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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/03/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi così composto:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mario Cecchini Giudice del.
dott. Mariano Carella Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, con sede legale in S.S. 111, Lotto A, Scala B, Int. 5 n. 64, 89013 GIOIA TAURO
(RC)
FATTO
In data 23.10.2024 (P.U. n.59/2024) (rappresentato e difesa Parte_1 dall'avv. Maria Francesca Sprizzi) ha presentato ricorso per la l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di (C.F. Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. P.IVA_1
Il Tribunale in composizione collegiale ha delegato il dott. Mario Cecchini per l'espletamento dell'attività istruttoria.
Successivamente depositava atto d'intervento chiedendo l'apertura Controparte_2 della liquidazione giudiziale.
E' costituito titolare di una partecipazione sociale del valore nominale di CP_3
Euro 174.250,00, rappresentato dall'avv. Pasquale Cananzi.
E' costituita anche l'avv. la quale dichiara di rappresentare Controparte_4 CP_1 in persona del liquidatore dott. giusta nomina dell'amministratore Controparte_5
1 giudiziario dott.ssa decreto di sequestro ex art. 321 c.p.p. del 24/11/2023), su Per_1 autorizzazione del Gip del 17/5/2024 e successiva integrazione del 24/7/2024.
Con ricorso notificato parte resistente è stata regolarmente convocata per l'udienza del
18/9/2024 rinviata all'udienza del 15/1/2025
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso proposto è fondato, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 CCII.
In via preliminare dalla documentazione in atti risulta che con provvedimento del
Gip del Tribunale di Palmi sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca le quote del capitale sociale di proprietà di . CP_3
E' necessario, pertanto, verificare l'incidenza di detti provvedimenti cautelari penali sulla domanda di apertura di liquidazione giudiziale formulata dai creditori.
Ai sensi dell'art 317 CCII:
1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Ai sensi dell'Art. 63 Codice antimafia, che regola i casi di Dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) successiva al sequestro:
1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento 197 assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento 197 dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento 197, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo
195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
2
3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Quando viene dichiarato il fallimento 197, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare 197. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.194
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento 197 provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.
6. Se nella massa attiva del fallimento 197 sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento 197 con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.195
Dalla lettura combinata delle norme si evince che se il sequestro è stato disposto, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. (sequestro delle cose di cui
è consentita la confisca, ossia dei beni che sono serviti o sono stati destinati alla commissione del reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto) vi è una prevalenza della misura penale rispetto a quella concorsuale, ma ciò non esclude che se il sequestro
è temporalmente anteriore - in presenza dei presupposti - debba comunque pronunciarsi sentenza di liquidazione giudiziale, salvo poi escludere i beni rientrati nel provvedimento penale dalla massa attiva o chiudere la procedura in caso di totale coincidenza dei beni.
Alla luce di dette considerazioni è necessario verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale:
Presupposto soggettivo
Va premesso che i presupposti per la liquidazione giudiziale ricalcano quelli già indicati per la dichiarazione di fallimento per cui è possibile richiamarsi all'elaborazione giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell''Insolvenza (CCII).
L'art. 2 comma 1 CCII definisce espressamente l'impresa minore – non soggetta alla liquidazione giudiziale - come l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della
3 liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.
La norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del RD
n. 267 del 1942 per cui è possibile richiamare gli approdi giurisprudenziali oramai consolidati nel previgente assetto normativo, i cui principi sono validi anche con riferimento al CCII.
Nel sistema normativo previgente il tenore letterale della norma – in particolare l'inciso “dimostrino” – inserita nell'art. 1 L.F. consentiva di superare l'incertezza interpretativa sorta all'indomani dell'entrata in vigore del D.Leg.vo n. 5/2006 in ordine alla distribuzione dell'onere della prova relativamente ai requisiti “escludenti” la fallibilità (la qualificazione di piccolo imprenditore nell'assetto post riforma ma prima del c.d. decreto correttivo).
