Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1724 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lanciano, Via Arco della Posta n.5, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Natarella, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE/OPPONENTE E
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Sede
in Chieti, via Domenico Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Roberta Del Sordo, Carmine Barone e Cristina Grappone, come da procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte attrice: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto, oltre che ingiustamente eccessiva la pretesa ingiunta e per l'effetto in ogni caso revocare e dichiarare inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo n.478/23 Ing. – n.1302/2023 R.G. del 06.10.2023 emesso dal Tribunale di Chieti, nella persona del Dott. Marcello Cozzolino, notificato a mezzo posta il 23.10.2023, ricevuto l'11.11.23; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario. Per parte convenuta: rigetto dell'avversa opposizione con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e condanna di parte opponente alle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.10.2023 l' ha chiesto ingiungersi, alla sig.ra CP_1
, il pagamento della somma di € 273.451,10 oltre interessi e Parte_1 spese della procedura monitoria, in virtù del mutuo ipotecario edilizio n° 048201200003374 dell'importo di €. 181.800,00 per l'acquisto di un immobile da adibire a prima casa con atto notarile redatto in data 14/12/2012 Rep. N. 67071 Raccolta n. 15664. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla sig.ra la quale, oltre ad Parte_1 aver adombrato, senza eccepirla specificamente, l'incompetenza territoriale del tribunale teatino in favore di quello frentano, ha eccepito l'estrema gravosità ed eccessività dell'importo ingiunto e l'abusiva concessione del credito. Si è costituita l' insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
È stata disposta CTU con la nomina del dott. al quale è stato Persona_1 formulato il quesito di verificare e determinare il rapporto dare avere tra le parti sulla base del contratto di mutuo.
l'importo delle rate da pagare annualmente non può superare la metà del reddito annuo imponibile del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione ai fini IRPEF o dall'ultimo CUD qualora trattasi di soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in osservanza dei parametri di legge. Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna (C.F.: ) alla Parte_1 C.F._1 rifusione delle spese di lite, in favore dell' Controparte_1
(C.F.: ), che liquida in €
[...] P.IVA_1
11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico dell'attrice. Così deciso in Chieti, 4.3.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco