CA
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 157/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentate e difese,
[...] C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Santi Terranova
APPELLANTI
Contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], Acicastello Controparte_1
(CT), C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._3
Ferdinando Pafumi
APPELLATO
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 settembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 36, pubblicata il 3 gennaio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Controparte_1
notificatogli a cura di e e regolava le spese di giudizio Parte_1 Parte_2
secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il primo giudice che “.... erroneamente è stato precettato all'odierno opponente in solido con altri condomini il pagamento dell'intero debito residuo, in quanto esso non può imputarsi al singolo condomino per intero ma pro quota nelle proporzioni stabilite dall'art. 1123 c.c.”.
Avverso tale decisione e hanno interposto appello Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 2 febbraio 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 settembre 2024.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione, e deducono Parte_1 Parte_2 la nullità della sentenza appellata a cagione della mancata notifica dell'atto di opposizione precetto, introduttivo del giudizio di primo grado.
Sostengono che l'atto di opposizione all'esecuzione non è stato notificato alle intimanti;
che tale circostanza è avallata dal fatto che dalla elencazione della documentazione allegata telematicamente al fascicolo iscritto al n. 6563/2021 R.G., non risulta allegato l'atto di opposizione all'esecuzione che avrebbe dovuto essere notificato presso il procuratore delle intimanti.
Il motivo è fondato.
E', invero, noto che “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml"
o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (ex multis, Cass. Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023).
Osserva la Suprema Corte con la succitata pronuncia che ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19-bis del
Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo
PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml”. La violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato e ciò postula che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità nella sua interezza. La prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml”, l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario. Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova.
Nel caso di specie, in cui risulta il solo deposito in formato PDF del messaggio contenente la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto notificato, senza, quindi, il deposito dei files informatici in formato “.eml” e “.msg”, gli appellanti hanno dedotto di essere venuti a conoscenza della sentenza impugnata solo dopo avere ricevuto, in data 10 gennaio 2024, la notifica della stessa unitamente ad atto di precetto mercè il quale si intimava il pagamento delle spese del giudizio.
Orbene, in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC.
Il rilievo della nullità della notificazione telematica dell'atto di citazione in opposizione, propagatasi ai successivi atti processuali sino alla sentenza impugnata, impone, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., di rimettere le parti al primo giudice.
Quanto alle spese di giudizio, va richiamato il principio secondo cui il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa (Cass. Sentenza n. 16765 del 16/07/2010).
Coniugato il superiore principio con le evidenze agli atti del processo, ritenuta la soccombenza di , quest'ultimo va condannato alla rifusione, in favore di Controparte_1
e , delle spese di giudizio, che si liquidano, siccome in Parte_1 Parte_2
dispositivo, per entrambi i gradi, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore euro 1100,01-
5200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare le spese in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
e , avverso la sentenza n. 36, pubblicata il 3 gennaio 2024, del giudice Parte_2
unico del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara la nullità di detta sentenza e, visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice.
Condanna a rifondere, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, le spese del giudizio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado in complessivi
[...]
€ 1400,00 (ivi compresi €. 250,00 per la fase di studio, €. 250,00 per la fase introduttiva, €
450,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 450,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 1550,00 (ivi compresi €. 300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 450,00 per la fase decisoria), oltre € 175,50 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 7 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena