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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/04/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2744/2022 promossa da
[...]
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. ANITA Parte_1 P.IVA_1
VERDUCI
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PIETRO FASANO
APPELLATO
OGGETTO: buoni fruttiferi postali
Conclusioni.
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 03/05/2022, Parte_1 conveniva in giudizio , affinché venisse riformata la sentenza Controparte_1
n. 89/2022 emessa dal Giudice di pace di Martina Franca, notificata a in Parte_1
data 5 aprile 2022, nella parte in cui aveva riconosciuto all'odierno appellato il diritto a ottenere il rimborso del capitale e degli interessi maturati in relazione a un buono fruttifero postale appartenente alla serie AA2 sottoscritto in data 07/05/2001.
L'appellante, in particolare, agiva affinché venisse accertata l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del titolo, poiché il buono fruttifero sottoscritto rientrava nella pagina 1 di 7 species dei buoni fruttiferi postali a termine che riconoscono all'avente diritto un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto «alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione» (art. 8 d.m. Tesoro del 29 marzo 2001) e che i diritti dei titolari di tali buoni si prescrivono, per quanto riguarda capitale e interessi, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Nel caso di specie, riteneva che il buono appartenente alla serie AA2, emesso il 07/05/2001, avesse fruttato interessi fino al
07/05/2008 (ovvero fino a sette anni dopo la data di emissione) e fosse divenuto non più rimborsabile, divenendo prescritto a favore dell'emittente, dal 08/05/2018.
Rappresentava, inoltre, che le prescrizioni in merito ai rendimenti e alla scadenza dei titoli erano state oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sottolineava di aver assolto gli obblighi informativi sia attraverso l'esposizione al pubblico degli avvisi previsti dalla normativa di riferimento, sia attraverso la consegna del foglio informativo riepilogativo delle caratteristiche del titolo sottoscritto. Infine, quanto alla circostanza che il fosse minorenne all'epoca dell'emissione del Controparte_1 buono, evidenziava come ciò non costituisse un atto sospensivo della prescrizione, potendo agire come rappresentanti legali i suoi genitori. Concludeva chiedendo che venisse dichiarato prescritto il diritto al rimborso del buono postale con condanna degli appellanti a restituire quanto medio tempore loro corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Costituitosi, l'appellato eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame per la violazione del principio di specificità nei motivi di impugnazione, trattandosi di una mera riproposizione dei motivi di contestazione contenuti negli atti del giudizio di primo grado. Nel merito, ribadiva la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure, evidenziando l'assenza di prova in ordine alla consegna dei fogli Contr informativi relativi al nonché all'affissione degli stessi presso l'ufficio postale di
Martina Franca dove i buoni erano stati sottoscritti. Riteneva che non potesse ritenersi decorso il termine prescrizionale per il rimborso del titolo, poiché il Controparte_1
poteva esercitare il proprio diritto soltanto al momento del raggiungimento della pagina 2 di 7 maggiore età, ovvero in data 07/12/2012. Da ultimo, evidenziava come il buono in questione dovesse ascriversi alla categoria dei “buoni postali dedicati ai minori”, aventi durata variabile in funzione dell'età dell'interessato, determinata dall'intervallo di tempo intercorrente fra la data della sottoscrizione e quella del raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore.
2. Nel rispetto del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente, merita le sorti del rigetto l'eccezione preliminare in rito sollevata dall'appellato, con riguardo all'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità nei motivi di impugnazione. Invero, il contenuto dell'atto di gravame proposto dalla controparte risulta del tutto conforme all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
4. Nel merito, si ritiene che la sentenza resa dal Giudice di primo grado debba essere riformata per le ragioni che di seguito si espongono.
La giurisprudenza di legittimità è frequentemente intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi: secondo consolidato insegnamento «i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione» (Cass. civ., sez. un., n. 13979 del 2007 e n. 3963 del 2019). Inoltre, la Corte di Cassazione ha esplicitato come «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [sia] destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti» (Cass. civ., sez. un., n. 1379 del 2007, pagina 3 di 7 Cass. n. 4748 del 2022).
