Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656 , che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Polonia, il 22 luglio 1930:
1° Accordo in materia di proibizioni e restrizioni alla importazione;
2° Convenzione sanitaria veterinaria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Mosconi -
Acerbo - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656 , che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Polonia, il 22 luglio 1930:
1° Accordo in materia di proibizioni e restrizioni alla importazione;
2° Convenzione sanitaria veterinaria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Mosconi -
Acerbo - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.