Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2434/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di SA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2434/2024 avente ad oggetto: rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, promossa da:
, nato il [...] in [...] - Montenegro, rappresentato e difeso, in Parte_1 virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Gaetana Mastroberardino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in SA alla via Mercanti n. 27
RICORRENTE nei confronti di:
e , in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SA, presso i cui Uffici ope legis domicilia, in SA, al C.so Vittorio Emanuele n. 58
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.04.2024, , riassumendo il giudizio definito dal Parte_1
con Sentenza n. 635/2024 pubblicata in data 11 marzo (con la quale veniva dichiarato il CP_3
difetto di giurisdizione del G.A.), ha adito questo Tribunale, esponendo: che il ricorrente vive in Italia sin dalla minore età e qui ha costituito la propria famiglia, formata dalla moglie, sig.ra
[...]
, titolare di regolare permesso di soggiorno, e dodici figli, tutti conviventi, di cui 6 CP_4 cittadini italiani naturalizzati (ai sensi dell'art. 4 co. 2 l. 91/1992, giacché nati e cresciuti in Italia) e 5 ancora minorenni (come da certificato di stato di famiglia in atti); che ha inizialmente goduto di permessi di soggiorno ex art. 31 d. lgs. 286/1998 con autorizzazione alla permanenza sul territorio pagina 1 di 8
che, richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, riceveva diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con provvedimento del
Questore di SA del 16 giugno 2023 e notificato il 5 dicembre 2023, per motivazioni afferenti “una presunta attuale situazione di pericolosità sociale sulla scorta di una serie di pretesi precedenti penali e non meglio specificate segnalazioni (tutti trasfusi nel provvedimento di rifiuto)”; che tali precedenti penali non potevano essere valutati ai fini del giudizio di pericolosità sociale, in quanto relativi a condanne interamente scontate o a fatti per i quali era intervenuta sentenza di assoluzione;
che, in ogni caso, l'attuale pericolosità sociale andava esclusa alla luce delle gravi condizioni di salute del ricorrente, il quale, a seguito di grave incidente, “è oggi affetto da “paraplegia in esito di frattura vertebrale post-traumatica e di fistola con ulcere sacrali trattate chirurgicamente non deambulante autonomamente..”, così come accertato dalla Commissione Medica per l'Accertamento della Invalidità
Civile dell' lo ha riconosciuto in via definitiva “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità CP_5
lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” con decorrenza dal 25 novembre 2022 (come da verbali allegati in atti); che, inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'Amministrazione, il ricorrente ha sempre lavorato, contribuendo in maniera lecita e stabile al sostentamento proprio nucleo familiare, come si evince dai contratti di lavoro succedutisi nel tempo e dall'estratto contributivo allegato (all. 17).
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di SA e accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
in via del tutto gradata, attesa la particolare situazione di salute in cui versa il ricorrente, l'accertamento del diritto del medesimo “ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di salute e/o per residenza elettiva stante il riconoscimento a percepire benefici economici conseguenti alla accertata invalidità”.
L'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza del 19.07.2024.
Nel giudizio di merito, il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il e la Questura di SA ritualmente citati si costituivano in giudizio Controparte_1
con comparsa in data 26.06.2024, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art.
pagina 2 di 8 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Tanto premesso, va rilevato che, come emerge dagli atti di causa, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 16 giugno 2023 dal Questore della Provincia di SA (a seguito di domanda per il rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari) con il quale veniva comunicato il rigetto dell'istanza proposta, con invito ad allontanarsi volontariamente dal territorio nazionale.
In via preliminare, va evidenziato che secondo la costante giurisprudenza, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione fondato sul petitum sostanziale, l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari risulta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 30 (cfr., Cassazione civile, sez. un., 20 luglio 2011, n. 15868).
Deve poi rilevarsi che, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150” (nelle forme del rito semplificato di cognizione).
La competenza in materia è attribuita, ex art. 3 della Legge n. 46 del 13 aprile 2017, alle Sezioni
Specializzate in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (cfr. art. 20 n. 2 del decreto legislativo n. 150/2011).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e della revoca dello stesso, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che, per effetto delle modifiche introdotte, con il D.Lgs. n. 5 del 2007, all'art. 4, comma 3, e art. 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis), del D.Lgs. n. 286 del 1998, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, e cioè la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine pagina 3 di 8 e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso (Cass. n. 8795 del 2011; conf., Cass. n. 17070 del 2018).
