CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 63/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 63/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 (all. A), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel
Reginde: Email_1
- Appellante -
contro
C.F. Controparte_1
, con sede legale in Viale Cristoforo Colombo n. 106, P.IVA_2 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Loretta Lombardelli, presso il cui Studio in Macerata,
Piazza della Vittoria, 19, è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
-appellato –
(C.F.: Controparte_2
), P.IVA_3
- appellato contumace -
Oggetto: appello Avverso la Sentenza n. 1434/22 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 07 dicembre 2022 in materia di cessione di credito
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1434/22 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 7 dicembre 2022 nel giudizio RG 2559/20 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
Part e notificata dal difensore dell'Azienda al difensore di in data 13 dicembre
[...]
2022, ora (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 quale soggetto subentrato all' Controparte_2
(C.F.:
[...] P.IVA_3
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di nei confronti dell' Parte_1 [...]
(C.F. quale soggetto subentrato Controparte_1 P.IVA_2 all' (C.F.: Controparte_2
) pari a complessivi € 291.034,13 per sorte capitale, di cui alle fatture P.IVA_3
pag. 2/17 riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. B con il foglio di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale e che si riproduce sub DOC. 1 condannare 'AZIENDA (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: e al relativo pagamento in
[...] P.IVA_3
favore di ltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna Parte_1 dell' (C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_2 soggetto subentrato all' Controparte_2
Part (C.F.: a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo P.IVA_3
di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: ) della diversa somma ritenuta
[...] P.IVA_3 dovuta e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) a pagare a Controparte_2 P.IVA_3 Parte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale IN OGNI CASO: con
[...]
vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive. Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1434/22 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 7 dicembre 2022 nel giudizio RG 2559/20 instaurato – nuova Parte_1 denominazione di – nei confronti dell' Parte_1 [...]
e notificata dal difensore dell' al difensore di Controparte_2 CP_2
Part
in data 13 dicembre 2022, ora Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) IN VIA PRINCIPALE: Controparte_2 P.IVA_3
previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) pari a complessivi € Controparte_2 P.IVA_3
pag. 3/17 291.034,13 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub
ALL. B con il foglio di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale e che si riproduce sub DOC. 1 condannare 'AZIENDA Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) e al relativo pagamento Controparte_2 P.IVA_3
in favore di oltre alle spese del giudizio di primo grado e con Parte_1 condanna dell' (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_2
Part
(C.F.: ) a restituire a le somme da
[...] P.IVA_3
essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: ) della diversa somma ritenuta
[...] P.IVA_3 dovuta e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) a pagare a Controparte_2 P.IVA_3 Parte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale IN OGNI CASO: con
[...]
vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellato
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da confermando la sentenza Parte_1
n. 1434/2022 del 07/12/2022 emessa dal Tribunale di Ancona R.G. n. 2559/2020.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 4/17
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e, in Controparte_3
sintesi, esponeva che: era divenuta titolare di crediti, in virtù di contratti di cessione pro soluto, vantati da diverse società (analiticamente indicate nell'atto di citazione) nei confronti della Regione Marche – ASUR, in virtù di fatture emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi, forniture e beni erogati nei confronti della suddetta azienda sanitaria regionale;
in virtù dei contratti di cessione pro soluto, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Azienda, erano stati ceduti all'attrice i predetti crediti per sorte capitale, unitamente agli interessi maturati e maturandi, anche di mora, i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori;
controparte, anche a seguito del ricevimento delle fatture e della intimazione di pagamento, non aveva contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione dei servizi e forniture per il cui pagamento le fatture erano state emesse, senza provvedere al relativo pagamento;
aveva diritto ad ottenere il pagamento, oltre che della sorte capitale, sia degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, sia degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, sia dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12, degli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, sia degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note di debito, sia, infine, degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/02 come novellato dal
D.Lgs. 192/12, in relazione alle fatture per sorte capitale il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito
Tanto premesso in fatto, concludeva per ottenere il pagamento da parte di
[...]
dei crediti meglio specificati in narrativa con Controparte_2
interessi di mora, anatocistici e risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
Si costituiva l' Controparte_4
con comparsa di costituzione e risposta, avversando le opposte
[...]
pretese e concludendo per “respingere le domande avversarie in quanto totalmente pag. 5/17 infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovviste di prova e in ogni caso per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e ulteriormente precisati nei successivi atti di causa.
Svolta l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con ordinanza depositata il
13.06.2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dal 01.07.2022., all'esito, con Sentenza n.
1434/22 il Tribunale di Ancona così decideva
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 2559/2020, respinta ogni altra
istanza, domanda ed eccezione:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa.
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell in persona del Controparte_4
Direttore legale rapp.te p.t., liquidate in complessivi e 21.387,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
L si è Controparte_1 costituita chiedendo in rito l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto;
l' Controparte_2
rimaneva contumace.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di appello la contesta la sentenza di primo grado per Pt_1
avere il giudice di prime cure rilevato il difetto di legittimazione ad agire dell'istituto di credito appellante sulla base dell'errata motivazione di ritenere applicabili al caso di specie gli artt. 106 comma 13 d. lgs. n. 50/16, e 117 d. lgs. n. 163/06, sebbene si tratti pag. 6/17 di contratti non rientranti nella fattispecie dell'appalto, progettazione e concorso in progettazione, e di non aver ritenuto invece applicabile le norma di cui alla d.lgs 52/91, in materia di cessione dei crediti d'impresa ed infine di aver ritenuto come provato il Cont rifiuto opposto dalla lle cessione di credito.
Il motivo è infondato
La normativa di riferimento relativa alla cessione dei crediti nei confronti della Pubblica
Amministrazione, derogatoria della disciplina prevista dagli artt. 1260 e ss. del Codice
Civile, principia con l'emanazione della Legge n. 2248/1865 sul contenzioso amministrativo, ove si prevede infatti ai sensi dell'articolo 9 che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Tale disposizione veniva espressamente richiamata nel successivo Regio Decreto n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ove all'art. 70 si prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
È opportuno, al riguardo, evidenziare in primo luogo che “il divieto di cessione senza
l'“adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.
1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. “
(Cassazione Civile Sezione III nella sentenza n. 981/2002)
In secondo luogo va ricordato che “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca
l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente
pag. 7/17 eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 268/2006;
Sez. I, n. 2209/2007).
La Corte osserva però come tale normativa non possa trovare applicazione al caso di specie, e ciò alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. quanto alle aziende sanitarie, Cass. ord. n. 29420 del 4/10/2023,) ormai consolidata nell'affermare che “il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass.
32788/2019).”
La questione attinente alla normativa applicabile alla cessione di credito che vede il coinvolgimento, come nel caso di specie, in qualità di debitore ceduto dell'
[...]
, va quindi risolta all'esito della decisione sull'applicabilità o meno Controparte_1
del (pre)vigente d.lgs n. 163/2006 ovvero il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, disciplina poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.; tale disciplina prevede, per quanto riguarda il d.lgs n. 163/2006, dall'art. 117 comma 3 che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. ; mentre per quanto attiene al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al pag. 8/17 d.lgs. n. 50/2016, dall'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016 viene disposto che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. ...”
La Corte osserva come non possano condividersi le argomentazioni portate dalla Pt_1 appellante circa l'inapplicabilità della normativa sopra richiamata, trattandosi, a
[...] detta dell'istituto di credito, di contratti non rientranti nella fattispecie dell'appalto, progettazione e concorso in progettazione, perimetro attuativo del cd. Codice degli
Appalti. Di talchè il caso di specie troverebbe quale positivo addentellato giuridico, sempre secondo l'appellante, la Legge n. 52/1991, con esclusione sia dell'obbligo per il cessionario, ai fini della opponibilità della cessione alla P.A, di ottenerne l'adesione, come previsto dall'art. 70 comma 3^ RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge
20 marzo 1865, n. 2248, sia della possibilità di opporre, da parte della P.A., il rifiuto alla cessione, come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/06 (sostituito dall'art. 106 comma 13^ D. Lgs. n. 50/16).
In primis, va premessa la riconducibilità delle aziende sanitarie alla sfera pubblicistica come riconosciuta dalla disciplina di riordino in materia sanitaria dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha determinato l'istituzione delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di "personalità giuridica pubblica di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3) con la conseguente assoggettabilità di tale organismo di diritto pubblico al Codice dei contratti pubblici;
ciò trova plastica evidenza nella sentenza n. 24640/2016 della Suprema Corte (Az. (omissis) / Controparte_5
ove si sancisce che “La natura di ente pubblico economico Parte_1
acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs.
pag. 9/17 n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere
a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di
“amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006
("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove
l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”.
In riferimento poi alla normativa invocata dall'Istituto di credito appellante, ovvero alla legge n. 52/91, va altresì osservato come proprio l'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) preveda che “ 1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. “
Tale articolo , seppur abrogato, viene ripreso dal successivo D.lgs n. 50/2016 (Codice degli appalti) che all'art. 106 comma 13 prevede espressamente che “13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
pag. 10/17 contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”
Ne consegue pertanto che con tale disciplina, per un verso, il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
La normativa applicabile al caso di specie va quindi individuata nel D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e nel successivo D.lgs n. 50/2016 (Cd. Codice degli appalti).
In sede di gravame, il perimetro del thema decidendum è limitato alle cessioni di credito aventi ad oggetto i rapporti di fornitura tra la appellata e le Controparte_2 società indicate nell'All. B depositato dall'istituto di credito appellante unitamente alla comparsa conclusionale, per un importo complessivo di euro 291.034,13 per sorte capitale.
Va altresì rilevato come l'Istituto di credito appellante non abbia impugnato, prestandone quindi acquiescenza, la decisione del giudice di prime cure di rigetto della domanda relativa agli interessi di mora per il tardivo pagamento della sorte capitale e dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale con relativi interessi anatocistici nonché al risarcimento del danno ex D. Lgs. n. 231/02, decisione sulla quale, pertanto, ricade il definitivo passaggio in giudicato.
pag. 11/17 Tato premesso, con il secondo motivo di appello si duole che il Giudice di Pt_1 prime cure abbia deciso sulla base di un'errata valutazione del materiale probatorio prodotto da entrambe le parti nel giudizio di primo grado
Il motivo è parzialmente fondato
Va osservato come l'ammontare del credito residuo riportato nel prospetto depositato dalla in allegato alla comparsa conclusionale in primo grado (All B) faccia Pt_1
riferimento ai crediti ceduti dalle società fornitrici , Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 [...]
, , , CP_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, , CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19
, , ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
[...]
La Azienda sanitaria appellata ha dedotto che ad ogni cessione ad ella notificata opponeva tempestivo rifiuto , depositando in giudizio il relativo documento in esso contenuto, debitamente protocollato, inviato tramite pec ed indirizzato sia alle società fornitrici cedenti sia all'istituto di credito cessionario, odierno appellante;
circostanza contestata dalla che eccepiva invece la mancata comunicazione del rifiuto da Pt_1 parte dell' sia alla cessionaria che alla società cedente , per ogni Controparte_2
singola cessione, nei quarantacinque giorni previsti ex lege.
Da una disamina della produzione documentale versata in atti dalle parti emerge che:
- per quanto attiene ai crediti creduti da , Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_12 Controparte_13
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , ,
[...] Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
a e da questa azionati nei confronti della Controparte_22 Pt_1
appellata, risulta provato per tabulas che tutte le cessioni sono state Controparte_2
pag. 12/17 notificate tramite pec all'azienda debitrice ceduta, come si evince dalle ricevute di consegna e accettazione versate in atti dall'istituto di credito azionato.
- nulla invece è stato provato, nemmeno in termini inferenziali, circa la comunicazione alla azienda debitrice della cessione del credito dalla cedente alla cessionaria Parte_2
e pertanto tale voce di credito non può essere riconosciuta;
Pt_1
- l' ha per contro provato, tramite deposito Controparte_1
delle ricevute di consegna e accettazione alla cessionaria ed alla creditrice cedente,
l'avvenuta comunicazione tempestiva del rifiuto in ossequio alle formalità previste dal
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , e dal successivo D.lgs n. 50/2016 (Cd. Codice degli appalti) per quanto riguarda i crediti delle società , Controparte_22
, , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 CP_12 CP_13
, , ,
[...] CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, CP_18 Controparte_19 Controparte_20 [...]
e (doc. n. 26 bis fasc. primo grado CP_21 Controparte_6
; di talchè risulta consacrata l'inopponibilità delle cessioni suindicate alla CP_1 [...]
appellata e il conseguente difetto di legittimazione del creditore cessionario ad CP_2
agire per la riscossione dei relativi crediti ceduti.
- un discorso a parte merita, invece, il credito ceduto da Ge Capital Founding srl avente ad oggetto la fattura n. B2003810 del 30.12.2016 di euro 207.448,00: risulta provata la notifica da parte della tramite PEC del 21.03.2017, della cessione del Pt_1
credito alla , come attestato dalle ricevute di consegna e Controparte_1 accettazione (vd. “Doc. 11 Cessioni del capitale parte 3 Fasc. . L'azienda Pt_1
sanitaria assume, a propria volta, l'avvenuto rifiuto della cessione senza però depositare, come era suo onere probatorio attesa la contestazione portata dalla Pt_1 documentazione idonea a suffragare in termini probatori l'invio e la ricezione da parte del destinatario cessionario della comunicazione del rifiuto. Ne deriva che non può allo stato ritenersi come adeguatamente provata la notificazione del rifiuto della cessione da parte della azienda sanitaria appellata.
pag. 13/17 Va sottolineato come la fattura oggetto della cessione veniva emessa dalla Ge AL
System AL PA, soggetto diverso dalla cedente Ge Capital Founding srl. Ciò trova spiegazione, come si evince nella premessa della cessione del credito tra la Ge Capital e la nella circostanza che il credito fosse già stato previamente ceduto dalla Ge Pt_1
AL System AL PA alla Ge Capital Founding srl di talchè quest'ultima era, a tutti gli effetti, legittimata a porre in essere tutte le azioni legali percorribili per il soddisfacimento del proprio credito, tra le quali anche la cessione, dietro corrispettivo, ad un istituto specializzato nella gestione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, come avvenuto nel caso di specie.
Non trova pregio la contestazione portata dalla appellata concernente Controparte_2
la mancata produzione in giudizio, da parte della del contratto scritto Pt_1
primigenio da cui trarrebbe origine il rapporto negoziale tra la allora Asur e la Ge
AL System AL spa.
