Sentenza breve 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 27/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 00957/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2025, proposto da
IA UT, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Novi Velia, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
della Determinazione n. 6 del 19.2.2025, a firma del Responsabile p.t. dell’Area Tecnica Paesaggistica del Comune di Novi Velia, avente ad oggetto “annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, dell’autorizzazione paesaggistica n. 1/2025 avente ad oggetto "L. 122/89 - Realizzazione di un autorimessa a servizio dell’unita abitativa sita in località S. Antonio", mediante procedura semplificata ai sensi del DPR n. 31/2017 in area sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 142 del codice di cui al D. Lgs n. 42/2004”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento in epigrafe indicato, recante annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies l. n. 241/1990, dell’autorizzazione paesaggistica n. 1/2025, rilasciata dal Comune di Novi Velia in data 11 febbraio 2025 (in relazione all’istanza prot. n. 4203/2024, avente ad oggetto “ realizzazione di una autorimessa a servizio dell’unita abitativa sita in località S. Antonio, foglio n. 3- part. N. 448 ");
- a sostegno del gravame la ricorrente ha articolato, a mezzo di sei motivi, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 3, 10 e 11, c. 1, 5, 7 e 9, D.P.R. 13.2.20217, n. 31, in relazione al punto b.16 dell’allegato “b” del medesimo D.P.R., nonché all’art. 146, c. 9, del d.lgs. 22.1.2004, n. 42 e agli artt. 1, 3, 7 e 21-nonies della l. 7.8.1990, n. 241; art. 97 Cost.; direttive di cui all’allegato alla l.r. 23.2.1982, n. 10 e agli artt. 1, 2, c. 8-bis, 3, 17-bis e 21-nonies della l. 7.8.1990, n. 241; difetto e, comunque, erroneità del presupposto; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; erroneità di fatto e di diritto; travisamento; illogicità; contraddittorietà; perplessità; abnormità; arbitrarietà; sviamento; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; violazione dei principi comunitari (proporzionalità – ragionevolezza); violazione dei principi del “contrarius actus” e dell’autotutela decisoria; violazione della circolare Mi.C. n. 42 del 21.7.2017; violazione della circolare Mi.C. n. 42 del 21.7.2017; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi del legittimo contraddittorio procedimentale);
- il Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino, nel costituirsi in giudizio, ha rappresentato che “ L’Ufficio, con nota prot. 3836-P dei 13.02.2025 ha, infatti, rilevato come l'iter da seguire per l'opera in oggetto fosse quello della procedura ordinaria ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs n.42 del 22.01.2004 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e non della procedura semplificata ai sensi del DPR n. 31/2017. Pertanto i termini per il rilascio del richiesto parere sono da intendersi allo stato interrotti, sino alla ricezione della documentazione richiesta ”;
- alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 - previo avviso alle parti, che non hanno sollevato obiezioni sul punto - la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata;
Ritenuti fondati, con portata assorbente, i motivi di ricorso relativi alla lesione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e al difetto di motivazione del provvedimento gravato;
Considerato infatti che, secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale, il ritiro di un precedente atto favorevole per il privato debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, risultando la suddetta garanzia procedimentale necessaria sia nell'interesse del privato, il quale deve poter introdurre nel procedimento gli interessi di cui è portatore al fine di evitare l'adozione di provvedimenti sfavorevoli incidenti negativamente nella sua sfera giuridica, sia nell'interesse dell'amministrazione, al fine di poter valutare, pure con il contributo del privato, tutti gli aspetti concreti della fattispecie sottoposta al suo esame;
Ritenuto che nella vicenda in esame non possa attribuirsi al suddetto adempimento valenza meramente formale, come tale obliterabile, considerandosi il carattere discrezionale del provvedimento di annullamento di ufficio (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8 novembre 2021, n. 7409, secondo cui l’affermazione per la quale “ l’atto di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica avrebbe un contenuto nella sostanza vincolato, cosicché si dovrebbe applicare la regola di non annullabilità del provvedimento di cui all’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 … si pone in evidente contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che considera discrezionale l’esercizio ad opera della P.A. del potere di autotutela (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277), anche laddove detto potere sia esercitato nella materia del governo del territorio (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 7989; Sez. IV, 7 settembre 2018 n. 5277 ”);
Considerato altresì che l’annullamento d’ufficio presuppone una congrua e articolata motivazione formulata all'esito di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi coinvolti (“ il provvedimento in autotutela deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo a questi ultimi” , ex plurimis T.A.R. Campania, NO, sez. II, 25 settembre 2023, n. 2082) laddove nel caso di specie il provvedimento impugnato si limita a richiamare la comunicazione della Soprintendenza n. 1060 del 13 febbraio 2025 e ad affermare, apoditticamente, che l’intervento non ricade nel punto b.16 del d.P.R. n. 31/2017;
Ritenuto pertanto che il ricorso sia fondato nei sensi sopra precisati e debba essere accolto;
Ravvisati nondimeno giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della definizione del giudizio in sede cautelare, per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO