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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/06/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice rel dott. Angela Casalini Giudice . nel giudizio n. 166/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCA TOSINI ( ) elettivamente domiciliata in C.F._1
Alseno (PC) Via F.lli Cervi 143, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di
) , in persona del legale rappresentate pro tempore , con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. VALERIA DI COSMO ) elettivamente C.F._2
domiciliata in Parma, via Giuseppe Mazzini, n. 43, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di;
CP_1
pagina 1 di 5 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 2 dicembre 2024); considerato che il legale rappresentante della resistente è comparso all'udienza fissata ex art
41 CCII dichiarando di aver valutato autonomamente la possibilità di domandare la liquidazione giudiziale in proprio e si è rimesso a giustizia;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “pizzeria per asporto”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così pagina 2 di 5 continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 333.929,66 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 2 dicembre 2024); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 5.989,26 ( V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 2 dicembre 2024 con riguardo al debito non in carico all'Agente della Riscossione) ; d) dalla presenza di plurime esecuzioni definite o avviate nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione (R.G. 382/2024; R.G.
406/2024; R.G. 431/2024; R.G. 433/2024; R.G. 1570/2024; V. informativa Cancelleria
Esecuzioni del 5 dicembre 2024); e) dai plurimi decreti ingiuntivi (D.I. 1394/2023 – R.G.
3749/2023; D.I. 1328/2023 – R.G. 3755/2023) emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili del 3 dicembre 2024); f) dai plurimi protesti;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in possesso Persona_1
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di ) con sede in CP_1 P.IVA_2
43125 Parma , Via N. Bixio 76/A in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
); Pt_2 C.F._3
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
pagina 3 di 5 NOMINA
Curatore il dott. ( con studio in Persona_1 C.F._4
GALLERIA POLIDORO 7, 43121 PARMA (PR), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 8 ottobre 2025 ore 10.30 ;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
pagina 4 di 5 che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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