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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/11/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7677/2019
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nol, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7677/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA
,rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Marco Gentile, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caserta, alla piazza Vanvitelli n. 4/D;
OPPONENTE
E
e per essa quale procuratore, in persona del l.r. p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, presso il cui studio elettivamente domicilia in La
Spezia (SP), alla via P. E. Taviani n. 170;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2074/2019 - N.R.G. 6090/2019 (emesso dal Tribunale di Nola il
16.09.2019 e notificato il 03.10.2019), con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 10.643,21 in favore della cessionaria dei crediti nella Controparte_1
pagina 2 di 13 titolarità di Banca Ifis S.p.A. (a sua volta cessionaria), relativi al rapporto contrattuale n.
6448580, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché spese e competenze della procedura.
A sostegno dell'azione, l'opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva di per mancanza di prova delle cessioni di credito avvenute e per violazione Controparte_1
dell'art. 58 T.U.B. La stessa, inoltre, disconosceva sia la conformità all'originale della copia informatica del contratto di finanziamento esibito, quanto il contenuto stesso dell'atto; eccepiva la nullità del contratto per violazione degli artt. 117 T.U.B. e 23
T.U.F. per difetto di forma, nonché la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di liquidità del credito ingiunto e per inesistenza dello stesso.
Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e, nel merito, di revocare il decreto opposto, respingendo in ogni caso Controparte_1
l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività dello stesso.
Si costituiva l'opposta, la quale contestava l'eccepita carenza di legittimazione attiva, deduceva la tardività di iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed evidenziava la ritualità della cessione di credito che, essendo una cessione in blocco, si era perfezionata attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, senza necessità di notificazione (comunque avvenuta nella fattispecie).
In relazione al disconoscimento della firma apposta sul contratto, formulava istanza di verificazione e rilevava la genericità dell'avversa contestazione in merito alla conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio. Contestava l'eccepito difetto di forma del contratto, non contestabile alla cessionaria, e rilevava la sottoscrizione del cliente attestante la ricezione della copia;
evidenziava l'avvenuta erogazione delle somme finanziate, nonché la sussistenza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto opposto.
Concludeva, dunque, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo della causa;
in via preliminare, di pagina 3 di 13 concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto;
nel merito, di rigettare l'opposizione e, in via subordinata, di condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma risultante all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese.
All'udienza del 14.01.2021 il Tribunale rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed onerava l'opposta all'instaurazione del procedimento di mediazione, previsto a pena di improcedibilità nella fattispecie in esame. In seguito, conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e veniva disposta CTU grafologica, in accoglimento dell'istanza di verificazione ritualmente avanzata.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale la causa veniva rinviata all'udienza del
06.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n.
pagina 4 di 13 12311; Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902;
Cass. 11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629;
Cassazione, Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Va ancora preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa. Difatti, la citazione è stata notificata il 06.11.2019, il termine di 10 giorni per l'iscrizione a ruolo sarebbe venuto a scadere il 16.11.2019, ma il giorno di scadenza era di sabato e, quindi, a norma dell'art. 155, commi 4 e 5, c.c. la scadenza era “prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” e, dunque, al lunedì 18.11.2019, quando in effetti è avvenuta.
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
La pretesa creditoria dell'opposta si fonda sulla cessione dei crediti operata a suo favore da parte della Banca Ifis S.p.A., alla quale erano stati in precedenza ceduti dalla
Santander Consumer Bank S.p.A., ovvero l'istituto di credito che aveva stipulato con il contratto di finanziamento da cui era generato il residuo passivo oggetto Parte_1
di ingiunzione.
Riguardo a tale pretesa la ha anzitutto evidenziato la mancanza di prova della Pt_1
titolarità del corrispondente diritto da parte della la quale si sarebbe limitata CP_1
ad esibire il contratto di prestito stipulato dall'opposta con la Santander Consumer Bank
S.p.A. per l'importo di euro 11.037,60, ma non avrebbe dimostrato che il detto contratto rientri effettivamente tra quelli da lei acquistati e, prima ancora, tra quelli che la Banca
Ifis S.p.A. avrebbe acquistato dalla Santander Consumer Bank.
L'opponente si duole del fatto che non si comprenderebbe se i contratti di cessione abbiano ad oggetto crediti individuali con necessità della notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., oppure cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., con conseguente onere di fornire i relativi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
pagina 5 di 13 La doglianza non ha pregio atteso che il credito azionato da - come Controparte_1
peraltro esposto e documentato già nella fase monitoria - è stato oggetto di una cessione di credito “in blocco” e, più precisamente di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1
e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (v. doc. n. 1 all. fascicolo monitorio).
Infatti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile…”.
La notizia della cessione, in altre parole, avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare il peculiare regime probatorio previsto dall'art. 58 T.U.B. che, per esigenze di celerità e semplificazione del pagina 6 di 13 traffico bancario, deroga alle regole ordinarie di cui agli artt. 1260 ss. c.c. e consente che la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale sostituisca la notifica individuale dell'atto di cessione, purché vi sia l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2017; Cass. civ., Sez., III, 16 aprile 2021, n. 10200).
Neppure coglie nel segno la dedotta mancanza di prova delle diverse cessioni che sono intervenute nel corso del tempo riguardo al credito avanzato dall'opposta, sul presupposto della mancata esibizione dei relativi contratti.
Invero, la Suprema Corte ha di recente stabilito il principio secondo cui la pubblicazione sulla G.U. rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova della stessa, che deve essere fornita dall'attrice con diversi e adeguati elementi (v. Cass. n. 17944/2023 e n. 3405/2024). In tale ipotesi, la legittimazione ad agire della cessionaria potrà essere riconosciuta solo qualora il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata nella G.U. Diversamente, qualora tali indicazioni non dovessero risultare sufficientemente specifiche, la prova dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
Nella fattispecie, benché effettivamente i contratti di cessione non siano stati allegati, tuttavia l'opposta ha compiutamente documentato l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle cessioni riguardo allo stesso intervenute.
Tant'è che è stata prodotta anzitutto la nota recante la data del 01.03.2013 – non specificamente contestata ex adverso – con cui la Banca Ifis S.p.a. comunicava ad di aver ricevuto in cessione da Golden Bar (Securitisation) S.r.l. in data Parte_1
15.11.2012 il credito relativo al finanziamento Santander Consumer Bank S.p.A. n.
6448580 sottoscritto dall'odierna opponente (v. doc. 5 all. produzione monitorio).
pagina 7 di 13 È stato altresì documentato che con lettera raccomandata a/r n. 61507607185-4, datata
23.03.2017, oltre a sollecitare il pagamento della somma Controparte_1
successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione in suo favore del credito de quo da parte della Banca Ifis S.p.A. (v. doc. n. 7 all. fascicolo monitorio, nonché avviso di ricevimento doc. n. 4, all. produzione opposta).
A quest'ultima comunicazione è altresì allegata la corrispondente dichiarazione della cessione resa dalla cedente Banca Ifis S.p.A. del seguente tenore: “OGGETTO: Pt_1
cessione del credito a Contratto N° 6448580 ceduto a
[...] Controparte_1
BANCA IFIS in data 15/11/2012. Con la presente Le comunichiamo che, in data
16/01/2017 Banca Ifis S.p.A ha ceduto pro-soluto a il credito Controparte_1
vantato nei Suoi confronti, il cui ammontare complessivo è pari ad € 10.643,21 alla data del 16/01/2017” (v. ancora doc. n. 7 all. fascicolo monitorio)
L'avvenuta cessione del credito, infine, trova perfetta corrispondenza nell'estratto della
G.U. depositato in atti (v. doc. n. 1 all. fascicolo monitorio), in cui si trova annotato che
“ (o il "Cessionario") rende noto che, ai sensi di un contratto di Controparte_1
cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017 (la "Data di Conclusione"), si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari… aventi alla Data di Conclusione cumulativamente le seguenti caratteristiche:… ii) crediti acquistati da Banca Ifis s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione:… SANTANDER
CONSUMER BANK: 29/06/2012, 15/11/2012, 12/11/2013, 11/12/2013, 24/07/2015…”.