Invero, la valorizzazione della citata espressione (“… i quali dimostrino il possesso congiunto … “) non giustifica dubbio alcuno sul preciso onere gravante sul debitore di dimostrare la congiunta ricorrenza degli elementi impeditivi per l'accoglimento della domanda (il debitore, cioè, ha l'onere di provare che non supera nessuno dei parametri indicati al citato art. 1, comma II lett. a, b, c per individuare le imprese c.d. fallibili, le imprese che per le loro dimensioni sono assoggettabili alla procedura concorsuale fallimentare), residuando in capo al creditore ricorrente sono la dimostrazione che il debitore svolge un'attività d'impresa commerciale.
La soluzione ermeneutica risulta, del resto, la più coerente non solo con la lettera della norma ma anche con generali principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di onere della prova. Invero, qualificando come fatto costitutivo della domanda lo svolgimento di un'attività d'impresa commerciale ed il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza nonché intendendo come fatto impeditivo del ricorso di fallimento il mancato superamento delle soglie fissate dalla legge, la distribuzione dell'onere probatorio sulla base del su citato criterio è, a ben vedere, espressione del condiviso principio di riferibilità
o di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Al riguardo, è esaustivo il richiamo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite che, appunto, ha affermato che l'onere della prova deve essere ripartito tra le parti tendendo
4 conto “della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione” (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001).
In virtù di tale principio rientrano, pacificamente, nella sfera d'azione della ditta debitrice gli elementi di fatto attinenti l'attivo patrimoniale o i ricavi lordi ottenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa (Cass. n. 11309 del 22/04/2009).
Tale interpretazione della norma si trae con assoluta chiarezza nella relazione al progetto di riforma (cfr. anche Corte Cost. n. 198/2009, punto 4.0 e 4.1).
Nel caso di specie nessun dubbio si pone sulla possibilità di apertura della liquidazione giudiziale della società resistente sussistendo i presupposti soggettivi per come facilmente evincibile dalla documentazione in atti.
Dal che l'inevitabile conclusione sopra rassegnata.
Presupposto oggettivo
E' noto che il presupposto oggettivo che giustifica per l'apertura della dichiarazione giudiziale è costituito dallo stato di insolvenza, secondo la definizione data dall'art. 2
CCII, manifestatosi attraverso la realizzazione di una situazione di oggettiva impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente, e con i normali mezzi, alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività.
Lo stato d'insolvenza costituisce una situazione obiettiva dipendente da impotenza economica che può dirsi sussistente qualora l'imprenditore a causa della carenza di liquidità, e dell'impossibilità di ottenerla con l'ordinario accesso al credito, non riesca ad adempiere con regolarità e con le tipiche modalità, al pagamento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività (Cass. SS.UU. n. 1997 dell'11/02/003).
Il profilo determinante nell'indagine sul requisito de quo deve essere, dunque, individuato nella capacità o meno di operare sul mercato in condizioni di ordinarietà, con normale gestione dei rapporti commerciali, indipendentemente dalla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa.
In tal senso la Suprema Corte ha sancito che lo stato di insolvenza “non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F.., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa,
5 nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. n. 1760 del 28/01/2008).
Il principio giustifica l'affermazione, condivisa in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza può essere riconosciuto in danno di un imprenditore che abbia un patrimonio immobiliare o crediti verso terzi superiori ai debiti ma che non riesca a procedere ad un'agevole liquidazione di detti beni che gli consenta di acquisire la liquidità necessaria per la normale gestione dei pagamenti;
così come, per contro, il requisito del precedente art. 5 L.F. potrebbe non essere riscontrato nei confronti del soggetto che, pur versando in una condizione di passività d'impresa, possa contare sulla liquidità o sull'accesso al credito così da garantire l'adempimento delle obbligazioni con i normali mezzi.
La distinzione tra il patrimonio dell'impresa in senso ampio (insufficiente a garantire la normale solvibilità) e la liquidità o la capacità di realizzo (requisito indispensabile per operare sul mercato) è, in effetti, costante nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla normativa preesistente al CCII (“nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 L.F., dello stato
d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione
d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe;
ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento” (Cass. n.
5215 del 27/02/2008; Cass. n. 9856 del 28/04/2006).
