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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 426 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Gianluigi Manelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Brudaglio, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale Parte_1
Proc. n. 426/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 di Lecce chiedendo la condanna di al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo pari a € 12.381,60.
Allegava:
1. di essere titolare di attività bar denominata “new bar Victor” in Monte-
roni assicurata con con polizza n. 34100013386 per Controparte_1
rischi conseguenti ad incendi;
2. in data 20/05/2017 alle ore 03:21, mentre l'istante dormiva, il bar veniva attinto da un incendio;
3. intervenivano i vigili del fuoco che effettuavano le verifiche del caso;
4. a seguito dell'incendio andavano distrutti il gazebo antistante il locale, la relativa pedana, il prospetto (con annessa insegna e telecamere di sicurez-
za) ed il condizionatore con relativo impianto di installazione;
5. detti danni erano documentalmente quantificati in complessivi €
12.381,60.
Non si costituiva la compagnia assicurativa rimanendo contumace.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU, veniva decisa con sentenza n. 3146/2021, pubblicata in data 12/11/2021, con la quale il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda perché non provata.
Di seguito si riporta la motivazione:
“La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. - Ed invero premesso che
l'attore ha in ogni caso l'onere di provare gli assunti posti a base della sua pretesa - nella specie
in esame, la richiesta di risarcimento danni è rimasta totalmente priva di idoneo riscontro pro-
batorio, non solo circa l'effettiva esistenza dei danni asseritamente subiti ma anche del nesso
causale tra gli asseriti danni lamentati ed il sinistro occorso. - Lo stesso CTU nella sua rela-
Proc. n. 426/2022 RG - 2 - dott.ssa Controparte_2 zione peritale - che questo Giudicante ritiene di condividere in ogni sua parte, - non ha potuto
fare a meno di evidenziare che nel valutare i danni subiti dall'attore non ha potuto effettuare al-
cuna verifica di riscontro tra i preventivi versati in atti e i danni effettivamente subiti, stante la
mancanza di idonea documentazione fotografica di quanto esistente successivamente all'evento
dannoso (incendio). - La prova testimoniale pure eseguita non può certamente ritenersi strumen-
to idoneo, nella specie a provare gli assunti attorei. - Alla luce di quanto sopra è evidente che la
domanda non può trovare accoglimento perché non adeguatamente provata”.
ha proposto appello avverso la sentenza non notificata con Parte_1
atto di citazione del 12/05/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza lamentandone l'ingiustizia per avere ritenuto non provata la domanda laddove, invece, un più
attento scrutinio delle risultanze probatorie avrebbe portato ad una soluzione diametralmente opposta.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
In primis, il fatto storico dell'incendio e il nesso causale tra i danni e l'incendio sono stati provati attraverso la relazione di intervento del 20/07/2017 dei vigili del fuoco (all. in atti), dalla quale risulta che i vigili, chiamati alle ore 3:25 giunge-
vano sul posto alle ore 3:33. Relazionavano di avere riscontrato un principio di
incendio che aveva interessato una struttura in legno del tipo “gazebo” posta sul
Proc. n. 426/2022 RG - 3 - dott.ssa st. Controparte_2 marciapiede a ridosso del muro di pertinenza dell'esercizio commerciale deno-
minato “new bar e che avevano proceduto prontamente alla estinzione CP_3
dell'incendio così scongiurando lo sviluppo dello stesso e il coinvolgimento della intera struttura lignea a pianta rettangolare con pavimento in legno e copertura leggera della superficie di 20 mq. Precisavano nella sezione danni che vi era stato
“danneggiamento della intera struttura in legno, distruzione insegna luminosa a parete del bar e
distruzione di una lampada a parete”.
Com'è noto il verbale dei Vigili del Fuoco, (cfr. Cass. n. 27314/2017), è dotato di fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine ai fatti oggettivi certificati.
Orbene alla luce delle risultanze del predetto documento può ritenersi accertato che l'incendio o, meglio, principio di incendio, abbia procurato danni unicamente alla struttura in legno tipo gazebo compreso del pavimento e all'insegna luminosa.
Pertanto, alla luce delle risultanze ufficiali, non possono avere alcun peso le di-
chiarazioni dei testi che hanno fatto riferimento a danni ulteriori, diversi da quelli accertati dai vigili del fuoco.
Ciò detto, i danni accertati rientrano tra quelli garantiti dalla polizza versata in at-
ti, all. 6, (incendio fabbricato arredamento e attrezzatura), congiuntamente alla quietanza di rinnovo.
Passando alla valutazione del danno, è vero, come anche rilevato dal primo giu-
dice, che il CTU non ha potuto fare a meno di evidenziare che nel valutare i danni subiti
dall'attore non ha potuto effettuare alcuna verifica di riscontro tra i preventivi versati in atti e i
danni effettivamente subiti, stante la mancanza di idonea documentazione fotografica di quanto
esistente successivamente all'evento dannoso (incendio). Ed infatti il CTU ha potuto ese-
guire accertamenti sulla base dei soli preventivi e di uno stato dei luoghi ormai
Proc. n. 426/2022 RG - 4 - dott.ssa st. Controparte_2 del tutto ripristinato.
