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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/11/2024, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 635/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 19.02.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Terrazzi e l'Avv. Carla Calvi,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Diana Rossi, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 13.11.2024 alle condizioni di seguito riportate per esteso.
“1) Pronuncia della separazione personale di e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Nerviano (MI), il 2.03.2000 (Atto n.3 parte 2 seria A - anno 2000 – comune di Nerviano -MI);
2) affidamento condiviso della figlia minorenne;
Per_1
3) collocamento della figlia minorenne, , presso la madre nella casa coniugale, sita in San Per_1
Giorgio su AN, Via Aldo Moro 14, dove risiede abitualmente anche la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, ; Per_2 4) assegnazione a della casa coniugale sita in San Giorgio su AN, Via Aldo Parte_1
Moro 14, di proprietà esclusiva del padre, gravata da mutuo;
5) il padre contribuirà al mantenimento indiretto ordinario delle due figlie pagando, sino a novembre
2024, le rate delle spese condominiali e dal mese di dicembre 2024 versando alla madre l'importo di €
200,00 per ciascuna figlia, rivalutato annualmente come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
6) il padre verserà l'ulteriore importo mensile di € 50,00 a titolo di concorso al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di
Milano, fatto salvo il conguaglio entro il 31.01 dell'anno successivo e fatta salva la facoltà per il padre di versare il saldo dovuto (anche ratealmente) dal mese successivo all'estinzione del mutuo contratto per
l'acquisto della casa coniugale;
7) la sig.ra continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico e Universale spettante per le Parte_1
figlie;
8) il padre concorderà direttamente con giorni e modalità di frequentazione e, in particolare, Per_1
potrà accompagnare alle partite di pallavolo una volta alla settimana o al mese e trascorrere Per_1
una domenica con quando è libera dagli impegni di pallavolo;
Per_1
9) la madre si impegna a stimolare la frequentazione del padre da parte delle figlie e gli accompagnamenti di da parte del padre alle partite di pallavolo e a chiedere alla dott.ssa Per_1
con cui ha attivo il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio di AN un Per_3
sostegno per favorire la relazione padre/figlie;
9) il sig. proseguirà il percorso con lo psicologo dott. e quello avviato presso il NOA CP_1 Per_4
di AN;
10) la sig.ra proseguirà il percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio Parte_1
famigliare di AN (dott.ssa ; Persona_5
10) compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 02.03.2000 in Nerviano (MI), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni1.
Dalla loro unione sono nate la figlia MA (in data 08.07.2006) e la figlia Per_2
minorenne (in data 14.03.2010). Per_1 La casa coniugale sita in San Giorgio su AN (MI), Via Aldo Moro n. 14/A, è di proprietà esclusiva del resistente ed è gravata da mutuo avente scadenza nell'anno 20272.
A mezzo del ricorso depositato in data 19.02.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dichiarato che il resistente soffre di una sindrome depressiva che gli sarebbe stata diagnosticata nel 2019 per la quale assume dei farmaci e abusa del consumo di alcol, che
“Nel mese di giugno di quest'anno il sig. perdeva il padre e questo lutto faceva precipitare la CP_1
situazione; l'abuso di alcol da parte del resistente diventava quotidiano”, che il marito ha lasciato la casa coniugale nel settembre 2023 per trasferirsi presso la propria madre in Nerviano
(MI), Via F. Baracca n. 6 e che da quel momento “rifiuta di affrontare la propria dipendenza e attualmente insiste per rientrare in famiglia [e] non ha più partecipato al mantenimento delle figlie”. Ha chiesto, tra l'altro, disporre l'affido super esclusivo delle figlie (al tempo entrambe minorenni), assegnarle la casa coniugale, porre a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo mensile di € 700,00 per il mantenimento ordinario indiretto delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse e disporre che
“Il padre, se e quando manifesterà tale richiesta, potrà incontrare liberamente le figlie previo accordo con le stesse”.