Con riferimento, invece, alla dedotta violazione del secondo comma dell'art. 58 T.U.B, si richiama il principio enunciato dalla Cassazione (v. Cass. n. 21821/2023), secondo cui l'iscrizione nel registro delle imprese non è decisiva, in quanto “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
pagina 8 di 13 singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” e, dunque, le produzioni sopra elencate sono sufficienti allo scopo.
Del tutto generico, poi, è il disconoscimento operato dall'opponente della conformità all'originale della copia informatica del contratto di finanziamento prodotta dall'opposta ai sensi dell'art. 2719 c.c., nonché del contenuto della scrittura privata ex art. 214 c.p.c.
E ciò in quanto, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha introdotto il requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale, richiedendo che il disconoscimento formale avvenga, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzia/i di quello prodotto rispetto all'originale” (v. Cass. n. 3227/2021; conf. Cassazione nn.
25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018,
29993 e 23902 del 2017).
Nella specie, di contro, il disconoscimento operato dall'opponente non può ritenersi efficace, posto che la stessa non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'opposta.
Né, a tal fine, può ritenersi rilevante la dedotta differenza di data riportata sulla pagina n.
3 della copia del contratto rispetto a quella riportata sulle altre pagine (v. doc. 5 fase monitoria), riscontrata anche da parte del CTU, posto che la pagina 3 contiene la
“Informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di
pagina 9 di 13 protezione dei dati personali”)”, ovvero un documento che è distinto dal contratto di finanziamento, non attinente alle previsioni che andavano a disciplinarne l'oggetto, e che ben poteva essere sottoscritto anche in data allo stesso precedente.
Quel che rileva, invece, è l'esito dell'indagine peritale laddove il CTU, chiamato ad accertare “se le firme riportate sui documenti disconosciuti siano rispettivamente riconducibili o meno ad ”, ha concluso che “Dall'esame e confronto delle Parte_1
diciannove firme in verifica con le scritture autografe della signora sono Parte_1
emerse, nelle categorie segniche valutabili, tutte concordanze a fronte di nessuna differenza. Le uguaglianze interessano in alcuni casi i parametri basilari della scrittura, infatti concordano: l'andamento, lo stile espressivo, l'inclinazione, le modalità espansive, particolari della morfologia strutturale delle lettere, che in alcuni casi sono segni nascosti e di difficile esecuzione, per il modo in cui si presentano non lasciano dubbio sulla riferibilità del gesto all'autografia della signora ”. Parte_1
Destituita di fondamento, inoltre, è la eccepita nullità del contratto per carenza di forma scritta ad substantiam, per mancanza di prova della consegna di copia del contratto ad
Parte_1
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Vero è che le Sezioni Unite (…anche nei rapporti bancari da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f. e art. 117, comma
1, t.u.b.) è «composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale» (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898, in motivazione). L'affermazione è tuttavia da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente. In passato, questa Corte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità
pagina 10 di 13 dello stesso [così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), I. 2 gennaio 1991, n. 1,
Cass. 18 novembre 2021, n. 3534, noi massimata in CED;
con riguardo all'art. 23 t.u.f.
Cass. 20 settembre 2013, n. 21600, in motivazione]. La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari. Può osservarsi, al riguardo, che l'art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la «forma» presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che «per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma»: locuzione, questa, in cui il termine «forma» è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'«altra forma» è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725). In conclusione, il motivo di ricorso va respinto in base al principio, qui enunciato, per cui, in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità” (v. Cassazione n.18230/2024).
Neppure può accogliersi la doglianza afferente la presunta illiquidità del credito ingiunto per violazione dell'art. 50 TUB, in quanto – secondo l'opponente – il documento pagina 11 di 13 “estratto conto” allegato in fase monitoria non rispetterebbe i requisiti di forma e di sostanza per potersi avvalere della norma di favore, attesa la mancanza di dichiarazione di conformità dello stesso alle scritture contabili della banca.