La ha prodotto documentazione a suffragio dell'instaurazione del rapporto Pt_1 negoziale consistente nella determina n. 724 del 27 ottobre 2014 dell'ASUR di CP_1
con la quale si affidava alla Ge AL System AL PA il servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva su tecnologie biomediche di alta intensità e nella successiva proroga del 25 gennaio 2016 (doc. 15 Ge Capital fasc. primo grado . Pt_1
Risulta inoltre depositata agli atti da parte della Controparte_1
la documentazione afferente ad atti interni (relazione, determina e delibera) dai quali si evince quanto segue: “Con nota prot. 8321/ASURAV1/PROAV1/P del 01/02/2016 il
RUP comunicava all'operatore economico GE la volonta di Controparte_23
affidare per ulteriori 12 mesi, dal 01/01/2016 al 31/12/2016, il servizio di assistenza tecnica, alle medesime condizioni del contratto scaduto in data 31/12/2015, su tecnologie biomediche di diagnostica per immagini di produzione GE AL SY in dotazione all'Area Vasta 1 e rientranti nell'appalto di cui alla determina
533/ASURDG/2015 sopra richiamata. Nel novembre 2016 veniva trasmessa alla
Direzione Generale ASUR proposta di determina per I'affidamento all'operatore GE
pag. 14/17 dei servizi di manutenzione su sistemi di diagnostica per CP_23 CP_6 immagini di produzione GE Healthcare in dotazione all'Area Vasta 1 del'ASUR
Marche per I'anno 2016, per un importo complessivo di € 207.448,00 + IVA, ovvero di
€ 253.086,56 IVA inclusa. Il RUP restava in attesa di adozione da parte della Parte_3
della suddetta proposta di determina, al fine di procedere alla liquidazione della
[...]
fattura pervenuta dalla GE AL SY AL PA (documento n. B2003810.036 del 30/12/2016). A seguito di solleciti da parte della GE AL SY AL PA per il mancato pagamento della fattura, si procedeva in data 29/05/2018 ad un incontro presso la Direzione ASUR alla presenza del Direttore Amministrativo, del RUP, dell'Ufficio Legale ASUR e dell''operatore economico GE AL SY AL PA per valutare la problematica, senza tuttavia giungere né in quella sede, né in fase successiva ad una risoluzione della stessa. Ad oggi risulta pertanto necessario procedere all'avvio di un contraddittorio con 'operatore economico GE AL
SY PA, per la negoziazione degli importi dovuti a consuntivo per gli interventi eseguiti nell'anno 2016, secondo quanto regolamentato dal RUP con nota prot n.
8321/ASURAV1/PROAV1/P del 01/02/2016 richiamata in premessa. Non essendo pertanto intervenuta tale negoziazione non è possibile procedere con la liquidazione della fattura di cui al documento n. B2003810.036 del 30/12/2016.” (vd relazione doc.
18 a)
Tanto è sufficiente per ritenere come dimostrato che l'azienda sanitaria fosse ben conoscenza sia del contratto stipulato con la Ge AL System, da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il credito azionato dalla cessionaria sia Pt_1 dell'obbligo di corrispondere alla controparte contraente il corrispettivo pattuito. Non avendo portato alcun elemento probatorio, nemmeno di consistenza inferenziale, dal quale evincersi l'avvenuto pagamento della fattura B2003810 del 30.12.2016 emessa dalla GE AL SY AL PA, la sarà Controparte_1
tenuta a corrispondere, a tale titolo, alla cessionaria del credito, la somma Pt_1
riportata nella medesima fattura e cioè euro 207.448.00; non vanno riconosciuti gli interessi, anche moratori ed il risarcimento forfettario in quanto non richiesti con le conclusioni dell'atto di appello e quindi implicitamente rinunciati.
pag. 15/17 Part Con il terzo motivo impugna la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dall'Istituto di credito appellante.
Il motivo è infondato.
Sulla premessa che il perimetro delibativo dovrà essere limitato alla parte della domanda afferente ai crediti azionati dalla cessionaria risultati, per le Pt_1
motivazione già espresse, non spettanti, la Corte ritiene di aderire a quanto già statuito dal Giudice di prime cure, riprendendo la medesima motivazione ovvero che “La domanda di indebito arricchimento è inammissibile essendo pacifico che la stessa non può essere proposta ove l'attore disponga di un'azione specifica, contrattuale o extracontrattuale, e questa risulti infondata.”
Le spese di lite, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto la riduzione della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante (disputatum), vanno compensate limitatamente ad 1/3 e per il resto poste a carico della
[...]
, di cui va ritenuta la soccombenza Controparte_1
parziale.
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
Part ( ) (C.F. ) contro
[...] P.IVA_1 [...]
(“ ”) C.F. Controparte_1 CP_1 P.IVA_2
avverso la Sentenza n. 1434/22 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 07 dicembre 2022 così decide pag. 16/17 - accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna a corrispondere Controparte_1 alla l'importo di euro 207.448,00, per la sorte capitale;
Parte_1
- condanna al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite del doppio grado nella misura di 2/3, Parte_1 compensando per il resto, spese che per l'intero liquida per il primo grado di giudizio in
€. 2.552,00+1.628,00+5.670,00+4.253,00 per le fasi di studio di introduzione di trattazione di decisione oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per il secondo grado di giudizio in €. 1.138,50+27,00+682,50 per spese
€. 2.977,00+1.911,00+5.103,00 per le fasi di studio di introduzione di decisione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, camera di consiglio telematica del 5 maggio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 63/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 63/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 (all. A), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel
Reginde: Email_1
- Appellante -
contro
C.F. Controparte_1
, con sede legale in Viale Cristoforo Colombo n. 106, P.IVA_2 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Loretta Lombardelli, presso il cui Studio in Macerata,
Piazza della Vittoria, 19, è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
-appellato –
(C.F.: Controparte_2
), P.IVA_3
- appellato contumace -
Oggetto: appello Avverso la Sentenza n. 1434/22 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 07 dicembre 2022 in materia di cessione di credito
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1434/22 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 7 dicembre 2022 nel giudizio RG 2559/20 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
Part e notificata dal difensore dell'Azienda al difensore di in data 13 dicembre
[...]
