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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele ConIGliere
Dott.ssa Annamaria Laneri ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 629/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2020
d a
, (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MI), il 20/02/63 e residente in vicolo Castello 87, Vaiano Cremasco (CR),
rappresentata e difesa dall'avv. GALDO MANUEL (C.F.
) del Foro di Milano, procuratore domiciliatario. C.F._2
APPELLANTE
c o n t r o con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Controparte_1
pagina 1 di 21 Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi banca P.IVA_1
iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit -
Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati TOFFOLETTO ALBERTO (C.F.
), PESENTI MARCO (C.F. ), C.F._3 C.F._4
ROMEO CHRISTIAN (C.F. ), CIPOLLA LUCILLA C.F._5
(C.F. ), LETTENMAYER FLORA (C.F. C.F._6
) e DAMINELLI SIMONA (C.F. C.F._7
), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni C.F._8
presso gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 06 novembre 2024, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona, Sez. civile, pubblicata in data 24 dicembre 2019 con il n. 873/2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Richiamate tutte le difese svolte per la IG.ra si chiede vogliano Pt_1
pagina 2 di 21 accogliersi le conclusioni come già rassegnate e qui richiamate:
1. Riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le domande
proposte da parte opponente nel precedente grado di giudizio, qui da
intendersi integralmente coltivate e trascritte;
2. condannare l'opposta alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi
del giudizio, oltre spese generali e altri accessori di legge, spese per
contributo unificato pari ad euro 759,00 ed euro 28,00 anticipazione
forfettaria, oltre successive occorrende, con distrazione delle stesse
all'antistatario difensore;
In Via Istruttoria
Ammettersi CTU al fine di confermare l'usurarietà degli interessi statuiti nel
contratto azionato da controparte, oggetto del giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna
declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IG.ra
per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1
In subordine, nel merito:
pagina 3 di 21 - respingere integralmente l'appello proposto dalla IG.ra Parte_1
[...]
avverso la sentenza n. 873/2019 del Tribunale di Cremona di data 24.12.2019
nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in
atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ulteriore subordine, nel merito:
- accertato il decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.,
dichiarare
decaduta la IG.ra dal potere di contestare la regolarità formale Pt_1
dell'atto di precetto e dichiarare, conseguentemente, tardiva l'opposizione de
qua con riferimento alle contestazioni afferenti alla regolarità formale del
precetto e per
l'effetto inammissibile codesta opposizione;
in subordine, ove dovesse ritenere
tempestiva l'opposizione promossa con riferimento alle contestazioni relative
al
precetto, dichiarare la regolarità formale dell'atto di precetto e,
conseguentemente, infondata l'opposizione;
- accertata e dichiarata la validità del contratto di mutuo fondiario del
04.02.2004 stipulato a ministero Notaio Dott. Rep. n. 52741 e Persona_1
pagina 4 di 21 Racc. n. 5200 spedito in seconda copia munita di formula esecutiva il
25.07.2013, rigettare l'avversa opposizione siccome del tutto infondata e non
provata e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza del credito di Controparte_1
riveniente dal contratto di mutuo fondiario in attenzione e l'ammontare dello
stesso nella misura indicata nel notificato precetto, nonché dichiarare il diritto
di agire esecutivamente in capo ad in virtù di detto titolo Controparte_1
esecutivo per il recupero forzoso del proprio credito nei confronti della IG.ra
; Parte_1
- in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento del superamento del
limite di finanziabilità da parte della Banca mutuante, accertato e dichiarato
che il contratto di mutuo fondiario del 04.02.2004 a ministero Notaio Dott.
Rep. n. 52741 e Racc. n. 5200 spedito in seconda copia munita di Persona_1
formula esecutiva il 25.07.2013 contiene i requisiti di sostanza e di forma del
contratto di mutuo ipotecario ordinario e produce quindi gli effetti di tale
ultimo contratto, dichiarare la conversione ex art. 1424 c.c. del contratto di
mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario, rigettare l'avversa
opposizione in quanto infondata e non provata e, per l'effetto, dichiarare la
sussistenza del diritto di credito di in virtù del contratto di Controparte_1
mutuo ipotecario e
l'ammontare del credito in misura pari all'importo indicato nel precetto
opposto ovvero pari a quello che sarà ritenuto di giustizia, nonché dichiarare
pagina 5 di 21 il diritto di agire in executivis di in virtù di codesto contratto Controparte_1
di mutuo ipotecario nei confronti della IG.ra ; Parte_1
- in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità
del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite massimo di
finanziabilità e di rigetto della domanda di conversione in contratto di mutuo
ipotecario ordinario ex art. 1424 c.c. del contratto in contesa, dichiarare
comunque tenuta la mutuataria IG.ra alla restituzione ex Parte_1
art. 2033 c.c. in favore della Banca mutuante della sorta capitale erogatale il
04.02.2004 e non ancora integralmente rimborsata e, per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento in favore di della somma residua Controparte_1
oltre interessi;
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'odierna appellante per
tutti i motivi esposti;
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IG.ra proponeva opposizione avverso il precetto con Parte_1
il quale le era stato intimato il pagamento di 57.937,38 euro, oltre le spese, a pagina 6 di 21 fronte della stipulazione di un contratto di mutuo fondiario in data 04/02/2004.
Parte opponente deduceva di: i) non aver ricevuto da controparte alcuna comunicazione avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del termine;
ii)
che il mutuo fondiario era stato erogato per il 100% del valore dell'immobile;
iii) l'assoluta inesistenza del credito vantato da controparte in quanto non vi era prova che, in esecuzione del contratto di mutuo, la banca avesse consegnato la somma di denaro;
iv) la nullità del contratto di mutuo in quanto era stato concesso per una somma superiore all'80% del valore dell'immobile per l'acquisto del quale venne concesso;
v) che il contratto di mutuo conteneva pattuizioni usurarie;
vi) che controparte agiva chiedendo la somma di euro
57.939,38 a titolo di capitale residuo e interessi, ma il titolo richiamato non poteva giustificare l'azione esecutiva posto che l'individuazione della somma non era rinvenibile immediatamente dal titolo stesso, né ricostruibile dallo stesso mediante mere operazioni matematiche;
vii) che il mutuo si sarebbe fondato su un tasso di riferimento Euribor stabilito in violazione dell'art. 2,
lettera a) e dell'art. 3 della L. n. 287/1990.
Costituendosi in giudizio la banca domandava il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale riteneva l'opposizione infondata, osservando in via preliminare che i fatti oggetto del giudizio erano esclusivamente quelli allegati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, non potendo il giudice valutare circostanze rappresentate per la prima volta dall'attore o dal convenuto nelle “memorie pagina 7 di 21 conclusionali” in quanto, nel caso in cui si ammettesse l'allegazione di fatti nuovi, vi sarebbe una evidente lesione del diritto di difesa poiché le altre parti si troverebbero nell'impossibilità di contraddire sul punto e di avanzare le opportune istanze probatorie.
Considerato quanto premesso il tribunale, quanto alle argomentazioni poste a fondamento della domanda attorea, riteneva che:
-la doglianza relativa all'omessa corresponsione della somma mutuata era infondata in quanto nel contratto di mutuo fondiario oggetto di causa era testualmente previsto che la somma di euro 90.000,00 “viene, con il presente
atto, erogata dal alla parte finanziata che ne rilascia quietanza CP_2
riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo”. Tale affermazione costituiva una dichiarazione di scienza di natura confessoria idonea a formare piena prova circa l'effettiva ricezione dell'importo. Inoltre, la stessa IG.ra
[...]
nelle comunicazioni di cui al doc. 16 di parte convenuta, Parte_1
aveva ammesso l'esistenza di un proprio debito nei confronti dell'Istituto
bancario originato dal contratto sopracitato, riconoscendo così implicitamente l'effettiva corresponsione della somma monetaria pattuita.
-La deduzione secondo cui parte convenuta “avrebbe potuto agire solo ed
esclusivamente per le rate che reputa scadute e le relative more posto che – in
ogni caso – non risulta affatto alcuna decadenza dal beneficio del termine”
non poteva essere condivisa poiché la IG.ra aveva Parte_1
pagina 8 di 21 espressamente concesso alla mutuante la facoltà “di eIGere l'immediato
rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, ed accessori tutti
nella misura indicata nel contratto di finanziamento” qualora non fossero stati rispettati i vincoli contrattuali. Nel caso di specie, non avendo l'attrice dato prova della restituzione della somma mutuata alle scadenze pattuite ovvero dell'esistenza di altre cause estintive dell'obbligazione, la comunicazione datata 04/06/2012 (non oggetto di alcuna contestazione tra le parti) dimostrava il legittimo esercizio della facoltà di cui in precedenza. Inoltre, il tribunale rilevava che con gli atti del 23/09/2013 e 21/05/2014, Controparte_1
premettendo l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 23 del
“capitolato delle condizioni generali relative ai mutui fondiari”, aveva già
intimato alla mutuataria il pagamento dell'intero credito, dunque, non vi era alcuna ragione in base alla quale la pretesa dell'istituto bancario doveva essere limitata alle “sole rate scadute”.
-L'eccezione secondo cui l'importo di cui all'atto di precetto “non è rinvenibile
immediatamente dal titolo stesso, né ricostruibile mediante mere operazioni
matematiche”, risultava generica e destituita di fondamento, in quanto il contratto di mutuo specificava chiaramente i parametri attraverso i quali determinare la somma da restituire e la complessità, o il quantitativo di operazioni algebriche prodromiche ad individuare siffatta massa monetaria costituiva un elemento irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'eccezione.
pagina 9 di 21 -Il tribunale in forza del principio della ragione più liquida riteneva che non vi fosse alcuna necessità di esaminare l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 38 TUB.