Di conseguenza, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati (cfr. Cass. n. 8795 del 2011; conf., Cass. n. 17070 del 2018, la quale ha ritenuto solo apparente la motivazione del giudice di merito che, in punto di attualità e concretezza della pericolosità del ricorrente, era stata in sostanza fondata
"sui soli precedenti di spaccio di stupefacenti risalenti a circa otto anni addietro").
La pericolosità sociale dev'essere, peraltro, esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità (Cass. n.
7842 del 2021; Cass. n. 30342 del 2021). Tale giudizio dev'essere esteso anche alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto (Cass. n. 7842 del
2021, in motiv., la quale ha chiarito che "la commissione di reati - analogamente a quanto già affermato da questa Corte in relazione a comportamenti comunque violenti - non può essere automaticamente ricondotta ad ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei un quadro di elementi eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi della condotta di vita e dalla personalità complessiva dello straniero"). Il giudizio di bilanciamento va operato in maniera "concreta ed attuale", vale a dire avendo riguardo alle particolarità del caso singolo e alla situazione aggiornata al momento della decisione, restando escluso, pertanto, che fatti risalenti nel tempo possano avere una propria e decisiva rilevanza, che ecceda una funzione puramente confermativa o argomentativa del dato corrente altrimenti accertato (Cass. n. 30342 del 2021, in motiv.).
Di recente, Cass. n. 23597 del 2023 ha poi precisato che le “Sezioni Unite.., nell'affermare, in tema di riparto di giurisdizione, che la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, hanno ribadito che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3CEDU (Cass. SU n. 1390/2022)”; “la protezione umanitaria è una forma di attuazione del diritto d'asilo costituzionale”, con la conseguenza che “l'ingerenza statuale, in termini limitativi del pagina 4 di 8 suddetto diritto, deve ritenersi consentita solo nel rispetto di requisiti precisi, proporzionati e rigorosi, in linea con l'evoluzione del diritto vivente e, in particolare, con i principi espressi sul tema, oltre che da questa Corte, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo”; la Corte Costituzionale, poi, ha ripetutamente affermato che “le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit”
(tra le tante Corte Cost. n. 253/2019, n. 268/2016n. 213/2013), “sussistendo l'irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa”; “in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (tra le tante Corte Cost. n.
260/2021)”; di conseguenza, “ove si tratti di norme che comportino l'allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero, come nella specie, è necessario “un conveniente bilanciamento” tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, “e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi” (Corte Cost. n.
217/2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE)”; la Corte Costituzionale ha, pertanto, ripetutamente precisato che, sebbene il legislatore abbia un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, si tratta di una discrezionalità che “non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (tra le tante Corte Cost. n. 202/2013; n. 172/2012; n. 245/2011; così, da ultimo anche Corte Cost. n. 88/2023)”; “in linea con le suddette coordinate, anche ermeneutiche, si pone, altresì, la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di espulsione, laddove la valutazione caso per caso costituisce principio fondante, anche in osservanza della disciplina unionale...”, per cui
“l'automatismo del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno discendente dalle condanne previste dal citato art. 4, comma 3, del T.U. Immigrazione produrrebbe inevitabilmente anche l'effetto dell'automatismo espulsivo, secondo le previsioni dell'art. 13, comma 2 lett. b), del medesimo pagina 5 di 8 T.U., per il venir meno del titolo abilitativo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, e ciò solo in forza di una presunzione assoluta di pericolosità, svincolata da qualsivoglia accertamento in concreto e all'attualità”; “la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha ripetutamente affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto, così come in sede di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, e di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, il giudice è investito del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la “manifesta illegittimità” del provvedimento di espulsione, da individuare in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Cass. 12609/2014 e successive conformi)”; “altrettanto consolidato è l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass. n. 23423/2022; Cass. n. 24084/2015)”; “in tema di protezione umanitaria, la sentenza di condanna con patteggiamento non può ritenersi ostativa al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, in mancanza di altri fatti che siano espressivi di una personalità proclive a delinquere del richiedente, tenuto conto delle finalità di tale forma di protezione e della funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27 Cost., comma 3, restando così, in ogni caso, ribadito il principio fondante della necessità di una valutazione caso per caso e all'attualità”; “in definitiva, dunque, dalla normativa nazionale e unionale, ma anche dal diritto vivente, espresso con gli orientamenti giurisprudenziali di cui si è dato conto, in necessaria correlazione con la qualificazione giuridica dei diritti coinvolti più volte rimarcata, è dato trarre un principio di ordine generale e sistematico... e che impone una tutela "rafforzata" dello "statuto" del soggetto extracomunitario, non compatibile con il meccanismo delle presunzioni assolute e generalizzate in tema di pericolosità sociale"; enunciando, quindi, il principio di diritto per cui "nel regime anteriore all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli pagina 6 di 8 interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (tra le altre, da ultimo
Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n. 88/2023)”.
