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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9566 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/02/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 29/07/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/07/2000 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2
di Cagliari, anno 2000, numero 25, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) ferme restando tutte le altre condizioni compatibili di cui alla separazione:
1) il solo figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori che, di comune accordo, provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento, con collocazione dello stesso prevalentemente presso il padre in Londra ove proseguirà gli studi presso una High School per frequentare l'anno 11.
Pag. 2 di 3 2) Al fine di rispettare il diritto di visita, il padre facendosi carico del relativo costo del trasferimento si impegna a far rientrare il figlio in Sardegna quando questi lo vorrà, compatibilmente con le esigenze, scolastiche e ludiche del figlio stesso.
3) Ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge 808/1970 e sue modificazioni
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), in luogo di un assegno periodico, corrisponderà alla , in un'unica Parte_2 Parte_1
soluzione, la somma di € 26.000,00, di cui metà pari ad € 13.000,00 alla firma del presente ricorso e metà pari ad € 13.000,00 entro il 31.12.2025.
Gli esponenti sono pienamente consapevoli che, in questo caso, non potrà essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico ed, in particolare la dichiara di non voler avanzare, né avanzerà, Parte_1 alcun'altra richiesta di carattere economico sia per quanto riguarda i beni mobili sia per quanto riguarda beni immobili.
4) Ad ulteriore integrazione dell'assegno periodico, dichiara di Parte_2 cedere, come in effetti cede, alla la proprietà dell'autovettura Parte_1
Land Rover Freelander Tg. ZA426WM - telaio A074991Ca23.
Resta inteso che la trascrizione del trasferimento della proprietà dell'autovettura presso il Pubblico Registro Automobilistico verrà richiesto dopo il 30.3.2025.
5) Le parti danno atto che, con scrittura privata separata, provvederanno alla divisione dei beni mobili.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9566 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/02/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 29/07/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/07/2000 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2
di Cagliari, anno 2000, numero 25, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) ferme restando tutte le altre condizioni compatibili di cui alla separazione:
1) il solo figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori che, di comune accordo, provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento, con collocazione dello stesso prevalentemente presso il padre in Londra ove proseguirà gli studi presso una High School per frequentare l'anno 11.
Pag. 2 di 3 2) Al fine di rispettare il diritto di visita, il padre facendosi carico del relativo costo del trasferimento si impegna a far rientrare il figlio in Sardegna quando questi lo vorrà, compatibilmente con le esigenze, scolastiche e ludiche del figlio stesso.
3) Ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge 808/1970 e sue modificazioni
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), in luogo di un assegno periodico, corrisponderà alla , in un'unica Parte_2 Parte_1
soluzione, la somma di € 26.000,00, di cui metà pari ad € 13.000,00 alla firma del presente ricorso e metà pari ad € 13.000,00 entro il 31.12.2025.
Gli esponenti sono pienamente consapevoli che, in questo caso, non potrà essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico ed, in particolare la dichiara di non voler avanzare, né avanzerà, Parte_1 alcun'altra richiesta di carattere economico sia per quanto riguarda i beni mobili sia per quanto riguarda beni immobili.
4) Ad ulteriore integrazione dell'assegno periodico, dichiara di Parte_2 cedere, come in effetti cede, alla la proprietà dell'autovettura Parte_1
Land Rover Freelander Tg. ZA426WM - telaio A074991Ca23.
Resta inteso che la trascrizione del trasferimento della proprietà dell'autovettura presso il Pubblico Registro Automobilistico verrà richiesto dopo il 30.3.2025.
5) Le parti danno atto che, con scrittura privata separata, provvederanno alla divisione dei beni mobili.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3