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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 587/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNDO PAOLO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
AVV. GIANFRANCO BUCCINO (C.F. ), in proprio C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'avv. Buccino ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Manfredonia l'emissione di ingiunzione a carico di per il pagamento della somma complessiva di euro 3256,73 (di cui euro 172,33 a Parte_1 titolo di rimborso delle spese per l'acquisizione del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine) oltre interessi ed accessori di legge, quale compenso per l'attività difensiva svolta in favore dello nel Pt_1 giudizio civile iscritto al n. 92000163/08 presso il Tribunale di Foggia.
L'ingiunto ha proposto opposizione deducendo ed eccependo: la necessaria applicazione dei parametri di liquidazione del compenso stabiliti dal d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, vigente al momento della conclusione della prestazione professionale resa dall'avv. Buccino;
l'identità della posizione processuale dei due convenuti ( e ) difesi dall'avv. Buccino Parte_1 Controparte_1 nel giudizio civile n. 92000163/08, con la conseguente unicità del compenso da liquidare applicando la maggiorazione e la riduzione rispettivamente previste dai commi 2 e 4 dell'art. 4 del d.m. 55/2014; l'illegittimità del “doppio” compenso preteso per la fase istruttoria;
l'eccessività del compenso preteso per la fase decisoria;
l'imputabilità a sé della sola metà del compenso, dovendo l'altra metà restare a carico dell'altro convenuto difeso in quel giudizio dall'avv. Buccino.
L'avv. Buccino si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace, ritenendo parzialmente fondata l'opposizione – in particolare i motivi di pagina 1 di 3 opposizione concernenti l'unicità del compenso maggiorato del 30% e l'imputabilità allo della Pt_1 sola metà del compenso così determinato -, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato lo Pt_1 al pagamento della minor somma di euro 2412,55 (compreso l'importo di euro 172,33 per le spese per l'acquisizione del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine) a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
ha proposto appello lamentando: la mancata applicazione della riduzione del 30% del Pt_2 compenso prevista dall'art. 4 co. 4 d.m. 55/2014; la mancata detrazione dell'acconto di euro 500,00 versato in favore dell'avv. Buccino;
l'erronea previsione del rimborso della cd. tassa di opinamento a fronte di una pretesa parzialmente infondata del professionista;
l'erronea applicazione della rivalutazione monetaria;
l'erronea previsione della decorrenza degli interessi dalla data della domanda monitoria anziché dalla data della decisione;
l'illegittimità della statuizione sulle spese.
L'avv. Buccino ha chiesto il rigetto dell'appello.
Orbene, l'art. 4 del d.m. 55/2014 così dispone:
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” (comma 2).
“Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento” (comma 4).
Ora, nel caso in esame l'avv. Buccino ha difeso due parti, e , aventi la Parte_1 Controparte_1 medesima posizione processuale di convenuti nel giudizio n. 92000163/08, ma la difesa ha comportato l'esame di distinte questioni di fatto e diritto, incentrandosi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva per la posizione dello e sull'esame del merito per la posizione della . Pertanto, Pt_1 CP_1 non può trovare applicazione la riduzione del compenso di cui all'art. 4 co. 4 sopra richiamato, relativa all'ipotesi in cui la prestazione professionale non comporti l'esame di distinte questioni di fatto e di diritto.
Il primo motivo di appello va pertanto disatteso.
Le altre censure sono invece fondate nei termini di seguito esposti.
Dalla somma liquidata in sentenza va detratto l'importo di euro 500,00 già versato in acconto dallo
, confermato dallo stesso professionista nel ricorso monitorio. Pt_1
Non può essere riconosciuto all'avv. Buccino il rimborso della tassa di opinamento, dovendo trovare applicazione nel caso di specie il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in una controversia avente ad oggetto il pagamento di compenso per prestazioni professionali, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico dello stesso ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata" Principio, questo, che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile in tutti casi in cui il decreto ingiuntivo adottato sulla base del parere sia revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione anche, come nel caso di specie, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore (Cass. Cass. Civile, Sez. 2.
Sentenza n. 12681 del 19/05/2017, Cass. n. 705 del 1983).
pagina 2 di 3 Il credito dell'avv. Buccino va pertanto rideterminato nella misura di euro 1740,22.
La statuizione del giudice di prime cure va altresì riformata nella parte in cui ha applicato la rivalutazione monetaria ed ha stabilito la decorrenza degli interessi legali a partire dalla domanda.
Infatti, vertendosi nell'ipotesi di un credito di valuta e non di valore, non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria. Inoltre, gli interessi legali decorrono dal momento in cui il credito è divenuto certo e liquido, vale a dire dalla data della decisione finale del giudizio di opposizione.