Alla luce dei principi in precedenza richiamati, si rende quindi necessario valutare se i precedenti penali a carico del ricorrente debbano o meno essere ritenuti sintomatici di una condizione di pericolosità per ragioni di pubblica sicurezza, tale da far prevalere l'interesse dello Stato a tenerlo lontano dal suo territorio sull'interesse della moglie e dei figli, cittadini italiani, al ricongiungimento familiare.
Dai documenti prodotti risulta che il ricorrente veniva condannato per diversi reati (tra i quali tentato omicidio, furto e ricettazione), ma che risultano interamente espiate le condanne di cui alle sentenze della Corte di Appello di Napoli del 14 novembre 2002 (afferente a fatta del 2001), del
Tribunale di Castrovillari del 14 novembre 2002, della Corte d'Appello di Napoli del 17.11.2005, del
Tribunale di Nocera Inferiore il 13 luglio 2010.
Risulta inoltre documentato che, a seguito di condanna con sentenza n. 180/2021 della Corte di
Appello di SA (per reati afferenti a fatti 2018), la pena è stata parzialmente espiata mediante custodia cautelare in carcere con un residuo pena di mesi 7 e giorni 4 per il quale è stato chiesto il beneficio dell'affidamento in prova ai Servizi Sociali (come da decreto della Procura Generale – all. 5).
Per quanto attiene agli altri fatti di reato per i quali il ricorrente risulta rinviato a giudizio, risulta documentato che: con sentenza n. 2597/2019, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 12 dicembre
2019 (depositata in data 23.01.2020), il ricorrente veniva assolto “perché il fatto non costituisce reato”
(cfr. all. 6); con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 12.02.2020, il ricorrente veniva assolto
“per non aver commesso il fatto”; con sentenza n. 15440/2023 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 29 febbraio 2024, veniva disposto di non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato ascrittogli, a seguito di riqualificazione e rilievo dell'intervenuta prescrizione (cfr. all. 1 note depositate in data 28.05.2024).
Dal certificato dei carichi pendenti in data 29.05.2024 (acquisito in atti), risulta invece che il ricorrente è stato rinviato a giudizio in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 625, 628 e 635 c.p., per fatti compiuti in Fasano in data 20.09.2020.
Va infine rilevato che dalla documentazione in atti emerge che, a seguito di grave incidente, il ricorrente “è oggi affetto da “paraplegia in esito di frattura vertebrale post-traumatica e di fistola con ulcere sacrali trattate chirurgicamente non deambulante autonomamente..”, così come accertato dalla
Commissione Medica per l'Accertamento della Invalidità Civile dell lo ha riconosciuto in via CP_5 definitiva “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di pagina 7 di 8 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” con decorrenza dal 25 novembre 2022 (come da verbali e certificazioni mediche in atti).
Ebbene, nel caso in esame, nonostante la gravità e l'evidente disvalore delle ripetute condotte criminali tenute dal ricorrente, non può farsi a meno di rilevare come tutte le condanne riportate dal ricorrente (così come i fatti oggetto del giudizio ancora in corso) riguardano fatti commessi prima del
2020, in data anteriore al gravissimo infortunio subito, laddove non risulta invece che lo stesso, sebbene abbia continuato la sua permanenza in Italia, abbia successivamente compiuto altri reati.
Considerato quindi che il ricorrente vive in Italia sin dalla minore età, che risulta del tutto sradicato dal Paese di provenienza e che è genitore di ben dodici figli, nonché sicuramente convivente con figlio cittadino italiano (motivo per cui ha già ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
cfr. provvedimento impugnato e certificato di stato di famiglia in atti), ritiene il Tribunale che non possa ad oggi, in considerazione delle gravissime condizioni di salute e della condotta di vita tenuta dopo l'infortunio subito, affermarsi che il ricorrente costituisca una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la collettività.
Gli elementi prodotti (tra i quali la documentata percezione di regolare fonte di reddito da pensione di invalidità , cfr. all. in data 17.03.2025) impongono una ragionevole prospettiva di CP_5
positiva integrazione nel tessuto sociale sicché le circostanze sopravvenute e i vincoli familiari sono tali da giustificare l'accoglimento della domanda.
Alla luce delle anzidette considerazioni, il ricorso va accolto.
La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la controvertibilità delle questioni trattate inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e riconosce in capo al ricorrente, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in SA, in data 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
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