Costituendosi in giudizio in data 23.04.2024, tra l'altro, il resistente ha dichiarato che la crisi coniugale è stata determinata “soprattutto dalle gravi difficoltà della famiglia di origine della
IG.ra , ha allegato di essere seguito dal Dott. “che afferma che, pur avendo Parte_1 Per_4
il IG. durante la pandemia utilizzato sostanze alcoliche come risposta allo stress (e dunque CP_1
come calmante e ansiolitico), lo stesso non può dirsi alcoldipendente [e] precisa che il resistente non risulta affetto da alcun tipo di disturbo della personalità e non ha alcun impedimento nell'esercizio della propria capacità genitoriale (doc.
1 - relazione Dott. [e ha dichiarato che] in accordo col medico, ha Per_4
completamente cessato l'assunzione dei farmaci indicati dalla ricorrente nel proprio ricorso in quanto non ne ha più bisogno” e ha lamentato che, a partire dal mese di settembre 2023, la ricorrente gli ha impedito di incontrare liberamente le figlie. Per quello che qui rileva, ha chiesto disporre l'affido condiviso delle figlie, il loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale e “disporre che il IG. continui a sostenere integralmente la rata di CP_1
mutuo relativa alla casa coniugale e le spese condominiali a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie”. 2 V. doc. resistente depositata in data 16.07.2024
Pag. 3 di 5 Alla prima udienza celebrata in data 30.05.2024, tra l'altro, il resistente ha dichiarato di essere “disponibile a presentarsi al SERD per le valutazioni del caso” e di sentire telefonicamente le figlie, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, in via provvisoria e urgente, è stato disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre nella casa coniugale, che il padre contribuisse al mantenimento indiretto ordinario delle due figlie pagando, sino al mese di novembre 2024, le rate delle spese condominiali e dal mese di dicembre 2024 versando alla ricorrente l'importo mensile di € 200,00 per figlia e partecipasse nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per la prole.
All'udienza celebrata in data 10.07.2024, tra l'altro, le parti hanno dichiarato di aver contattato i consultori familiari territorialmente competenti per l'avvio di percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e il resistente ha documentato di avere avviato il percorso presso il NOA di AN.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a definire la presente vertenza alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 30.05.2024 e il resistente ha dichiarato di non essere in grado “allo stato, di sostenere anche il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie [e] concorderebbe dunque sulla statuizione dell'importo di € 400,00= mensili omnicomprensivi a titolo di contributo al mantenimento”.
***
Dalla documentazione in atti versata e dalle dichiarazioni rese dalle parti si evince che la ricorrente è lavoratrice dipendente della società ARMONIA S.r.l. e percepisce uno stipendio mensile netto dell'importo di circa € 1.250,003 e il 100% dell'Assegno Unico spettante per la prole dell'importo mensile di circa € 450,00.
Per tabulas il resistente è socio al 50% della NT S.n.c. di NT
AU e CO, percepisce l'importo mensile medio netto di circa € 1.300,00 a titolo di retribuzione e paga la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale dell'importo di circa € 628,00.
***
All'udienza celebrata in data 13.11.2024, tra l'altro, il resistente ha dichiarato “di avere partecipato a tre incontri di sostegno alla genitorialità al consultorio di Busto Garolfo interrotti perché già seguito dallo psicologo dott. […] di incontrare le figlie perché le accompagna a scuola tutte le Per_4
mattine e agli allenamenti di pallavolo e su invito a pranzo alcune volte a casa della madre [e] Per_1
di essersi offerto di accompagnare alle partite e che non ha accettato”. La ricorrente Per_1 Per_1
ha dichiarato che “le figlie sono libere di frequentare il padre in base ai loro impegni, [che] si impegna a stimolare la frequentazione del padre da parte delle figlie e gli accompagnamenti alle partite di pallavolo [e che ha] attivo il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa presso il Per_3
Consultorio di AN e si riserva di chiederle un sostegno per favorire la relazione padre/figli”.
Le parti si sono accordate per la definizione del presente giudizio alle condizioni innanzi integralmente richiamate.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata).
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a garantire alla prole il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale tra e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni innanzi integralmente richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
14.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 1 ricorrente
Pag. 2 di 5 3 Stante il pignoramento del 1/5 dello stesso a partire dal mese di luglio 2024: v. doc. 1 ricorrente depositato in data 16.07.2024
Pag. 4 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 635/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 19.02.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Terrazzi e l'Avv. Carla Calvi,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Diana Rossi, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 13.11.2024 alle condizioni di seguito riportate per esteso.
