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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3331/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF905P804194 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5951/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3331/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF905P804194/2024, notificato in data 08.01.2025 per l'anno 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, chiedendone l'annullamento.
Con l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TF905P804194/2024, il ricorrente si duole del fatto che l'Agenzia delle Entrate DP Salerno, addebitava allo stesso di non aver sottoposto a tassazione “redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale e redditi diversi imponibili a tassazione ordinaria, ex articolo 53, comma 2, e 67, comma 1, del DPR n. 917/1986”, per un ammontare lordo asseritamente corrisposto e imponibile di euro 35.064,00, con ritenuta di acconto asseritamente applicata di euro 7.013,00.
A tale contestazione l'Ente impositore perveniva opponendo una CU Certificazione Unica che sarebbe stata emessa dalla società Società_1 SPA in l.c.a. impresa assicurativa di cui l'Ricorrente_1 era stato agente, appunto per gli importi indicati. L'Ufficio richiedeva il pagamento di tributi complessivi per euro
6.191,00, di cui 5.543,00 per maggiore IRPEF, euro 465,00 per maggiore addizionale Regionale, ed euro
183,00 per addizionale comunale, irrogando nel contempo sanzioni per euro 5.571,90 per un importo complessivo di euro 12.887,73.
Il contribuente in data 07.03.2025, attivava la procedura di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo
6, comma 2, D. Lgs n. 218/1997, in sede di contraddittorio ribadiva che nell'anno 2019 l'unico pagamento ricevuto dalla Società_1 in l.c.a. era stato di euro 13.224,55 con ritenuta applicata di euro 3.306,14, al riguardo precisava di essere creditore della citata compagnia assicurativa di una maggior somma accertata dal Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro con sentenza n. 1527/2022, di euro 54.581,20, ma che la società Società_1 in l.c.a. in esecuzione del primo piano di riparto parziale, nell'anno 2019 aveva provveduto, appunto, unicamente al versamento nei suoi confronti della somma di euro 13.224,55 al netto della ritenuta di acconto di euro 3.3036,14, (lorda euro 16.531,00). Pertanto chiedeva la rettifica dell'avviso di accertamento in quanto l'importo asseritamente dichiarato dal sostituto d'imposta non corrispondeva affatto agli importi materialmente ed effettivamente incassati.
L'Ufficio si riservava di valutare la documentazione prodotta e le osservazioni del contribuente, ma in concreto ometteva qualsiasi indagine in proposito null'altro comunicando all'Ansalone.
A VI DE
Carenza del presupposto impositivo ai sensi dell'articolo 1 DPR n. 917/1986 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 53, comma 2, e 67, comma 1, TUIR.
L'Agenzia delle Entrate DP Salerno si è costituita in giudizio, contro deducendo che l'atto impugnato è pienamente legittimo ed efficace, il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, non meritevole di accoglimento chiedendone il rigetto e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
VI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e pertanto va accolto. Preliminarmente la Corte dichiara il ricorso ammissibile, e non tardivo ex articolo 21 D. Lgs N. 546/1992, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate DP Salerno, in quanto ai fini della notifica tramite CAD, fa fede la data di spedizione della CAD stessa e non la data del timbro postale sulla busta iniziale, e la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza” decorso 10 giorni da tale data (salvo ritiro anticipato) ovvero in data
07.01.2025.
La controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. n. TF905P804194/2024, con cui l'Ufficio ha recuperato in capo al sig. Ricorrente_1, per l'anno d'imposta 2019, maggiori redditi di lavoro autonomo non dichiarati di euro 22.916,00 quale differenza tra quelli certificati dal sostituto d'imposta Società_1 per euro 35.064,00 e quelli dichiarati dal contribuente di euro 13.225,00.
Parte ricorrente eccepisce l'erroneità della certificazione unica in quanto, nell'anno 2019 ha ricevuto dalla
Società_1 con assegno circolare, la sola somma di euro 13.225,00 (al netto della ritenuta fiscale) del 20%) subendo una ritenuta di euro 3.306,14 sulla somma lorda di euro 16.531,00 a sostegno depositava corrispondenza varia tra cui gli estratti conto bancario, copia dell'assegno circolare e documentazione con il sostituto predetto.
La Corte dopo aver esaminato la documentazione depositata in atti dal ricorrente, ritiene che il sig. Ricorrente_1, per la sua attività di agente assicurativo svolta per la società Società_1, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, doveva percepire, anche a seguito di azione giudiziaria di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno Sezione lavoro n. 1527/2022, la somma complessiva di euro 54.581,20.
Di tale somma totale (54.581,20) il ricorrente ha incassato una prima trance nell'anno 2019 pari ad euro
13.225,00 al netto della ritenuta di acconto del 20% di euro 3.306,14 per un lordo di euro 16.531,00.
Successivamente nel corso dell'anno 2022, il ricorrente incassava una seconda trance di euro 20.773,58 al netto della ritenuta di acconto del 20% di euro 5.193,39 per un lordo di euro 25.966,97.
Rimanendo da incassare ancora la somma lorda di euro 12.083,54, (54.581,20 - 16.531,00 – 25.966,97).
Quindi appare del tutto evidente, dalla ricostruzione effettuata che il ricorrente nell'anno 2019 aveva effettivamente ed unicamente incassato la sola somma di euro 13.224,55 al netto della ritenuta di acconto del 20% di euro 3.306,14.
