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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8881/2020
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Stefania Picece Presidente dott. Daniela Oliva Giudice Relatore dott. Antonio Ansalone Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8881/2020 promossa da:
rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Caterina Mastrogiovanni Parte_1
come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Lattuca come da procura in atti Controparte_1
RESISTENTE sciogliendo la riserva ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
al fine di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole del
[...]
professionista e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso corrisposto al difensore. Si costituiva il D'Aiuto e chiedeva il rigetto della domanda. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento delle spettanze professionali Controparte_1 dovute per l'opera svolta dal 14/11/1996 al 12/09/2018 in forza della procura alle liti ricevuta nel procedimento camerale R.G. n. 1350/1996 del Tribunale di Salerno, nei procedimenti di pagina 1 di 6 reclamo n.ri 457/2005, 474/2005 e 475/2005 R.G. riunti dalla Corte di Appello di Salerno e nel giudizio di rinvio della Corte di Appello, riassunto da , rubricato al n°. Parte_2
12383/2009 R.G. nella misura di euro € 168.500,00 oltre spese generali 15%, spese vive e oneri fiscali, oppure al pagamento della somma che il Tribunale riterrà giusto quantificare nel corso del Procedimento Camerale;
liquidare sulla somma quantificata gli interessi a far tempo dal
25/02/2020 all'effettivo pagamento;
condannare al pagamento delle spese Controparte_1 giudiziali e delle competenze legali del presente procedimento, con distrazione all'avv.
Caterina Mastrogiovanni perché anticipataria.
Veniva disposta la separazione della predetta domanda che va trattata secondo il rito speciale di cui agli artt.14, 3 e 4 del D.Lgs. n°.150/2011 e fissata l'udienza del 14.12.20 davanti al
Collegio.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Alla medesima Controparte_1 udienza le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione dal Collegio.
Con successiva ordinanza del 12.12.2024 il Giudice ammetteva le prove orali articolate dalla parte resistente, e all'esito dell'udienza di assunzione del 05.06.2025 rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Come già anticipato in premessa, il presente giudizio, avente ad oggetto la domanda formulata dall'avv. di pagamento delle spettanze professionali maturate in ragione del patrocinio Pt_1
dallo stesso prestato nell'ambito del procedimento camerale R.G. n°. 1350/1996 e successivi giudizi, veniva in essere a seguito della separazione disposta con ordinanza interprocedimentale nell'ambito del giudizio R.G. n. 11957/2019, all'interno del quale la suddetta domanda veniva avanzata in via riconvenzionale rispetto alla domanda principale introdotta dal , CP_1 avente ad oggetto la declaratoria di responsabilità professionale dello stesso avv. per la Pt_1
negligente gestione delle cause in oggetto e la conseguente risoluzione del contratto professionale tra gli stessi stipulato.
Occorre tenere presente che il suddetto giudizio R.G. 11957/2019, proseguito in via autonoma dinanzi al Giudice monocratico a seguito della separazione della domanda riconvenzionale, si è concluso con ordinanza del 03.04.2024 declaratoria della sua estinzione ex art. 307 c.p.c., non essendo esso stato riassunto dall'attore nel termine di tre mesi dall'intervenuto decesso del suo pagina 2 di 6 difensore costituito: ciò implica che le questioni in esse sollevate circa l'asserita responsabilità professionale del difensore nell'esperimento del mandato non possono trovare spazio in questa sede, e ciò anche in considerazione del fatto che parte convenuta non ha mai provveduto nei propri scritti depositati in questo giudizio ad eccepire formalmente l'inadempimento da parte del difensore dei propri obblighi professionali, essendosi di converso limitato unicamente a prospettare l'intervenuto saldo di tutta l'attività giudiziaria oggetto della domanda del professionista attraverso pagamenti in contanti.
