Decreto cautelare 14 marzo 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2025, proposto da
DE UR RE HA UR, rappresentata e difesa dall'avvocato Rajvir UR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di CI, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del 21 gennaio 2025, pratica n. P-BS/L/Q/2023/109791, con cui la Prefettura di CI ha disposto la revoca del nulla osta che aveva rilasciato su richiesta della ricorrente per l’assunzione del lavoratore Manpreet Singh;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato che:
- a seguito della notifica del ricorso, l’Amministrazione ha avviato il riesame del provvedimento impugnato;
- con memoria depositata il 5.6.2025, l’Amministrazione ha chiarato di avere soddisfatto l’interesse della ricorrente all’esito del riesame, e pertanto ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
- all’udienza camerale dell’11.6.2025 il difensore della ricorrente ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere, che pertanto deve essere dichiarata;
- le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, in quanto virtualmente soccombente, giacché essa stessa, nella relazione depositata in giudizio, ha riconosciuto che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta non è stata inviata, sicché la ricorrente non è stata messa in condizione di integrare nel procedimento la documentazione mancante;
- tuttavia nella liquidazione delle spese si è tenuto conto del fatto che l’Amministrazione, dopo la notifica del ricorso, ha riconosciuto il proprio errore e si è attivata al fine di porvi rimedio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO