Sentenza 17 giugno 2022
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/05/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
90/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere relatore EL RR Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 60313 del ruolo generale, proposti da:
AU LV, nato il [...] a [...], c.f.
[...]e residente in [...]del Massico (CE), via Crocelle 44, rappresentato e difeso, a far data dal 2.10.2025, dall’avv.
BR LL (c.f. [...]), pec:
bruno.vellone@avvocatismcv.it, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea EN in Roma, viale Mazzini 140, , giusta revoca, in data 23.2.2024, del mandato dell’avv. NN EN (c.f.
[...]), pec: avvrosannagentile@puntopec.it, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea EN in Roma, viale Mazzini, 140.
Appellante
CONTRO
Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania Avverso
La sentenza n. 518/2022 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata il 17 giugno 2022, notificata in data 22 giugno 2022, resa nel giudizio di merito n. 73411;
Visto l’appello, gli atti e i documenti di causa;
uditi, all’udienza del 10 ottobre 2025 il relatore Cons. Natale Longo, l’avv. BR LL per SC LV, e il V.P.G. Fabrizio Cerioni.
Svolgimento del processo Con atto di citazione depositato in data 15 novembre 2022, la Procura regionale per la Campania ha convenuto in giudizio SCIAUDONE LV per il ristoro del danno erariale di euro 41.978,21, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, asseritamente subito dal Comune di Falciano del Massico (CE), presso cui il convenuto, all’epoca dei fatti, prestava servizio, in regime di tempo parziale verticale per 18 ore settimanali, con inquadramento in categoria D2 e con incarico di responsabile apicale dell’area economico–finanziaria.
Con la sentenza n. 518/2022, depositata il 17 giugno 2022, la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in accoglimento della domanda attorea e previa confutazione delle argomentazioni difensive del convenuto, ha condannato SC LV al risarcimento del danno, in favore del Comune di Falciano del Massico, nella misura di euro 41.978,21, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali, riguardo ad un insieme di condotte concretanti ipotesi di responsabilità amministrativa, di seguito compendiate.
I. Con un primo ordine di condotte illecite, dal mese di febbraio 2019 al mese di giugno 2020, il convenuto avrebbe apoditticamente attribuito a sé stesso, mensilmente, n. 20 ore maggiorate di una percentuale del 15% e n. 58 ore maggiorate di una percentuale del 25%
ai sensi dell’art. 55 del CCNL 2016-2018; per il mese di dicembre 2019 avrebbe previsto la corresponsione di n. 40 ore maggiorate di una percentuale del 15%, e successivamente 116 ore, maggiorate di una percentuale del 25%; tanto in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa (art. 15 CCNL 2016-2018, e, prima ancora, art. 10 CCNL del 31.3.1999) e in carenza di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della legge n. 241/1990, nonché senza la specificazione delle prestazioni supplementari svolte (danno erariale di euro 14.847,34 per il periodo febbraio – dicembre 2019 e di euro 8.561,28 per il periodo gennaio – giugno 2020) ;
II. Un secondo ordine di condotte ritenute parimenti illecite, hanno ad oggetto l’indebita liquidazione di somme per incentivazione attività di recupero evasione della TARSU/TARI e dei canoni del servizio idrico, che lo SC, con determinazione a sua firma n. 161 del 14/8/2019, avrebbe previsto a suo favore per l’importo di euro 5.000,00; attività non preceduta dalla attestazione dell’assenza di conflitti di interesse e non incentivabile con i proventi del recupero evasione, in quanto esulante dalle ipotesi contrattualmente previste e, dunque, in contrasto con le previsioni dell’art. 40 del d.lgs. n.
165/2001, con la stessa disciplina contrattuale e con il principio di onnicomprensività ex art. 15 CCNL.
III. Un terzo e ultimo ordine di condotte prese in considerazione dalla sentenza di condanna, consisterebbe nell’aver previsto, con determinazione n. 91 del 6/5/2019, a favore di sé stesso - quale RUP -
e del collaboratore Nicola D’GE, un impegno di spesa con contestuale liquidazione per incentivi riferiti a funzioni tecniche nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana per un totale di euro 11.243,37 a suo favore, oltre ad euro 2.326,22 euro in favore del D’GE, in assenza dei presupposti legittimanti
(accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti)
previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.
Avverso detta sentenza ha proposto appello SC LV, articolando i motivi di appello di seguito compendiati.
a) Difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Nullità ed erroneità della sentenza impugnata.