Il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n.
284 del 1999 e 2 d.m. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata.
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili alla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
5. Ebbene, nel caso in esame, la parte appellata ha depositato, nel proprio fascicolo di Contr parte, il dove risulta in evidenza la dicitura «a termine» nella parte frontale, mentre sul retro è riportata la data di emissione del 07/05/2001 e l'indicazione in base alla quale «gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione», senza alcuna ulteriore precisazione in merito alla decorrenza e alla scadenza del buono.
Devono ritenersi pertanto specificamente richiamate dal testo del titolo di legittimazione le condizioni sancite nel d.m. Tesoro del 29 marzo 2001, istitutivo della serie AA2 di buoni postali fruttiferi a termine, ove si prevede, all'art. 8, che gli stessi
«possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione».
6. Con riguardo poi alla prescrizione dell'esercizio del diritto contenuto nel titolo, deve ritenersi operante il principio normativo generale espresso dall'art. 8 del d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, ai sensi del quale «i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del pagina 4 di 7 titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi».
Infine, in merito alla questione dell'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine per il maturare della prescrizione, la Suprema Corte, in una recente Contr pronuncia in materia di a termine del tutto similari a quello del caso di specie, ha enucleato i seguenti principi: « […] l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) deve essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già […] al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono […], quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti» (v. Cass. civ., sez. I, 07/07/2023, n. 19243).
Nella fattispecie in oggetto, il BPF a termine, appartenente alla serie AA2, è stato emesso in data 07/05/2001 e ha prodotto interessi, sulla base dei rendimenti indicati del d.m. Tesoro istitutivo della serie, fino al 07/05/2008. Richiamando i principi innanzi esposti, il termine di prescrizione decennale si calcola a partire dal
08/05/2008 ed è spirato in data 08/05/2018. Il primo atto potenzialmente utile a interrompere la decorrenza del termine prescrizionale, dall'esame della documentazione in atti, risulta essere la richiesta di rimborso trasmessa a mezzo raccomandata in data 24/02/2021: in tale documento, peraltro, la parte appellata deduce di essersi recata nei giorni antecedenti all'invio della lettera di reclamo presso la filiale di , al fine di ottenere il rimborso dei buoni. In ogni caso, tali atti Parte_1 di esercizio del diritto si collocano in un arco temporale successivo al compimento del periodo di prescrizione decennale.
7. Né può ritenersi circostanza utile a impedire o sospendere il decorso del termine pagina 5 di 7 prescrizionale la minore età del Controparte_1
L'art. 2935 c.c. stabilisce infatti che questo corra dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
l'art. 2942 c.c., poi, prevede che la decorrenza della prescrizione resti sospesa, con riferimento ai minori, per il tempo in cui i medesimi siano sprovvisti del rappresentante legale – o versino in conflitto di interessi con il medesimo – per i sei mesi successivi alla sua nomina o alla cessazione dell'incapacità.
In virtù dell'interpretazione sia letterale sia sistematica di tali disposizioni, deve escludersi che la minore età risulti ostativa alla decorrenza di qualsivoglia termine prescrizionale – risultando, in costanza della stessa, possibile il compimento di atti interruttivi ad opera dei soggetti onerati della rappresentanza legale – e deve ritenersi che solo l'assenza dei medesimi integri un'ipotesi di sospensione del termine;
peraltro, non può tacersi come nella vicenda in esame l'effetto estintivo del diritto di credito avrebbe potuto essere scongiurato da , non solo in nome e Controparte_3 per conto del figlio minore, ma altresì in proprio, essendo cointestatario del buono e Contr vertendosi in ipotesi di con pari facoltà di rimborso.
