Articolo 8 della Legge 15 agosto 1949, n. 533
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 agosto 1949
Art. 8.
I cittadini nominati consulenti tecnici non possono rifiutare l'incarico.
Ad essi e' dovuto, oltre all'indennita' di missione nella misura spettante agli impiegati dello Stato di 6° grado, un gettone di presenza di lire 600 per ogni giornata di adunanza.
Le spese dipendenti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per l'esercizio finanziario 1949-1950 esse graveranno sul capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, presentato al Parlamento il 25 febbraio 1949.
Entrata in vigore il 24 agosto 1949