Per tutto quanto sopra esposto e motivato, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 600,00, oltre cut iva e cassa se dovuti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3331/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF905P804194 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5951/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3331/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF905P804194/2024, notificato in data 08.01.2025 per l'anno 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, chiedendone l'annullamento.
Con l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TF905P804194/2024, il ricorrente si duole del fatto che l'Agenzia delle Entrate DP Salerno, addebitava allo stesso di non aver sottoposto a tassazione “redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale e redditi diversi imponibili a tassazione ordinaria, ex articolo 53, comma 2, e 67, comma 1, del DPR n. 917/1986”, per un ammontare lordo asseritamente corrisposto e imponibile di euro 35.064,00, con ritenuta di acconto asseritamente applicata di euro 7.013,00.
A tale contestazione l'Ente impositore perveniva opponendo una CU Certificazione Unica che sarebbe stata emessa dalla società Società_1 SPA in l.c.a. impresa assicurativa di cui l'Ricorrente_1 era stato agente, appunto per gli importi indicati. L'Ufficio richiedeva il pagamento di tributi complessivi per euro
6.191,00, di cui 5.543,00 per maggiore IRPEF, euro 465,00 per maggiore addizionale Regionale, ed euro
183,00 per addizionale comunale, irrogando nel contempo sanzioni per euro 5.571,90 per un importo complessivo di euro 12.887,73.
Il contribuente in data 07.03.2025, attivava la procedura di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo
6, comma 2, D. Lgs n. 218/1997, in sede di contraddittorio ribadiva che nell'anno 2019 l'unico pagamento ricevuto dalla Società_1 in l.c.a. era stato di euro 13.224,55 con ritenuta applicata di euro 3.306,14, al riguardo precisava di essere creditore della citata compagnia assicurativa di una maggior somma accertata dal Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro con sentenza n. 1527/2022, di euro 54.581,20, ma che la società Società_1 in l.c.a. in esecuzione del primo piano di riparto parziale, nell'anno 2019 aveva provveduto, appunto, unicamente al versamento nei suoi confronti della somma di euro 13.224,55 al netto della ritenuta di acconto di euro 3.3036,14, (lorda euro 16.531,00). Pertanto chiedeva la rettifica dell'avviso di accertamento in quanto l'importo asseritamente dichiarato dal sostituto d'imposta non corrispondeva affatto agli importi materialmente ed effettivamente incassati.
L'Ufficio si riservava di valutare la documentazione prodotta e le osservazioni del contribuente, ma in concreto ometteva qualsiasi indagine in proposito null'altro comunicando all'Ansalone.
A VI DE
Carenza del presupposto impositivo ai sensi dell'articolo 1 DPR n. 917/1986 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 53, comma 2, e 67, comma 1, TUIR.
L'Agenzia delle Entrate DP Salerno si è costituita in giudizio, contro deducendo che l'atto impugnato è pienamente legittimo ed efficace, il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, non meritevole di accoglimento chiedendone il rigetto e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
VI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e pertanto va accolto. Preliminarmente la Corte dichiara il ricorso ammissibile, e non tardivo ex articolo 21 D. Lgs N. 546/1992, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate DP Salerno, in quanto ai fini della notifica tramite CAD, fa fede la data di spedizione della CAD stessa e non la data del timbro postale sulla busta iniziale, e la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza” decorso 10 giorni da tale data (salvo ritiro anticipato) ovvero in data
07.01.2025.
La controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. n. TF905P804194/2024, con cui l'Ufficio ha recuperato in capo al sig. Ricorrente_1, per l'anno d'imposta 2019, maggiori redditi di lavoro autonomo non dichiarati di euro 22.916,00 quale differenza tra quelli certificati dal sostituto d'imposta Società_1 per euro 35.064,00 e quelli dichiarati dal contribuente di euro 13.225,00.
Parte ricorrente eccepisce l'erroneità della certificazione unica in quanto, nell'anno 2019 ha ricevuto dalla
Società_1 con assegno circolare, la sola somma di euro 13.225,00 (al netto della ritenuta fiscale) del 20%) subendo una ritenuta di euro 3.306,14 sulla somma lorda di euro 16.531,00 a sostegno depositava corrispondenza varia tra cui gli estratti conto bancario, copia dell'assegno circolare e documentazione con il sostituto predetto.
La Corte dopo aver esaminato la documentazione depositata in atti dal ricorrente, ritiene che il sig. Ricorrente_1, per la sua attività di agente assicurativo svolta per la società Società_1, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, doveva percepire, anche a seguito di azione giudiziaria di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno Sezione lavoro n. 1527/2022, la somma complessiva di euro 54.581,20.
Di tale somma totale (54.581,20) il ricorrente ha incassato una prima trance nell'anno 2019 pari ad euro
13.225,00 al netto della ritenuta di acconto del 20% di euro 3.306,14 per un lordo di euro 16.531,00.
Successivamente nel corso dell'anno 2022, il ricorrente incassava una seconda trance di euro 20.773,58 al netto della ritenuta di acconto del 20% di euro 5.193,39 per un lordo di euro 25.966,97.
Rimanendo da incassare ancora la somma lorda di euro 12.083,54, (54.581,20 - 16.531,00 – 25.966,97).
Quindi appare del tutto evidente, dalla ricostruzione effettuata che il ricorrente nell'anno 2019 aveva effettivamente ed unicamente incassato la sola somma di euro 13.224,55 al netto della ritenuta di acconto del 20% di euro 3.306,14.
Per tutto quanto sopra esposto e motivato, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 600,00, oltre cut iva e cassa se dovuti