8. Infine, si rileva come per la prima volta nelle note conclusive del primo grado di giudizio, l'attore sia arrivato ad affermare la riconducibilità del buono in questione nella categoria dei “buoni postali dedicati ai minori”, aventi durata variabile in funzione dell'età dell'interessato, determinata dall'intervallo di tempo intercorrente fra la data della sottoscrizione e quella del raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore, in tale modo così mutando radicalmente le allegazioni e le difese rassegnate nel libello introduttivo, ove anch'egli pacificamente era convenuto sulla durata di sette anni del buono («termine di liquidazione “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”»), oltre che sull'individuazione del relativo termine decennale di prescrizione.
Sul punto, occorre comunque evidenziare come tale inedita qualificazione risulti del tutto smentita dalla stessa produzione documentale offerta dal in Controparte_1 quanto:
- sul titolo prodotto e sottoscritto il 7 maggio 2001 non vi è alcun riferimento testuale pagina 6 di 7 che ne suggerisca la riconducibilità a questa particolare categoria di buoni fruttiferi;
- non vi è allegazione né prova in atti che già all'epoca la Controparte_4 emettesse buoni postali specificamente dedicati ai minori, in quanto i fogli informativi dal allegati ai propri scritti difensivi, peraltro tardivamente dopo lo Controparte_1
spirare delle preclusioni istruttorie, recano date (28 giugno 2019 e 24 dicembre 2021) di gran lunga successive rispetto a quella di sottoscrizione del titolo de quo;
- le regole e la descrizione dei buoni fruttiferi dedicati ai minori contenute in questi stessi fogli illustrativi escludono in radice qualsiasi dubbio in merito alla diversa natura del buono sottoscritto da , cointestato a Controparte_1 [...]
, in quanto «i buoni dedicati ai minori possono essere intestati CP_3
esclusivamente a soggetti minori di età e non è consentita alcuna cointestazione».
9. La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata e la domanda esercitata in primo grado dall'odierno appellato rigettata.
In ragione dei contrasti interpretativi delineatisi negli anni in seno alle decisioni dei giudici di merito, deve disporsi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 89/202 del Giudice di pace di Martina
Franca, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in riforma integrale della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
B) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
C) condanna l'appellato a restituire all'appellante gli importi già riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Taranto, il 17/04/2025 Il Giudice
Raffaele Viglione pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2744/2022 promossa da
[...]
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. ANITA Parte_1 P.IVA_1
VERDUCI
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PIETRO FASANO
APPELLATO
OGGETTO: buoni fruttiferi postali
Conclusioni.
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 03/05/2022, Parte_1 conveniva in giudizio , affinché venisse riformata la sentenza Controparte_1
n. 89/2022 emessa dal Giudice di pace di Martina Franca, notificata a in Parte_1
data 5 aprile 2022, nella parte in cui aveva riconosciuto all'odierno appellato il diritto a ottenere il rimborso del capitale e degli interessi maturati in relazione a un buono fruttifero postale appartenente alla serie AA2 sottoscritto in data 07/05/2001.
L'appellante, in particolare, agiva affinché venisse accertata l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del titolo, poiché il buono fruttifero sottoscritto rientrava nella pagina 1 di 7 species dei buoni fruttiferi postali a termine che riconoscono all'avente diritto un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto «alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione» (art. 8 d.m. Tesoro del 29 marzo 2001) e che i diritti dei titolari di tali buoni si prescrivono, per quanto riguarda capitale e interessi, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Nel caso di specie, riteneva che il buono appartenente alla serie AA2, emesso il 07/05/2001, avesse fruttato interessi fino al
07/05/2008 (ovvero fino a sette anni dopo la data di emissione) e fosse divenuto non più rimborsabile, divenendo prescritto a favore dell'emittente, dal 08/05/2018.