Nell'elaborazione antecedente alla novella di cui al D.Leg.vo n. 5/2006 era stato sostenuto da taluni che l'esistenza di un solo debito non potesse configurare lo stato d'insolvenza, non trattandosi di una difficoltà afferente l'impresa nel suo complesso bensì il singolo rapporto obbligatorio alla cui tutela erano già sufficientemente deputati i mezzi di esecuzione individuale
Nell'attuale assetto normativo il principio dell'unicità del debito (ovviamente, se certo e non contestato) quale elemento di per sé ostativo alla ricorrenza del requisito
6 dell'insolvenza non può più considerarsi ragionevole, atteso che il legislatore nell'introdurre una soglia minima di valore del debito (allo stato € 30.000,00 art. 49 comma 5 CCII) per l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento ha già operato una valutazione sulla misura al di sopra della quale l'esposizione assume rilevanza ed ha inteso correlare l'importanza del debito alla sua misura piuttosto che alla sua pluralità.
Dunque, così come una pluralità di debiti il cui importo complessivo non superi la soglia di cui all'art. 5 CCII non è sufficiente a determinare il fallimento di un'impresa, allo stesso modo un solo credito se di misura superiore alla predetta soglia può da solo sostenere una dichiarazione di fallimento.
Ovviamente, lo stato di insolvenza non può essere equiparato al mero inadempimento di crediti, presupponendo, piuttosto, una valutazione di “grave impedimento” alla regolare attività imprenditoriale di natura non reversibile (in prognosi ma sulla base degli elementi forniti in concreto), rivelandosi insufficiente l'impossibilità di regolare adempimento meramente temporanea ovvero l'inadempimento consapevole correlato ad una contestazione non pretestuosa in ordine alla sussistenza dell'obbligo.
Dunque, il mancato adempimento dell'obbligazione alla scadenza e con mezzi normali di pagamento costituisce elemento significativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.
B) CCII. solo laddove il resistente non abbia allegato una non pretestuosa ragione di contestazione del credito (diligentemente veicolata attraverso gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento) ovvero una ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. n.
4455 del 28/03/2001).
Corollario degli argomenti sin qui esposti è il principio generale per il quale la principale (necessaria seppur non assorbente) verifica sulla solvibilità dell'imprenditore non può che inerire dapprima all'esistenza del credito e poi all'infruttuoso (rispetto alla situazione creditoria) tentativo di esecuzione individuale. Attività, quest'ultima, che può essere evitata soltanto in presenza di altri convergenti elementi di per sé sufficienti a dare prova della già accertata inadeguatezza del patrimonio liquido o facilmente liquidabile.
Orbene, nel caso di specie dagli atti dell'istruttoria, emerge che l'ammontare dei debiti scaduti e non ancora pagati è di molto superiore alla soglia di € 30.000,00 prevista dall'art. 49 comma 5 CCII.
Dal bilancio risulta un passivo di circa 2.500.000 di euro.
L'esercizio anno 2022 registra una perdita di euro 1.500.000,00.
Risultano vari tentativi di esecuzioni non andati a buon fine.
Le risultanze istruttorie hanno, quindi chiaramente evidenziato lo stato di insolvenza, nella specifica accezione sopra richiamata e l'impossibilità di proseguire nell'attività sociale.
7 In questo contesto, la sussistenza dello stato di insolvenza appare la naturale conclusione.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, con sede legale in S.S. 111, Lotto A, Scala B, Int. 5 n. 64, 89013 GIOIA TAURO
(RC)
Delega alla procedura il giudice dott. Mario Cecchini.
curatore l'avv. Vincenzo Parrello del Foro di Palmi. CP_6
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39
CCII.
Stabilisce il giorno 24 giugno 2025 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori che avrà luogo nell'ufficio del Giudice delegato, per la verificazione dello stato passivo.
Fissa ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'adunanza per la presentazione delle relative domande di insinuazione con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
8 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133
c.p.c.. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. dell'art. 49 comma 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dall'art. 45 CCII in osservanza dell'art. 146 nn.
4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18/3/2025
Il giudice del.
dott. Mario Cecchini
Il Presidente
dott. Piero Viola
9
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi così composto:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mario Cecchini Giudice del.
dott. Mariano Carella Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, con sede legale in S.S. 111, Lotto A, Scala B, Int. 5 n. 64, 89013 GIOIA TAURO
(RC)
FATTO
In data 23.10.2024 (P.U. n.59/2024) (rappresentato e difesa Parte_1 dall'avv. Maria Francesca Sprizzi) ha presentato ricorso per la l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di (C.F. Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. P.IVA_1
Il Tribunale in composizione collegiale ha delegato il dott. Mario Cecchini per l'espletamento dell'attività istruttoria.
Successivamente depositava atto d'intervento chiedendo l'apertura Controparte_2 della liquidazione giudiziale.
E' costituito titolare di una partecipazione sociale del valore nominale di CP_3
Euro 174.250,00, rappresentato dall'avv. Pasquale Cananzi.
E' costituita anche l'avv. la quale dichiara di rappresentare Controparte_4 CP_1 in persona del liquidatore dott. giusta nomina dell'amministratore Controparte_5
1 giudiziario dott.ssa decreto di sequestro ex art. 321 c.p.p. del 24/11/2023), su Per_1 autorizzazione del Gip del 17/5/2024 e successiva integrazione del 24/7/2024.
Con ricorso notificato parte resistente è stata regolarmente convocata per l'udienza del
18/9/2024 rinviata all'udienza del 15/1/2025
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso proposto è fondato, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 CCII.
In via preliminare dalla documentazione in atti risulta che con provvedimento del
Gip del Tribunale di Palmi sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca le quote del capitale sociale di proprietà di . CP_3
E' necessario, pertanto, verificare l'incidenza di detti provvedimenti cautelari penali sulla domanda di apertura di liquidazione giudiziale formulata dai creditori.
Ai sensi dell'art 317 CCII:
1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Ai sensi dell'Art. 63 Codice antimafia, che regola i casi di Dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) successiva al sequestro:
1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento 197 assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento 197 dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento 197, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo
195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
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3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Quando viene dichiarato il fallimento 197, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare 197. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.194
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento 197 provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.
6. Se nella massa attiva del fallimento 197 sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento 197 con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.195
Dalla lettura combinata delle norme si evince che se il sequestro è stato disposto, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. (sequestro delle cose di cui
è consentita la confisca, ossia dei beni che sono serviti o sono stati destinati alla commissione del reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto) vi è una prevalenza della misura penale rispetto a quella concorsuale, ma ciò non esclude che se il sequestro
è temporalmente anteriore - in presenza dei presupposti - debba comunque pronunciarsi sentenza di liquidazione giudiziale, salvo poi escludere i beni rientrati nel provvedimento penale dalla massa attiva o chiudere la procedura in caso di totale coincidenza dei beni.
Alla luce di dette considerazioni è necessario verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale:
Presupposto soggettivo
Va premesso che i presupposti per la liquidazione giudiziale ricalcano quelli già indicati per la dichiarazione di fallimento per cui è possibile richiamarsi all'elaborazione giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell''Insolvenza (CCII).
L'art. 2 comma 1 CCII definisce espressamente l'impresa minore – non soggetta alla liquidazione giudiziale - come l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della
3 liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.
La norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del RD
n. 267 del 1942 per cui è possibile richiamare gli approdi giurisprudenziali oramai consolidati nel previgente assetto normativo, i cui principi sono validi anche con riferimento al CCII.
Nel sistema normativo previgente il tenore letterale della norma – in particolare l'inciso “dimostrino” – inserita nell'art. 1 L.F. consentiva di superare l'incertezza interpretativa sorta all'indomani dell'entrata in vigore del D.Leg.vo n. 5/2006 in ordine alla distribuzione dell'onere della prova relativamente ai requisiti “escludenti” la fallibilità (la qualificazione di piccolo imprenditore nell'assetto post riforma ma prima del c.d. decreto correttivo).
Invero, la valorizzazione della citata espressione (“… i quali dimostrino il possesso congiunto … “) non giustifica dubbio alcuno sul preciso onere gravante sul debitore di dimostrare la congiunta ricorrenza degli elementi impeditivi per l'accoglimento della domanda (il debitore, cioè, ha l'onere di provare che non supera nessuno dei parametri indicati al citato art. 1, comma II lett. a, b, c per individuare le imprese c.d. fallibili, le imprese che per le loro dimensioni sono assoggettabili alla procedura concorsuale fallimentare), residuando in capo al creditore ricorrente sono la dimostrazione che il debitore svolge un'attività d'impresa commerciale.
La soluzione ermeneutica risulta, del resto, la più coerente non solo con la lettera della norma ma anche con generali principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di onere della prova. Invero, qualificando come fatto costitutivo della domanda lo svolgimento di un'attività d'impresa commerciale ed il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza nonché intendendo come fatto impeditivo del ricorso di fallimento il mancato superamento delle soglie fissate dalla legge, la distribuzione dell'onere probatorio sulla base del su citato criterio è, a ben vedere, espressione del condiviso principio di riferibilità
o di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Al riguardo, è esaustivo il richiamo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite che, appunto, ha affermato che l'onere della prova deve essere ripartito tra le parti tendendo
4 conto “della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione” (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001).
In virtù di tale principio rientrano, pacificamente, nella sfera d'azione della ditta debitrice gli elementi di fatto attinenti l'attivo patrimoniale o i ricavi lordi ottenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa (Cass. n. 11309 del 22/04/2009).
Tale interpretazione della norma si trae con assoluta chiarezza nella relazione al progetto di riforma (cfr. anche Corte Cost. n. 198/2009, punto 4.0 e 4.1).
Nel caso di specie nessun dubbio si pone sulla possibilità di apertura della liquidazione giudiziale della società resistente sussistendo i presupposti soggettivi per come facilmente evincibile dalla documentazione in atti.
Dal che l'inevitabile conclusione sopra rassegnata.
Presupposto oggettivo
E' noto che il presupposto oggettivo che giustifica per l'apertura della dichiarazione giudiziale è costituito dallo stato di insolvenza, secondo la definizione data dall'art. 2
CCII, manifestatosi attraverso la realizzazione di una situazione di oggettiva impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente, e con i normali mezzi, alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività.
Lo stato d'insolvenza costituisce una situazione obiettiva dipendente da impotenza economica che può dirsi sussistente qualora l'imprenditore a causa della carenza di liquidità, e dell'impossibilità di ottenerla con l'ordinario accesso al credito, non riesca ad adempiere con regolarità e con le tipiche modalità, al pagamento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività (Cass. SS.UU. n. 1997 dell'11/02/003).
Il profilo determinante nell'indagine sul requisito de quo deve essere, dunque, individuato nella capacità o meno di operare sul mercato in condizioni di ordinarietà, con normale gestione dei rapporti commerciali, indipendentemente dalla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa.
In tal senso la Suprema Corte ha sancito che lo stato di insolvenza “non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F.., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa,
5 nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. n. 1760 del 28/01/2008).
Il principio giustifica l'affermazione, condivisa in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza può essere riconosciuto in danno di un imprenditore che abbia un patrimonio immobiliare o crediti verso terzi superiori ai debiti ma che non riesca a procedere ad un'agevole liquidazione di detti beni che gli consenta di acquisire la liquidità necessaria per la normale gestione dei pagamenti;
così come, per contro, il requisito del precedente art. 5 L.F. potrebbe non essere riscontrato nei confronti del soggetto che, pur versando in una condizione di passività d'impresa, possa contare sulla liquidità o sull'accesso al credito così da garantire l'adempimento delle obbligazioni con i normali mezzi.
La distinzione tra il patrimonio dell'impresa in senso ampio (insufficiente a garantire la normale solvibilità) e la liquidità o la capacità di realizzo (requisito indispensabile per operare sul mercato) è, in effetti, costante nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla normativa preesistente al CCII (“nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 L.F., dello stato
d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione
d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe;
ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento” (Cass. n.
5215 del 27/02/2008; Cass. n. 9856 del 28/04/2006).
Nell'elaborazione antecedente alla novella di cui al D.Leg.vo n. 5/2006 era stato sostenuto da taluni che l'esistenza di un solo debito non potesse configurare lo stato d'insolvenza, non trattandosi di una difficoltà afferente l'impresa nel suo complesso bensì il singolo rapporto obbligatorio alla cui tutela erano già sufficientemente deputati i mezzi di esecuzione individuale
Nell'attuale assetto normativo il principio dell'unicità del debito (ovviamente, se certo e non contestato) quale elemento di per sé ostativo alla ricorrenza del requisito
6 dell'insolvenza non può più considerarsi ragionevole, atteso che il legislatore nell'introdurre una soglia minima di valore del debito (allo stato € 30.000,00 art. 49 comma 5 CCII) per l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento ha già operato una valutazione sulla misura al di sopra della quale l'esposizione assume rilevanza ed ha inteso correlare l'importanza del debito alla sua misura piuttosto che alla sua pluralità.
Dunque, così come una pluralità di debiti il cui importo complessivo non superi la soglia di cui all'art. 5 CCII non è sufficiente a determinare il fallimento di un'impresa, allo stesso modo un solo credito se di misura superiore alla predetta soglia può da solo sostenere una dichiarazione di fallimento.
Ovviamente, lo stato di insolvenza non può essere equiparato al mero inadempimento di crediti, presupponendo, piuttosto, una valutazione di “grave impedimento” alla regolare attività imprenditoriale di natura non reversibile (in prognosi ma sulla base degli elementi forniti in concreto), rivelandosi insufficiente l'impossibilità di regolare adempimento meramente temporanea ovvero l'inadempimento consapevole correlato ad una contestazione non pretestuosa in ordine alla sussistenza dell'obbligo.
Dunque, il mancato adempimento dell'obbligazione alla scadenza e con mezzi normali di pagamento costituisce elemento significativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.
B) CCII. solo laddove il resistente non abbia allegato una non pretestuosa ragione di contestazione del credito (diligentemente veicolata attraverso gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento) ovvero una ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. n.
4455 del 28/03/2001).
Corollario degli argomenti sin qui esposti è il principio generale per il quale la principale (necessaria seppur non assorbente) verifica sulla solvibilità dell'imprenditore non può che inerire dapprima all'esistenza del credito e poi all'infruttuoso (rispetto alla situazione creditoria) tentativo di esecuzione individuale. Attività, quest'ultima, che può essere evitata soltanto in presenza di altri convergenti elementi di per sé sufficienti a dare prova della già accertata inadeguatezza del patrimonio liquido o facilmente liquidabile.
Orbene, nel caso di specie dagli atti dell'istruttoria, emerge che l'ammontare dei debiti scaduti e non ancora pagati è di molto superiore alla soglia di € 30.000,00 prevista dall'art. 49 comma 5 CCII.
Dal bilancio risulta un passivo di circa 2.500.000 di euro.
L'esercizio anno 2022 registra una perdita di euro 1.500.000,00.
Risultano vari tentativi di esecuzioni non andati a buon fine.
Le risultanze istruttorie hanno, quindi chiaramente evidenziato lo stato di insolvenza, nella specifica accezione sopra richiamata e l'impossibilità di proseguire nell'attività sociale.
7 In questo contesto, la sussistenza dello stato di insolvenza appare la naturale conclusione.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, con sede legale in S.S. 111, Lotto A, Scala B, Int. 5 n. 64, 89013 GIOIA TAURO
(RC)
Delega alla procedura il giudice dott. Mario Cecchini.
curatore l'avv. Vincenzo Parrello del Foro di Palmi. CP_6
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39
CCII.
Stabilisce il giorno 24 giugno 2025 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori che avrà luogo nell'ufficio del Giudice delegato, per la verificazione dello stato passivo.
Fissa ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'adunanza per la presentazione delle relative domande di insinuazione con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
8 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133
c.p.c.. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. dell'art. 49 comma 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dall'art. 45 CCII in osservanza dell'art. 146 nn.
4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18/3/2025
Il giudice del.
dott. Mario Cecchini
Il Presidente
dott. Piero Viola
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