“1) Pronuncia della separazione personale di e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Nerviano (MI), il 2.03.2000 (Atto n.3 parte 2 seria A - anno 2000 – comune di Nerviano -MI);
2) affidamento condiviso della figlia minorenne;
Per_1
3) collocamento della figlia minorenne, , presso la madre nella casa coniugale, sita in San Per_1
Giorgio su AN, Via Aldo Moro 14, dove risiede abitualmente anche la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, ; Per_2 4) assegnazione a della casa coniugale sita in San Giorgio su AN, Via Aldo Parte_1
Moro 14, di proprietà esclusiva del padre, gravata da mutuo;
5) il padre contribuirà al mantenimento indiretto ordinario delle due figlie pagando, sino a novembre
2024, le rate delle spese condominiali e dal mese di dicembre 2024 versando alla madre l'importo di €
200,00 per ciascuna figlia, rivalutato annualmente come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
6) il padre verserà l'ulteriore importo mensile di € 50,00 a titolo di concorso al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di
Milano, fatto salvo il conguaglio entro il 31.01 dell'anno successivo e fatta salva la facoltà per il padre di versare il saldo dovuto (anche ratealmente) dal mese successivo all'estinzione del mutuo contratto per
l'acquisto della casa coniugale;
7) la sig.ra continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico e Universale spettante per le Parte_1
figlie;
8) il padre concorderà direttamente con giorni e modalità di frequentazione e, in particolare, Per_1
potrà accompagnare alle partite di pallavolo una volta alla settimana o al mese e trascorrere Per_1
una domenica con quando è libera dagli impegni di pallavolo;
Per_1
9) la madre si impegna a stimolare la frequentazione del padre da parte delle figlie e gli accompagnamenti di da parte del padre alle partite di pallavolo e a chiedere alla dott.ssa Per_1
con cui ha attivo il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio di AN un Per_3
sostegno per favorire la relazione padre/figlie;
9) il sig. proseguirà il percorso con lo psicologo dott. e quello avviato presso il NOA CP_1 Per_4
di AN;
10) la sig.ra proseguirà il percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio Parte_1
famigliare di AN (dott.ssa ; Persona_5
10) compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 02.03.2000 in Nerviano (MI), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni1.
Dalla loro unione sono nate la figlia MA (in data 08.07.2006) e la figlia Per_2
minorenne (in data 14.03.2010). Per_1 La casa coniugale sita in San Giorgio su AN (MI), Via Aldo Moro n. 14/A, è di proprietà esclusiva del resistente ed è gravata da mutuo avente scadenza nell'anno 20272.
A mezzo del ricorso depositato in data 19.02.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dichiarato che il resistente soffre di una sindrome depressiva che gli sarebbe stata diagnosticata nel 2019 per la quale assume dei farmaci e abusa del consumo di alcol, che
“Nel mese di giugno di quest'anno il sig. perdeva il padre e questo lutto faceva precipitare la CP_1
situazione; l'abuso di alcol da parte del resistente diventava quotidiano”, che il marito ha lasciato la casa coniugale nel settembre 2023 per trasferirsi presso la propria madre in Nerviano
(MI), Via F. Baracca n. 6 e che da quel momento “rifiuta di affrontare la propria dipendenza e attualmente insiste per rientrare in famiglia [e] non ha più partecipato al mantenimento delle figlie”. Ha chiesto, tra l'altro, disporre l'affido super esclusivo delle figlie (al tempo entrambe minorenni), assegnarle la casa coniugale, porre a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo mensile di € 700,00 per il mantenimento ordinario indiretto delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse e disporre che
“Il padre, se e quando manifesterà tale richiesta, potrà incontrare liberamente le figlie previo accordo con le stesse”.
