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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/09/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. 58-1/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate: dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est. dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice nel procedimento unitario in epigrafe indicato per l'apertura della liquidazione controllata promosso da:
(RG. Fall. n. 127/2011 presso il Tribunale di Firenze, Parte_1
P.I./C.F. ), in persona del curatore Dott. (C.F. ), P.IVA_1 Persona_1 C.F._1 con studio in Firenze, Viale Segni n. 8, rappresentato e difeso, previa autorizzazione della Giudice
Delegata Dott.ssa Maria Novella Legnaioli in data 13/05/2025, dall'Avv. Gherardo Soresina del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
come da procura in atti;
Email_1 creditore ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in Località Galloria n. 3, elettivamente domiciliato in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91 presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Bruni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
debitore resistente ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata per la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
rilevato, in particolare, che la curatela ricorrente ha presentato ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata di esponendo di vantare nei confronti del resistente un Controparte_1 credito residuo, già detratto quanto recuperato mediante procedura esecutiva immobiliare, pari ad €
1 1.011.885,71, al netto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in virtù del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 274/2016, pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 26 gennaio 2016 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 7864/2012;
rilevato che il debitore si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 05/08/2025 ed ha contestato la sussistenza in capo al medesimo del presupposto soggettivo per l'assoggettamento a liquidazione controllata, evidenziando che il debito vantato dal ricorrente è conseguenza delle azioni poste in essere dal nella sua veste di amministratore della società a responsabilità limitata CP_1 poi fallita e dunque e non quale consumatore per scopi estranei all'attività di impresa;
rilevato che il resistente ha altresì eccepito che difetterebbe il presupposto dell'utilità dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto nel periodo di durata della liquidazione controllata tutte le somme distribuite sarebbero corrisposte soltanto in favore dell'Erario, titolare di un credito di natura privilegiata di circa Euro 800.000,00, mentre nessun importo potrebbe essere distribuito in favore dei creditori chirografari cosicché non vi sarebbe alcun concreto vantaggio o interesse per i creditori diversi dall'agente della riscossione;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all'audizione delle parti all'udienza del 21/08/2025, riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore persona fisica è residente a [...]
(SI) nel circondario di questo Tribunale;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che le eccezioni sollevate dal debitore siano prive di fondamento;
ritenuto in particolare che, quanto al requisito soggettivo, anche la persona fisica che non operi per scopi estranei all'attività di impresa, quale è l'amministratore di una società di capitali che abbia assunto obbligazioni risarcitorie connesse all'incarico svolto, sia assoggettabile a liquidazione controllata, non già in veste di consumatore bensì, a norma del medesimo art. 2 comma 1 lett. c), come “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” in condizione di sovraindebitamento;
2 ritenuto, quanto alla seconda eccezione di parte resistente, che il Collegio concorsuale non sia tenuto a valutare il presupposto astratto dell'utilità prospettica per singole categorie di creditori posto che la liquidazione controllata è una procedura concorsuale e come tale mira a soddisfare la massa dei creditori, fra cui anche l'Erario;
rilevato, altresì, che il debitore persona fisica odierno resistente non ha ritualmente eccepito, entro la prima udienza, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, allegando l'apposita attestazione dell'OCC e i documenti di cui all'articolo 283, comma 3, CCII, né risulta aver avanzato, nel medesimo termine, la richiesta prevista dall'art. 268 comma 3 CCII all'OCC tesa ad acquisire la relativa attestazione;
ritenuto che, di converso, sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) è ampiamente superata la soglia di procedibilità di Euro 50.000,00 dettata dall'art. 268 comma
2 CCII, sia avuto riguardo al considerevole credito azionato dal ricorrente (Euro
1.011.885,71), sia ai plurimi e gravosi debiti del resistente nei confronti dell'Erario, emergenti dalle informative acquisite d'ufficio in corso di istruttoria;
b) il debitore persona fisica non è soggetto ad alcuna procedura concorsuale differente dalla liquidazione controllata;
c) il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del
CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero
a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e, in particolare, come emerge dal mancato adempimento dei debiti nei confronti dell'istante, dall'esito solo parzialmente satisfattivo dell'esecuzione immobiliare esperita dal ricorrente e dalla pluralità
e consistenza dei debiti di natura previdenziale e fiscale, di cui Euro 1.230.067,75 per passività già iscritte a ruolo erariale;
d) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
rammentato che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell'art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCI;
3 osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall'apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
letto l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale» e ritenuto che, nella specie, possa nominarsi quale liquidatore la Rag. Per_2
professionista iscritta nel registro degli organismi di composizione della crisi da
[...] sovraindebitamento prescelto tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale adito;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
Galloria n. 3;
nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
nomina come liquidatrice la rag. Persona_2
4 rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett.
b), CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
5 - provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che si provveda immediatamente alla pubblicazione della sentenza e all'inserimento nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Manda alla cancelleria per i conseguenti incombenti e per la comunicazione.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 01/09/2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott.ssa Marianna Serrao
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate: dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est. dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice nel procedimento unitario in epigrafe indicato per l'apertura della liquidazione controllata promosso da:
(RG. Fall. n. 127/2011 presso il Tribunale di Firenze, Parte_1
P.I./C.F. ), in persona del curatore Dott. (C.F. ), P.IVA_1 Persona_1 C.F._1 con studio in Firenze, Viale Segni n. 8, rappresentato e difeso, previa autorizzazione della Giudice
Delegata Dott.ssa Maria Novella Legnaioli in data 13/05/2025, dall'Avv. Gherardo Soresina del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
come da procura in atti;
Email_1 creditore ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in Località Galloria n. 3, elettivamente domiciliato in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91 presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Bruni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
debitore resistente ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata per la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
rilevato, in particolare, che la curatela ricorrente ha presentato ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata di esponendo di vantare nei confronti del resistente un Controparte_1 credito residuo, già detratto quanto recuperato mediante procedura esecutiva immobiliare, pari ad €
1 1.011.885,71, al netto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in virtù del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 274/2016, pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 26 gennaio 2016 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 7864/2012;
rilevato che il debitore si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 05/08/2025 ed ha contestato la sussistenza in capo al medesimo del presupposto soggettivo per l'assoggettamento a liquidazione controllata, evidenziando che il debito vantato dal ricorrente è conseguenza delle azioni poste in essere dal nella sua veste di amministratore della società a responsabilità limitata CP_1 poi fallita e dunque e non quale consumatore per scopi estranei all'attività di impresa;
rilevato che il resistente ha altresì eccepito che difetterebbe il presupposto dell'utilità dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto nel periodo di durata della liquidazione controllata tutte le somme distribuite sarebbero corrisposte soltanto in favore dell'Erario, titolare di un credito di natura privilegiata di circa Euro 800.000,00, mentre nessun importo potrebbe essere distribuito in favore dei creditori chirografari cosicché non vi sarebbe alcun concreto vantaggio o interesse per i creditori diversi dall'agente della riscossione;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all'audizione delle parti all'udienza del 21/08/2025, riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore persona fisica è residente a [...]
(SI) nel circondario di questo Tribunale;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che le eccezioni sollevate dal debitore siano prive di fondamento;
ritenuto in particolare che, quanto al requisito soggettivo, anche la persona fisica che non operi per scopi estranei all'attività di impresa, quale è l'amministratore di una società di capitali che abbia assunto obbligazioni risarcitorie connesse all'incarico svolto, sia assoggettabile a liquidazione controllata, non già in veste di consumatore bensì, a norma del medesimo art. 2 comma 1 lett. c), come “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” in condizione di sovraindebitamento;
2 ritenuto, quanto alla seconda eccezione di parte resistente, che il Collegio concorsuale non sia tenuto a valutare il presupposto astratto dell'utilità prospettica per singole categorie di creditori posto che la liquidazione controllata è una procedura concorsuale e come tale mira a soddisfare la massa dei creditori, fra cui anche l'Erario;
rilevato, altresì, che il debitore persona fisica odierno resistente non ha ritualmente eccepito, entro la prima udienza, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, allegando l'apposita attestazione dell'OCC e i documenti di cui all'articolo 283, comma 3, CCII, né risulta aver avanzato, nel medesimo termine, la richiesta prevista dall'art. 268 comma 3 CCII all'OCC tesa ad acquisire la relativa attestazione;
ritenuto che, di converso, sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) è ampiamente superata la soglia di procedibilità di Euro 50.000,00 dettata dall'art. 268 comma
2 CCII, sia avuto riguardo al considerevole credito azionato dal ricorrente (Euro
1.011.885,71), sia ai plurimi e gravosi debiti del resistente nei confronti dell'Erario, emergenti dalle informative acquisite d'ufficio in corso di istruttoria;
b) il debitore persona fisica non è soggetto ad alcuna procedura concorsuale differente dalla liquidazione controllata;
c) il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del
CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero
a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e, in particolare, come emerge dal mancato adempimento dei debiti nei confronti dell'istante, dall'esito solo parzialmente satisfattivo dell'esecuzione immobiliare esperita dal ricorrente e dalla pluralità
e consistenza dei debiti di natura previdenziale e fiscale, di cui Euro 1.230.067,75 per passività già iscritte a ruolo erariale;
d) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
rammentato che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell'art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCI;
3 osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall'apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
letto l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale» e ritenuto che, nella specie, possa nominarsi quale liquidatore la Rag. Per_2
professionista iscritta nel registro degli organismi di composizione della crisi da
[...] sovraindebitamento prescelto tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale adito;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
Galloria n. 3;
nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
nomina come liquidatrice la rag. Persona_2
4 rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett.
b), CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
5 - provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che si provveda immediatamente alla pubblicazione della sentenza e all'inserimento nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Manda alla cancelleria per i conseguenti incombenti e per la comunicazione.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 01/09/2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott.ssa Marianna Serrao
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