Nella specie, invero, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento, l'opposta per ottenere il decreto ingiuntivo era tenuta unicamente a produrre il contratto ed un conteggio in cui fosse evidenziato il debito residuo. Posto che, in fase monitoria, la stessa risulta aver prodotto il contratto ed un documento con le caratteristiche sopra descritte (cfr., doc. 6 fase. mon.), in cui risulta indicato: “RIMANENZA: 10.643,21 IMPORTO CAPITALE RESIDUO: 10.033,21
IMPORTO INTERESSI RESIDUO: 610,00”, ne discende che il decreto ingiuntivo sia stato emesso legittimamente. E, comunque, nella presente fase processuale ha CP_1
depositato (v. all. 2 alla II memoria ex art. 183 c.p.c.) anche attestazione di conformità relativa all'“estratto conto” riferito al contratto n. 6448580 - Parte_1
Motivo per cui risulta destituita di fondamento anche l'ulteriore censura afferente all'inesistenza del credito azionato, dal momento che la pretesa è stata compiutamente documentata con l'esibizione della copia del contratto sottoscritto dall'opponente - di cui è stata verificata la firma -, del piano di ammortamento relativo al finanziamento, della lista movimenti con l'elencazione delle rate pagate e di quelle insolute (v. doc. n. 5 all. fase monitoria, docc. nn. 6 e 7 all. produzione opposta).
A questo si aggiunge il sollecito di pagamento - trasmesso all'opponente con racc. a/r ricevuta il 20.03.2017 (v. ancora doc. n. 7 all. fascicolo monitorio, nonché avviso di ricevimento doc. n. 4, all. produzione opposta) - dell'importo di euro 10.643,21, che non
è stato riscontrato dalla neppure per contestare la quantificazione delle somme Pt_1
richieste.
Sicché le deduzioni svolte in merito all'ingiunzione, per inesistenza del credito, appaiono del tutto strumentali, siccome avanzate soltanto in sede processuale e, oltretutto, infondate, giacché l'importo prima richiesto stragiudizialmente e poi ingiunto corrisponde esattamente a quello indicato nella nota del 01.03.2013 – non pagina 12 di 13 specificamente contestata ex adverso – con cui la Banca Ifis S.p.a. comunicava ad di aver ricevuto in cessione il credito relativo al finanziamento Santander Parte_1
Consumer Bank S.p.A. n. 6448580 da lei sottoscritto (v. doc. 5 all. produzione opposta).
Tanto detto, l'opposizione proposta deve ritenersi infondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU, le quali vanno poste interamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Nola, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nol, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7677/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA
,rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Marco Gentile, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caserta, alla piazza Vanvitelli n. 4/D;
OPPONENTE
E
e per essa quale procuratore, in persona del l.r. p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, presso il cui studio elettivamente domicilia in La
Spezia (SP), alla via P. E. Taviani n. 170;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2074/2019 - N.R.G. 6090/2019 (emesso dal Tribunale di Nola il
16.09.2019 e notificato il 03.10.2019), con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 10.643,21 in favore della cessionaria dei crediti nella Controparte_1
pagina 2 di 13 titolarità di Banca Ifis S.p.A. (a sua volta cessionaria), relativi al rapporto contrattuale n.
6448580, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché spese e competenze della procedura.
A sostegno dell'azione, l'opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva di per mancanza di prova delle cessioni di credito avvenute e per violazione Controparte_1
dell'art. 58 T.U.B. La stessa, inoltre, disconosceva sia la conformità all'originale della copia informatica del contratto di finanziamento esibito, quanto il contenuto stesso dell'atto; eccepiva la nullità del contratto per violazione degli artt. 117 T.U.B. e 23
T.U.F. per difetto di forma, nonché la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di liquidità del credito ingiunto e per inesistenza dello stesso.
Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e, nel merito, di revocare il decreto opposto, respingendo in ogni caso Controparte_1
l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività dello stesso.
Si costituiva l'opposta, la quale contestava l'eccepita carenza di legittimazione attiva, deduceva la tardività di iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed evidenziava la ritualità della cessione di credito che, essendo una cessione in blocco, si era perfezionata attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, senza necessità di notificazione (comunque avvenuta nella fattispecie).
In relazione al disconoscimento della firma apposta sul contratto, formulava istanza di verificazione e rilevava la genericità dell'avversa contestazione in merito alla conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio. Contestava l'eccepito difetto di forma del contratto, non contestabile alla cessionaria, e rilevava la sottoscrizione del cliente attestante la ricezione della copia;
evidenziava l'avvenuta erogazione delle somme finanziate, nonché la sussistenza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto opposto.
