Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 3370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 21/02/2025 nella causa n. 3370/2024 RGL, promossa da:
(CF ), domiciliato in Torino al Parte_1 C.F._1
Corso Spezia 23 presso lo studio dell'avv. SALVATORE DIONESALVI, che lo rappresenta e difende, per procura in atti (ammesso al patrocinio a spese dello
Stato)
PARTE RICORRENTE
contro
:
, titolare della d.i. LA VOSTRA CUCINA DI Parte_2
BATTAGLIA SILVIA, c.f. C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: accertamento subordinazione – retribuzione
1. Con ricorso depositato il 18/04/2024 il ricorrente Parte_1 afferma:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta
, titolare della ditta individuale La Vostra Cucina, in Parte_2 assenza di regolare contratto di lavoro dal 01/11/2021 al 23/06/2023, svolgendo mansioni proprie della qualifica di Commesso Livello 4
C.C.N.L. Commercio e terziario Confcommercio, con orario dalle ore
09.30 alle 17.30, con un'ora di pausa, dal lunedì al sabato;
- di aver ricevuto esclusivamente € 1.200,00 come compenso per l'intero rapporto di lavoro, senza aver percepito nulla a titolo di ulteriore retribuzione, TFR, ferie e permessi non goduti, tredicesima e
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quattordicesima mensilità, PIR, PRO e premio di produzione;
agisce per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 43.795,71 (di cui € 3.961,67 a titolo di TFR);
2. la convenuta , titolare della ditta individuale La Vostra Parte_2
Cucina, in seguito a regolare notificazione del ricorso introduttivo, non si
è costituita in giudizio né si è presentata a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 08/01/2025;
3. la causa giunge a decisione sulla base della documentazione allegata al ricorso e dell'istruttoria testimoniale eseguita;
4. l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la convenuta, con l'estensione temporale dedotta in ricorso, è da ritenersi provata sulla base delle testimonianze assunte all'udienza del 08/01/2025, da valutarsi
– laddove imprecise o incomplete – alla luce della mancata risposta della sig.ra all'interrogatorio formale con le conseguenze ammissive Parte_2 di cui all'art. 232 c.p.c.:
- , amico del ricorrente, ha dichiarato. “…la Testimone_1 convenuta mi disse che voleva aprire un'attività di vendita materassi
e io sapevo che il ricorrente aveva lavorato in quel ramo, li feci conoscere e lei fece la proposta di lavoro. Il ricorrente iniziò subito, ma non ricordo bene l'anno, forse il 2021 o 2022…”
- , amico del ricorrente, ha riferito: “So che il Testimone_2 ricorrente iniziò a lavorare per la convenuta …Posso dire che iniziò a lavorare un paio di anni fa, dopo l'incontro per la cucina di ” Pt_3
- , conoscente del ricorrente, ha affermato: “Io passavo Persona_1 da lì perché uscivo con una ragazza che abitava lì vicino, in via Don
Bosco, e vedevo il ricorrente lavorare per questo negozio di mobili …
Io l'ho visto a febbraio del 2022”;
5. la conclusione del rapporto di lavoro, collocata dal ricorrente al
23/06/2023 trova conferma nella documentazione prodotta in atti, in particolare nei messaggi Whatsapp prodotti sub docc. 10 e 11: nel doc.
10 viene riportata l'interazione fra un corriere ed il ricorrente, svoltasi in data 28/06/2023, ed avente ad oggetto la richiesta di informazioni da
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parte del primo al secondo circa una consegna da effettuarsi presso il negozio della convenuta, a cui il ricorrente risponde affermando di non lavorare più presso il punto vendita;
nel doc. 11 è invece riportata la conversazione tra il ricorrente e la convenuta, avvenuta nella stessa data, nella quale il ricorrente chiede alla convenuta di avvisare il corriere di non chiamarlo più, mentre la convenuta conferma di non aver più contattato il ricorrente come da sua richiesta;
6. quanto all'orario dedotto dal ricorrente in ricorso, dalle ore 09.30 alle
17.30, con un'ora di pausa pranzo alcune volte alla settimana, dal lunedì al sabato, si registrano le seguenti deposizioni testimoniali: teste Tes_1
“… So che andava tutti i giorni, iniziava alle 9 perché lo portavo alle 8,30, poi faceva una pausa e usciva alle 18-18,30...”; teste “…Mi diceva Tes_2 che andava tutti i giorni a lavorare, credo dalle 8 alle 17, lo vidi io alle 17 che stava finendo di lavorare quando passai da lui …”; teste ER
“…Capitava di passare 2-3 volte a settimana, qualunque giorno, tranne sabato e domenica. Gli orari erano sempre quelli del mattino, 8 o 9, quando lo vedevo sempre lì a lavorare”;
7. considerando l'effetto rafforzativo delle prove testimoniali derivante dalla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale, può pertanto ritenersi provato l'orario settimanale di sette ore giornaliere per sei giorni alla settimana per un totale di 42 ore settimanali, sulla cui base è stato elaborato il conteggio allegato al ricorso;
8. quanto alla dedotta natura subordinata del rapporto, è possibile affermare che il rapporto di lavoro si è sicuramente protratto per un lasso di tempo apprezzabile, dal 01/11/2021 al 23/06/2023, durante il quale il ricorrente ha sempre lavorato continuativamente osservando un orario fisso, svolgendo le mansioni di commesso di negozio, difficilmente compatibili con la natura autonoma del rapporto;
9. le testimonianze raccolte consentono di attribuire alla convenuta comportamenti sintomatici dell'esercizio, nei confronti del ricorrente, dei poteri di organizzazione, direzione e controllo della prestazione lavorativa;
così il teste : “…Scaricava a mano quando lo vedevo io. Tes_1
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La titolare stava dentro a controllare, si raccomandava col ricorrente di dire che lui non lavorava lì per lei … Andava spesso con la titolare a fare sopralluoghi, nelle case, a casa mia vennero entrambi, quando ci fu da fare un lavoro sulla mia cucina, andava a prendere le misure, non so i dettagli…”; ed il teste : “… So che andava anche con la titolare Tes_2 presso i clienti a intervenire, ad esempio so che da andò con la Tes_1
a vedere cosa doveva fare. Non so di cos'altro si occupasse, ma Parte_2 so che mi fece sentire un audio in cui la titolare della convenuta diceva al ricorrente di non riferire a nessuno che lavorasse per lei. …”; così il teste
: “…Ho intravisto una volta la titolare, mi disse il ricorrente che ER stava arrivando, però non ci ho mai parlato, mi disse che era la titolare.”;
10. l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale della convenuta è da ritenersi provato, oltre che sulle basi degli analizzati docc. 10 e 11 di parte ricorrente e degli estratti di deposizioni citate, sulle seguenti ulteriori dichiarazioni testimoniali:
- teste : “… Il ricorrente faceva il vetrinista, lavava i pavimenti, Tes_1 lui avrebbe dovuto fare solo il venditore di materassi;
invece, si ritrovò a fare il factotum. Scaricava i mobili, a volte lo vedevo quando passavo a prenderlo, scaricava da solo o con l'autista del mezzo … Un paio di volte vidi il ricorrente parlare coi clienti, lo vedevo fare il manovale, il facchino. So che metteva a posto gli scantinati …So che aveva una postazione con computer per curare la pagina del negozio per conto della titolare … Puliva i locali almeno un paio di volte la settimana, lo vedevo lavare pavimenti, vetrine, serrande”;
- teste : “Lo vedevo lavare le vetrine del negozio, scaricare mobili ER da camion … Lo vedevo che stava coi clienti, che faceva le vendite … lo vedevo seduto alla scrivania, con un computer”;
11. la natura continuativa della prestazione di lavoro, l'osservanza da parte del ricorrente di un orario fisso, l'esercizio di poteri di direzione e controllo da parte della convenuta, in aggiunta allo stabile inserimento del medesimo ricorrente nell'organizzazione della stessa, permettono di
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qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti come subordinato, ancorché difetti l'elemento caratteristico della percezione di una retribuzione fissa, in quanto il ricorrente afferma di aver ricevuto unicamente un pagamento una tantum di € 1.200,00;
12. il ricorrente rivendica l'inquadramento nel 4 livello del C.C.N.L. del
Commercio e terziario Confcommercio, secondo cui: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: … commesso alla vendita al pubblico …”;
13. l'inquadramento richiesto appare corretto, alla luce delle testimonianze sopra riportate che hanno descritto quali fossero le mansioni concretamente svolte dal ricorrente;
è dunque possibile utilizzare, per la quantificazione delle differenze retributive a credito del lavoratore ex art. 36 Cost., la declaratoria relativa al 4° livello del CCNL sopraindicato;
14. in forza del conteggio depositato quale doc. 4, che appare contabilmente corretto in relazione all'orario di lavoro emerso in giudizio, alle mansioni svolte ed all'acconto percepito, ed è limitato ai soli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita previsti dalla legge, il credito del ricorrente deve essere determinato in complessivi € 43.795,71, di cui
€ 3.141,51 a titolo di TFR;
somma per cui deve essere pronunciata la condanna della convenuta;
15. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
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- accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal
01/11/2021 al 23/06/2023 per lo svolgimento di mansioni riconducibili al 4° livello CCNL Commercio e terziario Confcommercio;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 43.795,71, di cui € 3.141,51 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.257,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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