Infatti, premesso che la domanda attorea era diretta ad ottenere l'accertamento che “l'attrice nulla deve a controparte”, nell'ipotesi in cui la predetta eccezione fosse stata fondata, essa sarebbe superata dalla richiesta di conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario, poiché: il mutuo fondiario non era un mutuo di scopo in quanto la destinazione della somma mutuata non costituiva un elemento essenziale del negozio (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n.
4792 del 26/3/2012); i requisiti di sostanza e di forma dei due contratti erano identici;
la IG.ra non aveva allegato il fatto che, in caso Parte_1
di conoscenza dell'invalidità del contratto di mutuo fondiario, non avrebbe concluso il diverso contratto che per disciplina giuridica applicabile era di minore vantaggio per la banca mutuante;
in data 11/12/2003 parte attrice aveva promesso irrevocabilmente di acquistare l'immobile sito in Vaiano Cremasco
per il prezzo di euro 90.000,00, quindi era ragionevole ritenere che la stessa avrebbe comunque voluto perfezionare un contratto di mutuo ordinario al fine di potere adempiere all'obbligazione assunta.
-Il procedimento algebrico utilizzato per allegare la sussistenza di un tasso usurario, consistente nella sommatoria del tasso previsto per gli interessi corrispettivi con quello pattuito per gli interessi moratori era errato in quanto pagina 10 di 21 venivano sommate due entità eterogenee, aventi una differente funzione economica, una diversa base di calcolo e un distinto arco temporale di riferimento.
-La doglianza relativa all'indeterminatezza del tasso corrispettivo, oltre ad essere manifestamente generica, era infondata in quanto doveva ritenersi pienamente valido un contratto che individuasse il tasso corrispettivo, non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, ma mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che avesse come base tale dato. Nel caso specie, le parti avevano legittimamente richiamato il tasso Euribor, cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Risultava
irrilevante l'avvenuta alterazione o meno del tasso in ragione di un accordo di cartello fra alcune banche poiché la pratica distorsiva non aveva comportato alcuna indeterminatezza del dato di riferimento.
-L'eccezione di nullità del mutuo “per contrarietà dell'oggetto del contratto
all'ordine pubblico ed economico” era generica stante l'impossibilità di comprendere perché la consegna di una determinata quantità di denaro, con conseguente obbligo di restituzione, non fosse compatibile con l'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento.
-La doglianza secondo cui “il mutuo si fonderebbe, inoltre, su un tasso di
riferimento (Euribor) stabilito in violazione dell'art. 2, lettera a), e dell'art. 3 pagina 11 di 21 della Legge n. 287 del 10/10/1990”, in assenza di ulteriori allegazioni, doveva essere rigettata per manifesta genericità.
In conclusione, il tribunale rigettava l'opposizione, e in applicazione del principio della soccombenza, condannava la IG.ra alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro
5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
Propone appello la IG.ra eccependo l'inversione Parte_1
dell'onere probatorio nel corso del giudizio di primo grado e l'errata valutazione delle allegazioni.
Con il primo motivo parte appellante afferma di aver dedotto fin dal primo atto di non aver mai ricevuto le somme oggetto del contratto di mutuo, e che la clausola contrattuale la quale prevede che “viene, con il presente atto, erogata
dalla alla parte finanziata che ne rilascia quietanza riconoscendo di CP_2
aver ricevuto l'intero importo” costituisce una mera frase di stile, ed in ogni caso risulta in contrasto con la successiva previsione contrattuale la quale afferma l'esistenza di un vincolo e subordina la dazione del danaro al compiersi di determinate clausole sospensive.
Parte appellante si era limitata a richiamare in memoria conclusionale tale pagina 12 di 21 circostanza, non introducendo alcun fatto nuovo. Ulteriormente, parte appellante contesta anche il valore confessorio dell'eventuale quietanza.
Inoltre, parte appellante afferma che la banca ha prodotto documenti concernenti differenti rapporti fra le parti.
Pertanto, il tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione proposta accertando che l'opposta, attrice sostanziale, non aveva assolto al proprio onere probatorio, non essendo provato che in esecuzione al rapporto di mutuo oggetto dell'atto notarile posto in esecuzione fossero state erogate le somme alla IG.ra immettendola nella disponibilità delle stesse. Pt_1
Con il secondo motivo parte appellante contesta l'assenza di indicazioni proposte da controparte per addivenire all'importo precettato e sostiene che il titolo non avrebbe indicato con precisione (neppure mediante meri calcoli matematici) le somme oggetto del rapporto.
Quindi il tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione, affermando l'assenza dei requisiti richiesti per procedere ad esecuzione forzata, non essendo il credito vantato liquido (né certo, né eIGibile) e/o comunque, poiché
controparte non aveva offerto univoci e chiari elementi a sostegno della debenza della somma richiesta.
Con il terzo motivo parte appellante eccepisce la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
pagina 13 di 21 Con il quarto motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà del contratto in quanto esso prevederebbe la cumulatività del tasso di mora con quello corrispettivo.