Concludeva, dunque, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo della causa;
in via preliminare, di pagina 3 di 13 concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto;
nel merito, di rigettare l'opposizione e, in via subordinata, di condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma risultante all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese.
All'udienza del 14.01.2021 il Tribunale rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed onerava l'opposta all'instaurazione del procedimento di mediazione, previsto a pena di improcedibilità nella fattispecie in esame. In seguito, conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e veniva disposta CTU grafologica, in accoglimento dell'istanza di verificazione ritualmente avanzata.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale la causa veniva rinviata all'udienza del
06.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n.
pagina 4 di 13 12311; Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902;
Cass. 11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629;
Cassazione, Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Va ancora preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa. Difatti, la citazione è stata notificata il 06.11.2019, il termine di 10 giorni per l'iscrizione a ruolo sarebbe venuto a scadere il 16.11.2019, ma il giorno di scadenza era di sabato e, quindi, a norma dell'art. 155, commi 4 e 5, c.c. la scadenza era “prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” e, dunque, al lunedì 18.11.2019, quando in effetti è avvenuta.
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
La pretesa creditoria dell'opposta si fonda sulla cessione dei crediti operata a suo favore da parte della Banca Ifis S.p.A., alla quale erano stati in precedenza ceduti dalla
Santander Consumer Bank S.p.A., ovvero l'istituto di credito che aveva stipulato con il contratto di finanziamento da cui era generato il residuo passivo oggetto Parte_1
di ingiunzione.
Riguardo a tale pretesa la ha anzitutto evidenziato la mancanza di prova della Pt_1
titolarità del corrispondente diritto da parte della la quale si sarebbe limitata CP_1
ad esibire il contratto di prestito stipulato dall'opposta con la Santander Consumer Bank
S.p.A. per l'importo di euro 11.037,60, ma non avrebbe dimostrato che il detto contratto rientri effettivamente tra quelli da lei acquistati e, prima ancora, tra quelli che la Banca
Ifis S.p.A. avrebbe acquistato dalla Santander Consumer Bank.
L'opponente si duole del fatto che non si comprenderebbe se i contratti di cessione abbiano ad oggetto crediti individuali con necessità della notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., oppure cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., con conseguente onere di fornire i relativi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
pagina 5 di 13 La doglianza non ha pregio atteso che il credito azionato da - come Controparte_1
peraltro esposto e documentato già nella fase monitoria - è stato oggetto di una cessione di credito “in blocco” e, più precisamente di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1
e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (v. doc. n. 1 all. fascicolo monitorio).
Infatti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile…”.
La notizia della cessione, in altre parole, avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare il peculiare regime probatorio previsto dall'art. 58 T.U.B. che, per esigenze di celerità e semplificazione del pagina 6 di 13 traffico bancario, deroga alle regole ordinarie di cui agli artt. 1260 ss. c.c. e consente che la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale sostituisca la notifica individuale dell'atto di cessione, purché vi sia l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2017; Cass. civ., Sez., III, 16 aprile 2021, n. 10200).
Neppure coglie nel segno la dedotta mancanza di prova delle diverse cessioni che sono intervenute nel corso del tempo riguardo al credito avanzato dall'opposta, sul presupposto della mancata esibizione dei relativi contratti.
Invero, la Suprema Corte ha di recente stabilito il principio secondo cui la pubblicazione sulla G.U. rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova della stessa, che deve essere fornita dall'attrice con diversi e adeguati elementi (v. Cass. n. 17944/2023 e n. 3405/2024). In tale ipotesi, la legittimazione ad agire della cessionaria potrà essere riconosciuta solo qualora il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata nella G.U. Diversamente, qualora tali indicazioni non dovessero risultare sufficientemente specifiche, la prova dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
Nella fattispecie, benché effettivamente i contratti di cessione non siano stati allegati, tuttavia l'opposta ha compiutamente documentato l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle cessioni riguardo allo stesso intervenute.
Tant'è che è stata prodotta anzitutto la nota recante la data del 01.03.2013 – non specificamente contestata ex adverso – con cui la Banca Ifis S.p.a. comunicava ad di aver ricevuto in cessione da Golden Bar (Securitisation) S.r.l. in data Parte_1
15.11.2012 il credito relativo al finanziamento Santander Consumer Bank S.p.A. n.
