TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 5813/2024, avente ad oggetto: finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
TRA
(C.F..: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione , dall'Avv.
MAURIZIO BOVA, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Vico II Del
Commercio n.4, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE –
E
(P.IVA.: ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (P.IVA.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti del 30.05.2022 per Notaio Per_1
, Rep. n. 44583, Racc. n. 16958, dall'Avv. MARCO ROSSI, presso il cui
[...] studio, sito in Verona, v. lo S. Bernardino 5 A, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate pagina 1 di 6 telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27/06/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale avverso il decreto ingiuntivo n. 399/2023, emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro il
2.05.2023, con il quale era stato ingiunto al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo pari ad € 9.194,58, oltre accessori di Controparte_1 legge e spese del procedimento monitorio , quale saldo debitore di un contratto di finanziamento, credito ceduto da Controparte_3 alla società ricorrente.
L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. veniva proposta invocando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9479/2023 sulla tutela del consumatore.
Rappresentava l'opponente: di essere dipendente a tempo indeterminato della e di essere venuto a conoscenza tramite il proprio Controparte_4 datore di lavoro, citato quale terzo pignorato, di un procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dall'odierna opposta sulla base del decreto ingiuntivo opposto;
che, non avendo coltivato un'opposizione tempestiva a causa della mancata conoscenza della procedura esecutiva, il si era costituito nel processo esecutivo, invocando la rimessione in Pt_1 termini per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al fine di far accertare l'abusività delle clausole contenute nel contratto di finanziamento, le quali non erano state oggetto di sindacato da parte del giudice del monitorio;
che il
G.E. aveva rilevato che il titolo posto a fondamento della procedura esecutiva era un decreto ingiuntivo nel quale non si d ava atto del controllo delle clausole eventualmente vessatorie contenute nel contratto né si riportava l'avvertimento al debitore ingiunto circa la possibilità di dedurre il vizio con l'opposizione, e, tenuto conto dei recenti arresti della giurisprudenza europea e nazionale, aveva rimesso in termini il per la proposizione Pt_1 dell'opposizione.
A sostegno dell'opposizione, deduceva: che il decreto ingiuntivo era stato pagina 2 di 6 emesso sulla base della produzione di solo tre pagine del contratto di finanziamento, il quale invece constava di tredici pagine, come si evince va dal numero di pagine indicate nel piè di pagina di ognuna di esse;
che, sebbene a pagina 11 erano state specificamente approvate le clausole nn. 3,
10, 13, 14, 18 e 19, le stesse non erano rinvenibili nelle altre pagine, così da non poterne vagliare l'eventuale abusività.
Parte opponente chiedeva, pertanto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare invalido o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che l'importo ingiunto non era dovuto ovvero determinare l'entità del credito effettivamente dovuto.
Si costitutiva in giudizio eccependo: in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro, per essere il Giudice di Pace il solo Giudice funzionalmente competente per la fase dell'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo opposto era s tato emesso dal
Giudice di Pace di Catanzaro;
l'inammissibilità delle eccezioni avversarie, dal momento che l'opponente aveva contestato la sussistenza della prova scritta del credito, mentre la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte consentirebbe al consumatore di proporre opposizione tardiva solamente in relazione ad eventuali clausole abusive contenute nel contratto posto alla base del titolo;
la nullità della citazione per mancata indicazione delle ragioni della domanda.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'opposizione, deducendo che sia la titolarità del credito in capo alla cessionaria che il credito stesso erano stati adeguatamente provati e che il contratto di finanziamento, oltre a disciplinare puntualmente tutte le condizioni economiche del rapporto, non conteneva alcuna clausola abusiva.
Per tali ragioni, domandava: in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro e l'inammissibilità dell'opposizione; in via preliminare, di confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'opposizione inammissibile;
nel merito, di rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che CP_1
pagina 3 di 6 è creditrice nei confronti di parte opponente della somma CP_1 di € 9.194,58 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa ); in via subordinata, di condannare parte opponente ai sensi dell'art. 2033 c.c. o
2041 c.c. alla restituzione o pagamento a favore dell'opposta di € 9.194,58
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa ); con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Nella memoria ex art. 171-ter c.p.c., parte opponente dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla controparte e chiedeva, previa compensazione delle spese di lite, di poter riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro nei termini di legge.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 27.06.2025, in cui, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa con l'emissione della presente sentenza, depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
****
L'opposizione è inammissibile.
In seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 399/2023 da parte del
Giudice di Pace di Catanzaro , l'ingiunto ha presentato opposizione innanzi al
Tribunale di Catanzaro.
