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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mario Soggia
- ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Ferdinando Salmeri
- convenuto – nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- convenuto, contumace –
OGGETTO: “Regolarizzazione contributiva presso il Fondo di previdenza complementare”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.07.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 14.10.2019 al 15.01.2023, e di avere delegato il datore di lavoro al versamento dei ratei di TFR via via maturati nel fondo di previdenza complementare “piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione (PIP)” di
[...]
, società successivamente fusa in CP_3 Controparte_4
- esponeva che la società datrice di lavoro, pur avendo trattenuto dalle retribuzioni il rateo del TFR
di ciascun mese, non aveva provveduto a versare al fondo di previdenza cui il lavoratore aveva aderito, le quote di contribuzione pari all'importo di € 3.238,38.
In considerazione di tanto, chiedeva condannare al versamento nel piano Controparte_5
1
individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione (PIP) intestato al ricorrente n.
70505744 tenuto presso , di tutte le somme trattenute in busta paga nel corso dell'intero CP_2
rapporto di lavoro alla voce “Smob. TFR ” pari all'importo di € 3.238,38 o di quella CP_3
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo di TFR trattenuto e non versato fino all'effettivo versamento.
Si è costituita la datrice di lavoro convenuta evidenziando che il ricorrente, in fase di assunzione, si era riservato di consegnare il modulo su cui avrebbe indicato sia la Compagnia che gestiva il Fondo
sia il numero di polizza;
che detta consegna non era però avvenuta e il TFR maturato correttamente era rimasto in azienda;
che dunque la convenuta solo leggendo il ricorso aveva potuto sapere quale fosse il Fondo scelto dal ricorrente su cui effettuare il versamento dei ratei di TFR accantonati;
che acquisita detta informazione, nelle more aveva provveduto a versare la somma complessiva di €
3.238,38, richiesta in ricorso, con tre bonifici effettuati il 15 novembre 2023, rispettivamente dell'importo di € 1.231,56, di € 1.303,06, di € 703,76, presso le in favore del Controparte_2
ricorrente.
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
è rimasto contumace. Controparte_2
All'udienza del 5 dicembre 2024, il procuratore della parte ricorrente concordava nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna della società datrice di lavoro alla rifusione delle spese.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte,
ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che ha provveduto al pagamento di quanto Controparte_1
richiesto: dunque, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
2
Considerato che quanto rilevato dalla società datrice di lavoro a proposito delle ragioni del mancato versamento della contribuzione al fondo risulta documentalmente provato (cfr. documentazione allegata alla memoria), appare equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese compensate.
Taranto, 28 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mario Soggia
- ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Ferdinando Salmeri
- convenuto – nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- convenuto, contumace –
OGGETTO: “Regolarizzazione contributiva presso il Fondo di previdenza complementare”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.07.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 14.10.2019 al 15.01.2023, e di avere delegato il datore di lavoro al versamento dei ratei di TFR via via maturati nel fondo di previdenza complementare “piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione (PIP)” di
[...]
, società successivamente fusa in CP_3 Controparte_4
- esponeva che la società datrice di lavoro, pur avendo trattenuto dalle retribuzioni il rateo del TFR
di ciascun mese, non aveva provveduto a versare al fondo di previdenza cui il lavoratore aveva aderito, le quote di contribuzione pari all'importo di € 3.238,38.
In considerazione di tanto, chiedeva condannare al versamento nel piano Controparte_5
1
individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione (PIP) intestato al ricorrente n.
70505744 tenuto presso , di tutte le somme trattenute in busta paga nel corso dell'intero CP_2
rapporto di lavoro alla voce “Smob. TFR ” pari all'importo di € 3.238,38 o di quella CP_3
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo di TFR trattenuto e non versato fino all'effettivo versamento.
Si è costituita la datrice di lavoro convenuta evidenziando che il ricorrente, in fase di assunzione, si era riservato di consegnare il modulo su cui avrebbe indicato sia la Compagnia che gestiva il Fondo
sia il numero di polizza;
che detta consegna non era però avvenuta e il TFR maturato correttamente era rimasto in azienda;
che dunque la convenuta solo leggendo il ricorso aveva potuto sapere quale fosse il Fondo scelto dal ricorrente su cui effettuare il versamento dei ratei di TFR accantonati;
che acquisita detta informazione, nelle more aveva provveduto a versare la somma complessiva di €
3.238,38, richiesta in ricorso, con tre bonifici effettuati il 15 novembre 2023, rispettivamente dell'importo di € 1.231,56, di € 1.303,06, di € 703,76, presso le in favore del Controparte_2
ricorrente.
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
è rimasto contumace. Controparte_2
All'udienza del 5 dicembre 2024, il procuratore della parte ricorrente concordava nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna della società datrice di lavoro alla rifusione delle spese.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte,
ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che ha provveduto al pagamento di quanto Controparte_1
richiesto: dunque, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
2
Considerato che quanto rilevato dalla società datrice di lavoro a proposito delle ragioni del mancato versamento della contribuzione al fondo risulta documentalmente provato (cfr. documentazione allegata alla memoria), appare equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese compensate.
Taranto, 28 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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