6448580 sottoscritto dall'odierna opponente (v. doc. 5 all. produzione monitorio).
pagina 7 di 13 È stato altresì documentato che con lettera raccomandata a/r n. 61507607185-4, datata
23.03.2017, oltre a sollecitare il pagamento della somma Controparte_1
successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione in suo favore del credito de quo da parte della Banca Ifis S.p.A. (v. doc. n. 7 all. fascicolo monitorio, nonché avviso di ricevimento doc. n. 4, all. produzione opposta).
A quest'ultima comunicazione è altresì allegata la corrispondente dichiarazione della cessione resa dalla cedente Banca Ifis S.p.A. del seguente tenore: “OGGETTO: Pt_1
cessione del credito a Contratto N° 6448580 ceduto a
[...] Controparte_1
BANCA IFIS in data 15/11/2012. Con la presente Le comunichiamo che, in data
16/01/2017 Banca Ifis S.p.A ha ceduto pro-soluto a il credito Controparte_1
vantato nei Suoi confronti, il cui ammontare complessivo è pari ad € 10.643,21 alla data del 16/01/2017” (v. ancora doc. n. 7 all. fascicolo monitorio)
L'avvenuta cessione del credito, infine, trova perfetta corrispondenza nell'estratto della
G.U. depositato in atti (v. doc. n. 1 all. fascicolo monitorio), in cui si trova annotato che
“ (o il "Cessionario") rende noto che, ai sensi di un contratto di Controparte_1
cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017 (la "Data di Conclusione"), si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari… aventi alla Data di Conclusione cumulativamente le seguenti caratteristiche:… ii) crediti acquistati da Banca Ifis s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione:… SANTANDER
CONSUMER BANK: 29/06/2012, 15/11/2012, 12/11/2013, 11/12/2013, 24/07/2015…”.
Con riferimento, invece, alla dedotta violazione del secondo comma dell'art. 58 T.U.B, si richiama il principio enunciato dalla Cassazione (v. Cass. n. 21821/2023), secondo cui l'iscrizione nel registro delle imprese non è decisiva, in quanto “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
pagina 8 di 13 singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” e, dunque, le produzioni sopra elencate sono sufficienti allo scopo.
Del tutto generico, poi, è il disconoscimento operato dall'opponente della conformità all'originale della copia informatica del contratto di finanziamento prodotta dall'opposta ai sensi dell'art. 2719 c.c., nonché del contenuto della scrittura privata ex art. 214 c.p.c.
E ciò in quanto, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha introdotto il requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale, richiedendo che il disconoscimento formale avvenga, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzia/i di quello prodotto rispetto all'originale” (v. Cass. n. 3227/2021; conf. Cassazione nn.
25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018,
29993 e 23902 del 2017).
Nella specie, di contro, il disconoscimento operato dall'opponente non può ritenersi efficace, posto che la stessa non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'opposta.
Né, a tal fine, può ritenersi rilevante la dedotta differenza di data riportata sulla pagina n.
3 della copia del contratto rispetto a quella riportata sulle altre pagine (v. doc. 5 fase monitoria), riscontrata anche da parte del CTU, posto che la pagina 3 contiene la
“Informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di
pagina 9 di 13 protezione dei dati personali”)”, ovvero un documento che è distinto dal contratto di finanziamento, non attinente alle previsioni che andavano a disciplinarne l'oggetto, e che ben poteva essere sottoscritto anche in data allo stesso precedente.