Ebbene, si rammenta che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., “l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”: non vi è dubbio che, nel caso di specie, considerato che il provvedimento monitorio opposto è stato emesso dal Giudice di Pace di
Catanzaro, l'opposizione andava proposta dinanzi a quest'ultimo.
La competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è di carattere funzionale ed inderogabile, analogamente a quella del giudice dell'impugnazione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex plurimis Cass. Sent. n. 13550/1992, 861/2003, 5163/2005).
pagina 4 di 6 Ed invero, “l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone bensì con un atto - citazione o ricorso - che ha la forma dell'atto, introduttivo del giudizio, ma se questo atto può servire anche a proporre una domanda propria dell'opponente, l'opposizione non è poi una domanda e l'atto serve all'opponente per contrapporre le sue eccezioni e difese alla domanda dell'attore, che è stata già proposta, davanti al giudice da lui adito con il ricorso per decreto d'ingiunzione, cui hanno fatto seguito il decreto e la loro notificazione. L'opposizione dunque serve ad impedire che il giudizio sulla domanda di condanna si concluda con il decreto e vale a far proseguire un giudizio già iniziato. Appare, allora, che l'opposizione deve essere rivolta al giudice che ha emesso il decreto e deve avere come contenuto una chiamata in giudizio dell'altra parte davanti a quel giudice configurandosi ciò come un requisito di validità della opposizione, che non si presti ad essere superato con l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 50 c.p.c., né sanato nei modi previsti dall'art. 164 c.p.c., mediante un ordine di rinnovazione della chiamata in giudizio davanti al giudice del decreto.”
(Trib. di Napoli, 4480/2018).
L'erronea individuazione del Giudice legittimato a decidere sull'opposizione non si pone, dunque, come questione di competenza, ma riguarda la proponibilità o ammissibilità dell'opposizione stessa, con la conseguenza che l'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile se è presentata ad un giudice incompetente.
Per tali ragioni, l'opposizione va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'inammissibilità dell'opposizione, sono poste quindi a carico di e, considerate la natura, il valore , la complessità delle Parte_1 questioni e che non si è svolta attività istruttoria, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), in complessivi € 1.700,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00
pagina 5 di 6 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile;
2) Condanna al pagamento in favore di parte opposta Parte_1 della somma di € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 30/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 5813/2024, avente ad oggetto: finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
TRA
(C.F..: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione , dall'Avv.
MAURIZIO BOVA, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Vico II Del
Commercio n.4, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE –
E
(P.IVA.: ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (P.IVA.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti del 30.05.2022 per Notaio Per_1
, Rep. n. 44583, Racc. n. 16958, dall'Avv. MARCO ROSSI, presso il cui
[...] studio, sito in Verona, v. lo S. Bernardino 5 A, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate pagina 1 di 6 telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27/06/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale avverso il decreto ingiuntivo n. 399/2023, emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro il
2.05.2023, con il quale era stato ingiunto al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo pari ad € 9.194,58, oltre accessori di Controparte_1 legge e spese del procedimento monitorio , quale saldo debitore di un contratto di finanziamento, credito ceduto da Controparte_3 alla società ricorrente.
L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. veniva proposta invocando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9479/2023 sulla tutela del consumatore.
Rappresentava l'opponente: di essere dipendente a tempo indeterminato della e di essere venuto a conoscenza tramite il proprio Controparte_4 datore di lavoro, citato quale terzo pignorato, di un procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dall'odierna opposta sulla base del decreto ingiuntivo opposto;
che, non avendo coltivato un'opposizione tempestiva a causa della mancata conoscenza della procedura esecutiva, il si era costituito nel processo esecutivo, invocando la rimessione in Pt_1 termini per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al fine di far accertare l'abusività delle clausole contenute nel contratto di finanziamento, le quali non erano state oggetto di sindacato da parte del giudice del monitorio;
che il
G.E. aveva rilevato che il titolo posto a fondamento della procedura esecutiva era un decreto ingiuntivo nel quale non si d ava atto del controllo delle clausole eventualmente vessatorie contenute nel contratto né si riportava l'avvertimento al debitore ingiunto circa la possibilità di dedurre il vizio con l'opposizione, e, tenuto conto dei recenti arresti della giurisprudenza europea e nazionale, aveva rimesso in termini il per la proposizione Pt_1 dell'opposizione.
A sostegno dell'opposizione, deduceva: che il decreto ingiuntivo era stato pagina 2 di 6 emesso sulla base della produzione di solo tre pagine del contratto di finanziamento, il quale invece constava di tredici pagine, come si evince va dal numero di pagine indicate nel piè di pagina di ognuna di esse;
che, sebbene a pagina 11 erano state specificamente approvate le clausole nn. 3,
10, 13, 14, 18 e 19, le stesse non erano rinvenibili nelle altre pagine, così da non poterne vagliare l'eventuale abusività.
Parte opponente chiedeva, pertanto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare invalido o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che l'importo ingiunto non era dovuto ovvero determinare l'entità del credito effettivamente dovuto.
Si costitutiva in giudizio eccependo: in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro, per essere il Giudice di Pace il solo Giudice funzionalmente competente per la fase dell'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo opposto era s tato emesso dal
Giudice di Pace di Catanzaro;
l'inammissibilità delle eccezioni avversarie, dal momento che l'opponente aveva contestato la sussistenza della prova scritta del credito, mentre la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte consentirebbe al consumatore di proporre opposizione tardiva solamente in relazione ad eventuali clausole abusive contenute nel contratto posto alla base del titolo;
la nullità della citazione per mancata indicazione delle ragioni della domanda.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'opposizione, deducendo che sia la titolarità del credito in capo alla cessionaria che il credito stesso erano stati adeguatamente provati e che il contratto di finanziamento, oltre a disciplinare puntualmente tutte le condizioni economiche del rapporto, non conteneva alcuna clausola abusiva.
Per tali ragioni, domandava: in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro e l'inammissibilità dell'opposizione; in via preliminare, di confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'opposizione inammissibile;
nel merito, di rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che CP_1
pagina 3 di 6 è creditrice nei confronti di parte opponente della somma CP_1 di € 9.194,58 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa ); in via subordinata, di condannare parte opponente ai sensi dell'art. 2033 c.c. o
2041 c.c. alla restituzione o pagamento a favore dell'opposta di € 9.194,58
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa ); con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Nella memoria ex art. 171-ter c.p.c., parte opponente dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla controparte e chiedeva, previa compensazione delle spese di lite, di poter riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro nei termini di legge.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 27.06.2025, in cui, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa con l'emissione della presente sentenza, depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
****
L'opposizione è inammissibile.
In seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 399/2023 da parte del
Giudice di Pace di Catanzaro , l'ingiunto ha presentato opposizione innanzi al
Tribunale di Catanzaro.
Ebbene, si rammenta che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., “l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”: non vi è dubbio che, nel caso di specie, considerato che il provvedimento monitorio opposto è stato emesso dal Giudice di Pace di
Catanzaro, l'opposizione andava proposta dinanzi a quest'ultimo.
La competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è di carattere funzionale ed inderogabile, analogamente a quella del giudice dell'impugnazione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex plurimis Cass. Sent. n. 13550/1992, 861/2003, 5163/2005).
pagina 4 di 6 Ed invero, “l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone bensì con un atto - citazione o ricorso - che ha la forma dell'atto, introduttivo del giudizio, ma se questo atto può servire anche a proporre una domanda propria dell'opponente, l'opposizione non è poi una domanda e l'atto serve all'opponente per contrapporre le sue eccezioni e difese alla domanda dell'attore, che è stata già proposta, davanti al giudice da lui adito con il ricorso per decreto d'ingiunzione, cui hanno fatto seguito il decreto e la loro notificazione. L'opposizione dunque serve ad impedire che il giudizio sulla domanda di condanna si concluda con il decreto e vale a far proseguire un giudizio già iniziato. Appare, allora, che l'opposizione deve essere rivolta al giudice che ha emesso il decreto e deve avere come contenuto una chiamata in giudizio dell'altra parte davanti a quel giudice configurandosi ciò come un requisito di validità della opposizione, che non si presti ad essere superato con l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 50 c.p.c., né sanato nei modi previsti dall'art. 164 c.p.c., mediante un ordine di rinnovazione della chiamata in giudizio davanti al giudice del decreto.”
(Trib. di Napoli, 4480/2018).
L'erronea individuazione del Giudice legittimato a decidere sull'opposizione non si pone, dunque, come questione di competenza, ma riguarda la proponibilità o ammissibilità dell'opposizione stessa, con la conseguenza che l'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile se è presentata ad un giudice incompetente.
Per tali ragioni, l'opposizione va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'inammissibilità dell'opposizione, sono poste quindi a carico di e, considerate la natura, il valore , la complessità delle Parte_1 questioni e che non si è svolta attività istruttoria, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), in complessivi € 1.700,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00
pagina 5 di 6 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile;
2) Condanna al pagamento in favore di parte opposta Parte_1 della somma di € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 30/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 6 di 6