Non vi sarebbe violazione di obblighi di servizio, ma un mero rapporto credito-debito lavorativo (con particolare riguardo per le posizioni organizzative), come comprovato dall’avvenuta restituzione da parte del Comune di tre mensilità trattenute, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
b) Erroneità della sentenza per aver respinto la domanda di sospensione per pregiudizialità del giudizio contabile ex art. 106 c.g.c. in pendenza del procedimento penale per abuso d’ufficio avviato a seguito della querela proposta dallo SC nei confronti del sindaco e del segretario comunale.
c) Erronea valutazione dei fatti e assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa, anche con riguardo al danno erariale.
In particolare, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato i fatti e i presupposti della responsabilità amministrativa in capo allo SC, che si sarebbe limitato ad “attività provvedimentale attuativa”, senza considerare che il segretario comunale, cui si deve l’esposto che ha dato luogo all’indagine della Procura contabile, avrebbe reso, in qualità di soggetto indagato penalmente su querela dello SC, false dichiarazioni alla Polizia giudiziaria, omettendo di riferire (per interesse alla sorte del suo procedimento penale),
nell’ambito del procedimento disciplinare (avviato dallo stesso) nei confronti di SC LV che, al momento dell’audizione, quest’ultimo era assente per malattia regolarmente comunicata e che il provvedimento disciplinare era stato adottato quando lo stesso era in malattia per positività al Covid 19.
Inoltre, non vi sarebbe colpa grave dello SC, in quanto gli organi deliberativi del Comune non avrebbero mai espresso atti contrari rispetto alle attività contestate (anzi, l’avvenuta restituzione da parte del Comune di quanto trattenuto sarebbe indice di un accordo circa le competenze contestate), fermo rimanendo che non vi sarebbe danno all’erario (non gli sarebbero state corrisposte ferie non godute), anche in considerazione del fatto che egli avrebbe svolto anche attività di competenza di servizi comunali diversi dal proprio
(che andrebbero remunerati e comunque vi sarebbe un errore nel pagamento dei compensi, con legittimo affidamento e, dunque, con irripetibilità del percepito).
Lo SC ha lamentato la violazione del suo diritto di difesa (non avendo avuto la possibilità di avere a disposizione tutta la documentazione), deducendo anche non meglio precisati errori di conteggio, nonché di aver subìto sistematiche, persistenti e progressive azioni datoriali (tra cui la determina n. 377 del 3/10/2020 e la successiva decurtazione stipendiale) ad alto contenuto persecutorio con lo scopo di causargli danni di vario tipo, finalizzati ad ottenere le sue dimissioni (si fa riferimento anche a notizie diffamatorie pubblicate via internet), poi effettivamente rese.
L’appellante ha, quindi, concluso chiedendo di riformare la sentenza gravata, rigettando la domanda proposta dalla Procura regionale, nonché di sospendere l’esecuzione dell’impugnata, ricorrendo gravi motivi.
Con memoria in atti al 28 marzo 2024, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, sostenendo l’infondatezza del lamentato difetto di giurisdizione (essendo il danno contestato diretta conseguenza della violazione di obblighi di servizio), la correttezza della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto di non sospendere il giudizio ex art. 106 c.g.c (considerata la giurisprudenza in materia delle Sezioni riunite della Corte dei conti e considerato, altresì, che non sussisteva prova della pendenza di un giudizio penale che, peraltro, riguarderebbe l’abuso d’ufficio commesso da soggetti diversi dal dott.
SC), nonché per quanto riguarda l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa
(retribuzione corrisposta sine titulo e in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione per posizione organizzativa;
impossibilità di compensazione, in sede di giudizio di responsabilità, con eventuali crediti retributivi del dipendente).
La Procura regionale ha, altresì, sostenuto che dalle condotte appropriative illecite del dott. SC non sarebbe derivato alcun vantaggio per il Comune di Falciano del Massico e si è, altresì, opposta alla richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza, perché la proposizione dell’appello ne sospende ex lege l’esecuzione (art. 1, comma 5-ter, d.l. 15/11/1993, n. 453, convertito con legge 14/01/1994, n. 19).
La Procura generale ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza gravata.
Con memoria integrativa in atti al 28 marzo 2024, la Procura generale ha, altresì, eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato via pec alla Procura generale e alla Procura della Campania in data 22/9/2022, quando il termine breve per appellare ex art. 178, comma 2, del c.g.c. era già scaduto, considerato che la sentenza era stata notificata allo SC in data il 22/6/2022.
La Procura generale ha, quindi, concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’appello e, comunque, il suo rigetto nel merito, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Con nota inviata via pec in data 17/4/2024, l’avvocato NN EN, primo difensore costituito di parte appellante, ha documentato (certificazione dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere datata 9.4.2024) l’avvenuta cancellazione dall’albo degli avvocati con decorrenza dal 23.2.2024, in conseguenza dell’assunzione delle funzioni di giudice onorario con regime di esclusività.
