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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1295 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri in virtù Parte_1 di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Soverato, Via C. Amirante n. 5;
- appellante contro
- e, per essa, quale sua procuratrice Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Renata Castellan e Corrado Matterelli in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico dei legali precitati, come da indirizzo Pec indicato in atti;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, ogni altra contraria deduzione, eccezione e istanza disattesa, in accoglimento del proposto appello, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato da nei Controparte_1 confronti di e ordinare a quest'ultima, quale ultimo intermediario, di Parte_1 cancellare la segnalazione di sofferenza effettata alla Centrale Rischi in pregiudizio del ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c., oltre accessori. - Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ricorreva al Parte_1
Tribunale di Catanzaro nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla resistente e, per l'effetto, ordinare a quale ultimo Controparte_1 intermediario,di cancellare la segnalazione di sofferenza effettata alla Centrale
Rischi in pregiudizio del ricorrente;
2) condannare la resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre accessori.”.
In particolare, il ricorrente ha esposto quanto di seguito: che, con nota del 20-7-2022, la gli ha comunicato la cessione, in Controparte_1 proprio favore, del credito di €uro 34.731,15 da parte di Alicudi SPV S.r.l. adducendo, altresì, di avere provveduto alla sua segnalazione a sofferenza nella
Centrale Rischi, in virtù delle previsioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n.
139 dell'11-2-1991; di avere contestato, con Pec del 13-9-2022, la suddetta nota,. rilevando che il preteso debito era ampiamente prescritto, in quanto afferiva ad un presunto scoperto sul conto corrente n. 00656/2352, acceso presso BNL e chiuso in data 9-11-2005, in ordine al quale non era stato esperito alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione;
che, ciò nonostante, la non ha ancora provveduto alla Controparte_1 cancellazione del pregiudizio, per come risulta dalla nota della Centrale Rischi della
Banca d'Italia.
Con comparsa del 27 aprile 2023, si è costituita la contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, poichè infondato in fatto e in diritto, e chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1) dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate;
2) con vittoria di spese di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione.”. Comparse le parti all'udienza dell'11-5-2023, il procedimento, istruito mediante la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 19-6-2023, è stato discusso mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e il Giudice ha riservato la decisione.”.
Con ordinanza depositata 19-6-2023, il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, rilevando come non potessero ritenersi sussistenti nella specie i presupposti per una valutazione di illegittimità della segnalazione del nominativo dell'attore alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia non essendo il credito vantato da controparte nei confronti di quest'ultimo prescritto, e condannava il al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , mediante atto di citazione notificato il 24-7-2023, deducendo Parte_1
l'erroneità dell'iter logico-giuridico che aveva condotto all'adozione delle statuizioni di rigetto della domanda in essa contenute, in quanto fondate su una illegittima valutazione della documentazione prodotta dalla società convenuta effettuata in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sotto il profilo della ascritta efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione alla lettera a firma del legale di esso appellante inviata via fax in data 3-9-2012 alla controparte e alle lettere raccomandate del 23-6-2015 e del 13-2-2018 al predetto indirizzate.
Più in particolare, sosteneva in primo luogo l'appellante come, contrariamente a quanto affermato sul punto nella gravata decisione, non potesse in alcun modo attribuirsi alla citata lettera nella specie inviata a mezzo fax in nome e per suo conto alla controparte in data 3-9-2012 la valenza di atto di riconoscimento del debito e neppure, pertanto, l'idoneità ad interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., atteso che alla stregua del contenuto di essa, tenuto conto della sua formulazione letterale, nonché del contesto nel quale era inserita, sarebbe stata da qualificare più correttamente sulla base dei criteri interpretazione del contratto siccome applicabili all'agli atti unilaterali, in termini di mera proposta transattiva sorretta dalla volontà del soggetto di risolvere una preesistente controversia e, dunque, tale da non presupporre alcuna ammissione totale o parziale dell'avversa pretesa da parte del medesimo.
