Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG 333 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. PIFFANELLI ELISA
) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. PIFFANELLI ELISA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti:
1) L'immobile, adibito in costanza di matrimonio a casa coniugale e di proprietà della madre della ricorrente, resterà nella disponibilità della
Sig.ra che continuerà a condurlo in comodato avendo ivi CP_2 posto la dimora e residenza propria e della prole. 2) La figlia
[...]
minorenne studentessa e allo stato non economicamente Per_1 autosufficiente, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la salute, il tutto con residenza e dimora privilegiata presso l'abitazione materna. Le parti convengono di mantenere in essere le precedenti concordate modalità di frequentazione così che la minore trascorra con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dopo la scuola e sino al lunedì mattina quando il padre ne curerà
l'accompagnamento a scuola. potrà poi trascorrere con Persona_1 il padre anche una o più giornate infrasettimanali, sia con che senza pernotto, il tutto previo accordo, anche telefonico tra i coniugi e, ovviamente, nel rispetto degli impegni scolastici, ludico e sportivi della minore nonché compatibilmente con gli orari lavorativi dei genitori. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi. I coniugi cureranno di pagina 1 di 5
30 aprile di ciascun anno, le date e le località prescelte per le vacanze in compagnia della figlia. trascorrerà poi, Persona_1 alternativamente, con ciascun genitore il giorno di Natale e di Pasqua, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con la stessa la festività Natalizia, di trascorre quella Pasquale e viceversa. Durante le festività natalizie e nel rispetto della suddetta alternanza la minore resterà poi con ciascun genitore o dal 24 dicembre al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania. Parimenti nelle vacanze pasquali trascorrerà alternativamente la Pasqua Persona_1 con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali verrà adottata tra le parti anche per trascorrere con la minore le ulteriori e diverse festività, sia civili che religiose, nel corso dell'anno. 3) Così come già concordato in sede di separazione e stante la frequentazione pressoché egualitaria che ha avuto negli anni con entrambe i Persona_1 genitori i ricorrenti concordano di non prevedere, a carico dell'uno o dell'altro, alcun onere di mantenimento indiretto in favore della prole.
Ciascun ricorrente continuerà quindi a provvedere direttamente al sostentamento della minore ed al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della stessa dandosi pronta informativa in merito ai bisogni della figlia e ai beni di quotidiana necessità da ciascuno acquistati in favore di I coniugi concordano che l'assegno unico o Persona_1 altri emolumenti similari vengano percepiti dalla Sig.ra e CP_2 dalla stessa trattenuti per far fronte alle necessità della prole. 4) I coniugi ripartiranno tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per la prole e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, questa avrà diritto di pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare i Sig.ri e concordano di contribuire al CP_1 CP_2 pagamento delle spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per adottando il Protocollo in uso al Tribunale di Persona_1
Ferrara come di seguito dettagliatamente riportato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da pagina 2 di 5 dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi entro il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# ed onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa straordinaria ulteriore, non necessaria, ivi non pattuita e non elencata nel protocollo di cui sopra, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso. 5) I coniugi dichiarano di nulla aver a pretendere l'un l'altro per spese, investimenti ed esborsi avvenuti in costanza di matrimonio e confermano di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico in epoca antecedente la sottoscrizione del presente atto, così da nulla aver, a tale motivo, l'un l'altro da pretendere. 6) I coniugi convengono che le autovetture come in epigrafe descritte restino ciascuna nella proprietà attuale senza alcun diritto l'uno verso l'altro; 7) I coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio. 8) le parti, pur riconoscendosi responsabili in solido ai fini del pagamento degli onorari legali e delle spese di lite, concordano che il costo della presente procedura sia interamente sostenuto dal Sig. ; Controparte_1
pagina 3 di 5 Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Chiede l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 12/2/2025 i coniugi esponevano che in data 4/7/2009 avevano contratto matrimonio in
MESOLA; che dall'unione era nata la figlia Persona_1 minorenne;
che con decreto del 10/5/2022 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge.
Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe. L'udienza veniva svolta il giorno 1/4/2025 in forma cartolare in considerazione della richiesta contenuta nel ricorso personalmente sottoscritto dai coniugi e di quanto reiterato nelle note sostitutive di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, idonee a tutelare gli interessi morali e materiali della prole
(il cui ascolto non appare necessario in considerazione del contenuto dell'accordo).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MESOLA in data 4/7/2009 da e e Controparte_1 Controparte_2 iscritto al numero 6 parte I del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di MESOLA di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 1° aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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