2022, ora (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 quale soggetto subentrato all' Controparte_2
(C.F.:
[...] P.IVA_3
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di nei confronti dell' Parte_1 [...]
(C.F. quale soggetto subentrato Controparte_1 P.IVA_2 all' (C.F.: Controparte_2
) pari a complessivi € 291.034,13 per sorte capitale, di cui alle fatture P.IVA_3
pag. 2/17 riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. B con il foglio di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale e che si riproduce sub DOC. 1 condannare 'AZIENDA (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: e al relativo pagamento in
[...] P.IVA_3
favore di ltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna Parte_1 dell' (C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_2 soggetto subentrato all' Controparte_2
Part (C.F.: a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo P.IVA_3
di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: ) della diversa somma ritenuta
[...] P.IVA_3 dovuta e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) a pagare a Controparte_2 P.IVA_3 Parte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale IN OGNI CASO: con
[...]
vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive. Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1434/22 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 7 dicembre 2022 nel giudizio RG 2559/20 instaurato – nuova Parte_1 denominazione di – nei confronti dell' Parte_1 [...]
e notificata dal difensore dell' al difensore di Controparte_2 CP_2
Part
in data 13 dicembre 2022, ora Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) IN VIA PRINCIPALE: Controparte_2 P.IVA_3
previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) pari a complessivi € Controparte_2 P.IVA_3
pag. 3/17 291.034,13 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub
ALL. B con il foglio di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale e che si riproduce sub DOC. 1 condannare 'AZIENDA Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) e al relativo pagamento Controparte_2 P.IVA_3
in favore di oltre alle spese del giudizio di primo grado e con Parte_1 condanna dell' (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_2
Part
(C.F.: ) a restituire a le somme da
[...] P.IVA_3
essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' (C.F. Controparte_1
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: ) della diversa somma ritenuta
[...] P.IVA_3 dovuta e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F. quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) a pagare a Controparte_2 P.IVA_3 Parte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale IN OGNI CASO: con
[...]
vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellato
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da confermando la sentenza Parte_1
n. 1434/2022 del 07/12/2022 emessa dal Tribunale di Ancona R.G. n. 2559/2020.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 4/17
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e, in Controparte_3
sintesi, esponeva che: era divenuta titolare di crediti, in virtù di contratti di cessione pro soluto, vantati da diverse società (analiticamente indicate nell'atto di citazione) nei confronti della Regione Marche – ASUR, in virtù di fatture emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi, forniture e beni erogati nei confronti della suddetta azienda sanitaria regionale;
in virtù dei contratti di cessione pro soluto, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Azienda, erano stati ceduti all'attrice i predetti crediti per sorte capitale, unitamente agli interessi maturati e maturandi, anche di mora, i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori;
controparte, anche a seguito del ricevimento delle fatture e della intimazione di pagamento, non aveva contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione dei servizi e forniture per il cui pagamento le fatture erano state emesse, senza provvedere al relativo pagamento;
aveva diritto ad ottenere il pagamento, oltre che della sorte capitale, sia degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, sia degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, sia dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12, degli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, sia degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note di debito, sia, infine, degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/02 come novellato dal
D.Lgs. 192/12, in relazione alle fatture per sorte capitale il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito
Tanto premesso in fatto, concludeva per ottenere il pagamento da parte di
[...]
dei crediti meglio specificati in narrativa con Controparte_2
interessi di mora, anatocistici e risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
Si costituiva l' Controparte_4
con comparsa di costituzione e risposta, avversando le opposte
[...]
pretese e concludendo per “respingere le domande avversarie in quanto totalmente pag. 5/17 infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovviste di prova e in ogni caso per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e ulteriormente precisati nei successivi atti di causa.
Svolta l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con ordinanza depositata il
13.06.2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dal 01.07.2022., all'esito, con Sentenza n.
1434/22 il Tribunale di Ancona così decideva
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 2559/2020, respinta ogni altra
istanza, domanda ed eccezione:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa.