Si doleva ancora l'appellante sotto altro profilo del fatto che il primo giudice nel ritenere che il decorso del termine prescrizionale del credito per cui è causa fosse stata interrotto anche per effetto della lettera raccomandata a lui indirizzata in data
23-6-2015, avesse del tutto erroneamente omesso di valutare la circostanza che la stessa non gli fosse mai stata in realtà recapitata, per come ricavabile dalla dicitura appostavi dall'agente postale in merito alla impossibilità di consegnare il plico per avvenuto trasferimento del destinatario, con conseguente estraneità del caso in esame alla diversa fattispecie relativa al perfezionamento della consegna “per compiuta giacenza”, laddove peraltro, quand'anche se ne fosse potuta considerare provata la consegna, in ogni caso alla detta comunicazione non sarebbe comunque da riconoscere efficacia interattiva della prescrizione non contenendo la stessa alcuna richiesta di pagamento e/o intimazione ad adempiere.
Altresì con riferimento all'altra lettera raccomandata del successivo 13-2-2018 richiamata dal primo giudice sempre ad effetti interruttivi, si opponeva nell'atto di appello l'assoluta mancanza di acquisizione in atti di alcuna prova, neppure di natura indiziaria o presuntiva, di avvenuta spedizione e ricezione di essa, con la ulteriore precisazione in ordine alla lettera del 7-7-2022 menzionata nella ordinanza impugnata che al momento in cui risultava esserne stato effettuato il regolare recapito al destinatario in data 3-8-2022, il termine di prescrizione del credito era già maturato.
Concludeva, pertanto, chiedendo che Corte volesse accogliere le conclusioni meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 17-11-2023, si costituiva in giudizio e, per essa, quale sua procuratrice, in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa in esito ad essa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, il proposto gravame è da ritenersi infondato e, in quanto tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Nessuna censura merita in primo luogo la decisione impugnata nella parte in cui, di contro alla tesi sostenuta dall'allora attore in prime cure e reiterata con l'appello in esame a fondamento della domanda giudiziale formulata nei confronti di controparte di accertamento della illegittimità dell'avvenuta segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con riguardo al credito da essa vantato nei suoi confronti in forza di atto di cessione per uno scoperto di conto corrente di €uro 34.731,15 sebbene lo stesso a fronte della chiusura del conto risalente all'anno 2005 dovesse ritenersi prescritto, ha attribuito alla missiva indirizzata via fax nell'interesse del in data 3-9-2012 all'istituto bancario Parte_1 originario titolare del credito efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c..
Ed invero, reputa il Collegio giudicante che la riferibilità della proposta di cui alla lettera fax sopra richiamata nei termini ravvisati dal primo giudice nella pronuncia gravata al mero intento del suo autore di conseguire uno stralcio della posizione debitoria esistente a suo carico a fronte della concessione di un piano di rientro, e senza pertanto contestazione alcuna né dell'an, nè del quantum della stessa, piuttosto che ad una pretesa diversa volontà di transigere e porre fine ad una preesistente controversia e tale, dunque, da presupporre implicitamente la contestazione del diritto della controparte, sia da condividere, poiché fondata sulla ricostruzione della vicenda aderente alle emergenze processuali acquisite, nonché sul corretto inquadramento giuridico dei fatti di causa.
Giova premettere in argomento come se in effetti alle proposte fatte dalle parti a scopo transattivo non possa generalmente ascriversi efficacia interruttiva della prescrizione, laddove le stesse non trovano il loro precipuo presupposto nell'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e, quindi, non rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., ciò nondimeno non può per altro verso neppure escludersi, in difetto nella specie di una incompatibilità assoluta in radice ostativa ad una diversa interpretazione, che nella stessa ipotesi possa desumersi dal comportamento di una delle parti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, come nel caso in cui la proposta transattiva attenga a questioni relative alla liquidazione del credito ovvero alle modalità di pagamento e non già all'esistenza di tale diritto. Ciò posto, dunque, può fondatamente ricavarsi attraverso l'analisi del tenore della lettera fax in questione come lo stesso rimandi inequivocabilmente alla formulazione ad opera del soggetto obbligato della disponibilità alla corresponsione in favore di controparte di una data somma (peraltro indicata in aumento rispetto a quella di pregressa proposta) a saldo e stralcio del dovuto, a fronte della concessione di una rateizzazione di pagamento.