Pertanto, ai fini dell'esame della fondatezza della presente domanda occorrerà unicamente accertare l'esistenza di un valido ed efficace contratto di incarico professionale tra le parti, nonché l'effettivo esperimento del suddetto incarico da parte del professionista, e ciò in aderenza all'orientamento espresso dalla Suprema Corte da ultimo con sentenza n. 33193 del
10.11.2022, secondo cui il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo: ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d' opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Si tratta a ben vedere di questioni che, nel caso di specie, appaiono di pronta ed agevole soluzione, posto che né in questo giudizio, né nel giudizio R.G. n. 11957/2019 il ha CP_1
mai eccepito l'inesistenza del rapporto fondamentale, e allo stesso modo mai ha negato che l'avv. avesse concretamente ed effettivamente prestato la propria opera professionale in Pt_1
suo favore.
A ciò si aggiunge poi la copiosa documentazione prodotta in giudizio dall'odierno attore, attestante in termini minuziosi ed inequivocabili il compimento di attività processuali attraverso tutto l'arco della vicenda giudiziaria articolatasi in tre passaggi fondamentali (procedimento pagina 3 di 6 camerale R.G. n. 1350/1996, procedimenti di reclamo riuniti nn. 457/2005, 474/2005 e
475/2005, giudizio di rinvio R.G. n. 12383/2009) e con riferimento a ciascuna fase degli stessi
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria)
Si è già detto che in questa sede non è possibile valutare se il mancato accoglimento della domanda principale originariamente introdotta nell'ambito del giudizio R.G. n. 1350/1996 sia o meno imputabile a colpa professionale del D'Aiuto, trattandosi di questione sollevata in altro giudizio e non ritualmente introdotta in quello attuale.
Resta quindi da esaminare l'unica eccezione sollevata in giudizio dal , relativa come CP_1
detto all'intervenuto pagamento integrale delle spettanze professionali del difensore già in epoca anteriore all'avvio del giudizio di accertamento della responsabilità professionale da inadempimento di quest'ultimo.
Essa non può essere accolta in quanto insufficientemente provata sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna prova attestante l'avvenuto pagamento dei compensi in corso di rapporto e potendosi ritenere in tal senso sufficienti le sole dichiarazioni rese dal teste di parte resistente : le risposte Testimone_1
da quest'ultimo fornito agli interrogativi posti dal giudice appaiono infatti eccessivamente generiche e inadeguatamente circostanziate, non avendo egli in alcun modo elaborato in merito alle concrete modalità di pagamento ovvero alla determinazione delle somme di volta in volta versate, e ciò assume particolare rilievo ove si consideri che i versamenti di cui veniva prospettata la dimostrazione afferivano a compensi di entità particolarmente ingente stante la loro riconducibilità ad un'attività difensiva protrattasi ininterrottamente per ventidue anni di giudizio.
Dunque, accertata la piena fondatezza della domanda e tenuto conto della mancanza di contestazioni in merito all'an della prestazione, come già evidenziato, occorre procedere alla concreta determinazione del quantum debeatur in relazione alla attività professionale svolta in favore dell'odierno convenuto.
Tenuto conto che il provvedimento conclusivo della vicenda giudiziaria iniziata con la causa
R.G. 1350/1996 veniva emesso dal Tribunale in data 12.09.2018, ai fini della determinazione del corrispettivo occorrerà fare riferimento, per ciascuno dei giudizi per cui è lite, ai parametri di cui al D.M. 55/14, e conseguentemente in favore dell'avv. andranno liquidati per Pt_1
pagina 4 di 6 l'attività svolta, tenuto conto del numero di parti, delle questioni trattate e della durata dei giudizi, i seguenti compensi:
- Per il patrocinio della causa R.G. n. 1350/1996 la somma di € 25.254,00 (di cui € 4.374,00 per la fase di studio, € 2.790,00 per la fase introduttiva, € 10.800,00 per la fase istruttoria ed
€ 7.290,00 per la fase decisoria);
- Per il patrocinio delle cause RR.GG. 457/2005, 474/2005 e 475/2005, prima della loro riunione, la somma complessiva di € 25.137,00 (tenendo conto, per ciascuno dei giudizi, la somma di € 5.103,00 per la fase di studio ed € 3.276,00 per la fase introduttiva);
- Per il patrocinio delle cause RR.GG. 457/2005, 474/2005 e 475/2005, successivamente alla loro riunione in unico giudizio, la somma di € 16.988,00 (di cui € 8.240 per la fase istruttoria ed € 8.748,00 per quella decisoria);
- Per il patrocinio del giudizio in riassunzione R.G. 12383/2009, la somma di € 17.964,00 (di cui € 4.374,00 per la fase di studio, € 2.790,00 per la fase introduttiva ed € 10.800,00 per la fase istruttoria)
Per un totale complessivo di € 85.343,00 oltre iva e cpa, cui sono da aggiungersi gli interessi spettanti dalla messa in mora sino al soddisfo.
Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio, tenuto conto, da un lato, dei pregressi rapporti intercorsi tra le parti e, dall'altro, della particolare litigiosità dalle stesse manifestata in corso di causa, questo Tribunale ritiene sussistano valide e fondate ragioni per disporne la compensazione tra le parti in lite per la metà e per l'altra metà seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che l'avv. ha effettivamente prestato attività Parte_1
professionale in favore di nell'ambito dei giudizi aventi RR.GG. Controparte_1
1350/1996, 457/2005, 474/2005 e 475/2005 (poi riuniti) e 12383/2009, come da documentazione prodotta in atti;
2) per l'effetto, riconosce il diritto dell'avv. alla percezione del compenso per Pt_1
l'attività professionale svolta, che si liquida in complessivi € 85.343,00 oltre iva, cpa e pagina 5 di 6 interessi, come specificato in motivazione, e pone tale somma a carico del resistente;
3) Condanna parte resistente al pagamento in favore dell'avvocato e dell'avvocato Pt_1
Mastrogiovanni della metà delle spese di giudizio pari a euro 7000,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 6 di 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Stefania Picece Presidente dott. Daniela Oliva Giudice Relatore dott. Antonio Ansalone Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8881/2020 promossa da:
rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Caterina Mastrogiovanni Parte_1
come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Lattuca come da procura in atti Controparte_1
RESISTENTE sciogliendo la riserva ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
al fine di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole del
[...]
professionista e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso corrisposto al difensore. Si costituiva il D'Aiuto e chiedeva il rigetto della domanda. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento delle spettanze professionali Controparte_1 dovute per l'opera svolta dal 14/11/1996 al 12/09/2018 in forza della procura alle liti ricevuta nel procedimento camerale R.G. n. 1350/1996 del Tribunale di Salerno, nei procedimenti di pagina 1 di 6 reclamo n.ri 457/2005, 474/2005 e 475/2005 R.G. riunti dalla Corte di Appello di Salerno e nel giudizio di rinvio della Corte di Appello, riassunto da , rubricato al n°. Parte_2
12383/2009 R.G. nella misura di euro € 168.500,00 oltre spese generali 15%, spese vive e oneri fiscali, oppure al pagamento della somma che il Tribunale riterrà giusto quantificare nel corso del Procedimento Camerale;
liquidare sulla somma quantificata gli interessi a far tempo dal
25/02/2020 all'effettivo pagamento;
condannare al pagamento delle spese Controparte_1 giudiziali e delle competenze legali del presente procedimento, con distrazione all'avv.
Caterina Mastrogiovanni perché anticipataria.
Veniva disposta la separazione della predetta domanda che va trattata secondo il rito speciale di cui agli artt.14, 3 e 4 del D.Lgs. n°.150/2011 e fissata l'udienza del 14.12.20 davanti al
Collegio.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Alla medesima Controparte_1 udienza le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione dal Collegio.
Con successiva ordinanza del 12.12.2024 il Giudice ammetteva le prove orali articolate dalla parte resistente, e all'esito dell'udienza di assunzione del 05.06.2025 rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Come già anticipato in premessa, il presente giudizio, avente ad oggetto la domanda formulata dall'avv. di pagamento delle spettanze professionali maturate in ragione del patrocinio Pt_1
dallo stesso prestato nell'ambito del procedimento camerale R.G. n°. 1350/1996 e successivi giudizi, veniva in essere a seguito della separazione disposta con ordinanza interprocedimentale nell'ambito del giudizio R.G. n. 11957/2019, all'interno del quale la suddetta domanda veniva avanzata in via riconvenzionale rispetto alla domanda principale introdotta dal , CP_1 avente ad oggetto la declaratoria di responsabilità professionale dello stesso avv. per la Pt_1
negligente gestione delle cause in oggetto e la conseguente risoluzione del contratto professionale tra gli stessi stipulato.
Occorre tenere presente che il suddetto giudizio R.G. 11957/2019, proseguito in via autonoma dinanzi al Giudice monocratico a seguito della separazione della domanda riconvenzionale, si è concluso con ordinanza del 03.04.2024 declaratoria della sua estinzione ex art. 307 c.p.c., non essendo esso stato riassunto dall'attore nel termine di tre mesi dall'intervenuto decesso del suo pagina 2 di 6 difensore costituito: ciò implica che le questioni in esse sollevate circa l'asserita responsabilità professionale del difensore nell'esperimento del mandato non possono trovare spazio in questa sede, e ciò anche in considerazione del fatto che parte convenuta non ha mai provveduto nei propri scritti depositati in questo giudizio ad eccepire formalmente l'inadempimento da parte del difensore dei propri obblighi professionali, essendosi di converso limitato unicamente a prospettare l'intervenuto saldo di tutta l'attività giudiziaria oggetto della domanda del professionista attraverso pagamenti in contanti.
Pertanto, ai fini dell'esame della fondatezza della presente domanda occorrerà unicamente accertare l'esistenza di un valido ed efficace contratto di incarico professionale tra le parti, nonché l'effettivo esperimento del suddetto incarico da parte del professionista, e ciò in aderenza all'orientamento espresso dalla Suprema Corte da ultimo con sentenza n. 33193 del
10.11.2022, secondo cui il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo: ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d' opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Si tratta a ben vedere di questioni che, nel caso di specie, appaiono di pronta ed agevole soluzione, posto che né in questo giudizio, né nel giudizio R.G. n. 11957/2019 il ha CP_1
mai eccepito l'inesistenza del rapporto fondamentale, e allo stesso modo mai ha negato che l'avv. avesse concretamente ed effettivamente prestato la propria opera professionale in Pt_1
suo favore.
A ciò si aggiunge poi la copiosa documentazione prodotta in giudizio dall'odierno attore, attestante in termini minuziosi ed inequivocabili il compimento di attività processuali attraverso tutto l'arco della vicenda giudiziaria articolatasi in tre passaggi fondamentali (procedimento pagina 3 di 6 camerale R.G. n. 1350/1996, procedimenti di reclamo riuniti nn. 457/2005, 474/2005 e
475/2005, giudizio di rinvio R.G. n. 12383/2009) e con riferimento a ciascuna fase degli stessi
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria)
Si è già detto che in questa sede non è possibile valutare se il mancato accoglimento della domanda principale originariamente introdotta nell'ambito del giudizio R.G. n. 1350/1996 sia o meno imputabile a colpa professionale del D'Aiuto, trattandosi di questione sollevata in altro giudizio e non ritualmente introdotta in quello attuale.
Resta quindi da esaminare l'unica eccezione sollevata in giudizio dal , relativa come CP_1
detto all'intervenuto pagamento integrale delle spettanze professionali del difensore già in epoca anteriore all'avvio del giudizio di accertamento della responsabilità professionale da inadempimento di quest'ultimo.