Con ordinanza resa a verbale nell’udienza del 19.4.2024, questa Corte ha quindi dichiarato l’interruzione del giudizio ex art. 108, comma 7, c.g.c. a decorrere dal 19.4.2024, ordinando la notifica del provvedimento personalmente alla parte appellante, nonché alle altre parti eventualmente non presenti in udienza; detta ordinanza è stata notificata a mani proprie a LV SC in data 4.6.2024.
Con memoria del 28.10.2024, la Procura generale ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c., in quanto non proseguito o riassunto entro il termine perentorio di legge (tre mesi).
Con decreto del 19.11.2024, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per la data del 3.4.2025, provvedimento che, tuttavia, non è stato notificato personalmente alla parte appellante, ma mediante pec del 20.11.2024 indirizzata al suddetto legale, ormai cancellato dall’albo.
Pertanto, all’udienza del 3.4.2025, questa Corte, con ordinanza a verbale, ha disposto il rinvio della discussione per la data del 10 ottobre 2025, disponendone la notifica personalmente alla parte appellante.
Detta ordinanza è stata notificata a mani proprie all’appellante in data 26/4/2025.
Con comparsa di costituzione datata 2.10.2025, il nuovo difensore dell’appellante, avv. BR LL, premesso che “non è stata notificata alcuna ordinanza di interruzione del processo ex art. 301 c.p.c.”, si è costituito in giudizio rappresentando di esser stato nominato difensore il 2.10.2025 e chiedendo di essere ammesso a svolgere ogni attività difensiva nell’interesse della parte rappresentata, nonché di essere riammesso in termini ai sensi dell’art.
153 c.p.c. per lo svolgimento delle attività eventualmente precluse e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
All’udienza del giorno 10 ottobre 2025, l’avv. BR LL ha insistito inizialmente sull’istanza di riammissione in termini, mentre la Procura generale ha evidenziato l’inammissibilità dell’appello e sostenuto che l’appello non era stato riassunto entro i termini e dunque doveva essere dichiarato estinto.
Inoltre, il nuovo difensore ha rimarcato la necessità di un termine per consentire un esame degli atti del giudizio (essendo stato nominato difensore per l’appello soltanto otto giorni prima).
Pertanto, la Corte ha disposto un rinvio della trattazione del giudizio alla data odierna.
All’udienza del 20 marzo 2026, la Procura regionale ha insistito sia con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività che sulla dichiarazione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, opponendosi al deposito di documentazione nuova.
L’appellante ha sostenuto la tempestività dell’appello (vi sarebbe stata una ulteriore notifica dell’appello risalente al giorno prima) e la mancata notifica alla parte personalmente dell’ordinanza di interruzione del giudizio, insistendo, comunque, nell’istanza di riammissione in temini.
Nel merito, le parti hanno replicato le conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Premessa l’inammissibilità del deposito in udienza di ulteriore documentazione cartacea (che sarebbe meramente riproduttiva, in cartaceo, di documentazione elettronica, non in atti), ritiene il Collegio, in via preliminare, di dover dichiarare inammissibile per tardività l’appello proposto da SC LV avverso la sentenza n. 518/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania.
Come noto, l’art. 178 del codice di giustizia contabile prevede espressamente che: “1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo di cui all’articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È, anche, di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo, di cui al primo periodo, contro la sentenza delle Sezioni di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall’articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l’omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all’articolo 202, commi 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all’articolo 202, comma 2.”
Con riguardo al caso di specie, dall’esame della documentazione ritualmente versata agli atti del fascicolo processuale elettronico, emerge che la Procura regionale ha notificato la sentenza di primo grado al difensore pro tempore (che lo aveva difeso in primo grado)
dello SC con pec del 22/6/2022.
D’altro canto, la notifica dell’atto di appello, disposta da SC LV, a mezzo di posta elettronica certificata, nei confronti della Procura regionale della Campania e della Procura generale di questa Corte risulta effettuata soltanto in data 22/9/2022 (la pec infatti risale a detta data, sebbene la relata rechi la data del 21/9/2022), con conseguente superamento, sia pure per un solo giorno, del termine perentorio di sessanta giorni (detraendo anche il periodo di sospensione feriale) previsto dall’art. 178, commi 1 e 2, c.g.c..
All’inosservanza del termine perentorio di giorni 60 previsto dell’art.