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell in persona del Controparte_4
Direttore legale rapp.te p.t., liquidate in complessivi e 21.387,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
L si è Controparte_1 costituita chiedendo in rito l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto;
l' Controparte_2
rimaneva contumace.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di appello la contesta la sentenza di primo grado per Pt_1
avere il giudice di prime cure rilevato il difetto di legittimazione ad agire dell'istituto di credito appellante sulla base dell'errata motivazione di ritenere applicabili al caso di specie gli artt. 106 comma 13 d. lgs. n. 50/16, e 117 d. lgs. n. 163/06, sebbene si tratti pag. 6/17 di contratti non rientranti nella fattispecie dell'appalto, progettazione e concorso in progettazione, e di non aver ritenuto invece applicabile le norma di cui alla d.lgs 52/91, in materia di cessione dei crediti d'impresa ed infine di aver ritenuto come provato il Cont rifiuto opposto dalla lle cessione di credito.
Il motivo è infondato
La normativa di riferimento relativa alla cessione dei crediti nei confronti della Pubblica
Amministrazione, derogatoria della disciplina prevista dagli artt. 1260 e ss. del Codice
Civile, principia con l'emanazione della Legge n. 2248/1865 sul contenzioso amministrativo, ove si prevede infatti ai sensi dell'articolo 9 che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Tale disposizione veniva espressamente richiamata nel successivo Regio Decreto n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ove all'art. 70 si prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
È opportuno, al riguardo, evidenziare in primo luogo che “il divieto di cessione senza
l'“adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.
1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. “
(Cassazione Civile Sezione III nella sentenza n. 981/2002)
In secondo luogo va ricordato che “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca
l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente
pag. 7/17 eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 268/2006;
Sez. I, n. 2209/2007).
La Corte osserva però come tale normativa non possa trovare applicazione al caso di specie, e ciò alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. quanto alle aziende sanitarie, Cass. ord. n. 29420 del 4/10/2023,) ormai consolidata nell'affermare che “il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass.
32788/2019).”
La questione attinente alla normativa applicabile alla cessione di credito che vede il coinvolgimento, come nel caso di specie, in qualità di debitore ceduto dell'
[...]
, va quindi risolta all'esito della decisione sull'applicabilità o meno Controparte_1
del (pre)vigente d.lgs n. 163/2006 ovvero il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, disciplina poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.; tale disciplina prevede, per quanto riguarda il d.lgs n. 163/2006, dall'art. 117 comma 3 che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. ; mentre per quanto attiene al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al pag. 8/17 d.lgs. n. 50/2016, dall'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016 viene disposto che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. ...”
La Corte osserva come non possano condividersi le argomentazioni portate dalla Pt_1 appellante circa l'inapplicabilità della normativa sopra richiamata, trattandosi, a
[...] detta dell'istituto di credito, di contratti non rientranti nella fattispecie dell'appalto, progettazione e concorso in progettazione, perimetro attuativo del cd. Codice degli
Appalti. Di talchè il caso di specie troverebbe quale positivo addentellato giuridico, sempre secondo l'appellante, la Legge n. 52/1991, con esclusione sia dell'obbligo per il cessionario, ai fini della opponibilità della cessione alla P.A, di ottenerne l'adesione, come previsto dall'art. 70 comma 3^ RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge
20 marzo 1865, n. 2248, sia della possibilità di opporre, da parte della P.A., il rifiuto alla cessione, come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/06 (sostituito dall'art. 106 comma 13^ D. Lgs. n. 50/16).
In primis, va premessa la riconducibilità delle aziende sanitarie alla sfera pubblicistica come riconosciuta dalla disciplina di riordino in materia sanitaria dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha determinato l'istituzione delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di "personalità giuridica pubblica di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3) con la conseguente assoggettabilità di tale organismo di diritto pubblico al Codice dei contratti pubblici;
ciò trova plastica evidenza nella sentenza n. 24640/2016 della Suprema Corte (Az. (omissis) / Controparte_5
ove si sancisce che “La natura di ente pubblico economico Parte_1
acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs.
pag. 9/17 n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere
a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di
“amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006
("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove
l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”.
In riferimento poi alla normativa invocata dall'Istituto di credito appellante, ovvero alla legge n. 52/91, va altresì osservato come proprio l'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) preveda che “ 1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. “
Tale articolo , seppur abrogato, viene ripreso dal successivo D.lgs n. 50/2016 (Codice degli appalti) che all'art. 106 comma 13 prevede espressamente che “13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
pag. 10/17 contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”
Ne consegue pertanto che con tale disciplina, per un verso, il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
La normativa applicabile al caso di specie va quindi individuata nel D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e nel successivo D.lgs n. 50/2016 (Cd. Codice degli appalti).
In sede di gravame, il perimetro del thema decidendum è limitato alle cessioni di credito aventi ad oggetto i rapporti di fornitura tra la appellata e le Controparte_2 società indicate nell'All. B depositato dall'istituto di credito appellante unitamente alla comparsa conclusionale, per un importo complessivo di euro 291.034,13 per sorte capitale.
