Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3011/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi IGnori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3011/2023 Rg.G./F avente per oggetto la separazione consensuale nel rito artt. 473-bis.51 cpc, promossa da:
Parte_1 nata a [...] l'[...] e residente in [...] (Cf.
), elettivamente domiciliata in Torino, Via Monte Asolone n. 8, presso lo studio dell'Avv. C.F._1 Cf. , che la rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo C.F._2 telematico e
CP_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] (Cf.
), elettivamente domiciliato in Torino, Corso Marconi n. 4, presso lo studio dell'Avv. C.F._3 Gianfranco Bruno (Cf. ), che lo rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo C.F._4 telematico PARTI RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella IG esprime parere favorevole 23/07/2024” Collegio del 18.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da ricorso introduttivo con richiesta di separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con sua collocazione, con fissazione della sua Persona_1 residenza anagrafica e con sua dimora prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvo accordo diverso: Persona_1
- a fine settimana alternati, dalle ore 19.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
- durante le vacanze estive: due settimane, anche consecutive, in periodi che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- per una settimana nel periodo natalizio, alternativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali, gli altri momenti di vacanza ed il giorno del compleanno ad anni alterni;
3) il IG. si impegna (come sta facendo dal mese di novembre 2022) a contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
versando mensilmente alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, importo da rivalutarsi
[...] annualmente secondo l'incremento del costo della vita accertato dall'ST (primo scatto novembre 2023), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa Magistrati/Avvocati del Tribunale di RE;
4) la IG.ra percepirà lei sola e per intero l'Assegno Unico e Universale;
Parte_1
5) la casa gi i Gassino Torinese, Via Quarone 5, casa condotta in locazione, da cui la IG.ra si è già Parte_1 allontanata, resta assegnata al IG. con l'uso degli arredi;
CP_1
6) la figlia viene affidata in via esclusiva alla madre, con sua collocazione presso di lei, senza alcuna previsione di Persona_2 spazi di visita e di incontro per il IG. e senza alcuna contribuzione al mantenimento a carico del medesimo;
CP_1
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Parte_1 proprietà per averla acquistata con un finanziamento interamente pagato da lui. b) la IG.ra si impegna a cedere gratuitamente al IG. la sua quota di compropietà degli immobili siti in
Parte_1 CP_1 Romania, Suceava, AR, Strada Ciupornitei PE Clit n. 198 A, cointestati ai coniugi e, dal canto suo, il IG. si CP_1 accolla tutti gli oneri di pagamento e collaterali, tra cui il contratto di mutuo al tempo acceso per l'acquisto di detta unità immobiliare, tenendo di conseguenza totalmente indenne la IG.ra da detta obbligazione, laddove inadempiuta;
Parte_1 c) il IG. si accolla, sgravando di conseguenza la moglie, il residuo debito da finanziamento n. 9483393, acceso presso CP_1 il ED XP CO (inizialmente concesso per € 28.879,52); d) la IG.ra , al deposito del presente ricorso, provvederà a rimettere le querele già sporte;
Parte_1
8) i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti, anche con riferimento alla figlia minore, ; Persona_1
9) le spese legali del presente intendono integralmente compensate tra le parti”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile, posto che e Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in data 19/1/2006 a Marginea (Romania), assoggettati al regime patrimoniale della comunione dei beni. Il matrimonio risulta trascritto presso il Comune di Gassino Torinese. In costanza di matrimonio sono nate le figlie (Torino, 30/7/2012) e (Chivasso, 4/1/2022). Persona_3 Persona_2 Tuttavia, da recenti accertamenti di laboratorio, è emerso che la minore riconosciuta alla Persona_2 nascita dal IG. non è figlia biologica di quest'ultimo, motivo per cui lo stesso IG. CP_1 CP_1 ha dato seguito al procedimento volto a conseguire il disconoscimento della paternità. Con sentenza n. 447/2024 emessa il 12/4/2024 dal Tribunale di RE (passata in giudicato il 16.7.2024) è stato definito il procedimento di disconoscimento (Rg 3630/2022). Come riportato, le condizioni di separazione afferenti specificatamente la minore scontano per l'appunto l'effetto di tale circostanza. D'altronde, con il Persona_2 passar del tempo, il matrimonio è andato in irreversibile crisi. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Gassino Torinese di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RE in data 18.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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