Essa non può essere accolta in quanto insufficientemente provata sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna prova attestante l'avvenuto pagamento dei compensi in corso di rapporto e potendosi ritenere in tal senso sufficienti le sole dichiarazioni rese dal teste di parte resistente : le risposte Testimone_1
da quest'ultimo fornito agli interrogativi posti dal giudice appaiono infatti eccessivamente generiche e inadeguatamente circostanziate, non avendo egli in alcun modo elaborato in merito alle concrete modalità di pagamento ovvero alla determinazione delle somme di volta in volta versate, e ciò assume particolare rilievo ove si consideri che i versamenti di cui veniva prospettata la dimostrazione afferivano a compensi di entità particolarmente ingente stante la loro riconducibilità ad un'attività difensiva protrattasi ininterrottamente per ventidue anni di giudizio.
Dunque, accertata la piena fondatezza della domanda e tenuto conto della mancanza di contestazioni in merito all'an della prestazione, come già evidenziato, occorre procedere alla concreta determinazione del quantum debeatur in relazione alla attività professionale svolta in favore dell'odierno convenuto.
Tenuto conto che il provvedimento conclusivo della vicenda giudiziaria iniziata con la causa
R.G. 1350/1996 veniva emesso dal Tribunale in data 12.09.2018, ai fini della determinazione del corrispettivo occorrerà fare riferimento, per ciascuno dei giudizi per cui è lite, ai parametri di cui al D.M. 55/14, e conseguentemente in favore dell'avv. andranno liquidati per Pt_1
pagina 4 di 6 l'attività svolta, tenuto conto del numero di parti, delle questioni trattate e della durata dei giudizi, i seguenti compensi:
- Per il patrocinio della causa R.G. n. 1350/1996 la somma di € 25.254,00 (di cui € 4.374,00 per la fase di studio, € 2.790,00 per la fase introduttiva, € 10.800,00 per la fase istruttoria ed
€ 7.290,00 per la fase decisoria);
- Per il patrocinio delle cause RR.GG. 457/2005, 474/2005 e 475/2005, prima della loro riunione, la somma complessiva di € 25.137,00 (tenendo conto, per ciascuno dei giudizi, la somma di € 5.103,00 per la fase di studio ed € 3.276,00 per la fase introduttiva);
- Per il patrocinio delle cause RR.GG. 457/2005, 474/2005 e 475/2005, successivamente alla loro riunione in unico giudizio, la somma di € 16.988,00 (di cui € 8.240 per la fase istruttoria ed € 8.748,00 per quella decisoria);
- Per il patrocinio del giudizio in riassunzione R.G. 12383/2009, la somma di € 17.964,00 (di cui € 4.374,00 per la fase di studio, € 2.790,00 per la fase introduttiva ed € 10.800,00 per la fase istruttoria)
Per un totale complessivo di € 85.343,00 oltre iva e cpa, cui sono da aggiungersi gli interessi spettanti dalla messa in mora sino al soddisfo.
Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio, tenuto conto, da un lato, dei pregressi rapporti intercorsi tra le parti e, dall'altro, della particolare litigiosità dalle stesse manifestata in corso di causa, questo Tribunale ritiene sussistano valide e fondate ragioni per disporne la compensazione tra le parti in lite per la metà e per l'altra metà seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che l'avv. ha effettivamente prestato attività Parte_1
professionale in favore di nell'ambito dei giudizi aventi RR.GG. Controparte_1
1350/1996, 457/2005, 474/2005 e 475/2005 (poi riuniti) e 12383/2009, come da documentazione prodotta in atti;
2) per l'effetto, riconosce il diritto dell'avv. alla percezione del compenso per Pt_1
l'attività professionale svolta, che si liquida in complessivi € 85.343,00 oltre iva, cpa e pagina 5 di 6 interessi, come specificato in motivazione, e pone tale somma a carico del resistente;
3) Condanna parte resistente al pagamento in favore dell'avvocato e dell'avvocato Pt_1
Mastrogiovanni della metà delle spese di giudizio pari a euro 7000,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 6 di 6