TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8491/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha depositato, all'esito dell'udienza del
7.1.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8491/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 30/10/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ASCOLESE VERONICA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. ITALA DE BENEDICTIS
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23.06.2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva di aver inoltrato in data 05.12.2019 all' di competenza domanda al fine di ottenere CP_1 il pagamento della Indennità di Disoccupazione;
di essere in possesso dei requisiti contributivi per ottenere l'indennità di disoccupazione;
di non aver percepito nulla a titolo di indennità di disoccupazione nonostante i ripetuti solleciti.
Si costituiva l' che eccepiva il pagamento del dovuto, concludendo per la CP_1 declaratoria della cessazione della materia del contendere. Il ricorrente si associava alla richiesta dell' , salvo che per il pagamento delle spese di lite. CP_2
1 Istruita documentalmente la causa, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 7.1.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvedeva con sentenza.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia stante l'avvenuto pagamento dell'indennità alla ricorrente per il periodo 06.12.2019 al CP_3
19.04.2020 avvenuto in data 12.12.2024.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
È opportuno premettere il quadro normativo di riferimento, ratione temporis applicabile. La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La viene erogata su domanda dell'interessato. Sono CP_3 destinatari della i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo CP_3 indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n.
37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
La e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la CP_3 propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del
2 periodo di disoccupazione. La e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno CP_3 rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. L'inquadramento della prestazione nell'ambito della disciplina delle prestazioni a carico della gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della l.
88/89 comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del dpr 639/70, l'applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione.
La procedura, poi, per ottenere l'ASPI è mutuata da quella per l'indennità di disoccupazione ordinaria: spetta dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto ovvero, quando la domanda venga presentata oltre tale termine, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Quest'ultima deve, poi, essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro 60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile, dunque entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto (art. 6 d.lgs. 22/2015).
Passando all'esame del merito, posti i requisiti di legge, nella specie, parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato i suddetti requisiti ed in particolare l'esistenza del rapporto di lavoro per almeno un biennio e la sua cessazione a seguito di dimissioni.
Nel ricorso introduttivo non è allegato, prima ancora che provato, il periodo di lavoro, né l'orario né, tantomeno il datore o i datori di lavoro;
non sono indicate le settimane lavorate e l'orario minimo. Alla carenza di allegazioni si affianca una carenza probatoria. Non vi sono in atti né le buste paga né tantomeno contratti di lavoro o altro documento idoneo a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro, peraltro neanche genericamente indicato in ricorso;
non vi è neppure in atti un estratto contributivo o un estratto del centro per l'impiego. Pertanto, resta in capo al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che spetta a chi agisce in giudizio e rivendica l'erogazione di una determinata prestazione fornire la prova di possedere i requisiti necessari per l'erogazione della stessa.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco
3 dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1 lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del
D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). Gravava, pertanto, sulla parte ricorrente fornire la prova dell'effettiva prestazione dell'attività di lavoro dedotta in ricorso in quanto “… in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi” (Cass. Civ. Sez. Lav. 21/01/1993 n. 729).
Dunque, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver effettivamente svolto l'attività di lavoro subordinato, peraltro genericamente dedotta nel ricorso introduttivo.
Pertanto, solo in considerazione del riconoscimento della prestazione da parte dell'ente convenuto in sede amministrativa, si determina la cessazione della materia del contendere;
in base al principio della soccombenza virtuale il ricorrente sarebbe tenuto al pagamento delle spese di lite;
tuttavia, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. è all'uopo esonerato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) Nulla per le spese.
Si comunichi
Aversa, 7.1.2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha depositato, all'esito dell'udienza del
7.1.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8491/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 30/10/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ASCOLESE VERONICA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. ITALA DE BENEDICTIS
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23.06.2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva di aver inoltrato in data 05.12.2019 all' di competenza domanda al fine di ottenere CP_1 il pagamento della Indennità di Disoccupazione;
di essere in possesso dei requisiti contributivi per ottenere l'indennità di disoccupazione;
di non aver percepito nulla a titolo di indennità di disoccupazione nonostante i ripetuti solleciti.
Si costituiva l' che eccepiva il pagamento del dovuto, concludendo per la CP_1 declaratoria della cessazione della materia del contendere. Il ricorrente si associava alla richiesta dell' , salvo che per il pagamento delle spese di lite. CP_2
1 Istruita documentalmente la causa, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 7.1.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvedeva con sentenza.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia stante l'avvenuto pagamento dell'indennità alla ricorrente per il periodo 06.12.2019 al CP_3
19.04.2020 avvenuto in data 12.12.2024.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
È opportuno premettere il quadro normativo di riferimento, ratione temporis applicabile. La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La viene erogata su domanda dell'interessato. Sono CP_3 destinatari della i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo CP_3 indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n.
37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
La e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la CP_3 propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del
2 periodo di disoccupazione. La e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno CP_3 rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. L'inquadramento della prestazione nell'ambito della disciplina delle prestazioni a carico della gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della l.
88/89 comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del dpr 639/70, l'applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione.
La procedura, poi, per ottenere l'ASPI è mutuata da quella per l'indennità di disoccupazione ordinaria: spetta dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto ovvero, quando la domanda venga presentata oltre tale termine, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Quest'ultima deve, poi, essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro 60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile, dunque entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto (art. 6 d.lgs. 22/2015).
Passando all'esame del merito, posti i requisiti di legge, nella specie, parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato i suddetti requisiti ed in particolare l'esistenza del rapporto di lavoro per almeno un biennio e la sua cessazione a seguito di dimissioni.
Nel ricorso introduttivo non è allegato, prima ancora che provato, il periodo di lavoro, né l'orario né, tantomeno il datore o i datori di lavoro;
non sono indicate le settimane lavorate e l'orario minimo. Alla carenza di allegazioni si affianca una carenza probatoria. Non vi sono in atti né le buste paga né tantomeno contratti di lavoro o altro documento idoneo a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro, peraltro neanche genericamente indicato in ricorso;
non vi è neppure in atti un estratto contributivo o un estratto del centro per l'impiego. Pertanto, resta in capo al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che spetta a chi agisce in giudizio e rivendica l'erogazione di una determinata prestazione fornire la prova di possedere i requisiti necessari per l'erogazione della stessa.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco
3 dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1 lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del
D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). Gravava, pertanto, sulla parte ricorrente fornire la prova dell'effettiva prestazione dell'attività di lavoro dedotta in ricorso in quanto “… in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi” (Cass. Civ. Sez. Lav. 21/01/1993 n. 729).
Dunque, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver effettivamente svolto l'attività di lavoro subordinato, peraltro genericamente dedotta nel ricorso introduttivo.
Pertanto, solo in considerazione del riconoscimento della prestazione da parte dell'ente convenuto in sede amministrativa, si determina la cessazione della materia del contendere;
in base al principio della soccombenza virtuale il ricorrente sarebbe tenuto al pagamento delle spese di lite;
tuttavia, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. è all'uopo esonerato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) Nulla per le spese.
Si comunichi
Aversa, 7.1.2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4