Costituendosi in giudizio in data 23.04.2024, tra l'altro, il resistente ha dichiarato che la crisi coniugale è stata determinata “soprattutto dalle gravi difficoltà della famiglia di origine della
IG.ra , ha allegato di essere seguito dal Dott. “che afferma che, pur avendo Parte_1 Per_4
il IG. durante la pandemia utilizzato sostanze alcoliche come risposta allo stress (e dunque CP_1
come calmante e ansiolitico), lo stesso non può dirsi alcoldipendente [e] precisa che il resistente non risulta affetto da alcun tipo di disturbo della personalità e non ha alcun impedimento nell'esercizio della propria capacità genitoriale (doc.
1 - relazione Dott. [e ha dichiarato che] in accordo col medico, ha Per_4
completamente cessato l'assunzione dei farmaci indicati dalla ricorrente nel proprio ricorso in quanto non ne ha più bisogno” e ha lamentato che, a partire dal mese di settembre 2023, la ricorrente gli ha impedito di incontrare liberamente le figlie. Per quello che qui rileva, ha chiesto disporre l'affido condiviso delle figlie, il loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale e “disporre che il IG. continui a sostenere integralmente la rata di CP_1
mutuo relativa alla casa coniugale e le spese condominiali a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie”. 2 V. doc. resistente depositata in data 16.07.2024
Pag. 3 di 5 Alla prima udienza celebrata in data 30.05.2024, tra l'altro, il resistente ha dichiarato di essere “disponibile a presentarsi al SERD per le valutazioni del caso” e di sentire telefonicamente le figlie, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, in via provvisoria e urgente, è stato disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre nella casa coniugale, che il padre contribuisse al mantenimento indiretto ordinario delle due figlie pagando, sino al mese di novembre 2024, le rate delle spese condominiali e dal mese di dicembre 2024 versando alla ricorrente l'importo mensile di € 200,00 per figlia e partecipasse nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per la prole.
All'udienza celebrata in data 10.07.2024, tra l'altro, le parti hanno dichiarato di aver contattato i consultori familiari territorialmente competenti per l'avvio di percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e il resistente ha documentato di avere avviato il percorso presso il NOA di AN.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a definire la presente vertenza alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 30.05.2024 e il resistente ha dichiarato di non essere in grado “allo stato, di sostenere anche il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie [e] concorderebbe dunque sulla statuizione dell'importo di € 400,00= mensili omnicomprensivi a titolo di contributo al mantenimento”.
***
Dalla documentazione in atti versata e dalle dichiarazioni rese dalle parti si evince che la ricorrente è lavoratrice dipendente della società ARMONIA S.r.l. e percepisce uno stipendio mensile netto dell'importo di circa € 1.250,003 e il 100% dell'Assegno Unico spettante per la prole dell'importo mensile di circa € 450,00.
Per tabulas il resistente è socio al 50% della NT S.n.c. di NT
AU e CO, percepisce l'importo mensile medio netto di circa € 1.300,00 a titolo di retribuzione e paga la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale dell'importo di circa € 628,00.
***
All'udienza celebrata in data 13.11.2024, tra l'altro, il resistente ha dichiarato “di avere partecipato a tre incontri di sostegno alla genitorialità al consultorio di Busto Garolfo interrotti perché già seguito dallo psicologo dott. […] di incontrare le figlie perché le accompagna a scuola tutte le Per_4
mattine e agli allenamenti di pallavolo e su invito a pranzo alcune volte a casa della madre [e] Per_1
di essersi offerto di accompagnare alle partite e che non ha accettato”. La ricorrente Per_1 Per_1
ha dichiarato che “le figlie sono libere di frequentare il padre in base ai loro impegni, [che] si impegna a stimolare la frequentazione del padre da parte delle figlie e gli accompagnamenti alle partite di pallavolo [e che ha] attivo il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa presso il Per_3
Consultorio di AN e si riserva di chiederle un sostegno per favorire la relazione padre/figli”.
Le parti si sono accordate per la definizione del presente giudizio alle condizioni innanzi integralmente richiamate.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata).
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a garantire alla prole il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale tra e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni innanzi integralmente richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
14.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 1 ricorrente
Pag. 2 di 5 3 Stante il pignoramento del 1/5 dello stesso a partire dal mese di luglio 2024: v. doc. 1 ricorrente depositato in data 16.07.2024
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