Per di più il consulente ha evidenziato, per quel che interessa nella fattispecie,
che il preventivo della “falegnameria di ” di € 2.650,00, di cui € Persona_1
850,00 per la pedana esterna in multistrato marino di cm 9 ed € 1.800,00 per le pannellature esterne con vetro e pilastrini, è generico e non dimensionato. Ha
precisato che sul posto risulta eseguita la sola pedana e per di più in lamiera e non in multistrato come quella preesistente. In ogni caso ha fornito una valuta-
zione complessiva di € 2.000,00.
Con riguardo al preventivo della ditta “Graphi insegne luminose” il perito ha confermato la somma di € 400,00, pur precisando che non vi è prova che la nuo-
va insegna sia compatibile con quella distrutta.
Orbene, considerato che i danni alle strutture, come innanzi evidenziati dalla re-
lazione dei vigili del fuoco, sono incontestabili, può ritenersi congrua quella of-
ferta dal CTU, per cui va riconosciuto all'attore la somma di € 2.400,00 a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell'occorso incendio. A detta somma de-
vono aggiungersi gli interessi dalla richiesta formalizzata con pec del 12/02/2018
e sino al soddisfo.
Non può riconoscersi la spesa per lo smaltimento del legno pari a € 900,00, co-
me riportata nell'allegato preventivo della ditta S.E.A.P., considerata l'assenza di qualsivoglia prova con riferimento alla effettiva esecuzione di tale servizio.
Infine non può essere applicata la franchigia del 10%, come richiesto in appello dalla compagnia, atteso che la stessa, come riportato testualmente nella comparsa di appello, riguarda i danni derivanti da eventi socio politici e non già l'evento in-
cendio.
Proc. n. 426/2022 RG - 5 - dott.ssa st. Controparte_2 Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza in ordine alla decisio-
ne sulle spese.
Il motivo è assorbito dalla decisione che a seguito della riforma della sentenza impone una nuova decisione sulle spese di primo grado.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione e la condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado in base al valore della somma riconosciuta.
Le spese di CTU vengono poste a totale carico della compagnia assicurativa.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento dell'indennizzo pari a € 2.400,00 oltre accessori Controparte_4
come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado che liquida quanto al primo grado in complessivi €
1.650,00 di cui € 237,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 1.300,00 di cui € 355,50 per spese borsuali ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
pone a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa (dott. Riccardo Mele) Controparte_2
Proc. n. 426/2022 RG - 6 - dott.ssa st. Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 426 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Gianluigi Manelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Brudaglio, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale Parte_1
Proc. n. 426/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 di Lecce chiedendo la condanna di al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo pari a € 12.381,60.
Allegava:
1. di essere titolare di attività bar denominata “new bar Victor” in Monte-
roni assicurata con con polizza n. 34100013386 per Controparte_1
rischi conseguenti ad incendi;
2. in data 20/05/2017 alle ore 03:21, mentre l'istante dormiva, il bar veniva attinto da un incendio;
3. intervenivano i vigili del fuoco che effettuavano le verifiche del caso;
4. a seguito dell'incendio andavano distrutti il gazebo antistante il locale, la relativa pedana, il prospetto (con annessa insegna e telecamere di sicurez-
za) ed il condizionatore con relativo impianto di installazione;
5. detti danni erano documentalmente quantificati in complessivi €
12.381,60.
Non si costituiva la compagnia assicurativa rimanendo contumace.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU, veniva decisa con sentenza n. 3146/2021, pubblicata in data 12/11/2021, con la quale il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda perché non provata.
Di seguito si riporta la motivazione:
“La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. - Ed invero premesso che
l'attore ha in ogni caso l'onere di provare gli assunti posti a base della sua pretesa - nella specie
in esame, la richiesta di risarcimento danni è rimasta totalmente priva di idoneo riscontro pro-
batorio, non solo circa l'effettiva esistenza dei danni asseritamente subiti ma anche del nesso
causale tra gli asseriti danni lamentati ed il sinistro occorso. - Lo stesso CTU nella sua rela-
Proc. n. 426/2022 RG - 2 - dott.ssa Controparte_2 zione peritale - che questo Giudicante ritiene di condividere in ogni sua parte, - non ha potuto
fare a meno di evidenziare che nel valutare i danni subiti dall'attore non ha potuto effettuare al-
cuna verifica di riscontro tra i preventivi versati in atti e i danni effettivamente subiti, stante la
mancanza di idonea documentazione fotografica di quanto esistente successivamente all'evento
dannoso (incendio). - La prova testimoniale pure eseguita non può certamente ritenersi strumen-
to idoneo, nella specie a provare gli assunti attorei. - Alla luce di quanto sopra è evidente che la
domanda non può trovare accoglimento perché non adeguatamente provata”.