Va altresì rilevato come l'Istituto di credito appellante non abbia impugnato, prestandone quindi acquiescenza, la decisione del giudice di prime cure di rigetto della domanda relativa agli interessi di mora per il tardivo pagamento della sorte capitale e dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale con relativi interessi anatocistici nonché al risarcimento del danno ex D. Lgs. n. 231/02, decisione sulla quale, pertanto, ricade il definitivo passaggio in giudicato.
pag. 11/17 Tato premesso, con il secondo motivo di appello si duole che il Giudice di Pt_1 prime cure abbia deciso sulla base di un'errata valutazione del materiale probatorio prodotto da entrambe le parti nel giudizio di primo grado
Il motivo è parzialmente fondato
Va osservato come l'ammontare del credito residuo riportato nel prospetto depositato dalla in allegato alla comparsa conclusionale in primo grado (All B) faccia Pt_1
riferimento ai crediti ceduti dalle società fornitrici , Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 [...]
, , , CP_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, , CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19
, , ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
[...]
La Azienda sanitaria appellata ha dedotto che ad ogni cessione ad ella notificata opponeva tempestivo rifiuto , depositando in giudizio il relativo documento in esso contenuto, debitamente protocollato, inviato tramite pec ed indirizzato sia alle società fornitrici cedenti sia all'istituto di credito cessionario, odierno appellante;
circostanza contestata dalla che eccepiva invece la mancata comunicazione del rifiuto da Pt_1 parte dell' sia alla cessionaria che alla società cedente , per ogni Controparte_2
singola cessione, nei quarantacinque giorni previsti ex lege.
Da una disamina della produzione documentale versata in atti dalle parti emerge che:
- per quanto attiene ai crediti creduti da , Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_12 Controparte_13
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , ,
[...] Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
a e da questa azionati nei confronti della Controparte_22 Pt_1
appellata, risulta provato per tabulas che tutte le cessioni sono state Controparte_2
pag. 12/17 notificate tramite pec all'azienda debitrice ceduta, come si evince dalle ricevute di consegna e accettazione versate in atti dall'istituto di credito azionato.
- nulla invece è stato provato, nemmeno in termini inferenziali, circa la comunicazione alla azienda debitrice della cessione del credito dalla cedente alla cessionaria Parte_2
e pertanto tale voce di credito non può essere riconosciuta;
Pt_1
- l' ha per contro provato, tramite deposito Controparte_1
delle ricevute di consegna e accettazione alla cessionaria ed alla creditrice cedente,
l'avvenuta comunicazione tempestiva del rifiuto in ossequio alle formalità previste dal
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , e dal successivo D.lgs n. 50/2016 (Cd. Codice degli appalti) per quanto riguarda i crediti delle società , Controparte_22
, , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 CP_12 CP_13
, , ,
[...] CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, CP_18 Controparte_19 Controparte_20 [...]
e (doc. n. 26 bis fasc. primo grado CP_21 Controparte_6
; di talchè risulta consacrata l'inopponibilità delle cessioni suindicate alla CP_1 [...]
appellata e il conseguente difetto di legittimazione del creditore cessionario ad CP_2
agire per la riscossione dei relativi crediti ceduti.
- un discorso a parte merita, invece, il credito ceduto da Ge Capital Founding srl avente ad oggetto la fattura n. B2003810 del 30.12.2016 di euro 207.448,00: risulta provata la notifica da parte della tramite PEC del 21.03.2017, della cessione del Pt_1
credito alla , come attestato dalle ricevute di consegna e Controparte_1 accettazione (vd. “Doc. 11 Cessioni del capitale parte 3 Fasc. . L'azienda Pt_1
sanitaria assume, a propria volta, l'avvenuto rifiuto della cessione senza però depositare, come era suo onere probatorio attesa la contestazione portata dalla Pt_1 documentazione idonea a suffragare in termini probatori l'invio e la ricezione da parte del destinatario cessionario della comunicazione del rifiuto. Ne deriva che non può allo stato ritenersi come adeguatamente provata la notificazione del rifiuto della cessione da parte della azienda sanitaria appellata.
pag. 13/17 Va sottolineato come la fattura oggetto della cessione veniva emessa dalla Ge AL
System AL PA, soggetto diverso dalla cedente Ge Capital Founding srl. Ciò trova spiegazione, come si evince nella premessa della cessione del credito tra la Ge Capital e la nella circostanza che il credito fosse già stato previamente ceduto dalla Ge Pt_1
AL System AL PA alla Ge Capital Founding srl di talchè quest'ultima era, a tutti gli effetti, legittimata a porre in essere tutte le azioni legali percorribili per il soddisfacimento del proprio credito, tra le quali anche la cessione, dietro corrispettivo, ad un istituto specializzato nella gestione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, come avvenuto nel caso di specie.
Non trova pregio la contestazione portata dalla appellata concernente Controparte_2
la mancata produzione in giudizio, da parte della del contratto scritto Pt_1
primigenio da cui trarrebbe origine il rapporto negoziale tra la allora Asur e la Ge
AL System AL spa.