Quel che rileva, invece, è l'esito dell'indagine peritale laddove il CTU, chiamato ad accertare “se le firme riportate sui documenti disconosciuti siano rispettivamente riconducibili o meno ad ”, ha concluso che “Dall'esame e confronto delle Parte_1
diciannove firme in verifica con le scritture autografe della signora sono Parte_1
emerse, nelle categorie segniche valutabili, tutte concordanze a fronte di nessuna differenza. Le uguaglianze interessano in alcuni casi i parametri basilari della scrittura, infatti concordano: l'andamento, lo stile espressivo, l'inclinazione, le modalità espansive, particolari della morfologia strutturale delle lettere, che in alcuni casi sono segni nascosti e di difficile esecuzione, per il modo in cui si presentano non lasciano dubbio sulla riferibilità del gesto all'autografia della signora ”. Parte_1
Destituita di fondamento, inoltre, è la eccepita nullità del contratto per carenza di forma scritta ad substantiam, per mancanza di prova della consegna di copia del contratto ad
Parte_1
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Vero è che le Sezioni Unite (…anche nei rapporti bancari da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f. e art. 117, comma
1, t.u.b.) è «composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale» (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898, in motivazione). L'affermazione è tuttavia da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente. In passato, questa Corte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità
pagina 10 di 13 dello stesso [così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), I. 2 gennaio 1991, n. 1,
Cass. 18 novembre 2021, n. 3534, noi massimata in CED;
con riguardo all'art. 23 t.u.f.
Cass. 20 settembre 2013, n. 21600, in motivazione]. La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari. Può osservarsi, al riguardo, che l'art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la «forma» presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che «per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma»: locuzione, questa, in cui il termine «forma» è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'«altra forma» è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725). In conclusione, il motivo di ricorso va respinto in base al principio, qui enunciato, per cui, in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità” (v. Cassazione n.18230/2024).
Neppure può accogliersi la doglianza afferente la presunta illiquidità del credito ingiunto per violazione dell'art. 50 TUB, in quanto – secondo l'opponente – il documento pagina 11 di 13 “estratto conto” allegato in fase monitoria non rispetterebbe i requisiti di forma e di sostanza per potersi avvalere della norma di favore, attesa la mancanza di dichiarazione di conformità dello stesso alle scritture contabili della banca.
Nella specie, invero, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento, l'opposta per ottenere il decreto ingiuntivo era tenuta unicamente a produrre il contratto ed un conteggio in cui fosse evidenziato il debito residuo. Posto che, in fase monitoria, la stessa risulta aver prodotto il contratto ed un documento con le caratteristiche sopra descritte (cfr., doc. 6 fase. mon.), in cui risulta indicato: “RIMANENZA: 10.643,21 IMPORTO CAPITALE RESIDUO: 10.033,21
IMPORTO INTERESSI RESIDUO: 610,00”, ne discende che il decreto ingiuntivo sia stato emesso legittimamente. E, comunque, nella presente fase processuale ha CP_1
depositato (v. all. 2 alla II memoria ex art. 183 c.p.c.) anche attestazione di conformità relativa all'“estratto conto” riferito al contratto n. 6448580 - Parte_1
Motivo per cui risulta destituita di fondamento anche l'ulteriore censura afferente all'inesistenza del credito azionato, dal momento che la pretesa è stata compiutamente documentata con l'esibizione della copia del contratto sottoscritto dall'opponente - di cui è stata verificata la firma -, del piano di ammortamento relativo al finanziamento, della lista movimenti con l'elencazione delle rate pagate e di quelle insolute (v. doc. n. 5 all. fase monitoria, docc. nn. 6 e 7 all. produzione opposta).
A questo si aggiunge il sollecito di pagamento - trasmesso all'opponente con racc. a/r ricevuta il 20.03.2017 (v. ancora doc. n. 7 all. fascicolo monitorio, nonché avviso di ricevimento doc. n. 4, all. produzione opposta) - dell'importo di euro 10.643,21, che non
è stato riscontrato dalla neppure per contestare la quantificazione delle somme Pt_1
richieste.
Sicché le deduzioni svolte in merito all'ingiunzione, per inesistenza del credito, appaiono del tutto strumentali, siccome avanzate soltanto in sede processuale e, oltretutto, infondate, giacché l'importo prima richiesto stragiudizialmente e poi ingiunto corrisponde esattamente a quello indicato nella nota del 01.03.2013 – non pagina 12 di 13 specificamente contestata ex adverso – con cui la Banca Ifis S.p.a. comunicava ad di aver ricevuto in cessione il credito relativo al finanziamento Santander Parte_1
Consumer Bank S.p.A. n. 6448580 da lei sottoscritto (v. doc. 5 all. produzione opposta).
Tanto detto, l'opposizione proposta deve ritenersi infondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU, le quali vanno poste interamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Nola, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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