Ne discende che l'atto in questione, in conformità di quanto condivisibilmente affermato sul punto dal primo giudice nell'ordinanza impugnata, integra gli estremi di una proposta di rientro contemplante un'offerta di pagamento in cambio dell'accettazione di una più favorevole dilazione di esso in più rate e, come tale, incidente unicamente sulle concrete condizioni e modalità di estinzione del debito, sul presupposto per converso incontestato da parte dell'interessato della esistenza sia nell'an, che nel quantum della posta debitoria a proprio carico correlativa all'altrui diritto di credito;
intento, quest'ultimo, da ritenersi d'altra parte vieppiù corroborato sulla scorta del contenuto della corrispondenza intercorsa tra il
[...]
e le varie società succedutesi nel corso del tempo nella titolarità del credito Pt_1 vantato nei suoi confronti, dalla quale non è dato evincere che il predetto abbia mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dello stesso.
Nel rigetto del motivo di appello in esame, pertanto, sono destinate a rimanere assorbite tutte le ulteriori doglianze addotte dal avverso la medesima Parte_1 decisione sotto il profilo della contestata idoneità ad interrompere il decorso del termine di prescrizione delle lettere raccomandate inviategli dalla banca nel 2015 e nel 2018 prodotte in atti, per difetto di prova, rispettivamente, dell'avvenuto recapito nei suoi confronti ovvero della stessa spedizione, stante la successiva ulteriore raccomandata recapitata al predetto ad opera della in data 3-8- Controparte_1
2022 in merito alla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito in suo favore e contenente la richiesta di versamento del dovuto e, dunque, ben prima dello spirare del termine di prescrizione decennale del credito computato a decorrere dal precedente atto interruttivo costituito dalla già menzionata lettera fax del 3-9-2012, con conseguente infondatezza in radice della invocata richiesta di riforma dell'ordinanza impugnata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale dell'ordinanza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione
[...] notificato il 24-7-2023, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 19-6-2023 n. 4762, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1295 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri in virtù Parte_1 di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Soverato, Via C. Amirante n. 5;
- appellante contro
- e, per essa, quale sua procuratrice Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Renata Castellan e Corrado Matterelli in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico dei legali precitati, come da indirizzo Pec indicato in atti;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, ogni altra contraria deduzione, eccezione e istanza disattesa, in accoglimento del proposto appello, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato da nei Controparte_1 confronti di e ordinare a quest'ultima, quale ultimo intermediario, di Parte_1 cancellare la segnalazione di sofferenza effettata alla Centrale Rischi in pregiudizio del ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c., oltre accessori. - Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ricorreva al Parte_1
Tribunale di Catanzaro nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla resistente e, per l'effetto, ordinare a quale ultimo Controparte_1 intermediario,di cancellare la segnalazione di sofferenza effettata alla Centrale
Rischi in pregiudizio del ricorrente;
2) condannare la resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre accessori.”.
In particolare, il ricorrente ha esposto quanto di seguito: che, con nota del 20-7-2022, la gli ha comunicato la cessione, in Controparte_1 proprio favore, del credito di €uro 34.731,15 da parte di Alicudi SPV S.r.l. adducendo, altresì, di avere provveduto alla sua segnalazione a sofferenza nella
Centrale Rischi, in virtù delle previsioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n.
139 dell'11-2-1991; di avere contestato, con Pec del 13-9-2022, la suddetta nota,. rilevando che il preteso debito era ampiamente prescritto, in quanto afferiva ad un presunto scoperto sul conto corrente n. 00656/2352, acceso presso BNL e chiuso in data 9-11-2005, in ordine al quale non era stato esperito alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione;
che, ciò nonostante, la non ha ancora provveduto alla Controparte_1 cancellazione del pregiudizio, per come risulta dalla nota della Centrale Rischi della
Banca d'Italia.
Con comparsa del 27 aprile 2023, si è costituita la contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, poichè infondato in fatto e in diritto, e chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1) dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate;
2) con vittoria di spese di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione.”. Comparse le parti all'udienza dell'11-5-2023, il procedimento, istruito mediante la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 19-6-2023, è stato discusso mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e il Giudice ha riservato la decisione.”.
Con ordinanza depositata 19-6-2023, il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, rilevando come non potessero ritenersi sussistenti nella specie i presupposti per una valutazione di illegittimità della segnalazione del nominativo dell'attore alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia non essendo il credito vantato da controparte nei confronti di quest'ultimo prescritto, e condannava il al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , mediante atto di citazione notificato il 24-7-2023, deducendo Parte_1
l'erroneità dell'iter logico-giuridico che aveva condotto all'adozione delle statuizioni di rigetto della domanda in essa contenute, in quanto fondate su una illegittima valutazione della documentazione prodotta dalla società convenuta effettuata in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sotto il profilo della ascritta efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione alla lettera a firma del legale di esso appellante inviata via fax in data 3-9-2012 alla controparte e alle lettere raccomandate del 23-6-2015 e del 13-2-2018 al predetto indirizzate.
Più in particolare, sosteneva in primo luogo l'appellante come, contrariamente a quanto affermato sul punto nella gravata decisione, non potesse in alcun modo attribuirsi alla citata lettera nella specie inviata a mezzo fax in nome e per suo conto alla controparte in data 3-9-2012 la valenza di atto di riconoscimento del debito e neppure, pertanto, l'idoneità ad interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., atteso che alla stregua del contenuto di essa, tenuto conto della sua formulazione letterale, nonché del contesto nel quale era inserita, sarebbe stata da qualificare più correttamente sulla base dei criteri interpretazione del contratto siccome applicabili all'agli atti unilaterali, in termini di mera proposta transattiva sorretta dalla volontà del soggetto di risolvere una preesistente controversia e, dunque, tale da non presupporre alcuna ammissione totale o parziale dell'avversa pretesa da parte del medesimo.
Si doleva ancora l'appellante sotto altro profilo del fatto che il primo giudice nel ritenere che il decorso del termine prescrizionale del credito per cui è causa fosse stata interrotto anche per effetto della lettera raccomandata a lui indirizzata in data
23-6-2015, avesse del tutto erroneamente omesso di valutare la circostanza che la stessa non gli fosse mai stata in realtà recapitata, per come ricavabile dalla dicitura appostavi dall'agente postale in merito alla impossibilità di consegnare il plico per avvenuto trasferimento del destinatario, con conseguente estraneità del caso in esame alla diversa fattispecie relativa al perfezionamento della consegna “per compiuta giacenza”, laddove peraltro, quand'anche se ne fosse potuta considerare provata la consegna, in ogni caso alla detta comunicazione non sarebbe comunque da riconoscere efficacia interattiva della prescrizione non contenendo la stessa alcuna richiesta di pagamento e/o intimazione ad adempiere.
Altresì con riferimento all'altra lettera raccomandata del successivo 13-2-2018 richiamata dal primo giudice sempre ad effetti interruttivi, si opponeva nell'atto di appello l'assoluta mancanza di acquisizione in atti di alcuna prova, neppure di natura indiziaria o presuntiva, di avvenuta spedizione e ricezione di essa, con la ulteriore precisazione in ordine alla lettera del 7-7-2022 menzionata nella ordinanza impugnata che al momento in cui risultava esserne stato effettuato il regolare recapito al destinatario in data 3-8-2022, il termine di prescrizione del credito era già maturato.
Concludeva, pertanto, chiedendo che Corte volesse accogliere le conclusioni meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 17-11-2023, si costituiva in giudizio e, per essa, quale sua procuratrice, in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa in esito ad essa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, il proposto gravame è da ritenersi infondato e, in quanto tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Nessuna censura merita in primo luogo la decisione impugnata nella parte in cui, di contro alla tesi sostenuta dall'allora attore in prime cure e reiterata con l'appello in esame a fondamento della domanda giudiziale formulata nei confronti di controparte di accertamento della illegittimità dell'avvenuta segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con riguardo al credito da essa vantato nei suoi confronti in forza di atto di cessione per uno scoperto di conto corrente di €uro 34.731,15 sebbene lo stesso a fronte della chiusura del conto risalente all'anno 2005 dovesse ritenersi prescritto, ha attribuito alla missiva indirizzata via fax nell'interesse del in data 3-9-2012 all'istituto bancario Parte_1 originario titolare del credito efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c..
Ed invero, reputa il Collegio giudicante che la riferibilità della proposta di cui alla lettera fax sopra richiamata nei termini ravvisati dal primo giudice nella pronuncia gravata al mero intento del suo autore di conseguire uno stralcio della posizione debitoria esistente a suo carico a fronte della concessione di un piano di rientro, e senza pertanto contestazione alcuna né dell'an, nè del quantum della stessa, piuttosto che ad una pretesa diversa volontà di transigere e porre fine ad una preesistente controversia e tale, dunque, da presupporre implicitamente la contestazione del diritto della controparte, sia da condividere, poiché fondata sulla ricostruzione della vicenda aderente alle emergenze processuali acquisite, nonché sul corretto inquadramento giuridico dei fatti di causa.
Giova premettere in argomento come se in effetti alle proposte fatte dalle parti a scopo transattivo non possa generalmente ascriversi efficacia interruttiva della prescrizione, laddove le stesse non trovano il loro precipuo presupposto nell'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e, quindi, non rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., ciò nondimeno non può per altro verso neppure escludersi, in difetto nella specie di una incompatibilità assoluta in radice ostativa ad una diversa interpretazione, che nella stessa ipotesi possa desumersi dal comportamento di una delle parti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, come nel caso in cui la proposta transattiva attenga a questioni relative alla liquidazione del credito ovvero alle modalità di pagamento e non già all'esistenza di tale diritto. Ciò posto, dunque, può fondatamente ricavarsi attraverso l'analisi del tenore della lettera fax in questione come lo stesso rimandi inequivocabilmente alla formulazione ad opera del soggetto obbligato della disponibilità alla corresponsione in favore di controparte di una data somma (peraltro indicata in aumento rispetto a quella di pregressa proposta) a saldo e stralcio del dovuto, a fronte della concessione di una rateizzazione di pagamento.
Ne discende che l'atto in questione, in conformità di quanto condivisibilmente affermato sul punto dal primo giudice nell'ordinanza impugnata, integra gli estremi di una proposta di rientro contemplante un'offerta di pagamento in cambio dell'accettazione di una più favorevole dilazione di esso in più rate e, come tale, incidente unicamente sulle concrete condizioni e modalità di estinzione del debito, sul presupposto per converso incontestato da parte dell'interessato della esistenza sia nell'an, che nel quantum della posta debitoria a proprio carico correlativa all'altrui diritto di credito;
intento, quest'ultimo, da ritenersi d'altra parte vieppiù corroborato sulla scorta del contenuto della corrispondenza intercorsa tra il
[...]
e le varie società succedutesi nel corso del tempo nella titolarità del credito Pt_1 vantato nei suoi confronti, dalla quale non è dato evincere che il predetto abbia mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dello stesso.
Nel rigetto del motivo di appello in esame, pertanto, sono destinate a rimanere assorbite tutte le ulteriori doglianze addotte dal avverso la medesima Parte_1 decisione sotto il profilo della contestata idoneità ad interrompere il decorso del termine di prescrizione delle lettere raccomandate inviategli dalla banca nel 2015 e nel 2018 prodotte in atti, per difetto di prova, rispettivamente, dell'avvenuto recapito nei suoi confronti ovvero della stessa spedizione, stante la successiva ulteriore raccomandata recapitata al predetto ad opera della in data 3-8- Controparte_1
2022 in merito alla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito in suo favore e contenente la richiesta di versamento del dovuto e, dunque, ben prima dello spirare del termine di prescrizione decennale del credito computato a decorrere dal precedente atto interruttivo costituito dalla già menzionata lettera fax del 3-9-2012, con conseguente infondatezza in radice della invocata richiesta di riforma dell'ordinanza impugnata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale dell'ordinanza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione
[...] notificato il 24-7-2023, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 19-6-2023 n. 4762, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)