La ha prodotto documentazione a suffragio dell'instaurazione del rapporto Pt_1 negoziale consistente nella determina n. 724 del 27 ottobre 2014 dell'ASUR di CP_1
con la quale si affidava alla Ge AL System AL PA il servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva su tecnologie biomediche di alta intensità e nella successiva proroga del 25 gennaio 2016 (doc. 15 Ge Capital fasc. primo grado . Pt_1
Risulta inoltre depositata agli atti da parte della Controparte_1
la documentazione afferente ad atti interni (relazione, determina e delibera) dai quali si evince quanto segue: “Con nota prot. 8321/ASURAV1/PROAV1/P del 01/02/2016 il
RUP comunicava all'operatore economico GE la volonta di Controparte_23
affidare per ulteriori 12 mesi, dal 01/01/2016 al 31/12/2016, il servizio di assistenza tecnica, alle medesime condizioni del contratto scaduto in data 31/12/2015, su tecnologie biomediche di diagnostica per immagini di produzione GE AL SY in dotazione all'Area Vasta 1 e rientranti nell'appalto di cui alla determina
533/ASURDG/2015 sopra richiamata. Nel novembre 2016 veniva trasmessa alla
Direzione Generale ASUR proposta di determina per I'affidamento all'operatore GE
pag. 14/17 dei servizi di manutenzione su sistemi di diagnostica per CP_23 CP_6 immagini di produzione GE Healthcare in dotazione all'Area Vasta 1 del'ASUR
Marche per I'anno 2016, per un importo complessivo di € 207.448,00 + IVA, ovvero di
€ 253.086,56 IVA inclusa. Il RUP restava in attesa di adozione da parte della Parte_3
della suddetta proposta di determina, al fine di procedere alla liquidazione della
[...]
fattura pervenuta dalla GE AL SY AL PA (documento n. B2003810.036 del 30/12/2016). A seguito di solleciti da parte della GE AL SY AL PA per il mancato pagamento della fattura, si procedeva in data 29/05/2018 ad un incontro presso la Direzione ASUR alla presenza del Direttore Amministrativo, del RUP, dell'Ufficio Legale ASUR e dell''operatore economico GE AL SY AL PA per valutare la problematica, senza tuttavia giungere né in quella sede, né in fase successiva ad una risoluzione della stessa. Ad oggi risulta pertanto necessario procedere all'avvio di un contraddittorio con 'operatore economico GE AL
SY PA, per la negoziazione degli importi dovuti a consuntivo per gli interventi eseguiti nell'anno 2016, secondo quanto regolamentato dal RUP con nota prot n.
8321/ASURAV1/PROAV1/P del 01/02/2016 richiamata in premessa. Non essendo pertanto intervenuta tale negoziazione non è possibile procedere con la liquidazione della fattura di cui al documento n. B2003810.036 del 30/12/2016.” (vd relazione doc.
18 a)
Tanto è sufficiente per ritenere come dimostrato che l'azienda sanitaria fosse ben conoscenza sia del contratto stipulato con la Ge AL System, da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il credito azionato dalla cessionaria sia Pt_1 dell'obbligo di corrispondere alla controparte contraente il corrispettivo pattuito. Non avendo portato alcun elemento probatorio, nemmeno di consistenza inferenziale, dal quale evincersi l'avvenuto pagamento della fattura B2003810 del 30.12.2016 emessa dalla GE AL SY AL PA, la sarà Controparte_1
tenuta a corrispondere, a tale titolo, alla cessionaria del credito, la somma Pt_1
riportata nella medesima fattura e cioè euro 207.448.00; non vanno riconosciuti gli interessi, anche moratori ed il risarcimento forfettario in quanto non richiesti con le conclusioni dell'atto di appello e quindi implicitamente rinunciati.
pag. 15/17 Part Con il terzo motivo impugna la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dall'Istituto di credito appellante.
Il motivo è infondato.
Sulla premessa che il perimetro delibativo dovrà essere limitato alla parte della domanda afferente ai crediti azionati dalla cessionaria risultati, per le Pt_1
motivazione già espresse, non spettanti, la Corte ritiene di aderire a quanto già statuito dal Giudice di prime cure, riprendendo la medesima motivazione ovvero che “La domanda di indebito arricchimento è inammissibile essendo pacifico che la stessa non può essere proposta ove l'attore disponga di un'azione specifica, contrattuale o extracontrattuale, e questa risulti infondata.”
Le spese di lite, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto la riduzione della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante (disputatum), vanno compensate limitatamente ad 1/3 e per il resto poste a carico della
[...]
, di cui va ritenuta la soccombenza Controparte_1
parziale.
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
Part ( ) (C.F. ) contro
[...] P.IVA_1 [...]
(“ ”) C.F. Controparte_1 CP_1 P.IVA_2
avverso la Sentenza n. 1434/22 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 07 dicembre 2022 così decide pag. 16/17 - accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna a corrispondere Controparte_1 alla l'importo di euro 207.448,00, per la sorte capitale;
Parte_1
- condanna al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite del doppio grado nella misura di 2/3, Parte_1 compensando per il resto, spese che per l'intero liquida per il primo grado di giudizio in
€. 2.552,00+1.628,00+5.670,00+4.253,00 per le fasi di studio di introduzione di trattazione di decisione oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per il secondo grado di giudizio in €. 1.138,50+27,00+682,50 per spese
€. 2.977,00+1.911,00+5.103,00 per le fasi di studio di introduzione di decisione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, camera di consiglio telematica del 5 maggio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 17/17