ha proposto appello avverso la sentenza non notificata con Parte_1
atto di citazione del 12/05/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza lamentandone l'ingiustizia per avere ritenuto non provata la domanda laddove, invece, un più
attento scrutinio delle risultanze probatorie avrebbe portato ad una soluzione diametralmente opposta.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
In primis, il fatto storico dell'incendio e il nesso causale tra i danni e l'incendio sono stati provati attraverso la relazione di intervento del 20/07/2017 dei vigili del fuoco (all. in atti), dalla quale risulta che i vigili, chiamati alle ore 3:25 giunge-
vano sul posto alle ore 3:33. Relazionavano di avere riscontrato un principio di
incendio che aveva interessato una struttura in legno del tipo “gazebo” posta sul
Proc. n. 426/2022 RG - 3 - dott.ssa st. Controparte_2 marciapiede a ridosso del muro di pertinenza dell'esercizio commerciale deno-
minato “new bar e che avevano proceduto prontamente alla estinzione CP_3
dell'incendio così scongiurando lo sviluppo dello stesso e il coinvolgimento della intera struttura lignea a pianta rettangolare con pavimento in legno e copertura leggera della superficie di 20 mq. Precisavano nella sezione danni che vi era stato
“danneggiamento della intera struttura in legno, distruzione insegna luminosa a parete del bar e
distruzione di una lampada a parete”.
Com'è noto il verbale dei Vigili del Fuoco, (cfr. Cass. n. 27314/2017), è dotato di fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine ai fatti oggettivi certificati.
Orbene alla luce delle risultanze del predetto documento può ritenersi accertato che l'incendio o, meglio, principio di incendio, abbia procurato danni unicamente alla struttura in legno tipo gazebo compreso del pavimento e all'insegna luminosa.
Pertanto, alla luce delle risultanze ufficiali, non possono avere alcun peso le di-
chiarazioni dei testi che hanno fatto riferimento a danni ulteriori, diversi da quelli accertati dai vigili del fuoco.
Ciò detto, i danni accertati rientrano tra quelli garantiti dalla polizza versata in at-
ti, all. 6, (incendio fabbricato arredamento e attrezzatura), congiuntamente alla quietanza di rinnovo.
Passando alla valutazione del danno, è vero, come anche rilevato dal primo giu-
dice, che il CTU non ha potuto fare a meno di evidenziare che nel valutare i danni subiti
dall'attore non ha potuto effettuare alcuna verifica di riscontro tra i preventivi versati in atti e i
danni effettivamente subiti, stante la mancanza di idonea documentazione fotografica di quanto
esistente successivamente all'evento dannoso (incendio). Ed infatti il CTU ha potuto ese-
guire accertamenti sulla base dei soli preventivi e di uno stato dei luoghi ormai
Proc. n. 426/2022 RG - 4 - dott.ssa st. Controparte_2 del tutto ripristinato.
Per di più il consulente ha evidenziato, per quel che interessa nella fattispecie,
che il preventivo della “falegnameria di ” di € 2.650,00, di cui € Persona_1
850,00 per la pedana esterna in multistrato marino di cm 9 ed € 1.800,00 per le pannellature esterne con vetro e pilastrini, è generico e non dimensionato. Ha
precisato che sul posto risulta eseguita la sola pedana e per di più in lamiera e non in multistrato come quella preesistente. In ogni caso ha fornito una valuta-
zione complessiva di € 2.000,00.
Con riguardo al preventivo della ditta “Graphi insegne luminose” il perito ha confermato la somma di € 400,00, pur precisando che non vi è prova che la nuo-
va insegna sia compatibile con quella distrutta.
Orbene, considerato che i danni alle strutture, come innanzi evidenziati dalla re-
lazione dei vigili del fuoco, sono incontestabili, può ritenersi congrua quella of-
ferta dal CTU, per cui va riconosciuto all'attore la somma di € 2.400,00 a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell'occorso incendio. A detta somma de-
vono aggiungersi gli interessi dalla richiesta formalizzata con pec del 12/02/2018
e sino al soddisfo.
Non può riconoscersi la spesa per lo smaltimento del legno pari a € 900,00, co-
me riportata nell'allegato preventivo della ditta S.E.A.P., considerata l'assenza di qualsivoglia prova con riferimento alla effettiva esecuzione di tale servizio.
Infine non può essere applicata la franchigia del 10%, come richiesto in appello dalla compagnia, atteso che la stessa, come riportato testualmente nella comparsa di appello, riguarda i danni derivanti da eventi socio politici e non già l'evento in-
cendio.
Proc. n. 426/2022 RG - 5 - dott.ssa st. Controparte_2 Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza in ordine alla decisio-
ne sulle spese.
Il motivo è assorbito dalla decisione che a seguito della riforma della sentenza impone una nuova decisione sulle spese di primo grado.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione e la condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado in base al valore della somma riconosciuta.
Le spese di CTU vengono poste a totale carico della compagnia assicurativa.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento dell'indennizzo pari a € 2.400,00 oltre accessori Controparte_4
come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado che liquida quanto al primo grado in complessivi €
1.650,00 di cui € 237,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 1.300,00 di cui € 355,50 per spese borsuali ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
pone a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa (dott. Riccardo Mele) Controparte_2
Proc. n. 426/2022 RG - 6 - dott.ssa st. Controparte_2