Articolo 1 della Legge 1 giugno 1931, n. 989
Versione
25 agosto 1931
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656 , che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Polonia, il 22 luglio 1930:
1° Accordo in materia di proibizioni e restrizioni alla importazione;
2° Convenzione sanitaria veterinaria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Grandi - Mosconi -

Acerbo - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 25 agosto 1931