178 c.g.c per la proposizione dell’impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame (in termini ex plurimis Corte dei conti, Sez. II app., n. 260 /2022; Sez. III app., n. 50/2019; Sez.
app. Sicilia, n. 213/2018).
In proposito, si osserva che detta documentazione risulta agli atti direttamente in formato elettronico.
Quanto agli ipotetici vizi eccepiti dal ricorrente, si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, “L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; inoltre, sempre secondo la Suprema corte, ”La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all’originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 c.p.c., e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale”
(sent. n. 23620/2018).
Nel caso di specie, risulta evidente che l’appellante ha ricevuto detta pec (avente ad oggetto “invio pec per notifica”), avendo infatti ritualmente proposto appello, seppure il giorno successivo alla scadenza del termine di legge; anzi, lo stesso appellante, nell’atto di appello, espressamente riferisce (pag. 21) che la sentenza gravata gli è stata “notificata in data 22 giugno 2022”.
Né, d’altra parte, può esser accolta l’eccezione dell’appellante di disconoscimento di detta documentazione probatoria, sia in quanto prodotta in formato elettronico originale sia considerato che, comunque, non si chiarisce puntualmente in cosa essa sia non conforme al vero.
L’appello deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
[2] Peraltro, sempre sul terreno procedurale e in via meramente accessoria, si rileva che, come già evidenziato in punto di fatto, l'avv.
NN EN, originariamente unico difensore costituito di parte appellante, con nota inviata via pec in data 17/04/2024, ha dato comunicazione (certificazione dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere datata 9/04/2024) dell’avvenuta sua cancellazione dall’albo degli avvocati con decorrenza dal 23/02/2024, in conseguenza dell’assunzione delle funzioni di giudice onorario con regime di esclusività; cancellazione confermata anche all’udienza del 19/4/2024.
Come noto, l’art. 108, comma 7, del codice di giustizia contabile prevede che “se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”.
In proposito, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (di recente, ord. n. 21359/2020; S.U. sent. n. 3702/2017), deve accedersi ad
“un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 301, comma 1, c.p.c. (che testualmente fa riferimento soltanto all'ipotesi di “morte, sospensione o radiazione del procuratore”, n.d.r.), in funzione di garanzia del diritto di difesa, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo anche l’ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo”.
Pertanto, questa Corte, con ordinanza resa a verbale nell’udienza del 19/4/2024, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 108, comma 3, c.g.c.,
l'interruzione del giudizio a decorrere dal giorno 19/04/2024, ordinando la notifica dell’ordinanza medesima personalmente alla parte appellante.
Dall’esame degli atti di causa, risulta che detta ordinanza è stata notificata a mani proprie allo SC in data 4.6.2024.
Conseguentemente, con memoria del 28.10.2024, la Procura generale ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c., in quanto non proseguito o riassunto entro il termine perentorio di legge (tre mesi).
Come già riferito, con comparsa di costituzione datata 2.10.2025, il nuovo difensore dell’appellante, avv. BR LL si è costituito/ha riassunto il giudizio adducendo che “non è stata notificata alcuna ordinanza di interruzione del processo ex art. 301 c.p.c.”,
rappresentando di esser stato nominato difensore il 2/10/2025 e chiedendo di essere ammesso a svolgere ogni attività difensiva nell’interesse della parte rappresentata, nonché di essere riammesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. per lo svolgimento delle attività eventualmente precluse e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
Tuttavia, come già riferito e contrariamente a quanto sostenuto dal nuovo difensore dell’appellante, risulta che detta ordinanza è stata notificata a mani proprie a LV SC in data 4/6/2024, il quale ha provveduto a nominare un diverso difensore (per come riferito dall’avv. LL) soltanto in data 2/10/2025, dopo circa 1 anno e 4 mesi dalla notifica dell’ordinanza di interruzione, avvocato che, comunque, si è costituito/ha riassunto il giudizio con comparsa di pari data.
Pertanto, ferma rimanendo la pronunzia di inammissibilità dell’appello per tardività, si riscontrano, altresì, i presupposti dell’estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 109, comma 6, e dell'articolo 111 del codice di giustizia contabile, non potendosi riscontrare la sussistenza degli estremi per una riassunzione in termini di parte appellante, stante il notevolissimo lasso di tempo trascorso dall’avvenuta notifica alla parte privata dell’ordinanza dichiarativa di interruzione.
[3] La definizione solo in rito della controversia consente, ai sensi dell’art. 31, comma 3. del codice di giustizia contabile, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello promosso da SC LV e iscritto al n. 60313 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile.
Spese del giudizio compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Natale Longo Massimo LA F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in segreteria il 06/05/2026
IL DIRIGENTE
Massimo GI F.to digitalmente