Rappresentava, inoltre, che le prescrizioni in merito ai rendimenti e alla scadenza dei titoli erano state oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sottolineava di aver assolto gli obblighi informativi sia attraverso l'esposizione al pubblico degli avvisi previsti dalla normativa di riferimento, sia attraverso la consegna del foglio informativo riepilogativo delle caratteristiche del titolo sottoscritto. Infine, quanto alla circostanza che il fosse minorenne all'epoca dell'emissione del Controparte_1 buono, evidenziava come ciò non costituisse un atto sospensivo della prescrizione, potendo agire come rappresentanti legali i suoi genitori. Concludeva chiedendo che venisse dichiarato prescritto il diritto al rimborso del buono postale con condanna degli appellanti a restituire quanto medio tempore loro corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Costituitosi, l'appellato eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame per la violazione del principio di specificità nei motivi di impugnazione, trattandosi di una mera riproposizione dei motivi di contestazione contenuti negli atti del giudizio di primo grado. Nel merito, ribadiva la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure, evidenziando l'assenza di prova in ordine alla consegna dei fogli Contr informativi relativi al nonché all'affissione degli stessi presso l'ufficio postale di
Martina Franca dove i buoni erano stati sottoscritti. Riteneva che non potesse ritenersi decorso il termine prescrizionale per il rimborso del titolo, poiché il Controparte_1
poteva esercitare il proprio diritto soltanto al momento del raggiungimento della pagina 2 di 7 maggiore età, ovvero in data 07/12/2012. Da ultimo, evidenziava come il buono in questione dovesse ascriversi alla categoria dei “buoni postali dedicati ai minori”, aventi durata variabile in funzione dell'età dell'interessato, determinata dall'intervallo di tempo intercorrente fra la data della sottoscrizione e quella del raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore.
2. Nel rispetto del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente, merita le sorti del rigetto l'eccezione preliminare in rito sollevata dall'appellato, con riguardo all'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità nei motivi di impugnazione. Invero, il contenuto dell'atto di gravame proposto dalla controparte risulta del tutto conforme all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
4. Nel merito, si ritiene che la sentenza resa dal Giudice di primo grado debba essere riformata per le ragioni che di seguito si espongono.
La giurisprudenza di legittimità è frequentemente intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi: secondo consolidato insegnamento «i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione» (Cass. civ., sez. un., n. 13979 del 2007 e n. 3963 del 2019). Inoltre, la Corte di Cassazione ha esplicitato come «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [sia] destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti» (Cass. civ., sez. un., n. 1379 del 2007, pagina 3 di 7 Cass. n. 4748 del 2022).
Il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n.
284 del 1999 e 2 d.m. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata.
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili alla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
5. Ebbene, nel caso in esame, la parte appellata ha depositato, nel proprio fascicolo di Contr parte, il dove risulta in evidenza la dicitura «a termine» nella parte frontale, mentre sul retro è riportata la data di emissione del 07/05/2001 e l'indicazione in base alla quale «gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione», senza alcuna ulteriore precisazione in merito alla decorrenza e alla scadenza del buono.
Devono ritenersi pertanto specificamente richiamate dal testo del titolo di legittimazione le condizioni sancite nel d.m. Tesoro del 29 marzo 2001, istitutivo della serie AA2 di buoni postali fruttiferi a termine, ove si prevede, all'art. 8, che gli stessi
«possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione».
6. Con riguardo poi alla prescrizione dell'esercizio del diritto contenuto nel titolo, deve ritenersi operante il principio normativo generale espresso dall'art. 8 del d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, ai sensi del quale «i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del pagina 4 di 7 titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi».
Infine, in merito alla questione dell'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine per il maturare della prescrizione, la Suprema Corte, in una recente Contr pronuncia in materia di a termine del tutto similari a quello del caso di specie, ha enucleato i seguenti principi: « […] l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) deve essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già […] al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono […], quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti» (v. Cass. civ., sez. I, 07/07/2023, n. 19243).
Nella fattispecie in oggetto, il BPF a termine, appartenente alla serie AA2, è stato emesso in data 07/05/2001 e ha prodotto interessi, sulla base dei rendimenti indicati del d.m. Tesoro istitutivo della serie, fino al 07/05/2008. Richiamando i principi innanzi esposti, il termine di prescrizione decennale si calcola a partire dal
08/05/2008 ed è spirato in data 08/05/2018. Il primo atto potenzialmente utile a interrompere la decorrenza del termine prescrizionale, dall'esame della documentazione in atti, risulta essere la richiesta di rimborso trasmessa a mezzo raccomandata in data 24/02/2021: in tale documento, peraltro, la parte appellata deduce di essersi recata nei giorni antecedenti all'invio della lettera di reclamo presso la filiale di , al fine di ottenere il rimborso dei buoni. In ogni caso, tali atti Parte_1 di esercizio del diritto si collocano in un arco temporale successivo al compimento del periodo di prescrizione decennale.
7. Né può ritenersi circostanza utile a impedire o sospendere il decorso del termine pagina 5 di 7 prescrizionale la minore età del Controparte_1
L'art. 2935 c.c. stabilisce infatti che questo corra dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
l'art. 2942 c.c., poi, prevede che la decorrenza della prescrizione resti sospesa, con riferimento ai minori, per il tempo in cui i medesimi siano sprovvisti del rappresentante legale – o versino in conflitto di interessi con il medesimo – per i sei mesi successivi alla sua nomina o alla cessazione dell'incapacità.
In virtù dell'interpretazione sia letterale sia sistematica di tali disposizioni, deve escludersi che la minore età risulti ostativa alla decorrenza di qualsivoglia termine prescrizionale – risultando, in costanza della stessa, possibile il compimento di atti interruttivi ad opera dei soggetti onerati della rappresentanza legale – e deve ritenersi che solo l'assenza dei medesimi integri un'ipotesi di sospensione del termine;
peraltro, non può tacersi come nella vicenda in esame l'effetto estintivo del diritto di credito avrebbe potuto essere scongiurato da , non solo in nome e Controparte_3 per conto del figlio minore, ma altresì in proprio, essendo cointestatario del buono e Contr vertendosi in ipotesi di con pari facoltà di rimborso.
8. Infine, si rileva come per la prima volta nelle note conclusive del primo grado di giudizio, l'attore sia arrivato ad affermare la riconducibilità del buono in questione nella categoria dei “buoni postali dedicati ai minori”, aventi durata variabile in funzione dell'età dell'interessato, determinata dall'intervallo di tempo intercorrente fra la data della sottoscrizione e quella del raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore, in tale modo così mutando radicalmente le allegazioni e le difese rassegnate nel libello introduttivo, ove anch'egli pacificamente era convenuto sulla durata di sette anni del buono («termine di liquidazione “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”»), oltre che sull'individuazione del relativo termine decennale di prescrizione.
Sul punto, occorre comunque evidenziare come tale inedita qualificazione risulti del tutto smentita dalla stessa produzione documentale offerta dal in Controparte_1 quanto:
- sul titolo prodotto e sottoscritto il 7 maggio 2001 non vi è alcun riferimento testuale pagina 6 di 7 che ne suggerisca la riconducibilità a questa particolare categoria di buoni fruttiferi;
- non vi è allegazione né prova in atti che già all'epoca la Controparte_4 emettesse buoni postali specificamente dedicati ai minori, in quanto i fogli informativi dal allegati ai propri scritti difensivi, peraltro tardivamente dopo lo Controparte_1
spirare delle preclusioni istruttorie, recano date (28 giugno 2019 e 24 dicembre 2021) di gran lunga successive rispetto a quella di sottoscrizione del titolo de quo;
- le regole e la descrizione dei buoni fruttiferi dedicati ai minori contenute in questi stessi fogli illustrativi escludono in radice qualsiasi dubbio in merito alla diversa natura del buono sottoscritto da , cointestato a Controparte_1 [...]
, in quanto «i buoni dedicati ai minori possono essere intestati CP_3
esclusivamente a soggetti minori di età e non è consentita alcuna cointestazione».
9. La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata e la domanda esercitata in primo grado dall'odierno appellato rigettata.
In ragione dei contrasti interpretativi delineatisi negli anni in seno alle decisioni dei giudici di merito, deve disporsi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 89/202 del Giudice di pace di Martina
Franca, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in riforma integrale della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
B) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
C) condanna l'appellato a restituire all'appellante gli importi già riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Taranto, il 17/04/2025 Il Giudice
Raffaele Viglione pagina 7 di 7