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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo - Via Moretti 11 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B200166 2023 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_3 Telefono Ricorrente_3 - CF Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Telefono Ricorrente_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono Ricorrente_3 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo - Via Moretti 11 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B200162 2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per l'ottemperanza in data 24 giugno 2025 Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, in proprio e quali legali rappresentanti della Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, s.s. Società Agricola chiedevano a questa Corte di dichiarare l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di dare esecuzione alla sentenza n. 75/2024 di questa stessa Corte e, conseguentemente, di annullare gli avvisi di accertamento nn. T9F01B200166/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_1), T9F01B200162/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_3) e T9F01B200164/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_4).
Il ricorso veniva iscritto con n. 479/2025 R.G.R.
I ricorrenti segnalavo infatti di essere soci e legali rappresentanti della Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate aveva emesso l'avviso di accertamento n. T9F02B201466/2022, impugnato davanti a questa stessa Corte, che, con sentenza n. 75/2024, confermata in appello, aveva accolto il ricorso, dichiarando la illegittimità dell'atto impositivo.
A fronte dell'accoglimento del ricorso presentato dalla società, conseguentemente, dovevano ritenersi illegittimi sia gli avvisi di accertamento nn. T9F01B200166/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_1
), T9F01B200162/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_3 ) e T9F01B200164/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_4), sia, a maggior ragione, gli ulteriori atti esecutivi (pignoramenti e fermi amministrativi) emessi dall'agente della riscossione, stante il principio dell'unitarietà dell'accertamento in presenza di società di persone
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, non sussistendo i presupposti per un ricorso in ottemperanza ex art.70 d.l.vo 546/1992.
Non contestava infatti che il ricorso della Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, con impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9F02B201466/2022, sia stato accolto da questa Corte con sentenza n. 75/2024, confermata in appello, ma osservava di avere pienamente ottemperato a tale decisione, avendo provveduto , con atto prot. N. 2024S108670 del 24 febbraio 2024 allo sgravio delle somme iscritte relativamente all'avviso emesso nei confronti della società.
Gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci non erano stati invece impugnati, divenendo così definitivi, sicchè solo a seguito dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto impositivo emesso nei confronti della società, gli effetti della sentenza si estenderanno ai soci.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando come essa si sia limitata a porre in esecuzione il ruolo consegnato dall'Agenzia delle Entrate, mentre tutte le doglianze dei ricorrenti erano rivolte all'operato dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontestati.
I ricorrenti sono soci e legali rappresentanti della Ricorrente_2 s.s.Società Agricola,, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate aveva emesso l'avviso di accertamento n. T9F02B201466/2022, impugnato davanti a questa stessa Corte, che, con sentenza n. 75/2024, confermata in appello, aveva accolto il ricorso, dichiarando la illegittimità dell'atto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate h altresì emesso gli avvisi di accertamento nn. T9F01B200166/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_1), T9F01B200162/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_3) e T9F01B200164/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_4), atti che sono divenuti definitivi per mancata impugnazione degli stessi, non essendo in alcun modo contestata la regolare notificazione degli stessi.
E' del tutto evidente che il passaggio in giudicato, che tuttora non ha avuto luogo, della sentenza favorevole alla società riverberà i suoi effetti sui socvi della stessa.
Il ricorso per ottemperanza in oggetto non è tuttavia fondato.
L'Agenzia delle Entrate ha pienamente ottemperata alla immediata efficacia esecutiva della citata sentenza n. 75/2024 di questa Corte, avendo provveduto, con atto prot. n. 2024S108670 del 24 febbraio 2024 allo sgravio delle somme iscritte relativamente all'avviso emesso nei confronti della società.
Il ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.l.vo 546/1992 presuppone che la sentenza favorevole sia passata in giudicato, circostanza, che, come detto, nel cado di specie non si è ancora verificata e, dunque, allo stato, non si possono automaticamente estendere gli effetti favorevoli alla società nei confronti dei soci.
Gli avvisi d accertamento emessi nei confronti dei soci sono infatti definitivi e legittimamente sono state iscritte a ruolo le somme dovute dai ricorrenti.
Il ricorso non può dunque essere accolto.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda e l'effettivo esito favorevole alla società, di cui i ricorrenti sono legali rappresentanti, dei giudizi di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 29.1.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone IL PRESIDENTE
Dott. Giacomino Maurini
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo - Via Moretti 11 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B200166 2023 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_3 Telefono Ricorrente_3 - CF Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Telefono Ricorrente_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono Ricorrente_3 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo - Via Moretti 11 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B200162 2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per l'ottemperanza in data 24 giugno 2025 Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, in proprio e quali legali rappresentanti della Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, s.s. Società Agricola chiedevano a questa Corte di dichiarare l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di dare esecuzione alla sentenza n. 75/2024 di questa stessa Corte e, conseguentemente, di annullare gli avvisi di accertamento nn. T9F01B200166/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_1), T9F01B200162/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_3) e T9F01B200164/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_4).
Il ricorso veniva iscritto con n. 479/2025 R.G.R.
I ricorrenti segnalavo infatti di essere soci e legali rappresentanti della Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate aveva emesso l'avviso di accertamento n. T9F02B201466/2022, impugnato davanti a questa stessa Corte, che, con sentenza n. 75/2024, confermata in appello, aveva accolto il ricorso, dichiarando la illegittimità dell'atto impositivo.
A fronte dell'accoglimento del ricorso presentato dalla società, conseguentemente, dovevano ritenersi illegittimi sia gli avvisi di accertamento nn. T9F01B200166/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_1
), T9F01B200162/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_3 ) e T9F01B200164/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_4), sia, a maggior ragione, gli ulteriori atti esecutivi (pignoramenti e fermi amministrativi) emessi dall'agente della riscossione, stante il principio dell'unitarietà dell'accertamento in presenza di società di persone
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, non sussistendo i presupposti per un ricorso in ottemperanza ex art.70 d.l.vo 546/1992.
Non contestava infatti che il ricorso della Ricorrente_2 s.s.Società Agricola, con impugnazione dell'avviso di accertamento n. T9F02B201466/2022, sia stato accolto da questa Corte con sentenza n. 75/2024, confermata in appello, ma osservava di avere pienamente ottemperato a tale decisione, avendo provveduto , con atto prot. N. 2024S108670 del 24 febbraio 2024 allo sgravio delle somme iscritte relativamente all'avviso emesso nei confronti della società.
Gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci non erano stati invece impugnati, divenendo così definitivi, sicchè solo a seguito dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto impositivo emesso nei confronti della società, gli effetti della sentenza si estenderanno ai soci.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando come essa si sia limitata a porre in esecuzione il ruolo consegnato dall'Agenzia delle Entrate, mentre tutte le doglianze dei ricorrenti erano rivolte all'operato dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontestati.
I ricorrenti sono soci e legali rappresentanti della Ricorrente_2 s.s.Società Agricola,, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate aveva emesso l'avviso di accertamento n. T9F02B201466/2022, impugnato davanti a questa stessa Corte, che, con sentenza n. 75/2024, confermata in appello, aveva accolto il ricorso, dichiarando la illegittimità dell'atto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate h altresì emesso gli avvisi di accertamento nn. T9F01B200166/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_1), T9F01B200162/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_3) e T9F01B200164/2023 (emesso nei confronti di Ricorrente_4), atti che sono divenuti definitivi per mancata impugnazione degli stessi, non essendo in alcun modo contestata la regolare notificazione degli stessi.
E' del tutto evidente che il passaggio in giudicato, che tuttora non ha avuto luogo, della sentenza favorevole alla società riverberà i suoi effetti sui socvi della stessa.
Il ricorso per ottemperanza in oggetto non è tuttavia fondato.
L'Agenzia delle Entrate ha pienamente ottemperata alla immediata efficacia esecutiva della citata sentenza n. 75/2024 di questa Corte, avendo provveduto, con atto prot. n. 2024S108670 del 24 febbraio 2024 allo sgravio delle somme iscritte relativamente all'avviso emesso nei confronti della società.
Il ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.l.vo 546/1992 presuppone che la sentenza favorevole sia passata in giudicato, circostanza, che, come detto, nel cado di specie non si è ancora verificata e, dunque, allo stato, non si possono automaticamente estendere gli effetti favorevoli alla società nei confronti dei soci.
Gli avvisi d accertamento emessi nei confronti dei soci sono infatti definitivi e legittimamente sono state iscritte a ruolo le somme dovute dai ricorrenti.
Il ricorso non può dunque essere accolto.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda e l'effettivo esito favorevole alla società, di cui i ricorrenti sono legali rappresentanti, dei giudizi di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 29.1.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone IL PRESIDENTE
Dott. Giacomino Maurini