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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Ilaria Bianchi
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 4.3.22 al n. 1917/22 R.G.,
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1
da procura allegata al ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione,
dall'avv. Pasquale Capriglione, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Corbara alla via L. Novi n. 18;
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1
del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso, come da delega in atti, dal funzionario delegato, elettivamente domiciliato presso il c.so Garibaldi
Salerno;
RESISTENTE
All'udienza del ________, fissata con modalità di trattazione scritta, cui le parti non si sono opposte, sono state rassegnate le conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 4.3.22, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione 12714/29541 emessa il 14.5.21
(prot. N. 21578 del 28.5.21), notificata in data 7.6.21 con la quale il direttore dell' gli aveva ingiunto di pagare Controparte_1
la somma complessiva di € 308,00, quale sanzione amministrativa per aver violato l'art. 12, co 3 DPR 1124/65, non avendo comunicato entro i 30 gg la cessazione delle lavorazioni assicurate del 10.1.19.
Argomentava, in particolare, la sanzione, commessa in data 10.2.19 ed accertata in data 8.2.20, era stata comminata a , quale legale Parte_1
rappresentante della Cassa di Mutualità Tramonti soc. coop. Arl, laddove questi, invece, era cessato dalla carica sociale il 21.12.18, atteso che la società
era stata sciolta e posta in liquidazione, con nomina del liquidatore, con tutti i poteri di rappresentanza, nella persona di da ciò conseguendo Parte_2
l'annullamento dell'ordinanza.
In via subordinata, contestava l'importo della sanzione, non risultando rispettato il calcolo per la sua determinazione, concludendo così per l'accoglimento dell'opposizione o, comunque, per la rideterminazione dell'importo, con condanna alle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio l' che CP_1
instava per il rigetto dell'opposizione, evidenziando che alla data del 10.1.19,
coincidente con la cessazione dell'attività, il legale rappresentante della società
era da individuarsi nell'odierno ricorrente, essendo stata comunicata alla
Camera di commercio la liquidazione della società con la nomina del liquidatore solo in data 7.2.19. All'udienza del _________, fissata con modalità di trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza,
dandosi atto che le parti non si erano opposte alla trattazione scritta.
Ciò premesso, ritiene il giudice che l'opposizione sia fondata e come tale vada accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Ed, invero, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, risulta che l'ordinanza ingiunzione veniva emessa per violazione dell'art. 12 DPR
1124/65.
La norma de qua prevede che “I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all' assicuratore, contestualmente CP_2
all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all' medesimo tutti CP_2
gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' le Controparte_3
successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”.
Dunque, il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare entro il 30 gg la cessazione delle lavorazioni. Ne segue che, laddove decorra tale termine (id est 30gg) inutilmente, si consuma l'illecito amministrativo con conseguente irrogazione della sanzione. In altri termini, la violazione si perfeziona solo allo scadere del 30 gg, sicchè è il soggetto che è il legale rappresentante a quella data che è tenuto a rispondere della violazione accertata.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato (si veda visura camerale in atti) che alla data del 21.12.18 la società era stata posta in liquidazione con nomina del liquidatore nella persona di e iscrizione della Parte_2
variazione alla Camera di commercio in data 7.2.19, in epoca antecedente alla commissione della violazione contestata, tanto ciò è vero che, anche nel rapporto di accertamento prodotto dalla resistente, il fatto risulta commesso alla data del 10.2.19, quanto l'odierno opponente non era più legale rappresentate.
Ciò comporta l'accoglimento dell'opposizione e conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi
(considerando la natura della controversia e le difese svolte), parametrati al decisum di cui al DM 55/14 e succ. mod., con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Ilaria Bianchi,
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
b) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in € 335,00 per competenze legali oltre iva,
cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 4.4.25
Il giudice
Dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Ilaria Bianchi
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 4.3.22 al n. 1917/22 R.G.,
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1
da procura allegata al ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione,
dall'avv. Pasquale Capriglione, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Corbara alla via L. Novi n. 18;
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1
del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso, come da delega in atti, dal funzionario delegato, elettivamente domiciliato presso il c.so Garibaldi
Salerno;
RESISTENTE
All'udienza del ________, fissata con modalità di trattazione scritta, cui le parti non si sono opposte, sono state rassegnate le conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 4.3.22, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione 12714/29541 emessa il 14.5.21
(prot. N. 21578 del 28.5.21), notificata in data 7.6.21 con la quale il direttore dell' gli aveva ingiunto di pagare Controparte_1
la somma complessiva di € 308,00, quale sanzione amministrativa per aver violato l'art. 12, co 3 DPR 1124/65, non avendo comunicato entro i 30 gg la cessazione delle lavorazioni assicurate del 10.1.19.
Argomentava, in particolare, la sanzione, commessa in data 10.2.19 ed accertata in data 8.2.20, era stata comminata a , quale legale Parte_1
rappresentante della Cassa di Mutualità Tramonti soc. coop. Arl, laddove questi, invece, era cessato dalla carica sociale il 21.12.18, atteso che la società
era stata sciolta e posta in liquidazione, con nomina del liquidatore, con tutti i poteri di rappresentanza, nella persona di da ciò conseguendo Parte_2
l'annullamento dell'ordinanza.
In via subordinata, contestava l'importo della sanzione, non risultando rispettato il calcolo per la sua determinazione, concludendo così per l'accoglimento dell'opposizione o, comunque, per la rideterminazione dell'importo, con condanna alle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio l' che CP_1
instava per il rigetto dell'opposizione, evidenziando che alla data del 10.1.19,
coincidente con la cessazione dell'attività, il legale rappresentante della società
era da individuarsi nell'odierno ricorrente, essendo stata comunicata alla
Camera di commercio la liquidazione della società con la nomina del liquidatore solo in data 7.2.19. All'udienza del _________, fissata con modalità di trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza,
dandosi atto che le parti non si erano opposte alla trattazione scritta.
Ciò premesso, ritiene il giudice che l'opposizione sia fondata e come tale vada accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Ed, invero, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, risulta che l'ordinanza ingiunzione veniva emessa per violazione dell'art. 12 DPR
1124/65.
La norma de qua prevede che “I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all' assicuratore, contestualmente CP_2
all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all' medesimo tutti CP_2
gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' le Controparte_3
successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”.
Dunque, il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare entro il 30 gg la cessazione delle lavorazioni. Ne segue che, laddove decorra tale termine (id est 30gg) inutilmente, si consuma l'illecito amministrativo con conseguente irrogazione della sanzione. In altri termini, la violazione si perfeziona solo allo scadere del 30 gg, sicchè è il soggetto che è il legale rappresentante a quella data che è tenuto a rispondere della violazione accertata.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato (si veda visura camerale in atti) che alla data del 21.12.18 la società era stata posta in liquidazione con nomina del liquidatore nella persona di e iscrizione della Parte_2
variazione alla Camera di commercio in data 7.2.19, in epoca antecedente alla commissione della violazione contestata, tanto ciò è vero che, anche nel rapporto di accertamento prodotto dalla resistente, il fatto risulta commesso alla data del 10.2.19, quanto l'odierno opponente non era più legale rappresentate.
Ciò comporta l'accoglimento dell'opposizione e conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi
(considerando la natura della controversia e le difese svolte), parametrati al decisum di cui al DM 55/14 e succ. mod., con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Ilaria Bianchi,
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
b) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in € 335,00 per competenze legali oltre iva,
cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 4.4.25
Il giudice
Dott.ssa Ilaria Bianchi