Infine, l'esito della lite, definita in primo grado con il parziale accoglimento dell'opposizione ed in secondo grado con il parziale accoglimento dell'appello, giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio, che invece per la restante parte vanno poste a carico di Parte_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria non espletata, considerata la non particolare complessità delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare in favore dell'avv. Gianfranco Buccino la minor somma di euro Parte_1
1740,22, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna a rimborsare alla controparte la metà delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 che in detta ridotta misura si liquidano in € 330,00 per il primo grado ed in € 425,00 per il secondo grado, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 20.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 587/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNDO PAOLO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
AVV. GIANFRANCO BUCCINO (C.F. ), in proprio C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'avv. Buccino ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Manfredonia l'emissione di ingiunzione a carico di per il pagamento della somma complessiva di euro 3256,73 (di cui euro 172,33 a Parte_1 titolo di rimborso delle spese per l'acquisizione del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine) oltre interessi ed accessori di legge, quale compenso per l'attività difensiva svolta in favore dello nel Pt_1 giudizio civile iscritto al n. 92000163/08 presso il Tribunale di Foggia.
L'ingiunto ha proposto opposizione deducendo ed eccependo: la necessaria applicazione dei parametri di liquidazione del compenso stabiliti dal d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, vigente al momento della conclusione della prestazione professionale resa dall'avv. Buccino;
l'identità della posizione processuale dei due convenuti ( e ) difesi dall'avv. Buccino Parte_1 Controparte_1 nel giudizio civile n. 92000163/08, con la conseguente unicità del compenso da liquidare applicando la maggiorazione e la riduzione rispettivamente previste dai commi 2 e 4 dell'art. 4 del d.m. 55/2014; l'illegittimità del “doppio” compenso preteso per la fase istruttoria;
l'eccessività del compenso preteso per la fase decisoria;
l'imputabilità a sé della sola metà del compenso, dovendo l'altra metà restare a carico dell'altro convenuto difeso in quel giudizio dall'avv. Buccino.
L'avv. Buccino si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace, ritenendo parzialmente fondata l'opposizione – in particolare i motivi di pagina 1 di 3 opposizione concernenti l'unicità del compenso maggiorato del 30% e l'imputabilità allo della Pt_1 sola metà del compenso così determinato -, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato lo Pt_1 al pagamento della minor somma di euro 2412,55 (compreso l'importo di euro 172,33 per le spese per l'acquisizione del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine) a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
ha proposto appello lamentando: la mancata applicazione della riduzione del 30% del Pt_2 compenso prevista dall'art. 4 co. 4 d.m. 55/2014; la mancata detrazione dell'acconto di euro 500,00 versato in favore dell'avv. Buccino;
l'erronea previsione del rimborso della cd. tassa di opinamento a fronte di una pretesa parzialmente infondata del professionista;
l'erronea applicazione della rivalutazione monetaria;
l'erronea previsione della decorrenza degli interessi dalla data della domanda monitoria anziché dalla data della decisione;
l'illegittimità della statuizione sulle spese.
L'avv. Buccino ha chiesto il rigetto dell'appello.
Orbene, l'art. 4 del d.m. 55/2014 così dispone:
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” (comma 2).
“Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento” (comma 4).
Ora, nel caso in esame l'avv. Buccino ha difeso due parti, e , aventi la Parte_1 Controparte_1 medesima posizione processuale di convenuti nel giudizio n. 92000163/08, ma la difesa ha comportato l'esame di distinte questioni di fatto e diritto, incentrandosi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva per la posizione dello e sull'esame del merito per la posizione della . Pertanto, Pt_1 CP_1 non può trovare applicazione la riduzione del compenso di cui all'art. 4 co. 4 sopra richiamato, relativa all'ipotesi in cui la prestazione professionale non comporti l'esame di distinte questioni di fatto e di diritto.
Il primo motivo di appello va pertanto disatteso.
Le altre censure sono invece fondate nei termini di seguito esposti.
Dalla somma liquidata in sentenza va detratto l'importo di euro 500,00 già versato in acconto dallo
, confermato dallo stesso professionista nel ricorso monitorio. Pt_1
Non può essere riconosciuto all'avv. Buccino il rimborso della tassa di opinamento, dovendo trovare applicazione nel caso di specie il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in una controversia avente ad oggetto il pagamento di compenso per prestazioni professionali, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico dello stesso ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata" Principio, questo, che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile in tutti casi in cui il decreto ingiuntivo adottato sulla base del parere sia revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione anche, come nel caso di specie, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore (Cass. Cass. Civile, Sez. 2.
Sentenza n. 12681 del 19/05/2017, Cass. n. 705 del 1983).
pagina 2 di 3 Il credito dell'avv. Buccino va pertanto rideterminato nella misura di euro 1740,22.
La statuizione del giudice di prime cure va altresì riformata nella parte in cui ha applicato la rivalutazione monetaria ed ha stabilito la decorrenza degli interessi legali a partire dalla domanda.
Infatti, vertendosi nell'ipotesi di un credito di valuta e non di valore, non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria. Inoltre, gli interessi legali decorrono dal momento in cui il credito è divenuto certo e liquido, vale a dire dalla data della decisione finale del giudizio di opposizione.
Infine, l'esito della lite, definita in primo grado con il parziale accoglimento dell'opposizione ed in secondo grado con il parziale accoglimento dell'appello, giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio, che invece per la restante parte vanno poste a carico di Parte_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria non espletata, considerata la non particolare complessità delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare in favore dell'avv. Gianfranco Buccino la minor somma di euro Parte_1
1740,22, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna a rimborsare alla controparte la metà delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 che in detta ridotta misura si liquidano in € 330,00 per il primo grado ed in € 425,00 per il secondo grado, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 20.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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