***
Costituendosi in giudizio eccepisce in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto, nonché l'infondatezza nel merito dei motivi proposti.
***
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che parte appellata ha contestato l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata in quanto l'appello proposto da Parte_1
contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., ed in particolare censura specificatamente la ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado, nonché
indica le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
*** pagina 14 di 21 Con il primo motivo parte appellante eccepisce di non aver mai ricevuto le somme in esecuzione del contratto di mutuo fondiario sottoscritto fra le parti in data 04/02/2004, ed in particolare contesta la valenza probatoria della quietanza contenuta nello stesso.
Il Collegio, a seguito dell'analisi del contratto di mutuo stipulato fra le parti in data 04/02/2004, rileva che l'art. 1 dello stesso prevede espressamente che “la
predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte CP_2
finanziata che ne rilascia quietanza riconoscendo di aver ricevuto l'intero
importo del mutuo”.
Dunque, si rileva che la parte mutuataria attraverso la sottoscrizione del contratto ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento, ed inoltre si osserva che secondo consolidato principio giurisprudenziale “Il creditore che,
rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento
rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex
artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a
norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o
violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della
dichiarazione.” (Cassazione civile, Sez. 3, Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023,
in senso conforme Cassazione civile n. 4196/2014 e n.629738/2001).
Pertanto, in conformità al sopracitato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Collegio osserva che parte appellante aveva l'onere di confutare pagina 15 di 21 la valenza confessoria della quietanza rilasciata in conformità alle modalità
prescritte dall'art. 2732 c.c., circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Ulteriormente il Collegio rileva che parte appellante nella dichiarazione,
prodotta da parte appellata con il doc. 16, ha ammesso di aver stipulato il mutuo oggetto di causa, ed ha implicitamente riconosciuto la corresponsione delle somme.
Infine, il Collegio rileva la tardività delle argomentazioni proposte relativamente all'eventuale sussistenza di vincoli alla corresponsione della somma oggetto di mutuo, in quanto parte appellante ha sollevato la tematica unicamente nelle proprie memorie conclusionali. Si tratterebbe in ogni caso di dati di fatto non sufficienti a fornir prova delle circostanze di cui all'art.2732
c.c., e cioè dell'errore di fatto in cui sarebbe incorso il dichiarante o della violenza morale da lui subita.
Considerato quanto premesso la Corte rigetta il primo motivo di appello.
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta l'assenza di indicazioni proposte da controparte per addivenire all'importo precettato e di come il titolo non indichi con precisione (neppure mediante meri calcoli matematici) le somme oggetto del rapporto.
In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, il Collegio osserva pagina 16 di 21 che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo,
contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede,
quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione
della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del
procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per
determinarla” (Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza 18/03/2022 n. 8906, in senso conforme Cassazione n. 4008/2013, Cassazione n. 11281/1993).
Ritiene il collegio esser incontrovertibile il fatto che parte appellante abbia agito in sede esecutiva adoperando un idoneo e valido titolo esecutivo.
Ulteriormente, come osservato anche dal giudice di prime cure, si rileva che detto titolo, e cioè il contratto di mutuo, indica specificatamente i parametri attraverso cui determinare la somma da restituire.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante eccepisce la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
Il motivo è infondato in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo (da ultimo Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25842 del 2021) e la carenza o il superamento dei limiti di cui all'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993 non ha pagina 17 di 21 conseguenze di alcun tipo sulla validità del mutuo.
In questo senso si è pronunciato il Supremo Collegio a Sezioni Unite con la
Sentenza n. 33719/2022 relativamente al superamento dei limiti di finanziabilità: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38,
comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del
contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un
elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale,
fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della cd.
“vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non interpretativa, la
cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir
meno della connessa garanzia ipotecaria) che potrebbe condurre al
pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e
al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione
mira a proteggere.
Con la conseguenza, che va tratta anche nella fattispecie in esame, che “una
volta che si escluda la nullità (totale o parziale del contratto) per superamento
del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete intervenire
(d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo
applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto
pagina 18 di 21 dalle parti, seppure appartenente allo stesso genus contrattuale”.
***
Con il quarto motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà del contratto in quanto esso prevederebbe la cumulatività del tasso di mora con quello corrispettivo.
Anzitutto, in punto di fatto, non è in alcun modo dimostrata la previsione contrattuale della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio.
In secondo luogo, in punto di diritto, il motivo formulato da parte appellante risulta generico, nonché infondato, in quanto la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia
agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di
regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi
posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza
dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della
sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi
corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici,
essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del
contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del
contratto” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Anche il quarto motivo di gravame è dunque infondato.
pagina 19 di 21 ***
Per le anzidette considerazioni, che valgono anche ad escludere la necessità di dar corso all'istruttoria richiesta, la Corte rigetta integralmente l'appello proposto da . Parte_1
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro
260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cremona, Sez. Civile, pubblicata in data 873/2019.
Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
pagina 20 di 21 che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 19/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele ConIGliere
Dott.ssa Annamaria Laneri ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 629/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2020
d a
, (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MI), il 20/02/63 e residente in vicolo Castello 87, Vaiano Cremasco (CR),
rappresentata e difesa dall'avv. GALDO MANUEL (C.F.
) del Foro di Milano, procuratore domiciliatario. C.F._2
APPELLANTE
c o n t r o con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Controparte_1
pagina 1 di 21 Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi banca P.IVA_1
iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit -
Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati TOFFOLETTO ALBERTO (C.F.
), PESENTI MARCO (C.F. ), C.F._3 C.F._4
ROMEO CHRISTIAN (C.F. ), CIPOLLA LUCILLA C.F._5
(C.F. ), LETTENMAYER FLORA (C.F. C.F._6
) e DAMINELLI SIMONA (C.F. C.F._7
), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni C.F._8
presso gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 06 novembre 2024, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona, Sez. civile, pubblicata in data 24 dicembre 2019 con il n. 873/2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Richiamate tutte le difese svolte per la IG.ra si chiede vogliano Pt_1
pagina 2 di 21 accogliersi le conclusioni come già rassegnate e qui richiamate:
1. Riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le domande
proposte da parte opponente nel precedente grado di giudizio, qui da
intendersi integralmente coltivate e trascritte;
2. condannare l'opposta alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi
del giudizio, oltre spese generali e altri accessori di legge, spese per
contributo unificato pari ad euro 759,00 ed euro 28,00 anticipazione
forfettaria, oltre successive occorrende, con distrazione delle stesse
all'antistatario difensore;
In Via Istruttoria
Ammettersi CTU al fine di confermare l'usurarietà degli interessi statuiti nel
contratto azionato da controparte, oggetto del giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna
declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IG.ra
per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1
In subordine, nel merito:
pagina 3 di 21 - respingere integralmente l'appello proposto dalla IG.ra Parte_1
[...]
avverso la sentenza n. 873/2019 del Tribunale di Cremona di data 24.12.2019
nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in
atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ulteriore subordine, nel merito:
- accertato il decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.,
dichiarare
decaduta la IG.ra dal potere di contestare la regolarità formale Pt_1
dell'atto di precetto e dichiarare, conseguentemente, tardiva l'opposizione de
qua con riferimento alle contestazioni afferenti alla regolarità formale del
precetto e per
l'effetto inammissibile codesta opposizione;
in subordine, ove dovesse ritenere
tempestiva l'opposizione promossa con riferimento alle contestazioni relative
al
precetto, dichiarare la regolarità formale dell'atto di precetto e,
conseguentemente, infondata l'opposizione;
- accertata e dichiarata la validità del contratto di mutuo fondiario del
04.02.2004 stipulato a ministero Notaio Dott. Rep. n. 52741 e Persona_1
pagina 4 di 21 Racc. n. 5200 spedito in seconda copia munita di formula esecutiva il
25.07.2013, rigettare l'avversa opposizione siccome del tutto infondata e non
provata e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza del credito di Controparte_1
riveniente dal contratto di mutuo fondiario in attenzione e l'ammontare dello
stesso nella misura indicata nel notificato precetto, nonché dichiarare il diritto
di agire esecutivamente in capo ad in virtù di detto titolo Controparte_1
esecutivo per il recupero forzoso del proprio credito nei confronti della IG.ra
; Parte_1
- in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento del superamento del
limite di finanziabilità da parte della Banca mutuante, accertato e dichiarato
che il contratto di mutuo fondiario del 04.02.2004 a ministero Notaio Dott.
Rep. n. 52741 e Racc. n. 5200 spedito in seconda copia munita di Persona_1
formula esecutiva il 25.07.2013 contiene i requisiti di sostanza e di forma del
contratto di mutuo ipotecario ordinario e produce quindi gli effetti di tale
ultimo contratto, dichiarare la conversione ex art. 1424 c.c. del contratto di
mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario, rigettare l'avversa
opposizione in quanto infondata e non provata e, per l'effetto, dichiarare la
sussistenza del diritto di credito di in virtù del contratto di Controparte_1
mutuo ipotecario e
l'ammontare del credito in misura pari all'importo indicato nel precetto
opposto ovvero pari a quello che sarà ritenuto di giustizia, nonché dichiarare
pagina 5 di 21 il diritto di agire in executivis di in virtù di codesto contratto Controparte_1
di mutuo ipotecario nei confronti della IG.ra ; Parte_1
- in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità
del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite massimo di
finanziabilità e di rigetto della domanda di conversione in contratto di mutuo
ipotecario ordinario ex art. 1424 c.c. del contratto in contesa, dichiarare
comunque tenuta la mutuataria IG.ra alla restituzione ex Parte_1
art. 2033 c.c. in favore della Banca mutuante della sorta capitale erogatale il
04.02.2004 e non ancora integralmente rimborsata e, per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento in favore di della somma residua Controparte_1
oltre interessi;
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'odierna appellante per
tutti i motivi esposti;
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IG.ra proponeva opposizione avverso il precetto con Parte_1
il quale le era stato intimato il pagamento di 57.937,38 euro, oltre le spese, a pagina 6 di 21 fronte della stipulazione di un contratto di mutuo fondiario in data 04/02/2004.
Parte opponente deduceva di: i) non aver ricevuto da controparte alcuna comunicazione avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del termine;
ii)
che il mutuo fondiario era stato erogato per il 100% del valore dell'immobile;
iii) l'assoluta inesistenza del credito vantato da controparte in quanto non vi era prova che, in esecuzione del contratto di mutuo, la banca avesse consegnato la somma di denaro;
iv) la nullità del contratto di mutuo in quanto era stato concesso per una somma superiore all'80% del valore dell'immobile per l'acquisto del quale venne concesso;
v) che il contratto di mutuo conteneva pattuizioni usurarie;
vi) che controparte agiva chiedendo la somma di euro
57.939,38 a titolo di capitale residuo e interessi, ma il titolo richiamato non poteva giustificare l'azione esecutiva posto che l'individuazione della somma non era rinvenibile immediatamente dal titolo stesso, né ricostruibile dallo stesso mediante mere operazioni matematiche;
vii) che il mutuo si sarebbe fondato su un tasso di riferimento Euribor stabilito in violazione dell'art. 2,
lettera a) e dell'art. 3 della L. n. 287/1990.
Costituendosi in giudizio la banca domandava il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale riteneva l'opposizione infondata, osservando in via preliminare che i fatti oggetto del giudizio erano esclusivamente quelli allegati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, non potendo il giudice valutare circostanze rappresentate per la prima volta dall'attore o dal convenuto nelle “memorie pagina 7 di 21 conclusionali” in quanto, nel caso in cui si ammettesse l'allegazione di fatti nuovi, vi sarebbe una evidente lesione del diritto di difesa poiché le altre parti si troverebbero nell'impossibilità di contraddire sul punto e di avanzare le opportune istanze probatorie.
Considerato quanto premesso il tribunale, quanto alle argomentazioni poste a fondamento della domanda attorea, riteneva che:
-la doglianza relativa all'omessa corresponsione della somma mutuata era infondata in quanto nel contratto di mutuo fondiario oggetto di causa era testualmente previsto che la somma di euro 90.000,00 “viene, con il presente
atto, erogata dal alla parte finanziata che ne rilascia quietanza CP_2
riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo”. Tale affermazione costituiva una dichiarazione di scienza di natura confessoria idonea a formare piena prova circa l'effettiva ricezione dell'importo. Inoltre, la stessa IG.ra
[...]
nelle comunicazioni di cui al doc. 16 di parte convenuta, Parte_1
aveva ammesso l'esistenza di un proprio debito nei confronti dell'Istituto
bancario originato dal contratto sopracitato, riconoscendo così implicitamente l'effettiva corresponsione della somma monetaria pattuita.
-La deduzione secondo cui parte convenuta “avrebbe potuto agire solo ed
esclusivamente per le rate che reputa scadute e le relative more posto che – in
ogni caso – non risulta affatto alcuna decadenza dal beneficio del termine”
non poteva essere condivisa poiché la IG.ra aveva Parte_1
pagina 8 di 21 espressamente concesso alla mutuante la facoltà “di eIGere l'immediato
rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, ed accessori tutti
nella misura indicata nel contratto di finanziamento” qualora non fossero stati rispettati i vincoli contrattuali. Nel caso di specie, non avendo l'attrice dato prova della restituzione della somma mutuata alle scadenze pattuite ovvero dell'esistenza di altre cause estintive dell'obbligazione, la comunicazione datata 04/06/2012 (non oggetto di alcuna contestazione tra le parti) dimostrava il legittimo esercizio della facoltà di cui in precedenza. Inoltre, il tribunale rilevava che con gli atti del 23/09/2013 e 21/05/2014, Controparte_1
premettendo l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 23 del
“capitolato delle condizioni generali relative ai mutui fondiari”, aveva già
intimato alla mutuataria il pagamento dell'intero credito, dunque, non vi era alcuna ragione in base alla quale la pretesa dell'istituto bancario doveva essere limitata alle “sole rate scadute”.
-L'eccezione secondo cui l'importo di cui all'atto di precetto “non è rinvenibile
immediatamente dal titolo stesso, né ricostruibile mediante mere operazioni
matematiche”, risultava generica e destituita di fondamento, in quanto il contratto di mutuo specificava chiaramente i parametri attraverso i quali determinare la somma da restituire e la complessità, o il quantitativo di operazioni algebriche prodromiche ad individuare siffatta massa monetaria costituiva un elemento irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'eccezione.
pagina 9 di 21 -Il tribunale in forza del principio della ragione più liquida riteneva che non vi fosse alcuna necessità di esaminare l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 38 TUB.
Infatti, premesso che la domanda attorea era diretta ad ottenere l'accertamento che “l'attrice nulla deve a controparte”, nell'ipotesi in cui la predetta eccezione fosse stata fondata, essa sarebbe superata dalla richiesta di conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario, poiché: il mutuo fondiario non era un mutuo di scopo in quanto la destinazione della somma mutuata non costituiva un elemento essenziale del negozio (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n.
4792 del 26/3/2012); i requisiti di sostanza e di forma dei due contratti erano identici;
la IG.ra non aveva allegato il fatto che, in caso Parte_1
di conoscenza dell'invalidità del contratto di mutuo fondiario, non avrebbe concluso il diverso contratto che per disciplina giuridica applicabile era di minore vantaggio per la banca mutuante;
in data 11/12/2003 parte attrice aveva promesso irrevocabilmente di acquistare l'immobile sito in Vaiano Cremasco
per il prezzo di euro 90.000,00, quindi era ragionevole ritenere che la stessa avrebbe comunque voluto perfezionare un contratto di mutuo ordinario al fine di potere adempiere all'obbligazione assunta.
-Il procedimento algebrico utilizzato per allegare la sussistenza di un tasso usurario, consistente nella sommatoria del tasso previsto per gli interessi corrispettivi con quello pattuito per gli interessi moratori era errato in quanto pagina 10 di 21 venivano sommate due entità eterogenee, aventi una differente funzione economica, una diversa base di calcolo e un distinto arco temporale di riferimento.
-La doglianza relativa all'indeterminatezza del tasso corrispettivo, oltre ad essere manifestamente generica, era infondata in quanto doveva ritenersi pienamente valido un contratto che individuasse il tasso corrispettivo, non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, ma mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che avesse come base tale dato. Nel caso specie, le parti avevano legittimamente richiamato il tasso Euribor, cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Risultava
irrilevante l'avvenuta alterazione o meno del tasso in ragione di un accordo di cartello fra alcune banche poiché la pratica distorsiva non aveva comportato alcuna indeterminatezza del dato di riferimento.
-L'eccezione di nullità del mutuo “per contrarietà dell'oggetto del contratto
all'ordine pubblico ed economico” era generica stante l'impossibilità di comprendere perché la consegna di una determinata quantità di denaro, con conseguente obbligo di restituzione, non fosse compatibile con l'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento.
-La doglianza secondo cui “il mutuo si fonderebbe, inoltre, su un tasso di
riferimento (Euribor) stabilito in violazione dell'art. 2, lettera a), e dell'art. 3 pagina 11 di 21 della Legge n. 287 del 10/10/1990”, in assenza di ulteriori allegazioni, doveva essere rigettata per manifesta genericità.
In conclusione, il tribunale rigettava l'opposizione, e in applicazione del principio della soccombenza, condannava la IG.ra alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro
5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
Propone appello la IG.ra eccependo l'inversione Parte_1
dell'onere probatorio nel corso del giudizio di primo grado e l'errata valutazione delle allegazioni.
Con il primo motivo parte appellante afferma di aver dedotto fin dal primo atto di non aver mai ricevuto le somme oggetto del contratto di mutuo, e che la clausola contrattuale la quale prevede che “viene, con il presente atto, erogata
dalla alla parte finanziata che ne rilascia quietanza riconoscendo di CP_2
aver ricevuto l'intero importo” costituisce una mera frase di stile, ed in ogni caso risulta in contrasto con la successiva previsione contrattuale la quale afferma l'esistenza di un vincolo e subordina la dazione del danaro al compiersi di determinate clausole sospensive.
Parte appellante si era limitata a richiamare in memoria conclusionale tale pagina 12 di 21 circostanza, non introducendo alcun fatto nuovo. Ulteriormente, parte appellante contesta anche il valore confessorio dell'eventuale quietanza.
Inoltre, parte appellante afferma che la banca ha prodotto documenti concernenti differenti rapporti fra le parti.
Pertanto, il tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione proposta accertando che l'opposta, attrice sostanziale, non aveva assolto al proprio onere probatorio, non essendo provato che in esecuzione al rapporto di mutuo oggetto dell'atto notarile posto in esecuzione fossero state erogate le somme alla IG.ra immettendola nella disponibilità delle stesse. Pt_1
Con il secondo motivo parte appellante contesta l'assenza di indicazioni proposte da controparte per addivenire all'importo precettato e sostiene che il titolo non avrebbe indicato con precisione (neppure mediante meri calcoli matematici) le somme oggetto del rapporto.
Quindi il tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione, affermando l'assenza dei requisiti richiesti per procedere ad esecuzione forzata, non essendo il credito vantato liquido (né certo, né eIGibile) e/o comunque, poiché
controparte non aveva offerto univoci e chiari elementi a sostegno della debenza della somma richiesta.
Con il terzo motivo parte appellante eccepisce la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
pagina 13 di 21 Con il quarto motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà del contratto in quanto esso prevederebbe la cumulatività del tasso di mora con quello corrispettivo.
***
Costituendosi in giudizio eccepisce in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto, nonché l'infondatezza nel merito dei motivi proposti.
***
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che parte appellata ha contestato l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata in quanto l'appello proposto da Parte_1
contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., ed in particolare censura specificatamente la ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado, nonché
indica le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
*** pagina 14 di 21 Con il primo motivo parte appellante eccepisce di non aver mai ricevuto le somme in esecuzione del contratto di mutuo fondiario sottoscritto fra le parti in data 04/02/2004, ed in particolare contesta la valenza probatoria della quietanza contenuta nello stesso.
Il Collegio, a seguito dell'analisi del contratto di mutuo stipulato fra le parti in data 04/02/2004, rileva che l'art. 1 dello stesso prevede espressamente che “la
predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte CP_2
finanziata che ne rilascia quietanza riconoscendo di aver ricevuto l'intero
importo del mutuo”.
Dunque, si rileva che la parte mutuataria attraverso la sottoscrizione del contratto ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento, ed inoltre si osserva che secondo consolidato principio giurisprudenziale “Il creditore che,
rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento
rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex
artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a
norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o
violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della
dichiarazione.” (Cassazione civile, Sez. 3, Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023,
in senso conforme Cassazione civile n. 4196/2014 e n.629738/2001).
Pertanto, in conformità al sopracitato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Collegio osserva che parte appellante aveva l'onere di confutare pagina 15 di 21 la valenza confessoria della quietanza rilasciata in conformità alle modalità
prescritte dall'art. 2732 c.c., circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Ulteriormente il Collegio rileva che parte appellante nella dichiarazione,
prodotta da parte appellata con il doc. 16, ha ammesso di aver stipulato il mutuo oggetto di causa, ed ha implicitamente riconosciuto la corresponsione delle somme.
Infine, il Collegio rileva la tardività delle argomentazioni proposte relativamente all'eventuale sussistenza di vincoli alla corresponsione della somma oggetto di mutuo, in quanto parte appellante ha sollevato la tematica unicamente nelle proprie memorie conclusionali. Si tratterebbe in ogni caso di dati di fatto non sufficienti a fornir prova delle circostanze di cui all'art.2732
c.c., e cioè dell'errore di fatto in cui sarebbe incorso il dichiarante o della violenza morale da lui subita.
Considerato quanto premesso la Corte rigetta il primo motivo di appello.
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta l'assenza di indicazioni proposte da controparte per addivenire all'importo precettato e di come il titolo non indichi con precisione (neppure mediante meri calcoli matematici) le somme oggetto del rapporto.
In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, il Collegio osserva pagina 16 di 21 che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo,
contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede,
quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione
della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del
procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per
determinarla” (Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza 18/03/2022 n. 8906, in senso conforme Cassazione n. 4008/2013, Cassazione n. 11281/1993).
Ritiene il collegio esser incontrovertibile il fatto che parte appellante abbia agito in sede esecutiva adoperando un idoneo e valido titolo esecutivo.
Ulteriormente, come osservato anche dal giudice di prime cure, si rileva che detto titolo, e cioè il contratto di mutuo, indica specificatamente i parametri attraverso cui determinare la somma da restituire.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante eccepisce la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
Il motivo è infondato in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo (da ultimo Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25842 del 2021) e la carenza o il superamento dei limiti di cui all'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993 non ha pagina 17 di 21 conseguenze di alcun tipo sulla validità del mutuo.
In questo senso si è pronunciato il Supremo Collegio a Sezioni Unite con la
Sentenza n. 33719/2022 relativamente al superamento dei limiti di finanziabilità: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38,
comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del
contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un
elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale,
fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della cd.
“vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non interpretativa, la
cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir
meno della connessa garanzia ipotecaria) che potrebbe condurre al
pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e
al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione
mira a proteggere.
Con la conseguenza, che va tratta anche nella fattispecie in esame, che “una
volta che si escluda la nullità (totale o parziale del contratto) per superamento
del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete intervenire
(d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo
applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto
pagina 18 di 21 dalle parti, seppure appartenente allo stesso genus contrattuale”.
***
Con il quarto motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà del contratto in quanto esso prevederebbe la cumulatività del tasso di mora con quello corrispettivo.
Anzitutto, in punto di fatto, non è in alcun modo dimostrata la previsione contrattuale della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio.
In secondo luogo, in punto di diritto, il motivo formulato da parte appellante risulta generico, nonché infondato, in quanto la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia
agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di
regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi
posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza
dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della
sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi
corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici,
essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del
contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del
contratto” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Anche il quarto motivo di gravame è dunque infondato.
pagina 19 di 21 ***
Per le anzidette considerazioni, che valgono anche ad escludere la necessità di dar corso all'istruttoria richiesta, la Corte rigetta integralmente l'appello proposto da . Parte_1
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro
260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cremona, Sez. Civile, pubblicata in data 873/2019.
Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
pagina 20 di 21 che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 19/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 21 di 21