei giorni settimanali previsti, il padre potrà tenere con sé il bambino per due week-end al mese –il 1° e 3 di ogni mese - previo accordo e nel rispetto delle esigenze del bambino e della madre, prelevandolo dalla casa materna il sabato alle 12.30 ed ivi riportandolo la domenica alle 18.30; nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il piccolo per Per_1
una settimana, previo accordo tra i genitori sul periodo che dovrà essere programmato entro il 31 maggio di ogni anno;
D) dal compimento del quinto anno di età, oltre che nei giorni settimanali previsti, il padre potrà tenere con sé il figlio, per due weekend al mese –il 1° e 3 di ogni mese - previo accordo e nel rispetto delle esigenze del bambino e della madre, prendendolo alle ore 12.30 del pagina 5 di 10 sabato e riportandolo alla madre 18.30 della domenica. Nel periodo estivo potrà trascorrere con due settimane di vacanza. Le date Per_1
di tale periodo dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel caso in cui nei giorni stabiliti per il pernottamento presso il padre il bambino sia malato, i giorni potranno essere recuperati previo accordo tra i genitori.
Quando il piccolo sarà con il padre, costui lo accompagnerà Per_1
alle attività e provvederà a tutte le sue necessità.
Sino a quando non avrà raggiunto i tre anni di età, nelle Per_1
festività quali Vigilia di Natale, giorno di Natale, Vigilia di Capodanno, giorno di Capodanno, giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, il padre potrà tenere con sé il minore dalle ore 16:00 alle ore 19:30, salvo diverso accordo.
Dal compimento del terzo anno d'età, le festività di Natale e Capodanno saranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, nel senso che il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre o viceversa, la vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno con il padre o viceversa. Parimenti, trascorrerà alternativamente un anno il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, e l'anno successivo viceversa. Si procederà, quindi, con rotazione che inizierà dalla madre. In siffatte festività, nei giorni a lui spettanti, il padre potrà tenere a dormire con sé prelevandolo alle ore 18.30 e riportandolo alla madre alle ore Per_1
12.00 del giorno successivo. Sempreché il predetto regime delle festività
pagina 6 di 10 natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore.
Le ricorrenze personali di saranno trascorse con entrambi i Per_1
genitori salvo diverso accordo.
Nelle ricorrenze personali di ciascun genitore, compiuto il secondo anno di età e nel rispetto degli impegni del minore, trascorrerà Per_1
l'intera giornata col genitore festeggiato, precisamente dalle ore 10.30 alle ore 21.00, salvo diverso accordo. Resta, in ogni caso, convenuto che
è facoltà per il padre visitare e tenere con sé anche in altre Per_1
ricorrenze e/o occasioni, previo accordo con la madre, nel rispetto del superiore interesse del figlio e sempre compatibilmente con le esigenze del minore.
Se nei giorni di visita a lui spettanti, il padre farà più di 20 minuti di ritardo senza alcun preavviso, la madre potrà fare altri piani con il minore che avrà con sé.
Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere chiesti a mezzo e- mail, con un preavviso non inferiore a 7 giorni.
In caso di impossibilità di uno dei due genitori, il minore potrà essere preso e/o riaccompagnato presso un familiare tempestivamente indicato.
I genitori hanno il reciproco obbligo di comunicare all'altro eventuali spostamenti in località al di fuori della provincia quando hanno con sé il minore. Tali spostamenti sono consentiti quando all'altro genitore vengono fornite, a mezzo e-mail, tutte le informazioni al riguardo con almeno 7 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Il viaggio all'estero non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il
pagina 7 di 10 consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
I genitori discuteranno di tutte le cure;
in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti sanitari per il minore informerà l'altro genitore almeno 7 giorni prima in modo che costui possa partecipare.
Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo, per lo scambio di eventuali informazioni quotidiane nell'interesse del minore. Fino a quando non sarà in grado di Per_1
telefonare e/o mantenere autonomamente un contatto, anche tramite internet, questi verranno favoriti dal genitore che avrà con sé il minore nella seguente fascia oraria giornaliera: 18.00-20.00; nel caso in cui il bimbo sia ammalato le comunicazioni potranno essere effettuate in qualsiasi momento della giornata, come anche delle videochiamate con il minore.
Per garantire la sicurezza, i genitori concordano sin d'ora nell'installare programmi di controllo atti a monitorare l'uso che farà del Per_1
computer, del cellulare e/o simili. I genitori negano reciprocamente il consenso alla pubblicazione di fotografie o immagini che ritraggano il figlio sui canali web e sui social network. A tutela Per_1
dell'immagine e della sicurezza del bambino nessuno dei due coniugi potrà pubblicare fotografie sui social ritraenti il bambino.
I genitori, nell'esclusivo interesse di si impegnano ad Per_1
inserire, nella vita del minore, le figure di eventuali nuove stabili compagni o compagne in maniera graduale avendo cura di far pagina 8 di 10 comprendere a che tali figure non si sostituiscono a quelle Per_1
genitoriali.
Il padre dovrà corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 400,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla sig.ra , oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie previste per legge (da corrispondere di volta in volta con separato bonifico sul medesimo c/c, entro 15 giorni dalla relativa richiesta) e specificate nel Protocollo predisposto dal Tribunale Civile di
Reggio Calabria, cui le parti si dovranno attenere nella gestione delle stesse.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ogni genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, da inviarsi a mezzo mail, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni
7; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra
. Parte_1
Le deduzioni fiscali per saranno a favore della sig.ra , Per_1 Pt_1
pertanto il sig. metterà a sua disposizione fatture e scontrini CP_2
fiscali, e ciò fino a diverso regime fiscale del sig. (rispetto a CP_2
quello attuale), allorquando verranno ripartite al 50% tra i genitori come per legge.
Sempre nell'interesse del piccolo per quanto non previsto Per_1
nella presente scrittura, i genitori si ripromettono di addivenire a soluzioni quanto più condivise e ragionevoli;
pagina 9 di 10 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.12.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
pagina 10 di 10